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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 05/11/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai SInori Magistrati
Dott. Lucio Benvegnù - Presidente
Dott. Giuliano Berardi - Consigliere
Avv. Andrea Doardo - Giudice ausiliario relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 160 del Ruolo 2022, promossa in questa sede di appello con ricorso depositato il 12.12.2022
da
rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al ricorso in Parte_1
appello, dall'Avv. Dorino Zozzoli di Pordenone
- appellante -
contro
in persona del legale rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta mandato alle liti posto in calce alla memoria di costituzione in primo grado, dagli Avv.ti Lorenzo Gennari e Daniele Pezzetta di
Udine
- appellata -
Oggetto della causa: mancata rotazione Cassa e pagamento retribuzioni (riforma sentenza Tribunale di Pordenone n. 50/2022 depositata in data 17.06.2022).
* * *
Causa chiamata all'udienza di discussione del giorno 25 gennaio 2024 e decisa all'esito della Camera di Consiglio, come da dispositivo letto in udienza pubblica di pari data.
Conclusioni
Per l'appellante:
Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Trieste, ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso in appello, riformare integralmente,
per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 50/2022 pronunciata dal Tribunale di
Pordenone, in funzione del Giudice del Lavoro, nella causa N.R.G. 298/2022,
pubblicata in data 17.06.2022, e, pertanto:
a)accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro della Ricorrente con accesso al Fondo Integrazione
salariale e la conseguente sospensione della retribuzione tra il 1.02.2021 ed il
30.04.2021; per l'effetto, condannare la Resistente a pagare alla sig.ra le Pt_1
differenze retributive per il periodo di illegittima sospensione dal lavoro, oltre
interessi e rivalutazione, quantificati nella somma di Euro 1.274,58 ovvero in quella
diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
b) accertare e dichiarare che la resistente ha illegittimamente omesso di
corrispondere alla ricorrente la retribuzione per il periodo 26.03.20205.06.2020 e per l'effetto condannare la resistente medesima a pagare alla sig.ra la Pt_1
somma di Euro 3.175,04 ovvero quella diversa somma che dovesse risultare di
giustizia.
Spese di lite rifuse.
Per l'appellata:
Pag.2 confermarsi (se del caso, anche con diversa motivazione) la sentenza impugnata, con
condanna della appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite.
* * *
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
L'appellante SI.ra è stata dipendente della società appellata Parte_1
a partire dal 01.10.2018, con mansioni di Controparte_2
O.S.S. ed orario di 36 ore settimanali.
A febbraio 2020, con il consenso del datore di lavoro l'appellante si recò in Colombia,
concordando che le assenze dal lavoro per tale viaggio, programmato dal 20.02.2020 al 25.03.2020, sarebbero state considerate come “aspettativa non retribuita”.
Scoppiata la pandemia, è potuta rientrare in Italia e riprendere il Parte_1
lavoro, solamente a giugno (05.06.2020); conseguentemente il datore di lavoro ha considerato “assenza giustificata” il periodo di assenza dal lavoro inizialmente non convenuto (dal 26 marzo al 4 giugno), senza tuttavia corrispondere per detto periodo,
la retribuzione.
Nel successivo mese dicembre 2020 la cooperativa, in ragione della emergenza
Covid-19, presentava domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale
disciplinato dal decreto legislativo n. 148 del 2015 e successivamente dalla normativa emergenziale Covid-19 (cfr. d.l. n. 18 del 2020 convertito in legge n. 27 del 2020).
Quindi, a partire dal 01.02.2021 e sino a fine aprile del medesimo anno, la dipendente
Co è stata collocata in con sospensione del rapporto di lavoro, senza Parte_1
applicazione, della c.d. rotazione.
Le due vicende ovvero meglio, episodi, sopra sinteticamente descritti, sono stati giudicati dalla lavoratrice illegittimi a tal punto da adire il Tribunale di Pordenone
con un unico ricorso ex art. 414 cpc. All'esito del giudizio, tuttavia, il Tribunale con la sentenza oggi impugnata, ha respinto in toto il ricorso stesso e compensate tra le parti le spese di lite.
Quanto alle motivazioni, il primo giudice, con riferimento alla pretesa mancata
Pag.3 retribuzione del periodo 26 marzo - 04 giugno 2020, ha richiamato una disposizione del CCNL applicabile al rapporto (Cooperative Sociali) e precisamente l'art. 41,
comma 1, che in tema di ritardi dovuti a motivi eccezionali ovvero di forza maggiore,
prevede che spetti al lavoratore offrire al datore di lavoro di recuperare il tempo non lavorato pena, in caso contrario, la perdita della relativa retribuzione. Quanto invece alla eccepita mancata rotazione il Tribunale ha giudicato legittimo il comportamento tenuto dalla Cooperativa sul rilievo che la normativa che disciplina il Fondo di
Integrazione Salariale nulla dispone in tema rotazione, tanto più in periodo Covid-19
dove le esigenze emergenziali hanno portato il legislatore ad emanare disposizioni,
anche in tema Cassa Integrazione, derogatorie e più flessibili della normale disciplina.
Contro la decisione del Tribunale di Pordenone, ha proposto tempestivo e rituale appello affidando la critica a due motivi di appello che saranno Parte_1
di seguito esaminati. Si è costituita anche in grado di appello la Controparte_2
, insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
[...]
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
Sostiene la lavoratrice (pag. 15 e segg. del ricorso in appello), che la sua incontestata assenza dal lavoro nel più volte precisato periodo di oltre due mesi “era
stata causata da una disposizione di legge e da un ordine della Autorità.” e conseguentemente, la decisione “unilaterale” del datore di lavoro di qualificare il comportamento tenuto dalla dipendente come congedo non retribuito è illegittima e inadempiente del contratto di lavoro;
in ogni caso, continua la SI.ra il Pt_1
datore di lavoro non le ha mai dato la possibilità di recuperare le ore non lavorate,
come invece prescrive l'art. 41 de CCNL e quindi ancor di più, la mancata corresponsione della retribuzione si qualifica come inadempimento al contratto di lavoro.
La questione è sicuramente mal posta e di conseguenza la soluzione prospettata dalla appellane, del tutto infondata.
Infatti, il caso che ci occupa rientra senza dubbio nella previsione dell'art. 1463 c.c.
Pag.4 a mente del quale “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per
la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione …”. Se dunque le ragioni - emergenza Covid-19 - che hanno impedito alla lavoratrice di rientrare in Italia per tempo e di riprendere il proprio lavoro alla data convenuta con il datore di lavoro, sono ragioni tali da configurare una ipotesi di impossibilità temporanea della prestazione che giustificano il mancato adempimento della prestazione lavorativa - tant'è che il datore di lavoro ha accettato la sospensione del contratto - esse per contro, non possono comportare l'obbligo del datore di lavoro stesso di adempiere alla propria controprestazione e quindi, pagare lo stipendio. La norma richiamata, giustifica appieno il comportamento tenuto dalla
CP_2
Completamente infondato e comunque irrilevante, è poi il richiamo alla disposizione del Contratto Collettivo che essendo riferita ai ritardi e alle ore non lavorate, di certo non può applicarsi in caso di assenza dal lavoro per giorni e giorni, com'è avvenuto nel caso di specie.
Scrive ancora la appellante (cfr. pag. 10 e segg. del ricorso in appello) che “Il
Giudice è incorso in un errore di diritto, laddove ha ritenuto che il FIS richiesto con
causale COVID19, in quanto previsto da una normativa emergenziale, si sottraesse
alla valutazione circa il rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza, di
cui alla giurisprudenza citata dalla parte ricorrente nei propri atti.”. Diamo quindi atto che anche secondo l'appellante, come del resto affermato nella sentenza impugnata, in caso di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale non vi è una disposizione legislativa che prevede un obbligo per il datore di lavoro di applicare la rotazione. Resta sicuramente l'obbligo di comportarsi, nella esecuzione del contratto e quindi anche nella scelta dei lavoratori da sospendere a fronte di integrazione salariale secondo correttezza e buona fede. Tuttavia è chiaro che la clausola generale deve essere declinata tenendo conto anche della situazione complessiva nella quale le parti si sono trovate ad operare. Ebbene, al di là delle notissime vicende legate alla pandemia, al clima vissuto da tutti in quei giorni e alla preoccupazione per la salute
Pag.5 pubblica che determinava ogni scelta sia a livello pubblico che particolare, non va ignorato che proprio in tema di ammortizzatori sociali il decreto legge n. 18 del 2020
(convertito in legge n. 27 del 2020) ha semplificato la procedura necessaria per ricorrere alla cassa integrazione eliminando la fase di consultazione sindacale e quindi anche il prima necessario passaggio circa i criteri scelti per la rotazione dei lavoratori da porre in Cassa. Questo precisiamo, non significa certo che al datore di lavoro sia stata data la possibilità di scelta ad libitum, tuttavia segnala un necessario parametro per giudicare il comportamento tenuto in tale periodo dal datore di lavoro e quindi se esso sia stato o meno corretto e improntato a buona fede.
La ha dato ampia prova che in ragione della ridotta capacità di lavoro CP_2
dovuta a motivi di salute, della SI.ra questa era da tempo adibita a Pt_1
mansioni che non comportavano il sollevamento di pesi e quindi, operava solo con pazienti collaboranti e più in generale, con mansioni attinenti alle attività generali di intrattenimento degli ospiti. Queste ultime sono state le prime che sono state completamente soppresse in periodo Covid e quanto ai pazienti collaboranti, è stato fornito il dato numerico che ne evidenzia il fortissimo decremento presso la sede della cooperativa in ragione della tutela della loro salute. Dunque, la scelta della appellante come lavoratore da porre in cassa integrazione (FIS), lungi dall'essere improntata a mala fede ovvero ancor meno a motivazioni di natura discriminatoria (argomento questo semplicemente richiamato ad colorandum in causa ma mai approfondito,
prima di tutto dalla lavoratrice stessa) risulta essere stata giustificata dalle condizioni ambientali allora in essere e in definitiva pienamente legittima.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispostivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, Collegio Lavoro, definitivamente pronunciando, così
decide:
respinge l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pordenone n. 50/2022 pubblicata il 17.06.2022 che integralmente conferma;
condanna parte appellante a corrispondere all'appellata ditta le spese di lite del grado
Pag.6 quantificate in € 1.000,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA
e CPA di legge;
da atto della ricorrenza a carico di parte appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
Trieste, 25.01.2024
Il Giudice ausiliario estensore
Il Presidente
(avv. Andrea Doardo) (dott. Lucio Benvegnù)
Pag.7