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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/09/2025, n. 4224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4224 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 234/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 234/2025 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. Maurizio Scavone, presso il cui studio è elettivamente Parte_1 domiciliato RICORRENTE
E
, assistita e difesa dall'avv. Giovanni Cerchio, presso il cui studio è elettivamente CP_1 domiciliata RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito della Parte_1 CP_1 relativa responsabilità in capo alla convenuta ex art. 151, comma 2, c.c., e con le conseguenze di legge;
- all'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. di godere e disporre in via esclusiva Parte_1 dell'unità immobiliare già adibita ad abitazione coniugale, sita in Torino, Corso Belgio n. 71/A, di cui il ricorrente è legittimo proprietario;
- decorsi i termini di legge e con le modalità di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Torino in data 11.4.2024 tra il sig.
[...]
e la sig.ra ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di Pt_1 CP_1 provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- con il favore delle spese di lite tutte”.
pagina 1 di 5 Per parte resistente
“Reietta ogni istanza eccezione e deduzione respingere il ricorso presentato da nei Parte_1 confronti di con l'assegnazione del domicilio coniugale alla stessa o in caso contrario CP_1 porre a carico del sig. come contributo al mantenimento della sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di € 1.000,00 (mille/00) mensili o atra somma dal Tribunale determinanda assegnando termine alla sig.ra per il ritiro degli effetti personali rimasti nel domicilio coniugale”. CP_1
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Torino il 11/04/2024. Dal Parte_1 CP_1 matrimonio non sono nati figli. Con ricorso depositato il 02/01/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. Nello stesso ricorso, egli chiedeva altresì, in via indifferibile e urgente, l'immediato allontanamento della moglie dalla casa coniugale, con divieto di avvicinamento e comunicazione, ai sensi degli CP_1 artt. 473 bis.15 e bis.69 c.p.c.. Ritenendo di non poter accogliere le istanze cautelari inaudita altera parte, il Giudice Relatore fissava udienza al 22.2.2025.
si costituiva in giudizio, nell'ambito del subprocedimento cautelare così come in quello CP_1 principale. La convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie, formulando in via riconvenzionale domanda di assegnazione del domicilio coniugale o, in alternativa, di un contributo al mantenimento quantificato in euro 1.000. All'esito dell'udienza del 22.2.2025, il Giudice Relatore con decreto del 5.2.2025 respingeva la richiesta di ordine di protezione. Rilevava che, come anche confermato dalle parti nel corso della loro audizione, la convenuta si era ormai allontanata dalla casa coniugale ed il ricorrente dal 14.1.2025 era rientrato nella sua abitazione;
tra le parti, inoltre, non si erano più verificati contatti di alcun genere. All'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. celebrata in data 22.9.2025, le parti, sentite Pt_ separatamente, confermavano di vivere separati ormai da mesi ( era ritornato presso l'ex casa coniugale, mentre dimorava presso l'abitazione ove svolgeva attività di badante), e che dall'ottobre CP_1 2024 non si erano più verificati incontri o contatti telefonici. Rigettate le istanze istruttorie, il Giudice Relatore invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Non essendovi provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Sulla domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo (precisamente, dall'ottobre 2024) e, dal comportamento tenuto anche nel corso dei mesi successivi, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla pronuncia di addebito Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge. pagina 2 di 5 Pt_
, in estrema sintesi, ha sostenuto che la convenuta, ex badante della defunta moglie, approfittando di un suo momento di debolezza e della sua età avanzata, lo abbia blandito sino ad indurlo ad iniziare una relazione sentimentale poi sfociata nel matrimonio. Dopo il matrimonio, tuttavia, avrebbe iniziato CP_1 a chiedere al marito, in modo sempre più pressante, somme di denaro, disinteressandosi dei bisogni del coniuge. Nel settembre 2024 si sarebbe allontanata dalla casa coniugale, rendendosi irreperibile, tanto da Pt_ indurre a presentare denuncia di scomparsa presso la Stazione CC Po Vanchiglia di Torino. Salvo poi rientrare a casa il 19.10.2024, senza alcun preavviso. Pt_ Si giunge così all'episodio del 22.10.2024. Quella sera, intorno alle 20:30, , tornato a casa, trovava la moglie nel letto ubriaca. La donna iniziava ad insultarlo, colpendolo poi con violenti schiaffi in faccia (questa la ricostruzione offerta nel ricorso introduttivo). Interveniva una pattuglia della polizia, che, riportata la calma in casa, si allontanava. , tuttavia, riprendeva ad aggredire verbalmente il marito, CP_1 Pt_ sollevando il portabiti in legno. riusciva a scappare di casa, chiedendo l'aiuto della figlia. Intervenivano per la seconda volta le forze dell'ordine. Pt_ Da quel momento, andava ad abitare a casa della figlia, mentre rimaneva presso l'abitazione CP_1 coniugale. Sino a quando, il 27.12.2025, si allontanava dall'abitazione ed il ricorrente riusciva a fare rientro nell'immobile. La ricostruzione dei fatti offerta da parte ricorrente è fortemente contestata dalla convenuta nel proprio atto di costituzione, così come nelle dichiarazioni rese in sede di udienza. GU, in particolare, ha sostenuto di non avere mai colpito o insultato il marito. Ha fornito una versione dei fatti diametralmente Pt_ opposta, sostenendo che la sera del 22.10.2025 sia stato a picchiare lei, e non viceversa. All'esito del giudizio, ritiene il Collegio che la domanda di addebito non possa essere accolta. Gli elementi probatori valutabili ai fini della decisione – a fronte di due prospettazioni degli eventi tra loro inconciliabili e risultando inammissibili tutte le prove orali formulate dalle parti – sono rappresentati dagli atti del procedimento penale instauratosi a seguito delle reciproche denunce-querele sporte dai due coniugi in relazione agli eventi del 22.10.2025. Tale procedimento, come documentato da parte ricorrente, si è concluso con richiesta di archiviazione. In via preliminare, va osservato che l'archiviazione in sede penale non è elemento sufficiente per poter escludere l'addebito. Ed infatti, l'accertamento dei fatti oggettivi è il medesimo, ma diversa è la loro valutazione. Il giudice penale verifica la sussumibilità del fatto storico in una fattispecie tipica, normalmente di tipo doloso. Il giudice civile, invece, ai fini della domanda di addebito, deve accertare unicamente un comportamento contrario ai doveri coniugali, che abbia sortito un'efficacia causale nella determinazione della crisi matrimoniale. “Da ciò consegue che il semplice rilievo che le denunce sono state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile;
né esime il giudice civile dal compiere una autonoma valutazione sul punto, anche basandosi sulle indagini eseguite in sede penale” (Cassazione civile sez. I
- 21/02/2025, n. 4595). È necessario, quindi, rivalutare autonomamente i fatti avvenuti il 22.10.2024, alla luce delle risultanze investigative del procedimento penale versate in atti. Tali risultanze sono costituite: a) dalle annotazioni delle forze dell'ordine, intervenute in due occasioni la sera degli eventi;
b) dalla querela e dal verbale di sommarie informazioni di;
c) dalla querela sporta da con allegato certificato medico. Parte_1 CP_1 Pt_ Le querele sporte da e forniscono una descrizione della vicenda corrispondente alle allegazioni CP_1 contenute – rispettivamente - nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta. Per si aggiunge CP_1 un elemento di prova di tipo documentale, rappresentato dal referto medico del 25.10.2025 dell'Ospedale Gradenigo di Torino, ove la donna si era recata tre giorni dopo la presunta aggressione lamentando dolori (diagnosi “politrauma da aggressione”). Le due annotazioni di intervento della Questura, invece, restituiscono un quadro parzialmente difforme:
“entrambe le parti – si legge nel verbale - affermavano di non essere arrivati alle vie di fatto e non
pagina 3 di 5 presentavano segni di violenza fisica (…) Alla luce di quanto sopra la coppia decideva così di chiudere la discussione, propensi al momento ad una separazione coniugale”. La prospettazione del ricorrente, quindi, non è suffragata dai verbali della polizia, ed appare altresì incompatibile con le risultanze del referto medico prodotto dalla convenuta. Pt_ A ciò si aggiunga, che le dichiarazioni di non assurgerebbero neppure al valore probatorio tipico di cui all'art. 116 c.p.c.. Ed infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, le sommarie informazioni assunte nel giudizio penale sono prove atipiche liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., purchè acquisite nel corso del dibattimento con le garanzie del contraddittorio o comunque nell'ambito di un rito alternativo (ove il contraddittorio manca per una precisa scelta Pt_ processuale dell'imputato). Tali non sono le sommarie informazioni di , che non hanno superato alcun vaglio processuale. In un simile quadro, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente non può essere accolta.
Sulle domande riconvenzionali di parte convenuta Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale ovvero il riconoscimento di un assegno di mantenimento dell'importo di euro 1.000. La prima domanda è inammissibile. L'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 337 sexies c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c., dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura economica dei coniugi. La seconda domanda è parimenti infondata. La separazione personale tra coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del più ampio dovere di solidarietà coniugale. Pertanto, ai sensi dell'art. 156 c.c., il coniuge cui non è addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate tutte le ulteriori circostanze (la situazione economica complessiva, la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato). Tra le circostanze da considerare ex art.156 c.c. rientra anche la durata del matrimonio (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/05/2024, dep. 24/07/2024, n.20507). Ed invero, secondo un primo e più risalente orientamento, la breve durata del matrimonio non poteva escludere ex se il diritto al mantenimento, ma incideva unicamente sulla quantificazione dell'assegno1. La giurisprudenza successiva, tuttavia, ha puntualizzato che "nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata 1 La pronuncia ora citata (Cass. n.20507/24) ricorda taluni approdi giurisprudenziali, secondo i quali "la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, ovvero di quello comune, integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione dell'assegno divorzile e non possono valere al fine di escludere la spettanza dell'assegno di mantenimento in caso di separazione personale, essendo tuttavia siffatti elementi valutabili in quest'ultima sede, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. civ., allo scopo di stabilire l'importo di detto assegno." (Cass. n. 20638/2004). Ciò in quanto "la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento." (Cass. n.25618/2007), tanto è vero che - come è stato rimarcato - "In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento." (Cass. n. 1622/2017). pagina 4 di 5 instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come "affectio coniugalis", non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento." (Cass. n.402/2018). Ed ancora, "se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all'assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione" (Cass. n. 16737/2018). Pt_ Venendo al caso di specie, il matrimonio tra le parti ha avuto una durata di pochi mesi. e si CP_1 sono sposati nell'aprile del 2024, e la loro convivenza è cessata nell'ottobre del medesimo anno. Nei sei mesi ora considerati, inoltre, si è allontanata dal domicilio coniugale per far rientro in Romania per CP_1 circa un mese (settembre-ottobre 2024). La breve durata del matrimonio nonché il concreto atteggiarsi dei reciproci rapporti (fortemente Pt_ condizionato dalla pregressa attività lavorativa svolta dalla convenuta all'interno della famiglia ) inducono a ritenere, pertanto, che tra i coniugi non si sia mai instaurata una vera e propria comunione materiale e spirituale, tale da legittimare il diritto al mantenimento della resistente.
Atteso che il ricorrente, con il suo atto introduttivo, ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 – dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, trattandosi di separazione giudiziale – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. RESPINGE ogni altra domanda. PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. SPESE al definitivo. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice Rel. dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 234/2025 promossa da:
, assistito e difeso dall'avv. Maurizio Scavone, presso il cui studio è elettivamente Parte_1 domiciliato RICORRENTE
E
, assistita e difesa dall'avv. Giovanni Cerchio, presso il cui studio è elettivamente CP_1 domiciliata RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Pronunciare la separazione personale dei coniugi e con addebito della Parte_1 CP_1 relativa responsabilità in capo alla convenuta ex art. 151, comma 2, c.c., e con le conseguenze di legge;
- all'effetto, accertare e dichiarare il diritto del sig. di godere e disporre in via esclusiva Parte_1 dell'unità immobiliare già adibita ad abitazione coniugale, sita in Torino, Corso Belgio n. 71/A, di cui il ricorrente è legittimo proprietario;
- decorsi i termini di legge e con le modalità di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., pronunciare e dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile in Torino in data 11.4.2024 tra il sig.
[...]
e la sig.ra ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di Pt_1 CP_1 provvedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
- con il favore delle spese di lite tutte”.
pagina 1 di 5 Per parte resistente
“Reietta ogni istanza eccezione e deduzione respingere il ricorso presentato da nei Parte_1 confronti di con l'assegnazione del domicilio coniugale alla stessa o in caso contrario CP_1 porre a carico del sig. come contributo al mantenimento della sig.ra la Parte_1 CP_1 somma di € 1.000,00 (mille/00) mensili o atra somma dal Tribunale determinanda assegnando termine alla sig.ra per il ritiro degli effetti personali rimasti nel domicilio coniugale”. CP_1
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio civile in Torino il 11/04/2024. Dal Parte_1 CP_1 matrimonio non sono nati figli. Con ricorso depositato il 02/01/2025 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. Nello stesso ricorso, egli chiedeva altresì, in via indifferibile e urgente, l'immediato allontanamento della moglie dalla casa coniugale, con divieto di avvicinamento e comunicazione, ai sensi degli CP_1 artt. 473 bis.15 e bis.69 c.p.c.. Ritenendo di non poter accogliere le istanze cautelari inaudita altera parte, il Giudice Relatore fissava udienza al 22.2.2025.
si costituiva in giudizio, nell'ambito del subprocedimento cautelare così come in quello CP_1 principale. La convenuta chiedeva il rigetto delle domande avversarie, formulando in via riconvenzionale domanda di assegnazione del domicilio coniugale o, in alternativa, di un contributo al mantenimento quantificato in euro 1.000. All'esito dell'udienza del 22.2.2025, il Giudice Relatore con decreto del 5.2.2025 respingeva la richiesta di ordine di protezione. Rilevava che, come anche confermato dalle parti nel corso della loro audizione, la convenuta si era ormai allontanata dalla casa coniugale ed il ricorrente dal 14.1.2025 era rientrato nella sua abitazione;
tra le parti, inoltre, non si erano più verificati contatti di alcun genere. All'udienza di prima comparizione ex art. 473 bis.21 c.p.c. celebrata in data 22.9.2025, le parti, sentite Pt_ separatamente, confermavano di vivere separati ormai da mesi ( era ritornato presso l'ex casa coniugale, mentre dimorava presso l'abitazione ove svolgeva attività di badante), e che dall'ottobre CP_1 2024 non si erano più verificati incontri o contatti telefonici. Rigettate le istanze istruttorie, il Giudice Relatore invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Non essendovi provvedimenti provvisori ed urgenti da adottare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
Sulla domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo (precisamente, dall'ottobre 2024) e, dal comportamento tenuto anche nel corso dei mesi successivi, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulla pronuncia di addebito Parte ricorrente ha chiesto la pronuncia dell'addebito della separazione a carico del coniuge. pagina 2 di 5 Pt_
, in estrema sintesi, ha sostenuto che la convenuta, ex badante della defunta moglie, approfittando di un suo momento di debolezza e della sua età avanzata, lo abbia blandito sino ad indurlo ad iniziare una relazione sentimentale poi sfociata nel matrimonio. Dopo il matrimonio, tuttavia, avrebbe iniziato CP_1 a chiedere al marito, in modo sempre più pressante, somme di denaro, disinteressandosi dei bisogni del coniuge. Nel settembre 2024 si sarebbe allontanata dalla casa coniugale, rendendosi irreperibile, tanto da Pt_ indurre a presentare denuncia di scomparsa presso la Stazione CC Po Vanchiglia di Torino. Salvo poi rientrare a casa il 19.10.2024, senza alcun preavviso. Pt_ Si giunge così all'episodio del 22.10.2024. Quella sera, intorno alle 20:30, , tornato a casa, trovava la moglie nel letto ubriaca. La donna iniziava ad insultarlo, colpendolo poi con violenti schiaffi in faccia (questa la ricostruzione offerta nel ricorso introduttivo). Interveniva una pattuglia della polizia, che, riportata la calma in casa, si allontanava. , tuttavia, riprendeva ad aggredire verbalmente il marito, CP_1 Pt_ sollevando il portabiti in legno. riusciva a scappare di casa, chiedendo l'aiuto della figlia. Intervenivano per la seconda volta le forze dell'ordine. Pt_ Da quel momento, andava ad abitare a casa della figlia, mentre rimaneva presso l'abitazione CP_1 coniugale. Sino a quando, il 27.12.2025, si allontanava dall'abitazione ed il ricorrente riusciva a fare rientro nell'immobile. La ricostruzione dei fatti offerta da parte ricorrente è fortemente contestata dalla convenuta nel proprio atto di costituzione, così come nelle dichiarazioni rese in sede di udienza. GU, in particolare, ha sostenuto di non avere mai colpito o insultato il marito. Ha fornito una versione dei fatti diametralmente Pt_ opposta, sostenendo che la sera del 22.10.2025 sia stato a picchiare lei, e non viceversa. All'esito del giudizio, ritiene il Collegio che la domanda di addebito non possa essere accolta. Gli elementi probatori valutabili ai fini della decisione – a fronte di due prospettazioni degli eventi tra loro inconciliabili e risultando inammissibili tutte le prove orali formulate dalle parti – sono rappresentati dagli atti del procedimento penale instauratosi a seguito delle reciproche denunce-querele sporte dai due coniugi in relazione agli eventi del 22.10.2025. Tale procedimento, come documentato da parte ricorrente, si è concluso con richiesta di archiviazione. In via preliminare, va osservato che l'archiviazione in sede penale non è elemento sufficiente per poter escludere l'addebito. Ed infatti, l'accertamento dei fatti oggettivi è il medesimo, ma diversa è la loro valutazione. Il giudice penale verifica la sussumibilità del fatto storico in una fattispecie tipica, normalmente di tipo doloso. Il giudice civile, invece, ai fini della domanda di addebito, deve accertare unicamente un comportamento contrario ai doveri coniugali, che abbia sortito un'efficacia causale nella determinazione della crisi matrimoniale. “Da ciò consegue che il semplice rilievo che le denunce sono state archiviate in sede penale non costituisce una motivazione sufficiente per escludere che vi sia un comportamento illecito rilevante in sede civile;
né esime il giudice civile dal compiere una autonoma valutazione sul punto, anche basandosi sulle indagini eseguite in sede penale” (Cassazione civile sez. I
- 21/02/2025, n. 4595). È necessario, quindi, rivalutare autonomamente i fatti avvenuti il 22.10.2024, alla luce delle risultanze investigative del procedimento penale versate in atti. Tali risultanze sono costituite: a) dalle annotazioni delle forze dell'ordine, intervenute in due occasioni la sera degli eventi;
b) dalla querela e dal verbale di sommarie informazioni di;
c) dalla querela sporta da con allegato certificato medico. Parte_1 CP_1 Pt_ Le querele sporte da e forniscono una descrizione della vicenda corrispondente alle allegazioni CP_1 contenute – rispettivamente - nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta. Per si aggiunge CP_1 un elemento di prova di tipo documentale, rappresentato dal referto medico del 25.10.2025 dell'Ospedale Gradenigo di Torino, ove la donna si era recata tre giorni dopo la presunta aggressione lamentando dolori (diagnosi “politrauma da aggressione”). Le due annotazioni di intervento della Questura, invece, restituiscono un quadro parzialmente difforme:
“entrambe le parti – si legge nel verbale - affermavano di non essere arrivati alle vie di fatto e non
pagina 3 di 5 presentavano segni di violenza fisica (…) Alla luce di quanto sopra la coppia decideva così di chiudere la discussione, propensi al momento ad una separazione coniugale”. La prospettazione del ricorrente, quindi, non è suffragata dai verbali della polizia, ed appare altresì incompatibile con le risultanze del referto medico prodotto dalla convenuta. Pt_ A ciò si aggiunga, che le dichiarazioni di non assurgerebbero neppure al valore probatorio tipico di cui all'art. 116 c.p.c.. Ed infatti, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, le sommarie informazioni assunte nel giudizio penale sono prove atipiche liberamente valutabili in sede civile ai sensi dell'art. 116 c.p.c., purchè acquisite nel corso del dibattimento con le garanzie del contraddittorio o comunque nell'ambito di un rito alternativo (ove il contraddittorio manca per una precisa scelta Pt_ processuale dell'imputato). Tali non sono le sommarie informazioni di , che non hanno superato alcun vaglio processuale. In un simile quadro, la domanda di addebito formulata da parte ricorrente non può essere accolta.
Sulle domande riconvenzionali di parte convenuta Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha chiesto l'assegnazione a sé della casa coniugale ovvero il riconoscimento di un assegno di mantenimento dell'importo di euro 1.000. La prima domanda è inammissibile. L'assegnazione della casa familiare prevista dall'art. 337 sexies c.c. è finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell'assegno previsto dall'art. 156 c.c., dovendo ritenersi estranea alla decisione di assegnazione della casa coniugale ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura economica dei coniugi. La seconda domanda è parimenti infondata. La separazione personale tra coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del più ampio dovere di solidarietà coniugale. Pertanto, ai sensi dell'art. 156 c.c., il coniuge cui non è addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate tutte le ulteriori circostanze (la situazione economica complessiva, la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato). Tra le circostanze da considerare ex art.156 c.c. rientra anche la durata del matrimonio (cfr. Cassazione civile sez. I, 29/05/2024, dep. 24/07/2024, n.20507). Ed invero, secondo un primo e più risalente orientamento, la breve durata del matrimonio non poteva escludere ex se il diritto al mantenimento, ma incideva unicamente sulla quantificazione dell'assegno1. La giurisprudenza successiva, tuttavia, ha puntualizzato che "nell'ipotesi di durata particolarmente breve del matrimonio, in cui non si è ancora realizzata, al momento della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la insussistenza di condivisione di vita e, dunque, la mancata 1 La pronuncia ora citata (Cass. n.20507/24) ricorda taluni approdi giurisprudenziali, secondo i quali "la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, ovvero di quello comune, integrano parametri utilizzabili in occasione della quantificazione dell'assegno divorzile e non possono valere al fine di escludere la spettanza dell'assegno di mantenimento in caso di separazione personale, essendo tuttavia siffatti elementi valutabili in quest'ultima sede, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. civ., allo scopo di stabilire l'importo di detto assegno." (Cass. n. 20638/2004). Ciò in quanto "la durata del matrimonio ed il contributo apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge sono elementi valutabili al fine di stabilire l'importo dell'assegno di mantenimento." (Cass. n.25618/2007), tanto è vero che - come è stato rimarcato - "In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento." (Cass. n. 1622/2017). pagina 4 di 5 instaurazione di un vero rapporto affettivo qualificabile come "affectio coniugalis", non può essere riconosciuto il diritto al mantenimento." (Cass. n.402/2018). Ed ancora, "se è vero che la breve durata del matrimonio non esclude di per sé il diritto all'assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di esclusione" (Cass. n. 16737/2018). Pt_ Venendo al caso di specie, il matrimonio tra le parti ha avuto una durata di pochi mesi. e si CP_1 sono sposati nell'aprile del 2024, e la loro convivenza è cessata nell'ottobre del medesimo anno. Nei sei mesi ora considerati, inoltre, si è allontanata dal domicilio coniugale per far rientro in Romania per CP_1 circa un mese (settembre-ottobre 2024). La breve durata del matrimonio nonché il concreto atteggiarsi dei reciproci rapporti (fortemente Pt_ condizionato dalla pregressa attività lavorativa svolta dalla convenuta all'interno della famiglia ) inducono a ritenere, pertanto, che tra i coniugi non si sia mai instaurata una vera e propria comunione materiale e spirituale, tale da legittimare il diritto al mantenimento della resistente.
Atteso che il ricorrente, con il suo atto introduttivo, ha altresì chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 – dodici mesi dalla data della comparizione dei coniugi, trattandosi di separazione giudiziale – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 CP_1 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge. RESPINGE ogni altra domanda. PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio. SPESE al definitivo. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente Lucia Minutella Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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