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Sentenza 20 aprile 2025
Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/04/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2185/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2185/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Serrao;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Tolomeo;
Parte_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1303/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 29.10.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: nel riportarsi integralmente al contenuto dell'atto di appello si insiste nell'accoglimento della spiegata domanda per le motivazioni in esso espresse, sottolineando la contraddittorietà della sentenza in ordine all'esistenza del credito oltre che l'inammissibilità prova testimoniale sulla quale si fonda la
1 decisione di primo grado. Si ribadiscono e precisano, pertanto, le conclusioni come già articolate, chiedendo l'integrale accoglimento dell'atto di appello.
Per l'appellata: chiede il totale rigetto dell'Appello poiché infondato in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti nei propri atti difensivi nonché nell'atto di appello.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 305/08 il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva a il pagamento, in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di €11.755,00 a titolo di mancato pagamento della fattura n. 005 del 11/04/2008, emessa per il maggiore importo di €14.855,00 per lavori extra contratto, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
proponeva opposizione avverso il predetto decreto Parte_1
deducendo di aver appaltato i lavori in base ad un regolare contratto per il corrispettivo di €90.000,00 e di aver concordato verbalmente l'esecuzione di lavori aggiuntivi, nonché di aver regolarmente pagato tutti i lavori mediante assegni e contanti con relativa ricevuta per un totale di €107.200,00 superiore al dovuto pari ad €104.855,00; di non aver mai ricevuto il certificato di collaudo con la garanzia dell'immobile e di aver dovuto successivamente appaltare l'esecuzione di alcuni lavori ad altra impresa per l'esistenza di vizi. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna della società opposta al pagamento della somma di €7.461,00, di cui €2.345,00 a titolo di restituzione somme indebitamente pagate, oltre che al risarcimento del danno per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio la contestando l'opposizione ed eccependo Controparte_1 la decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c..
Istruita la causa mediante l'espletamento di prova per testi, con sentenza n.
1303/18 il Tribunale così decideva: “1. Rigetta l'opposizione, conferma il D.I. n.
305/2008 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 29/07/2008, e ne dichiara
l'esecutorietà;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente per i motivi di cui in parte motivata;
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell'opposta, che si liquidano in complessive
€ 4.835,00, oltre rimborso forfettario, iva e CAP come per legge.”
Segnatamente il giudice di primo grado riteneva che l'opposto avesse dimostrato l'esecuzione dei lavori oggetto della fattura azionata in monitorio e che di contro
2 l'opponente non avesse provato e/o chiesto di provare che quanto corrisposto e/o documentato fosse da imputare ai lavori in discussione.
Quanto alla domanda riconvenzionale riteneva fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1 lamentando l'assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni dell'opposizione con la quale erano state contestate una serie di circostanze, fondate su prova documentale, delle quali il G.I. non aveva avuto alcuna considerazione manifestando poca o scarsa conoscenza del procedimento, dei fatti emersi nel corso dell'istruttoria e della documentazione prodotta. Deduceva, in particolare, l'appellante che la prima prova della quale il Tribunale non aveva tenuto conto, fondata su documentazione non contestata, era costituita dalla esecuzione di pagamenti per complessivi
€107.200,00 a fronte di un contratto di appalto che prevedeva la corresponsione del prezzo totale di €90.000,00 al quale andava sommato l'importo dei lavori “extra” per un totale di €104.855,00. Denunciava, poi, l'assoluta contraddittorietà dei testimoni escussi i quali avevano affermato l'uno il contrario dell'altro, rendendo, pertanto, la prova testimoniale difficilmente interpretabile senza il supporto documentale costituito da assegni e pagamenti non contestati che avevano evidenziato la totale infondatezza della pretesa creditoria della nonché la inattendibilità Controparte_1
del testimone di parte appellata sig. , essendo lo stesso, sin dal Testimone_1
2008, amministratore della società opposta. Lamentava, infine, l'erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c., dovendo applicarsi il più lungo termine di cui all'art. 1669 c.c., trattandosi di danni ad edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Lamezia Terme e l'accoglimento delle conclusioni avanzate in prime cure, con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva con comparsa depositata in data 01.03.2019 la la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Osservava in particolare che il sig. aveva versato per i lavori extra contrattuali solo la Pt_1 somma di €3.100,00 a fronte di una fattura di €14.855,00 e che se era vero che lo stesso aveva emesso gli assegni prodotti a fondamento dell'opposizione, altrettanto vero era che alcuni di questi erano scoperti o perché sul conto corrente del Pt_1 non vi erano fondi o perché questi erano insufficienti. A dire dell'appellata non era,
3 infatti, inusuale che il avvisasse il sig. perché procedesse o con Pt_1 Pt_2
l'annullamento degli stessi o, se già versati, versasse la somma prelevata dal proprio conto su quello dello stesso e tanto avveniva per alcuni assegni girati ai Pt_1
fornitori dal sig. per evitare problemi con questi ultimi, come Pt_2
documentalmente provato dagli estratti del conto corrente intestato al predetto prodotti in primo grado. Contestava, poi, la prospettata applicabilità Pt_2 dell'art. 1669 c.c. in quanto i vizi lamentati, se pur sussistenti, dovevano farsi rientrare nel novero dell'art. 1667 c.c..
Con ordinanza del 10.04.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2019, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del
09.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 18.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata per carenza di motivazione nella parte in cui il giudice ha completamente omesso di esaminare la documentazione da esso prodotta attestante pagamenti per complessivi €107.200,00.
Il motivo è fondato.
Con l'atto di opposizione l'odierno appellante ha prodotto assegni e quietanze di pagamento in contanti per un totale di €107.200,00.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo" (Cass. n. 14372/18; n. 17749/09);
4 tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass. n. 28418/24).
Nella specie, l'opposta non ha contestato l'avvenuta consegna degli assegni ma ha dedotto che alcuni di questi erano scoperti o perché sul conto corrente del Pt_1
non vi erano fondi o perché questi erano insufficienti, senza tuttavia offrire prova di quanto allegato ad es. mediante l'esibizione dei titoli. Gli stessi estratti conto dai quali, a dire dell'appellata, si evincerebbe che era lo stesso sig. Parte_2
a fornire la provvista degli assegni emessi dal , non risultano in atti, il che Pt_1
preclude qualsivoglia verifica.
Da ciò segue che la prova del pagamento da parte dell'appellante della somma di
€107.200,00 può dirsi raggiunta.
Ora, poiché l'importo dei lavori previsti in contratto ammontava ad €90.000,00 e quello dei lavori extra di cui alla fattura n. 5 dell'11.04.2008 ad €14.855,00,
l'appellante ha effettuato pagamenti superiori al dovuto, sicchè va accolta la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di €2.345,00 versata in eccedenza.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ricondotto la domanda di risarcimento danni da vizi delle opere all'art. 1667 c.c. piuttosto che all'art. 1669
c.c..
Il motivo è infondato.
Ed invero, la garanzia di cui all'art. 1667 c.c. trova la sua causa nell'obbligo dell'appaltatore di eliminare i vizi ed i difetti che alterano l'opera senza minacciare la stabilità o incidere sulla solidità della costruzione, mentre la particolare garanzia ex art.1669 c.c., cui è tenuto chiunque intraprenda la costruzione di edifici o di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, ricorre (oltre che quando l'opera rovini in tutto o in parte) quando i vizi ed i difetti siano talmente gravi da
5 incidere sugli elementi essenziali dell'opera e influiscano sulla sua durata e solidità, compromettendone la conservazione.
Nella specie, avuto riguardo al tipo di lavori eseguiti dalla ditta
[...]
cui il si è rivolto per la eliminazione dei vizi, deve Controparte_2 Pt_1
escludersi la ricorrenza di difetti costruttivi incidenti negativamente sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, vertendosi piuttosto in ipotesi di costruzione non corrispondente alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica.
In definitiva, per le ragioni esposte, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo originariamente proposta dall'odierno appellante e per l'effetto revocato il provvedimento monitorio.
In accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito avanzata dall'opponente-appellante la va condannata alla restituzione Controparte_1 della somma di €2.345,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente la le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della predetta società. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Lamezia Terme n. 1303/2018, pubblicata il 29.10.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 305/08 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme su ricorso della Controparte_1
b) condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, della Controparte_1
somma di €2.345,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
6 c) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in €101,32 per esborsi ed in €4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €382,50 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 2185/2018 R.G. vertente tra
(C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Serrao;
appellante
e
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore sig. , rappresentata e difesa dall'Avv. Daniela Tolomeo;
Parte_2
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1303/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 29.10.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: nel riportarsi integralmente al contenuto dell'atto di appello si insiste nell'accoglimento della spiegata domanda per le motivazioni in esso espresse, sottolineando la contraddittorietà della sentenza in ordine all'esistenza del credito oltre che l'inammissibilità prova testimoniale sulla quale si fonda la
1 decisione di primo grado. Si ribadiscono e precisano, pertanto, le conclusioni come già articolate, chiedendo l'integrale accoglimento dell'atto di appello.
Per l'appellata: chiede il totale rigetto dell'Appello poiché infondato in fatto ed in diritto e per tutti i motivi esposti nei propri atti difensivi nonché nell'atto di appello.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 305/08 il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva a il pagamento, in favore di della somma Parte_1 Controparte_1 di €11.755,00 a titolo di mancato pagamento della fattura n. 005 del 11/04/2008, emessa per il maggiore importo di €14.855,00 per lavori extra contratto, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
proponeva opposizione avverso il predetto decreto Parte_1
deducendo di aver appaltato i lavori in base ad un regolare contratto per il corrispettivo di €90.000,00 e di aver concordato verbalmente l'esecuzione di lavori aggiuntivi, nonché di aver regolarmente pagato tutti i lavori mediante assegni e contanti con relativa ricevuta per un totale di €107.200,00 superiore al dovuto pari ad €104.855,00; di non aver mai ricevuto il certificato di collaudo con la garanzia dell'immobile e di aver dovuto successivamente appaltare l'esecuzione di alcuni lavori ad altra impresa per l'esistenza di vizi. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e in via riconvenzionale la condanna della società opposta al pagamento della somma di €7.461,00, di cui €2.345,00 a titolo di restituzione somme indebitamente pagate, oltre che al risarcimento del danno per lite temeraria.
Si costituiva in giudizio la contestando l'opposizione ed eccependo Controparte_1 la decadenza dall'azione ex art. 1667 c.c..
Istruita la causa mediante l'espletamento di prova per testi, con sentenza n.
1303/18 il Tribunale così decideva: “1. Rigetta l'opposizione, conferma il D.I. n.
305/2008 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme in data 29/07/2008, e ne dichiara
l'esecutorietà;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente per i motivi di cui in parte motivata;
3. Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente giudizio, in favore dell'opposta, che si liquidano in complessive
€ 4.835,00, oltre rimborso forfettario, iva e CAP come per legge.”
Segnatamente il giudice di primo grado riteneva che l'opposto avesse dimostrato l'esecuzione dei lavori oggetto della fattura azionata in monitorio e che di contro
2 l'opponente non avesse provato e/o chiesto di provare che quanto corrisposto e/o documentato fosse da imputare ai lavori in discussione.
Quanto alla domanda riconvenzionale riteneva fondata l'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello Parte_1 lamentando l'assoluta carenza di motivazione in ordine alle ragioni dell'opposizione con la quale erano state contestate una serie di circostanze, fondate su prova documentale, delle quali il G.I. non aveva avuto alcuna considerazione manifestando poca o scarsa conoscenza del procedimento, dei fatti emersi nel corso dell'istruttoria e della documentazione prodotta. Deduceva, in particolare, l'appellante che la prima prova della quale il Tribunale non aveva tenuto conto, fondata su documentazione non contestata, era costituita dalla esecuzione di pagamenti per complessivi
€107.200,00 a fronte di un contratto di appalto che prevedeva la corresponsione del prezzo totale di €90.000,00 al quale andava sommato l'importo dei lavori “extra” per un totale di €104.855,00. Denunciava, poi, l'assoluta contraddittorietà dei testimoni escussi i quali avevano affermato l'uno il contrario dell'altro, rendendo, pertanto, la prova testimoniale difficilmente interpretabile senza il supporto documentale costituito da assegni e pagamenti non contestati che avevano evidenziato la totale infondatezza della pretesa creditoria della nonché la inattendibilità Controparte_1
del testimone di parte appellata sig. , essendo lo stesso, sin dal Testimone_1
2008, amministratore della società opposta. Lamentava, infine, l'erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 1667 c.c., dovendo applicarsi il più lungo termine di cui all'art. 1669 c.c., trattandosi di danni ad edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata. Chiedeva, quindi, la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Lamezia Terme e l'accoglimento delle conclusioni avanzate in prime cure, con vittoria di spese e compensi relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva con comparsa depositata in data 01.03.2019 la la quale Controparte_1 chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Osservava in particolare che il sig. aveva versato per i lavori extra contrattuali solo la Pt_1 somma di €3.100,00 a fronte di una fattura di €14.855,00 e che se era vero che lo stesso aveva emesso gli assegni prodotti a fondamento dell'opposizione, altrettanto vero era che alcuni di questi erano scoperti o perché sul conto corrente del Pt_1 non vi erano fondi o perché questi erano insufficienti. A dire dell'appellata non era,
3 infatti, inusuale che il avvisasse il sig. perché procedesse o con Pt_1 Pt_2
l'annullamento degli stessi o, se già versati, versasse la somma prelevata dal proprio conto su quello dello stesso e tanto avveniva per alcuni assegni girati ai Pt_1
fornitori dal sig. per evitare problemi con questi ultimi, come Pt_2
documentalmente provato dagli estratti del conto corrente intestato al predetto prodotti in primo grado. Contestava, poi, la prospettata applicabilità Pt_2 dell'art. 1669 c.c. in quanto i vizi lamentati, se pur sussistenti, dovevano farsi rientrare nel novero dell'art. 1667 c.c..
Con ordinanza del 10.04.2019, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.03.2019, la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dall'appellante e fissava l'udienza del
09.11.2021 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 18.02.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'illegittimità della sentenza impugnata per carenza di motivazione nella parte in cui il giudice ha completamente omesso di esaminare la documentazione da esso prodotta attestante pagamenti per complessivi €107.200,00.
Il motivo è fondato.
Con l'atto di opposizione l'odierno appellante ha prodotto assegni e quietanze di pagamento in contanti per un totale di €107.200,00.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo" (Cass. n. 14372/18; n. 17749/09);
4 tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento (Cass. n. 28418/24).
Nella specie, l'opposta non ha contestato l'avvenuta consegna degli assegni ma ha dedotto che alcuni di questi erano scoperti o perché sul conto corrente del Pt_1
non vi erano fondi o perché questi erano insufficienti, senza tuttavia offrire prova di quanto allegato ad es. mediante l'esibizione dei titoli. Gli stessi estratti conto dai quali, a dire dell'appellata, si evincerebbe che era lo stesso sig. Parte_2
a fornire la provvista degli assegni emessi dal , non risultano in atti, il che Pt_1
preclude qualsivoglia verifica.
Da ciò segue che la prova del pagamento da parte dell'appellante della somma di
€107.200,00 può dirsi raggiunta.
Ora, poiché l'importo dei lavori previsti in contratto ammontava ad €90.000,00 e quello dei lavori extra di cui alla fattura n. 5 dell'11.04.2008 ad €14.855,00,
l'appellante ha effettuato pagamenti superiori al dovuto, sicchè va accolta la domanda riconvenzionale di restituzione della somma di €2.345,00 versata in eccedenza.
2.2. Con il secondo motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ricondotto la domanda di risarcimento danni da vizi delle opere all'art. 1667 c.c. piuttosto che all'art. 1669
c.c..
Il motivo è infondato.
Ed invero, la garanzia di cui all'art. 1667 c.c. trova la sua causa nell'obbligo dell'appaltatore di eliminare i vizi ed i difetti che alterano l'opera senza minacciare la stabilità o incidere sulla solidità della costruzione, mentre la particolare garanzia ex art.1669 c.c., cui è tenuto chiunque intraprenda la costruzione di edifici o di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, ricorre (oltre che quando l'opera rovini in tutto o in parte) quando i vizi ed i difetti siano talmente gravi da
5 incidere sugli elementi essenziali dell'opera e influiscano sulla sua durata e solidità, compromettendone la conservazione.
Nella specie, avuto riguardo al tipo di lavori eseguiti dalla ditta
[...]
cui il si è rivolto per la eliminazione dei vizi, deve Controparte_2 Pt_1
escludersi la ricorrenza di difetti costruttivi incidenti negativamente sugli elementi essenziali di struttura e di funzionalità dell'opera, vertendosi piuttosto in ipotesi di costruzione non corrispondente alle caratteristiche del progetto e del contratto di appalto, ovvero eseguita senza il rispetto delle regole della tecnica.
In definitiva, per le ragioni esposte, in riforma dell'impugnata sentenza, va accolta l'opposizione al decreto ingiuntivo originariamente proposta dall'odierno appellante e per l'effetto revocato il provvedimento monitorio.
In accoglimento della domanda riconvenzionale di ripetizione di indebito avanzata dall'opponente-appellante la va condannata alla restituzione Controparte_1 della somma di €2.345,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
§ 3. Le spese processuali
3.1. In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 27606/2019).
Ora, avuto riguardo all'esito finale del processo che vede soccombente la le spese di entrambi i gradi vanno poste a carico della predetta società. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Lamezia Terme n. 1303/2018, pubblicata il 29.10.2018, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 305/08 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme su ricorso della Controparte_1
b) condanna la al pagamento, in favore dell'appellante, della Controparte_1
somma di €2.345,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
6 c) condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'appellante nei due gradi del giudizio, liquidandole per il primo grado in €101,32 per esborsi ed in €4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge e per il secondo grado in €382,50 per esborsi ed in €2.906,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio dell'08.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
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