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Decreto 3 aprile 2025
Decreto 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 03/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Il Consigliere designato dott.ssa Maria Luisa Tortorella ha emesso il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. 12/2025 RGVG promosso, ai sensi degli artt.
2 e ss. legge 24 maggio 2001 n. 89, con ricorso depositato in data 07/01/2024 da (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dalla e per essa dall'Avv. Sara Controparte_1
Maria Gullotti per procura in atti;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio, essendo stato il procedimento presupposto trattato in primo grado innanzi al Tribunale di Patti;
ritenuto che
la domanda indennitaria risulta correttamente proposta nei confronti del , atteso che il predetto procedimento è Controparte_2 stato celebrato innanzi a Giudice ordinario;
considerato che
il procedimento presupposto promosso da Parte_1 con ricorso depositato il 28 luglio 2015 è stato definito, in primo grado, con sentenza n. 68/2023, pubblicata il 18 gennaio 2023; che avverso tale sentenza ha proposto appello l' con ricorso del 7 Pt_2 febbraio 2023 e il relativo giudizio (iscritto al n. 81/2023 RG di questa Corte) è stato definito con sentenza del 22 maggio 2024 n. 409 di parziale accoglimento del gravame, non notificata, e che, pertanto, il ricorso è stato tempestivamente proposto;
considerato che
, preliminarmente, occorre precisare che questo giudice con decreto depositato il 6 marzo 2025 invitava il ricorrente a fornire chiarimenti e a produrre ulteriore documentazione, necessari ai fini del decidere;
che i ricorrenti, a parziale riscontro di quanto richiesto, hanno dedotto l'impossibilità di reperire tutta la documentazione, in quanto non più rinvenibile negli Uffici di cancelleria competenti, come attestato dalla
Dirigenza del Tribunale di Patti;
che tale impossibilità, da considerarsi attuale, non comporta il venir meno dell'originario onere di diligenza ordinaria che incombe sulle parti processuali di conservare copia degli atti del giudizio;
che, in ogni caso, il parziale riscontro ai chiarimenti chiesti impedisce a questo Giudice di vagliare, così come disposto dalla L. n. 89/01, le ragioni della durata del procedimento presupposto in relazione a consistenti momenti processuali, non consentendo, quindi, di verificare se eventuali ritardi, indipendentemente dal mero dato temporale (id est, il tempo intercorso dal deposito dell'atto introduttivo sino alla data di pubblicazione della sentenza) siano da addebitare a disfunzioni dell'organizzazione giudiziaria;
che, pertanto, come specificato nel prosieguo, dovranno escludersi dall'ammontare complessivo della durata del procedimento presupposto quelle frazioni temporali, relative a quelle fasi del procedimento per le quali non è possibile compiere la verifica anzidetta;
premesso, altresì, che, come chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, in tema di equa riparazione, qualora il processo si sia svolto in più gradi, la durata complessiva si determina sommando il tempo effettivo trascorso per la sua definizione, senza alcun arrotondamento per i singoli gradi e con esclusione dei periodi di sospensione e di quelli compresi tra il “dies a quo” per proporre le impugnazioni ed il momento in cui l'impugnazione è effettivamente proposta, con arrotondamento ad un anno dei periodi superiori a sei mesi solo per una sola volta, in modo da non alterare la doverosa corrispondenza tra reale durata del processo ed entità del danno (cfr. Cassazione civile, sez. II, 05/07/2022, n.
21194). rilevato che il giudizio presupposto ha avuto inizio, in primo grado, con ricorso depositato il 28 luglio 2015 e si è concluso con sentenza della Corte di
Appello di Messina n. n. 409/2024 R.S., pubblicata il 22 maggio 2024 e che, pertanto, ha avuto durata pari complessivamente ad anni 8, mesi 8 e giorni 24; ritenuto, pertanto, che il periodo eccedente la ragionevole durata ammonta ad anni 3 mesi 8 giorni 24, da cui va, tuttavia, detratto, in assenza dei chiarimenti chiesti, il periodo di anni 5 mesi 9 giorni 20, intercorrente tra la data di deposito del ricorso introduttivo e l'udienza del 18 maggio 2021, che erodendo integralmente la durata eccedente del procedimento comporta la non sussistenza di alcun ritardo indennizzabile;
P.Q.M.
Letto l'art. 3, comma 6, legge 24 marzo 2001 n. 89, rigetta il ricorso.
Messina, 3 aprile 2025
Il Consigliere designato dott.ssa Maria Luisa Tortorella