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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/03/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 2433/2021
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
) e nella qualità di socio accomandatario P.IVA_1 Parte_1
della Parte_1 Parte_1
assistiti e difesi dall'Avv. BARBA MARCO GENNARO FILIPPO con domicilio eletto in TRAV. MARESCA 24 80058 TORRE ANNUNZIATA appellanti e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. BIAVATI PAOLO e dall'avv. RENATO MICHELE ( ) PIAZZA GALILEO 5 40121 BOLOGNA;
con C.F._1
domicilio eletto in PIAZZA GALILEO, 5 40123 BOLOGNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 14 luglio 2017
[...]
onveniva in giudizio la società Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, nonché la Parte_1
socia AR , chiedendo l'accertamento della legittimità Parte_1
del recesso per giusta causa dal rapporto contrattuale operato dall'attrice per condotte illegittime della convenuta e la condanna della stessa al pagamento degli importi dovuti per la cessazione del rapporto e per risarcimento danni.
Si costituivano in giudizio Parte_1
e la socia AR , contestando le deduzioni
[...] Parte_1
avversarie e la legittimità del recesso operato dalla controparte, chiedendo l'accertamento della legittimità del proprio recesso dal rapporto contrattuale e svolgendo domanda riconvenzionale volta al riconoscimento di propri crediti in seguito alla cessazione del rapporto, sia per indennità/provvigioni dovute ai sensi di legge sia per risarcimento danni.
In corso di causa si procedeva all'escussione dei testi e a CTU contabile.
Con sentenza n. 1314/2021 il Tribunale di Bologna così decideva “a) ACCERTA la legittimità del recesso per giusta causa formulato da parte attorea;
b) DETERMINA il credito della società attrice nei confronti dei convenuti per i titoli di cui alla parte motiva della presente sentenza in € 270.392,82 e il credito dei convenuti nei confronti della società attrice in € 168.458,66; c) ACCERTA la compensazione e determina il credito residuo della società attrice nella somma di € 101.934,16, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e agli interessi di legge e condanna i convenuti al pagamento in favore della società attrice della somma così determinata;
d)
pag. 2/10 RESPINGE le ulteriori domande svolte dai convenuti;
e) COMPENSA tra le parti le spese del giudizio nella misura di un terzo e per l'effetto condanna le convenute alla rifusione in favore della società attrice della somma residua che liquida in € 7.800,00 per compensi ed € 1.260,00 per spese oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. f)
PONE le spese di ctu definitivamente a carico delle convenute nella misura di 2/3; g)
COMPENSA tra le parti le spese dei rispettivi ctp”.
In particolare, il primo Giudice riteneva provato l'inadempimento di parte convenuta ai suoi obblighi contrattuali, avendo parte attrice allegato e provato le violazioni commesse da controparte, consistite nella distrazione, dal conto dedicato, sia degli importi incassati a titolo di premi sia delle somme pignorate, con conseguente legittimità del recesso per giusta causa di parte attrice a mezzo pec trasmessa in data 17 settembre 2013, statuendo conseguentemente la debenza, in favore dell'agente, delle sole indennità di risoluzione di cui agli artt. 27 – 33 ANA. Sul quantum il Giudice aderiva ai risultati della CTU determinando il credito di parte attrice in euro 270.392,82.
Parimenti, sulle indennità di fine rapporto richieste da parte convenuta, il Giudice aderiva alle risultanze della CTU, determinandole in euro 168.458,66; sulle provvigioni c.d. postume di cui all'art. 20 ANA riteneva l'infondatezza della domanda, difettando le deduzioni di parte convenuta di allegazione e di prova. Rigettava altresì la domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta, stante la mancanza di prova degli elementi costitutivi del preteso diritto. Da ultimo, operava la compensazione tra i crediti rispettivamente vantati dalle parti, determinando dunque il credito residuo in favore di parte attrice in euro 101.934,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
2. Con atto di citazione in appello notificato in data 21.12.2021 la
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante, nonché la socia AR hanno impugnato Parte_1
detta sentenza.
Con il primo motivo parte appellante denuncia l'inattendibilità della CTU, avendo il perito svolto inammissibili valutazioni giuridiche, e chiede il rinnovo delle operazioni, richiamando in particolare il punto in cui il CTU ha escluso l'indennità per riduzione del portafoglio dell'agente di cui all'art. 8 bis dell'Accordo Nazionale Agenti di
Assicurazione, recependo giurisprudenza di merito e di legittimità, omettendo di pag. 3/10 determinare tali indennità. Censura inoltre l'elaborato peritale nella parte in cui il CTU non avrebbe acquisito tutta la documentazione utile, benché il Giudice di prime cure avesse ordinato l'esibizione a parte attrice di quanto chiesto al punto b) della memoria
183 comma sesto c.p.c. n. 2 e, nel porre il quesito al Consulente, all'udienza del 25 febbraio 2019, avesse disposto “acquisita, nel rispetto del contraddittorio, eventuale ulteriore documentazione contabile richiesta dalle parti ex artt. 210 e 213 c.p.c.”.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta l'omessa liquidazione equitativa dei danni ex art. 1226 c.c., insistendo nell'insussistenza della giusta causa di recesso dell'odierna appellata e per converso nella prospettata esistenza di una giusta causa di recesso in capo all'appellante con conseguente fondatezza delle sue domande riconvenzionali.
Con il terzo motivo parte appellante impugna il regolamento delle spese di lite con la sua condanna nella misura dei 2/3, avendo il Giudice di prime cure statuito la debenza in favore delle odierne appellanti delle indennità di risoluzione, motivo che avrebbe dovuto indurre alla compensazione delle spese di lite.
Per tali motivi gli appellanti chiedevano:
“1) In via principale, respingere in toto le domande attrici essendo infondate in fatto e diritto. 2) In via riconvenzionale: a) dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa intimato dall'ex agente e per l'effetto condannare la Parte_1 al pagamento delle relative indennità maturate in base all'ANA 2003, CP_1
nonché al pagamento delle provvigioni maturande e precisamente: - art. 12 A somma aggiuntiva maggiorata del 100% € 240.000,00 - art. 13 Preavviso € 92.000,00 - art. 25
ANA € 80.000,00 - art. 26 Indennità incassi € 120.000,00 - art. 27 Indennità provvigioni € 200.000,00 - art. 28 Ramo vita € 18.000,00 - art. 20 Provvigioni a maturare € 80.000,00 per un totale di, ovvero al pagamento della diversa maggiore o minore somma che risulterà dal giudiziale accertamento a seguito di istituenda CTU contabile, oltre interessi al 3% ex art. 34 ANA 2003. b) Condannare
[...]
al pagamento della ulteriore somma di euro 774.400,00 a titolo di Controparte_1
compenso per la gestione dei pignoramenti presso terzi;
c) Condannare altresì
al pagamento della somma di euro 135.080,46 a titolo Controparte_1
di indennità di risoluzione al portafoglio ex art. 8 bis ANA 2003; d) Condannare
pag. 4/10 al risarcimento dei danni patrimoniali subiti nella Controparte_1
misura di euro 540.000,00; e) Condannare infine al Controparte_1
risarcimento dei danni morali nella misura di euro 300.000,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma da liquidarsi anche in via equitativa. f) Il tutto oltre interessi
e svalutazione monetaria ed effettuate le dovute compensazioni a seguito di istituenda
CTU contabile. h) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”
3.- Si è costituita in giudizio rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare l'appello proposto dalle appellanti e Sig.ra Parte_1 [...]
, a pretesa riforma della sentenza n. 1314/2021 resa dal Tribunale di Parte_1
Bologna in data 20 maggio 2021 e pubblicata in pari data, per tutte le ragioni di fatto
e/o di diritto esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1314/2021.
Con vittoria di spese e compensi del grado”.
In ordine al primo motivo l'appellata ha preliminarmente evidenziato la tardività delle contestazioni della relazione peritale, non essendo le medesime mai state sollevate nel giudizio di primo grado né dal consulente tecnico di parte, né dalla convenuta odierna appellante.
Nel merito, ha rilevato l'assoluta infondatezza della doglianza, sia perché l'odierna appellante con la memoria 183 comma sesto c.p.c. ha rinunciato alla richiesta di indennità ex art. 8 bis ANA 2003, sia perchè il Tribunale non ha disposto alcun ordine di esibizione nei confronti dell'odierna appellata, fermo restando che controparte non ha precisato di quali documenti avrebbe dovuto tener conto il consulente e rispetto a quale indennità essi avrebbero avuto rilevanza.
In ordine al secondo motivo parte appellante ha rilevato l'assoluta indeterminatezza delle doglianze proposte, avendo controparte inteso dedurre una violazione dell'art. 1226 c.c. salvo poi di fatto articolare una censura volta a contestare l'insussistenza della giusta causa di recesso manifestato dall'odierna appellata.
Riguardo al terzo motivo ritiene corretto il regolamento delle spese di lite avendo il
Giudice di prime cure di fatto accolto integralmente le domande della CP_1
pag. 5/10 atteso che, operata la compensazione, il credito residuo è a Controparte_1
favore della sola appellante.
4. L'appello va rigettato.
In ordine al primo motivo va preliminarmente rilevato che, da un lato, nel corso dei lavori peritali i CTP non hanno mosso contestazioni alla bozza inviata dal consulente
(cfr. p. 18 CTU «I ccttpp non hanno presentato osservazioni in merito») e che, dall'altro lato, all'udienza fissata per esame della relazione peritale entrambe le parti hanno congiuntamente chiesto rinvio per precisazione delle conclusioni.
Risulta infatti che, a seguito di invio della relazione ai consulenti di parte in data 13 giugno 2019, questi ultimi non hanno fatto pervenire alcuna osservazione.
Successivamente, all'udienza del 23 settembre 2019 fissata per esame della perizia, parte appellante non ha formulato alcuna eccezione, né ha chiesto termine in tal senso, e i procuratori hanno anzi concordemente chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Da ultimo, nelle note difensive depositate in data 12 dicembre 2019,
l'odierna appellante si è limitata a reiterare le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, peraltro, le contestazioni alla CTU svolte per la prima volta in appello appaiono assolutamente generiche, senza alcuna specifica indicazione di eventuali errori di metodo o di calcolo.
In ordine al richiamo operato dal consulente alla giurisprudenza formatasi in materia di riduzione del portafoglio, va in questa sede rilevato che con la seconda memoria istruttoria parte appellata - a seguito della produzione, con la prima memoria istruttoria, da parte di dell'accordo sottoscritto in data 11/02/2011 con il quale l'Agente CP_2
espressamente aveva riconosciuto che la riduzione del portafoglio esulava dalla disciplina di cui all'art. 8 bis A.N.A. 2003 e, conseguentemente, alcuna indennità sarebbe stata dovuta a favore dell'agente sulla scorta di tale riduzione - ha espressamente rinunciato al capo della domanda formulata con riguardo a tale indennità
(cfr. pag. 9 e 10 memoria istruttoria). Il calcolo di detta indennità non ha formato conseguentemente oggetto del quesito posto al CTU. Non risponde, dunque, al vero che il CTU ne abbia omesso la determinazione sulla scorta di valutazioni giuridiche.
Quest'ultimo, esaminati gli atti di causa, stante la produzione attorea dell'accordo pag. 6/10 sottoscritto dalle parti, ha formulato una valutazione giuridica sul punto, null'altro dovendo valutare dal punto di vista tecnico. Ciò è peraltro evidente avuto riguardo alle conclusioni cui è pervenuto il consulente ove nulla ha dedotto in ordine a tali indennità
(cfr. pag. 18 e 19 della relazione peritale). Peraltro, nel merito, al paragrafo 3) del sottoscritto accordo è espressamente riconosciuto che la riduzione del portafoglio non è stata chiesta nè disposta dalla già Controparte_1 Controparte_3
[...]
Con riferimento al secondo motivo, fermi i limiti della contestazione della consulenza nei termini sopra precisati, si rileva quanto segue.
Dagli atti risulta che il Giudice istruttore non ha accolto l'ordine di esibizione formulato da parte appellante. A seguito dell'escussione testi all'udienza del 24 settembre 2018, parte appellante ha poi insistito per la sola CTU contabile e per l'audizione del teste non comparso, poi ascoltato all'udienza del 26 novembre 2018. A quest'ultima udienza, parimenti, parte appellante ha insistito per l'espletamento della sola CTU contabile.
L'appellante non indica peraltro né quali specifici documenti sarebbe stato necessario valutare, né la posta indennitaria sulla quale detta valutazione avrebbero inciso.
L'analisi dei risultati peritali recepiti dal primo giudice trova conclusivamente positiva valutazione anche in questa sede, sia perchè immune da errori tecnici e vizi logico- giuridici, sia perchè coerente rispetto agli elementi risultanti dagli atti del fascicolo processuale.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante si duole della mancata applicazione dell'art. 1226, evidenziando come il Giudice di prime cure abbia omesso di motivare le ragioni di tale disapplicazione.
La censura è infondata.
Questa Corte condivide integralmente le conclusioni cui è pervenuta la sentenza gravata in punto di mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellante per la dimostrazione dell'an debeatur, cui non può sopperire la valutazione equitativa del danno, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c. presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente pag. 7/10 difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrarne la debenza.
In linea con il primo Giudice, questa Corte ritiene infatti che dagli atti non risulti provata una responsabilità dell'agenzia fonte di danni risarcibili per l'appellante, lì dove risultano pienamente provate le gravi inadempienze dell'agente legittimanti il recesso della compagnia.
Dagli atti risulta infatti che, a seguito di normale ispezione nel 2013 da parte di CP_2
presso l'Agenzia di Torre Annunziata gestita dall'odierna appellante sono state riscontrate criticità importanti, riconosciute dallo stesso agente, sia per la mancata rimessa dei premi incassati sia per la mancanza sui conti utilizzati dall delle CP_4
somme trattenute per pignoramento terzi, motivi che hanno necessariamente compromesso il rapporto fiduciario legittimando il successivo recesso.
Nel verbale preliminare di rilevazione mancata liquidità del saldo del 12 settembre
2013, la stessa , socio accomandatario nonché legale rappresentante Parte_1
della , espressamente riconosceva il debito, dichiarando di non essere in grado Pt_1
di saldare quanto dovuto per mancanza di disponibilità.
Ed anche nel verbale di presa di possesso ed inizio operazioni di riconsegna agenzia del
18 settembre 2013, la espressamente confermava la sussistenza del debito. Parte_1
Nè risultano pressioni indebite da parte degli ispettori, prospettate con assoluta genericità in questa sede, che ben potevano essere fatte valere nelle opportune sedi.
Peraltro, il Tribunale di Bologna con la recente sentenza n. 580/2022, nell'ambito di un giudizio instaurato per il restante importo dovuto ad da parte egli odierni CP_2
appellanti non oggetto del giudizio concluso con la sentenza impugnata in questa sede, ha accertato che le due appellanti hanno trattenuto indebitamente la somma di €
1.496.875,00.
Sulla base di tutti questi elementi risulta quindi provato il recesso per giusta causa da parte della compagnia, per distrazione, dai rispettivi conti, sia degli importi incassati a titolo di premi sia delle somme pignorate, e va conseguentemente esclusa qualsiasi illiceità del comportamento fonte di danni per il danneggiato.
Con riguardo al terzo motivo di appello, avente ad oggetto il regime delle spese processuali, la prevalente soccombenza dell'odierno appellante, in relazione alle pag. 8/10 domande rispettivamente formulate dalle parti in giudizio e ai risultati finali, ben giustifica la sua prevalente condanna alle spese secondo l'ordinario criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con condanna di parte appellante a rimborsare all'appellata le spese nella misura dei 2/3 e con compensazione del restante terzo.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello,
a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass.
SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e nella Parte_1 Parte_1
qualità di socio accomandatario della società nei confronti di
[...]
costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. Controparte_1
1314/2021, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 11.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
pag. 9/10 pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
I Sezione Civile
R.G. 2433/2021
La Corte D'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Giuseppe De Rosa Presidente
Annarita Donofrio Consigliere relatore
Anna Orlandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. Parte_1
) e nella qualità di socio accomandatario P.IVA_1 Parte_1
della Parte_1 Parte_1
assistiti e difesi dall'Avv. BARBA MARCO GENNARO FILIPPO con domicilio eletto in TRAV. MARESCA 24 80058 TORRE ANNUNZIATA appellanti e
(C.F. ), assistito e Controparte_1 P.IVA_2
difeso dall'Avv. BIAVATI PAOLO e dall'avv. RENATO MICHELE ( ) PIAZZA GALILEO 5 40121 BOLOGNA;
con C.F._1
domicilio eletto in PIAZZA GALILEO, 5 40123 BOLOGNA appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione notificato in data 14 luglio 2017
[...]
onveniva in giudizio la società Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante, nonché la Parte_1
socia AR , chiedendo l'accertamento della legittimità Parte_1
del recesso per giusta causa dal rapporto contrattuale operato dall'attrice per condotte illegittime della convenuta e la condanna della stessa al pagamento degli importi dovuti per la cessazione del rapporto e per risarcimento danni.
Si costituivano in giudizio Parte_1
e la socia AR , contestando le deduzioni
[...] Parte_1
avversarie e la legittimità del recesso operato dalla controparte, chiedendo l'accertamento della legittimità del proprio recesso dal rapporto contrattuale e svolgendo domanda riconvenzionale volta al riconoscimento di propri crediti in seguito alla cessazione del rapporto, sia per indennità/provvigioni dovute ai sensi di legge sia per risarcimento danni.
In corso di causa si procedeva all'escussione dei testi e a CTU contabile.
Con sentenza n. 1314/2021 il Tribunale di Bologna così decideva “a) ACCERTA la legittimità del recesso per giusta causa formulato da parte attorea;
b) DETERMINA il credito della società attrice nei confronti dei convenuti per i titoli di cui alla parte motiva della presente sentenza in € 270.392,82 e il credito dei convenuti nei confronti della società attrice in € 168.458,66; c) ACCERTA la compensazione e determina il credito residuo della società attrice nella somma di € 101.934,16, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e agli interessi di legge e condanna i convenuti al pagamento in favore della società attrice della somma così determinata;
d)
pag. 2/10 RESPINGE le ulteriori domande svolte dai convenuti;
e) COMPENSA tra le parti le spese del giudizio nella misura di un terzo e per l'effetto condanna le convenute alla rifusione in favore della società attrice della somma residua che liquida in € 7.800,00 per compensi ed € 1.260,00 per spese oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. f)
PONE le spese di ctu definitivamente a carico delle convenute nella misura di 2/3; g)
COMPENSA tra le parti le spese dei rispettivi ctp”.
In particolare, il primo Giudice riteneva provato l'inadempimento di parte convenuta ai suoi obblighi contrattuali, avendo parte attrice allegato e provato le violazioni commesse da controparte, consistite nella distrazione, dal conto dedicato, sia degli importi incassati a titolo di premi sia delle somme pignorate, con conseguente legittimità del recesso per giusta causa di parte attrice a mezzo pec trasmessa in data 17 settembre 2013, statuendo conseguentemente la debenza, in favore dell'agente, delle sole indennità di risoluzione di cui agli artt. 27 – 33 ANA. Sul quantum il Giudice aderiva ai risultati della CTU determinando il credito di parte attrice in euro 270.392,82.
Parimenti, sulle indennità di fine rapporto richieste da parte convenuta, il Giudice aderiva alle risultanze della CTU, determinandole in euro 168.458,66; sulle provvigioni c.d. postume di cui all'art. 20 ANA riteneva l'infondatezza della domanda, difettando le deduzioni di parte convenuta di allegazione e di prova. Rigettava altresì la domanda di risarcimento del danno formulata da parte convenuta, stante la mancanza di prova degli elementi costitutivi del preteso diritto. Da ultimo, operava la compensazione tra i crediti rispettivamente vantati dalle parti, determinando dunque il credito residuo in favore di parte attrice in euro 101.934,16, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.
2. Con atto di citazione in appello notificato in data 21.12.2021 la
[...]
in persona del legale Parte_1
rappresentante, nonché la socia AR hanno impugnato Parte_1
detta sentenza.
Con il primo motivo parte appellante denuncia l'inattendibilità della CTU, avendo il perito svolto inammissibili valutazioni giuridiche, e chiede il rinnovo delle operazioni, richiamando in particolare il punto in cui il CTU ha escluso l'indennità per riduzione del portafoglio dell'agente di cui all'art. 8 bis dell'Accordo Nazionale Agenti di
Assicurazione, recependo giurisprudenza di merito e di legittimità, omettendo di pag. 3/10 determinare tali indennità. Censura inoltre l'elaborato peritale nella parte in cui il CTU non avrebbe acquisito tutta la documentazione utile, benché il Giudice di prime cure avesse ordinato l'esibizione a parte attrice di quanto chiesto al punto b) della memoria
183 comma sesto c.p.c. n. 2 e, nel porre il quesito al Consulente, all'udienza del 25 febbraio 2019, avesse disposto “acquisita, nel rispetto del contraddittorio, eventuale ulteriore documentazione contabile richiesta dalle parti ex artt. 210 e 213 c.p.c.”.
Con il secondo motivo parte appellante lamenta l'omessa liquidazione equitativa dei danni ex art. 1226 c.c., insistendo nell'insussistenza della giusta causa di recesso dell'odierna appellata e per converso nella prospettata esistenza di una giusta causa di recesso in capo all'appellante con conseguente fondatezza delle sue domande riconvenzionali.
Con il terzo motivo parte appellante impugna il regolamento delle spese di lite con la sua condanna nella misura dei 2/3, avendo il Giudice di prime cure statuito la debenza in favore delle odierne appellanti delle indennità di risoluzione, motivo che avrebbe dovuto indurre alla compensazione delle spese di lite.
Per tali motivi gli appellanti chiedevano:
“1) In via principale, respingere in toto le domande attrici essendo infondate in fatto e diritto. 2) In via riconvenzionale: a) dichiarare la legittimità del recesso per giusta causa intimato dall'ex agente e per l'effetto condannare la Parte_1 al pagamento delle relative indennità maturate in base all'ANA 2003, CP_1
nonché al pagamento delle provvigioni maturande e precisamente: - art. 12 A somma aggiuntiva maggiorata del 100% € 240.000,00 - art. 13 Preavviso € 92.000,00 - art. 25
ANA € 80.000,00 - art. 26 Indennità incassi € 120.000,00 - art. 27 Indennità provvigioni € 200.000,00 - art. 28 Ramo vita € 18.000,00 - art. 20 Provvigioni a maturare € 80.000,00 per un totale di, ovvero al pagamento della diversa maggiore o minore somma che risulterà dal giudiziale accertamento a seguito di istituenda CTU contabile, oltre interessi al 3% ex art. 34 ANA 2003. b) Condannare
[...]
al pagamento della ulteriore somma di euro 774.400,00 a titolo di Controparte_1
compenso per la gestione dei pignoramenti presso terzi;
c) Condannare altresì
al pagamento della somma di euro 135.080,46 a titolo Controparte_1
di indennità di risoluzione al portafoglio ex art. 8 bis ANA 2003; d) Condannare
pag. 4/10 al risarcimento dei danni patrimoniali subiti nella Controparte_1
misura di euro 540.000,00; e) Condannare infine al Controparte_1
risarcimento dei danni morali nella misura di euro 300.000,00 ovvero nella diversa maggiore o minore somma da liquidarsi anche in via equitativa. f) Il tutto oltre interessi
e svalutazione monetaria ed effettuate le dovute compensazioni a seguito di istituenda
CTU contabile. h) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”
3.- Si è costituita in giudizio rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita rigettare l'appello proposto dalle appellanti e Sig.ra Parte_1 [...]
, a pretesa riforma della sentenza n. 1314/2021 resa dal Tribunale di Parte_1
Bologna in data 20 maggio 2021 e pubblicata in pari data, per tutte le ragioni di fatto
e/o di diritto esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1314/2021.
Con vittoria di spese e compensi del grado”.
In ordine al primo motivo l'appellata ha preliminarmente evidenziato la tardività delle contestazioni della relazione peritale, non essendo le medesime mai state sollevate nel giudizio di primo grado né dal consulente tecnico di parte, né dalla convenuta odierna appellante.
Nel merito, ha rilevato l'assoluta infondatezza della doglianza, sia perché l'odierna appellante con la memoria 183 comma sesto c.p.c. ha rinunciato alla richiesta di indennità ex art. 8 bis ANA 2003, sia perchè il Tribunale non ha disposto alcun ordine di esibizione nei confronti dell'odierna appellata, fermo restando che controparte non ha precisato di quali documenti avrebbe dovuto tener conto il consulente e rispetto a quale indennità essi avrebbero avuto rilevanza.
In ordine al secondo motivo parte appellante ha rilevato l'assoluta indeterminatezza delle doglianze proposte, avendo controparte inteso dedurre una violazione dell'art. 1226 c.c. salvo poi di fatto articolare una censura volta a contestare l'insussistenza della giusta causa di recesso manifestato dall'odierna appellata.
Riguardo al terzo motivo ritiene corretto il regolamento delle spese di lite avendo il
Giudice di prime cure di fatto accolto integralmente le domande della CP_1
pag. 5/10 atteso che, operata la compensazione, il credito residuo è a Controparte_1
favore della sola appellante.
4. L'appello va rigettato.
In ordine al primo motivo va preliminarmente rilevato che, da un lato, nel corso dei lavori peritali i CTP non hanno mosso contestazioni alla bozza inviata dal consulente
(cfr. p. 18 CTU «I ccttpp non hanno presentato osservazioni in merito») e che, dall'altro lato, all'udienza fissata per esame della relazione peritale entrambe le parti hanno congiuntamente chiesto rinvio per precisazione delle conclusioni.
Risulta infatti che, a seguito di invio della relazione ai consulenti di parte in data 13 giugno 2019, questi ultimi non hanno fatto pervenire alcuna osservazione.
Successivamente, all'udienza del 23 settembre 2019 fissata per esame della perizia, parte appellante non ha formulato alcuna eccezione, né ha chiesto termine in tal senso, e i procuratori hanno anzi concordemente chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Da ultimo, nelle note difensive depositate in data 12 dicembre 2019,
l'odierna appellante si è limitata a reiterare le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Nel merito, peraltro, le contestazioni alla CTU svolte per la prima volta in appello appaiono assolutamente generiche, senza alcuna specifica indicazione di eventuali errori di metodo o di calcolo.
In ordine al richiamo operato dal consulente alla giurisprudenza formatasi in materia di riduzione del portafoglio, va in questa sede rilevato che con la seconda memoria istruttoria parte appellata - a seguito della produzione, con la prima memoria istruttoria, da parte di dell'accordo sottoscritto in data 11/02/2011 con il quale l'Agente CP_2
espressamente aveva riconosciuto che la riduzione del portafoglio esulava dalla disciplina di cui all'art. 8 bis A.N.A. 2003 e, conseguentemente, alcuna indennità sarebbe stata dovuta a favore dell'agente sulla scorta di tale riduzione - ha espressamente rinunciato al capo della domanda formulata con riguardo a tale indennità
(cfr. pag. 9 e 10 memoria istruttoria). Il calcolo di detta indennità non ha formato conseguentemente oggetto del quesito posto al CTU. Non risponde, dunque, al vero che il CTU ne abbia omesso la determinazione sulla scorta di valutazioni giuridiche.
Quest'ultimo, esaminati gli atti di causa, stante la produzione attorea dell'accordo pag. 6/10 sottoscritto dalle parti, ha formulato una valutazione giuridica sul punto, null'altro dovendo valutare dal punto di vista tecnico. Ciò è peraltro evidente avuto riguardo alle conclusioni cui è pervenuto il consulente ove nulla ha dedotto in ordine a tali indennità
(cfr. pag. 18 e 19 della relazione peritale). Peraltro, nel merito, al paragrafo 3) del sottoscritto accordo è espressamente riconosciuto che la riduzione del portafoglio non è stata chiesta nè disposta dalla già Controparte_1 Controparte_3
[...]
Con riferimento al secondo motivo, fermi i limiti della contestazione della consulenza nei termini sopra precisati, si rileva quanto segue.
Dagli atti risulta che il Giudice istruttore non ha accolto l'ordine di esibizione formulato da parte appellante. A seguito dell'escussione testi all'udienza del 24 settembre 2018, parte appellante ha poi insistito per la sola CTU contabile e per l'audizione del teste non comparso, poi ascoltato all'udienza del 26 novembre 2018. A quest'ultima udienza, parimenti, parte appellante ha insistito per l'espletamento della sola CTU contabile.
L'appellante non indica peraltro né quali specifici documenti sarebbe stato necessario valutare, né la posta indennitaria sulla quale detta valutazione avrebbero inciso.
L'analisi dei risultati peritali recepiti dal primo giudice trova conclusivamente positiva valutazione anche in questa sede, sia perchè immune da errori tecnici e vizi logico- giuridici, sia perchè coerente rispetto agli elementi risultanti dagli atti del fascicolo processuale.
Con il secondo motivo di gravame parte appellante si duole della mancata applicazione dell'art. 1226, evidenziando come il Giudice di prime cure abbia omesso di motivare le ragioni di tale disapplicazione.
La censura è infondata.
Questa Corte condivide integralmente le conclusioni cui è pervenuta la sentenza gravata in punto di mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'appellante per la dimostrazione dell'an debeatur, cui non può sopperire la valutazione equitativa del danno, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c. presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili, e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente pag. 7/10 difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, fermo restando dunque l'onere della parte di dimostrarne la debenza.
In linea con il primo Giudice, questa Corte ritiene infatti che dagli atti non risulti provata una responsabilità dell'agenzia fonte di danni risarcibili per l'appellante, lì dove risultano pienamente provate le gravi inadempienze dell'agente legittimanti il recesso della compagnia.
Dagli atti risulta infatti che, a seguito di normale ispezione nel 2013 da parte di CP_2
presso l'Agenzia di Torre Annunziata gestita dall'odierna appellante sono state riscontrate criticità importanti, riconosciute dallo stesso agente, sia per la mancata rimessa dei premi incassati sia per la mancanza sui conti utilizzati dall delle CP_4
somme trattenute per pignoramento terzi, motivi che hanno necessariamente compromesso il rapporto fiduciario legittimando il successivo recesso.
Nel verbale preliminare di rilevazione mancata liquidità del saldo del 12 settembre
2013, la stessa , socio accomandatario nonché legale rappresentante Parte_1
della , espressamente riconosceva il debito, dichiarando di non essere in grado Pt_1
di saldare quanto dovuto per mancanza di disponibilità.
Ed anche nel verbale di presa di possesso ed inizio operazioni di riconsegna agenzia del
18 settembre 2013, la espressamente confermava la sussistenza del debito. Parte_1
Nè risultano pressioni indebite da parte degli ispettori, prospettate con assoluta genericità in questa sede, che ben potevano essere fatte valere nelle opportune sedi.
Peraltro, il Tribunale di Bologna con la recente sentenza n. 580/2022, nell'ambito di un giudizio instaurato per il restante importo dovuto ad da parte egli odierni CP_2
appellanti non oggetto del giudizio concluso con la sentenza impugnata in questa sede, ha accertato che le due appellanti hanno trattenuto indebitamente la somma di €
1.496.875,00.
Sulla base di tutti questi elementi risulta quindi provato il recesso per giusta causa da parte della compagnia, per distrazione, dai rispettivi conti, sia degli importi incassati a titolo di premi sia delle somme pignorate, e va conseguentemente esclusa qualsiasi illiceità del comportamento fonte di danni per il danneggiato.
Con riguardo al terzo motivo di appello, avente ad oggetto il regime delle spese processuali, la prevalente soccombenza dell'odierno appellante, in relazione alle pag. 8/10 domande rispettivamente formulate dalle parti in giudizio e ai risultati finali, ben giustifica la sua prevalente condanna alle spese secondo l'ordinario criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., con condanna di parte appellante a rimborsare all'appellata le spese nella misura dei 2/3 e con compensazione del restante terzo.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado liquidate come in dispositivo per la soccombenza.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello,
a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass.
SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
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e nella Parte_1 Parte_1
qualità di socio accomandatario della società nei confronti di
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costituita, avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. Controparte_1
1314/2021, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede: rigetta l'appello; condanna gli appellanti al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione Civile della Corte d'Appello di Bologna il 11.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Annarita Donofrio Giuseppe De Rosa
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