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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 20/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1844/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1844/2024 promossa da:
(c.f. ) nell'interesse della minore Parte_1 C.F._1 Persona_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in Pescara al C.F._2
Lungomare C. Colombo n. 68 presso e nello studio dell'Avv. Rossella Gasbarri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (c.f. e residente in CP_1 C.F._3
Paganica (AQ) alla Via Carlo Casalegno n.13
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PRESSO QUESTO TRIBUNALE Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 1. Con ricorso del 17 luglio 2024 il SI. agiva in giudizio nei confronti della SI.ra Parte_1 CP_1
affinché venisse disposta la modifica del regime di affidamento e collocamento attuale della di
[...]
loro figlia minore , disposto con provvedimento reso all'udienza del 22/10/2018 Persona_1 nell'ambito del giudizio n.1938/2017, in particolare, chiedeva ripristinarsi la responsabilità genitoriale degli istanti sospesa con decreto reso all'udienza del 02.07.2018, nonché disporsi l'affidamento congiunto della minore con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre in Pescara al Per_1
Viale Bovio n.413, con obbligo in capo alla SI.ra di versare in favore del SI. , CP_1 Parte_1 un assegno di mantenimento mensile per la figlia minore non inferiore ad € 300,00 (euro Per_1
trecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato al SI. Pt_1
con IBAN [...], oltre al 50% delle spese straordinarie individuate nel
Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, con libero diritto di visita della madre con la minore durante la settimana e regolamentazione del diritto di visita nei periodi delle festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo come da condizioni indicate in ricorso.
2. Il ricorrente, a sostegno della domanda, premetteva in fatto:
2.1. di avere intrattenuto, dal 2005 al 2017, una relazione sentimentale con la Signora CP_1
dalla cui unione nasceva a Chieti, il 22/10/2006, riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1
2.2. che durante la convivenza si erano verificati gravi eventi che ne avevano reso intollerabile la prosecuzione, tanto che il SI. , con ricorso del 14/09/2017, aveva convenuto in giudizio Parte_1 la SInora al fine di ottenere l'affidamento esclusivo della figlia minore;
CP_1 Per_1
2.3. la causa veniva iscritta al n.1938/2017 V.G. innanzi l'intestato Tribunale e all'udienza dell'8 novembre 2017, il Giudice Dott.ssa Ursoleo, sentite le parti, disponeva, in via provvisoria, il collocamento della minore presso l'abitazione del padre, con precipua regolamentazione del diritto di visita materno verso al minore;
la causa veniva così rinviata all'udienza collegiale del 15/01/2018 nel corso della quale veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare le migliori condizioni di affidamento e collocamento della figlia minore come da quesito riportato nel protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, disponendosi, altresì, l'acquisizione dei referti di analisi delle parti al fine di verificare l'uso o meno di sostanze stupefacenti o alcoliche (cfr. doc. n.2 allegato al ricorso);
2.4. depositato l'elaborato peritale a firma della dott.ssa all'udienza del 02/07/2018, Persona_2
il Presidente del Collegio, Dott. Di Fulvio sospendeva la responsabilità genitoriale del SI. Pt_1
e e affidava, in via provvisoria, la minore alla zia
[...] CP_1 Persona_1 Parte_2
pagina 2 di 6 conferendole il potere di adottare per la minore qualsiasi decisione, disponendo, altresì, il versamento della somma di € 250,00 in capo al SI. e di € 150,00 in capo alla SI.ra , a Parte_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia, in favore della SI.ra , statuendo, Parte_2 infine, che la c.t.u. accertasse l'idoneità di all'affidamento della minore Parte_2 Persona_1 con rinvio per la trattazione del procedimento all'udienza del 22/10/2018 (cfr. doc.n.3 allegato al ricorso);
2.5 alla suindicata udienza il Collegio confermava l'affidamento in via provvisoria della minore alla zia con possibilità per i genitori di incontrare la figlia solo alla presenza dei servizi sociali Parte_2
del Comune di Nepi, incaricati di monitorare le condizioni della minore nel nuovo nucleo familiare e l'andamento dell'affidamento (cfr. doc. n.4 allegato al ricorso); a tanto provvedeva il Servizio Sociale del Comune di Nepi mediante il deposito di distinte relazioni in data 21/03/2019; 24/05/2019;
26/03/2021 e da ultimo in data 14/05/2021.
2.6. a sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che con la relazione del 14/05/2021, il Servizio
Sociale evidenziava come la minore avesse riferito di progetti futuri relativi ad un Persona_1
cambiamento di indirizzo scolastico da intraprendere a Pescara, luogo di residenza del padre, nonché di voler trascorrere la propria settimana con entrambi i genitori individuando la casa paterna come abitazione stabile, pur sottolineando l'importanza della presenza materna nella propria vita;
pertanto, nella medesima relazione veniva indicata la proposta condivisa dalla minore relativa alla Persona_1
divisione del tempo da trascorrere con i propri genitori e precisamente, dal lunedì al venerdì presso la casa paterna e dal venerdì sera alla domenica sera presso la casa materna;
2.7. a tal proposito, i Servizi Sociali incaricati evidenziavano come entrambi i genitori fossero d'accordo sul desiderio della minore di ritornare a vivere a Pescara con le modalità sopra descritte, esprimendo parere favorevole in tal senso;
2.8. con provvedimento del 19.05.2021, il Presidente della Sezione Civile, nel prendere atto della citata relazione, rilevava che per l'eventuale richiesta di modifica dell'attuale regime di affidamento e collocamento della minore occorresse la proposizione di un ricorso di uno o di entrambi i genitori della stessa (cfr. doc. n.6 allegato al ricorso).
2.9. a far data dall'emissione del predetto provvedimento la minore è tornata a vivere Persona_1
stabilmente con il padre che si è sempre occupato di ogni necessità della figlia, Parte_1
contrariamente alla SI.ra che si è sostanzialmente disinteressata della cura morale, affettiva e CP_1
pagina 3 di 6 materiale della minore sebbene titolare di reddito da lavoro dipendente, così da lasciare ogni compito al ricorrente che ha dovuto farsi carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie della figlia.
3. La resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza del 12 febbraio 2025 veniva dichiarata la sua contumacia mentre il ricorrente insisteva per l'accoglimento della proposta domanda e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. La domanda volta ad ottenere la modifica del regime di affidamento e collocamento attuale della minore , disposto con provvedimento reso all'udienza del 22/10/2018 nell'ambito del Persona_1
giudizio n.1938/2017, merita accoglimento per le ragioni che seguono.
5. L'art. 337 ter c. 2, c.p.c. prevede che il Giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, debba valutarie prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilire a quale di essi i figli restino affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi debba contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
6. Ebbene, in questa sede, vista in particolare la relazione trasmessa dai Servizi Sociali in data
13.05.2021 e versata in atti dal ricorrente, risulta oltremodo necessaria la modifica del provvedimento reso in data 22.10.2018 nel quale veniva disposto l'affidamento in via provvisoria della minore Per_1
alla zia SI.ra ciò in quanto la stessa minore riferiva agli Operatori dei Servizi Sociali Parte_2
la ferma intenzione di non volere più risiedere presso la casa degli zii ma tornare ad abitare presso l'abitazione del padre, peraltro già attualmente con lui convivente, nonché in ragione della sussistenza di condizioni favorevoli – come positivamente relazionato dai predetti professionisti - per il ripristino dell'affidamento congiunto della medesima minore ad entrambi i genitori (cfr. relazione S.S. Comune di Nepi, doc. n. 5 allegato al ricorso).
7. Pertanto, dovendo questo tribunale procedere nell'esclusivo interesse morale della minore, valutate le relazioni depositate in atti, appare oltremodo opportuno il ripristino dell'affidamento congiunto della minore ad entrambe i genitori, con collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione sita in Per_1
Pescara, Viale Giovanni Bovio, n. 143.
8. Quanto al diritto di visita della madre, sebbene questo Giudice prenda atto del parere espresso dai
Servizi Sociali in cui viene incoraggiata la frequentazione tra la diade madre-figlia al di là della pagina 4 di 6 calendarizzazione formulata dalla minore, il disinteresse mostrato dalla SI.ra a far data dal CP_1
marzo 2021, finanche al presente processo, impedisce di valutare una calendarizzazione del diritto di visita;
9. In ordine alla domanda di assegno di mantenimento della figlia minore, dalla narrativa in atti non emerge alcun emento a riscontro della posizione lavorativa della SI.ra pertanto, tenuto conto CP_1 dell'attuale e futuro collocamento della minore presso l'abitazione del padre e delle eSIenze economiche della stessa, il contributo al mantenimento in capo alla SI.ra va determinato CP_1 nella misura di € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato al SI. con IBAN [...], oltre al 50% delle spese Pt_1
straordinarie individuate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara e rivalutazione ISTAT come per legge.
9. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione sita in Pescara, Viale Giovanni Bovio, n.
143;
b) dispone che versi entro il 5 di ogni mese a , con decorrenza dal mese CP_1 Parte_1
di luglio 2024, quale contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di luglio 2025, oltre il
50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel Protocollo Famiglia di questo
Tribunale;
c) Spese di lite integralmente compensate.
Pescara, 20 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 6 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
PRESIDENZIALI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa L. Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1844/2024 promossa da:
(c.f. ) nell'interesse della minore Parte_1 C.F._1 Persona_1
nata a [...] il [...] (c.f. ) ed elettivamente domiciliato in Pescara al C.F._2
Lungomare C. Colombo n. 68 presso e nello studio dell'Avv. Rossella Gasbarri che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE contro nata a [...] il [...] (c.f. e residente in CP_1 C.F._3
Paganica (AQ) alla Via Carlo Casalegno n.13
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
PRESSO QUESTO TRIBUNALE Controparte_2
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 1. Con ricorso del 17 luglio 2024 il SI. agiva in giudizio nei confronti della SI.ra Parte_1 CP_1
affinché venisse disposta la modifica del regime di affidamento e collocamento attuale della di
[...]
loro figlia minore , disposto con provvedimento reso all'udienza del 22/10/2018 Persona_1 nell'ambito del giudizio n.1938/2017, in particolare, chiedeva ripristinarsi la responsabilità genitoriale degli istanti sospesa con decreto reso all'udienza del 02.07.2018, nonché disporsi l'affidamento congiunto della minore con collocamento prevalente presso l'abitazione del padre in Pescara al Per_1
Viale Bovio n.413, con obbligo in capo alla SI.ra di versare in favore del SI. , CP_1 Parte_1 un assegno di mantenimento mensile per la figlia minore non inferiore ad € 300,00 (euro Per_1
trecento/00), entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato al SI. Pt_1
con IBAN [...], oltre al 50% delle spese straordinarie individuate nel
Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, con libero diritto di visita della madre con la minore durante la settimana e regolamentazione del diritto di visita nei periodi delle festività natalizie, pasquali e nel periodo estivo come da condizioni indicate in ricorso.
2. Il ricorrente, a sostegno della domanda, premetteva in fatto:
2.1. di avere intrattenuto, dal 2005 al 2017, una relazione sentimentale con la Signora CP_1
dalla cui unione nasceva a Chieti, il 22/10/2006, riconosciuta da entrambi i genitori;
Per_1
2.2. che durante la convivenza si erano verificati gravi eventi che ne avevano reso intollerabile la prosecuzione, tanto che il SI. , con ricorso del 14/09/2017, aveva convenuto in giudizio Parte_1 la SInora al fine di ottenere l'affidamento esclusivo della figlia minore;
CP_1 Per_1
2.3. la causa veniva iscritta al n.1938/2017 V.G. innanzi l'intestato Tribunale e all'udienza dell'8 novembre 2017, il Giudice Dott.ssa Ursoleo, sentite le parti, disponeva, in via provvisoria, il collocamento della minore presso l'abitazione del padre, con precipua regolamentazione del diritto di visita materno verso al minore;
la causa veniva così rinviata all'udienza collegiale del 15/01/2018 nel corso della quale veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare le migliori condizioni di affidamento e collocamento della figlia minore come da quesito riportato nel protocollo famiglia del Tribunale di Pescara, disponendosi, altresì, l'acquisizione dei referti di analisi delle parti al fine di verificare l'uso o meno di sostanze stupefacenti o alcoliche (cfr. doc. n.2 allegato al ricorso);
2.4. depositato l'elaborato peritale a firma della dott.ssa all'udienza del 02/07/2018, Persona_2
il Presidente del Collegio, Dott. Di Fulvio sospendeva la responsabilità genitoriale del SI. Pt_1
e e affidava, in via provvisoria, la minore alla zia
[...] CP_1 Persona_1 Parte_2
pagina 2 di 6 conferendole il potere di adottare per la minore qualsiasi decisione, disponendo, altresì, il versamento della somma di € 250,00 in capo al SI. e di € 150,00 in capo alla SI.ra , a Parte_1 CP_1
titolo di contributo al mantenimento della figlia, in favore della SI.ra , statuendo, Parte_2 infine, che la c.t.u. accertasse l'idoneità di all'affidamento della minore Parte_2 Persona_1 con rinvio per la trattazione del procedimento all'udienza del 22/10/2018 (cfr. doc.n.3 allegato al ricorso);
2.5 alla suindicata udienza il Collegio confermava l'affidamento in via provvisoria della minore alla zia con possibilità per i genitori di incontrare la figlia solo alla presenza dei servizi sociali Parte_2
del Comune di Nepi, incaricati di monitorare le condizioni della minore nel nuovo nucleo familiare e l'andamento dell'affidamento (cfr. doc. n.4 allegato al ricorso); a tanto provvedeva il Servizio Sociale del Comune di Nepi mediante il deposito di distinte relazioni in data 21/03/2019; 24/05/2019;
26/03/2021 e da ultimo in data 14/05/2021.
2.6. a sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che con la relazione del 14/05/2021, il Servizio
Sociale evidenziava come la minore avesse riferito di progetti futuri relativi ad un Persona_1
cambiamento di indirizzo scolastico da intraprendere a Pescara, luogo di residenza del padre, nonché di voler trascorrere la propria settimana con entrambi i genitori individuando la casa paterna come abitazione stabile, pur sottolineando l'importanza della presenza materna nella propria vita;
pertanto, nella medesima relazione veniva indicata la proposta condivisa dalla minore relativa alla Persona_1
divisione del tempo da trascorrere con i propri genitori e precisamente, dal lunedì al venerdì presso la casa paterna e dal venerdì sera alla domenica sera presso la casa materna;
2.7. a tal proposito, i Servizi Sociali incaricati evidenziavano come entrambi i genitori fossero d'accordo sul desiderio della minore di ritornare a vivere a Pescara con le modalità sopra descritte, esprimendo parere favorevole in tal senso;
2.8. con provvedimento del 19.05.2021, il Presidente della Sezione Civile, nel prendere atto della citata relazione, rilevava che per l'eventuale richiesta di modifica dell'attuale regime di affidamento e collocamento della minore occorresse la proposizione di un ricorso di uno o di entrambi i genitori della stessa (cfr. doc. n.6 allegato al ricorso).
2.9. a far data dall'emissione del predetto provvedimento la minore è tornata a vivere Persona_1
stabilmente con il padre che si è sempre occupato di ogni necessità della figlia, Parte_1
contrariamente alla SI.ra che si è sostanzialmente disinteressata della cura morale, affettiva e CP_1
pagina 3 di 6 materiale della minore sebbene titolare di reddito da lavoro dipendente, così da lasciare ogni compito al ricorrente che ha dovuto farsi carico di tutte le spese ordinarie e straordinarie della figlia.
3. La resistente non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, e all'udienza del 12 febbraio 2025 veniva dichiarata la sua contumacia mentre il ricorrente insisteva per l'accoglimento della proposta domanda e la causa veniva trattenuta in decisione.
4. La domanda volta ad ottenere la modifica del regime di affidamento e collocamento attuale della minore , disposto con provvedimento reso all'udienza del 22/10/2018 nell'ambito del Persona_1
giudizio n.1938/2017, merita accoglimento per le ragioni che seguono.
5. L'art. 337 ter c. 2, c.p.c. prevede che il Giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, debba valutarie prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilire a quale di essi i figli restino affidati, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi debba contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli.
6. Ebbene, in questa sede, vista in particolare la relazione trasmessa dai Servizi Sociali in data
13.05.2021 e versata in atti dal ricorrente, risulta oltremodo necessaria la modifica del provvedimento reso in data 22.10.2018 nel quale veniva disposto l'affidamento in via provvisoria della minore Per_1
alla zia SI.ra ciò in quanto la stessa minore riferiva agli Operatori dei Servizi Sociali Parte_2
la ferma intenzione di non volere più risiedere presso la casa degli zii ma tornare ad abitare presso l'abitazione del padre, peraltro già attualmente con lui convivente, nonché in ragione della sussistenza di condizioni favorevoli – come positivamente relazionato dai predetti professionisti - per il ripristino dell'affidamento congiunto della medesima minore ad entrambi i genitori (cfr. relazione S.S. Comune di Nepi, doc. n. 5 allegato al ricorso).
7. Pertanto, dovendo questo tribunale procedere nell'esclusivo interesse morale della minore, valutate le relazioni depositate in atti, appare oltremodo opportuno il ripristino dell'affidamento congiunto della minore ad entrambe i genitori, con collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione sita in Per_1
Pescara, Viale Giovanni Bovio, n. 143.
8. Quanto al diritto di visita della madre, sebbene questo Giudice prenda atto del parere espresso dai
Servizi Sociali in cui viene incoraggiata la frequentazione tra la diade madre-figlia al di là della pagina 4 di 6 calendarizzazione formulata dalla minore, il disinteresse mostrato dalla SI.ra a far data dal CP_1
marzo 2021, finanche al presente processo, impedisce di valutare una calendarizzazione del diritto di visita;
9. In ordine alla domanda di assegno di mantenimento della figlia minore, dalla narrativa in atti non emerge alcun emento a riscontro della posizione lavorativa della SI.ra pertanto, tenuto conto CP_1 dell'attuale e futuro collocamento della minore presso l'abitazione del padre e delle eSIenze economiche della stessa, il contributo al mantenimento in capo alla SI.ra va determinato CP_1 nella misura di € 250,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul c/c intestato al SI. con IBAN [...], oltre al 50% delle spese Pt_1
straordinarie individuate nel Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara e rivalutazione ISTAT come per legge.
9. Le spese processuali vanno dichiarate compensate, non essendosi la parte resistente opposta ad alcuna domanda e non essendo, quindi, ipotizzabile una sua soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, con l'intervento necessario del Pubblico Ministero, così provvede:
a) Dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocamento prevalente presso il padre nell'abitazione sita in Pescara, Viale Giovanni Bovio, n.
143;
b) dispone che versi entro il 5 di ogni mese a , con decorrenza dal mese CP_1 Parte_1
di luglio 2024, quale contributo al mantenimento della figlia minore la somma di € 250,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza dal mese di luglio 2025, oltre il
50% delle spese straordinarie, come individuate e specificate nel Protocollo Famiglia di questo
Tribunale;
c) Spese di lite integralmente compensate.
Pescara, 20 febbraio 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa L. Tiziana Marganella dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 6 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime pagina 6 di 6