TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/08/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1848/2025 r.g. v.g. avente ad oggetto:
divorzio congiunto a domanda congiunta di
, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA Parte_1
ANTONIA DONVITO, come da mandato in atti;
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
DANIELA MEOLI, come da mandato in atti;
con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 30/05/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/07/2011 in
Palagiano (TA), che dalla loro unione era nata la figlia in Per_1
Grottaglie (TA) l'11.01.2013 e che il Tribunale di Taranto con sentenza n.
829/2016 del 08.03.2016 aveva pronunciato la loro separazione personale,
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 09/07/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. 829/2016 di questo Tribunale del giorno 08.03.2016. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
2 Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74,
nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate per l'udienza a trattazione scritta del 09.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede,
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 30/05/2025 da Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 09/07/2011 nel Comune di Palagiano (TA) da
[...]
, nato a [...] il [...], e Pt_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto negli atti
[...]
3 dello stato civile del Comune di Palagiano (TA) dell'anno 2011, parte 2,
serie A, numero 22;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e delle successive note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 09.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
3 e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18/07/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1848/2025 r.g. v.g. avente ad oggetto:
divorzio congiunto a domanda congiunta di
, rappresentato e difeso dall'avv. PAOLA Parte_1
ANTONIA DONVITO, come da mandato in atti;
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
DANIELA MEOLI, come da mandato in atti;
con l'intervento del P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente il 30/05/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/07/2011 in
Palagiano (TA), che dalla loro unione era nata la figlia in Per_1
Grottaglie (TA) l'11.01.2013 e che il Tribunale di Taranto con sentenza n.
829/2016 del 08.03.2016 aveva pronunciato la loro separazione personale,
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza del 09/07/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. 829/2016 di questo Tribunale del giorno 08.03.2016. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5
L.n.74/'87.
2 Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b)
L.n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74,
nonché dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più
ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate per l'udienza a trattazione scritta del 09.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede,
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 30/05/2025 da Parte_1
e , così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 09/07/2011 nel Comune di Palagiano (TA) da
[...]
, nato a [...] il [...], e Pt_1 CP_1
, nata a [...] il [...], trascritto negli atti
[...]
3 dello stato civile del Comune di Palagiano (TA) dell'anno 2011, parte 2,
serie A, numero 22;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui al ricorso introduttivo e delle successive note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 09.07.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
3 e 10 L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 18/07/2025
IL PRESIDENTE rel.
Dott. Martino Casavola
4