Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/02/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3332 R.G. Cont. anno 2022
VERTENTE TRA
(c.f. Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. GERARDO GIORGIONE, e dall'Avv.
DANIELE CELLA giusta procura in calce all'atto di citazione in appello e domiciliato in Benevento alla Via R. Follerau n. 9, presso il loro studio
-appellante-
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore(c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avvocato DELCOGLIANO FELICITA e
DELCOGLIANO ERMINIA giusta procura in calce alla comparsa e domiciliata in Benevento presso lo studio legale associato
Delcogliano
-appellato-
(c.f. ) _2 C.F._2
-terzo chiamato contumace-
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace di Benevento
n. 1173/2022 in materia di lesioni.
-1 di 7-
IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice Parte_1 di pace di Benevento n. 1173/2022, chiedendo al Tribunale, in accoglimento del gravame, di riformare la decisione impugnata dichiarando la responsabilità esclusiva del Sig. _2 proprietario dell'autovettura MERCEDES Classe C targata CT677WJ, e, accertata l'operatività della polizza RCA, condannare 1a Compagnia al risarcimento, in favore Controparte_3 dell'appellante, dei danni non patrimoniali, quantificati in complessivi € 19.973,21, subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 31 gennaio 2015 in San Nicola Manfredi (BN) alla Via San
Nicola, oltre che alla rifusione alla appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ha dedotto ed allegato a sostegno dell'appello proposto:
-che erroneamente il giudice di pace aveva escluso la responsabilità diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore, in caso di sinistro avvenuto in area privata;
-che altrettanto erroneamente il giudice a quo aveva valutato le risultanze istruttorie, non tenendo conto del contenuto delle dichiarazioni rese dall'unico teste presente all'evento, privilegiando invece le affermazioni rese dal Sig. _2 all'accertatore del sinistro.
Nel costituirsi in giudizio, la compagnia Assicuratrice ha chiesto confermarsi la sentenza gravata, eccependo la totale infondatezza dell'avversa domanda, sia in punto di an che di quantum, deducendo, in particolare:
-la carenza di garanzia assicurativa, stante il verificarsi del sinistro in area privata;
-la totale difformità del fatto come denunciato dal responsabile e come invece descritto in sede di escussione _2 testimoniale dalla sig.ra Testimone_1
-2 di 7- -la mancata prova del nesso causale, atteso che, che nel certificato di Pronto Soccorso agli atti, l'attore, odierno appellante aveva dichiarato di aver riportato un "Trauma-incidente domestico”.
A seguito della costituzione delle parti, all'udienza del 21 dicembre
2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di litisconsorte necessario in appello in _2 quanto già chiamato in causa iussu iudicis in primo grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di tenuto _2 conto che lo stesso, convenuto in giudizio nei termini, non si è costituito neanche in grado di appello.
In via preliminare, va dichiarata la tempestività dell'appello, nonché la sua ammissibilità in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Venendo all'esame dei motivi di appello, in primis va rilevato che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il verificarsi del sinistro in area privata non comporta di per sé la non accoglibilità della domanda risarcitoria nei confronti dell'assicuratore.
Questo giudice ritiene infatti che è consentito, da parte del danneggiato, l'esperimento dell'azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo responsabile civile anche allorquando questi circoli in area privata. La recente giurisprudenza in materia, ed in particolare la nota pronuncia n.
21983, del 30 Luglio 2021 delle sezioni unite della Corte di
Cassazione Civile, condivisibilmente, ha ritenuto che la normativa vigente deve essere interpretata anche alla luce della normativa comunitaria, ed in particolare della direttiva 72/166/CEE del
Consiglio del 24 aprile 1972 in base alla quale “l'art. 3, paragrafo
-3 di 7- 1, della direttiva (c.d. prima direttiva auto), relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, dev'essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di “circolazione dei veicoli” qualunque uso di un veicolo che sia “conforme alla funzione abituale dello stesso” (Corte di Giust. 04/09/2014, causa C162/13, pag. 10)”.
Pertanto deve ritenersi che “l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, opera, e l'azione diretta verso l'assicuratore spetta, anche quando il sinistro ed il relativo danno occorrono da uso dell'auto in “zone private”, tenuto conto che nella nozione di
“circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico” deve intendersi quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale. La
Corte di Cassazione ha chiarito che tale interpretazione è corretta in quanto “in tema di sinistri stradali, l'art. 2054 cod. civ. non fa specifico riferimento alle norme sulla circolazione stradale, ma impone uno standard comportamentale che è suscettibile di essere riferito a qualsiasi utilitas traibile dal veicolo in conformità alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, Il che non vuol dire ancorare l'operatività della garanzia assicurativa alla mera occasione dell'allocazione del veicolo sulla strada pubblica o su area ad essa parificata, quanto piuttosto valorizzare proprio quella interazione tra veicolo e circolazione che è il fondamento della particolare ipotesi di responsabilità da attività pericolosa che è quella di cui all'art. 2054 cod. civ.”.
Nel merito l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza gravata, sia pure alla luce di una diversa motivazione.
In proposito deve premettersi che- come la Suprema Corte ha opportunamente affermato- “in tema di impugnazioni, la sentenza d'appello, anche se confermativa, si sostituisce totalmente alla sentenza di primo grado, onde il giudice d'appello ben può in
-4 di 7- dispositivo confermare la decisione impugnata ed in motivazione enunciare, a sostegno di tale statuizione, ragioni ed argomentazioni diverse da quelle addotte dal giudice di primo grado” (Cass. Civ.,
Sez. 3, Sentenza n. 15185 del 10.10.2003), e “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo, sia contenuta entro i limiti del "devolutum" quali risultanti dall'atto di appello e la modifica non concerna statuizioni adottate del primo giudice con efficacia di giudicato” (Cass. Civ., Sez. 6, Ordinanza nr.17681/2021; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 696/2002).
Nel caso in esame, infatti la domanda spiegata dall'attore risulta sfornita di adeguato supporto probatorio.
Insufficienti, per la loro genericità e la mancanza di riscontri estrinseci - anzi in presenza di riscontri estrinseci di senso contrario-sono le dichiarazioni rese dalla teste , Testimone_1 figlia di e sorella dell'attore, la quale ha dichiarato di _2 aver di aver assistito all'investimento dal balcone di casa sua, e lo ha collocato non già nel cortile recintato adiacente l'abitazione, ma “fuori del cancello”, dunque sulla strada pubblica e ha aggiunto di aver accompagnato l'attore, in compagnia del padre, all'ospedale.
Al riguardo occorre rilevare infatti che la Compagnia assicuratrice ha prodotto nel fascicolo di primo grado dichiarazione sottoscritta dalla parte e da quest'ultima non disconosciuta _2
(essendo il contumace) - corroborata dalle dichiarazioni _2 rese dal teste all'udienza del 19 aprile 2021 – Testimone_2 da cui risulta che il convenuto contumace , dichiarò al CP_4 perito incaricato di fare accertamenti per conto dell'assicurazione che al sinistro non avevano assistito altre persone e lo stesso si era verificato nel cortile adiacente all'abitazione e non all'esterno dello stesso, e precisò che l'attore si era recato da solo all'ospedale. Inoltre non vi sono riscontri estrinseci, in
-5 di 7- assenza di un verbale delle forze dell'ordine né risulta l'intervento di mezzi di soccorso sul luogo del sinistro.
L'insanabile contrasto tra le dichiarazioni della testimone di parte attrice e le dichiarazioni sottoscritte dal convenuto, conducente e proprietario del veicolo, e parte del presente giudizio, in ordine a fatti costitutivi della domanda (in particolare luogo nel quale il sinistro si è verificato e persone presenti allo stesso), la genericità delle dichiarazioni dell'unico teste di parte attrice e la mancanza di riscontri estrinseci delle stesse impediscono il raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, con conseguente rigetto della domanda per mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attrice (sul punto cfr. Cass.
6760 del 05.05.2003; conformi Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 3468 del 15.02.2010 e Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4773 del
10.03.2015).
Restano assorbite, per l'effetto, le altre questioni – pur sollevate dalle parti- inerenti alla sussistenza del nesso di causalità, per avere il danneggiato dichiarato, in sede di primo soccorso, un
“trauma-incidente domestico”. Si precisa all'uopo che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Alla luce delle ragioni esposte l'appello deve essere rigettato.
In ragione dei mutati orientamenti giurisprudenziali in materia di esperibilità dell'azione diretta verso l'assicuratore del responsabile civile in caso di sinistro in area privata, e tenuto conto del rigetto dell'appello per motivi diversi da quelli del giudice di primo grado, sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
-6 di 7- Occorre altresì attestare che con la presente sentenza si è proceduto all'integrale rigetto dell'appello, alla luce di quanto disposto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale nel caso di pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità
o improcedibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo della parte impugnante di versare nuovamente il contributo unificato iniziale.
Al riguardo si precisa che Cass. SS.UU. 4315/2020 ha chiarito che la sussistenza del presupposto di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002;
l'accertamento del secondo presupposto, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, spetta invece all'amministrazione giudiziaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice Serena Berruti, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 1173/2022 del Giudice di Pace di Benevento
-rigetta l'appello;
-compensa integralmente le spese di lite;
-dà atto dell'avvenuto rigetto dell'appello agli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
Benevento, 8 febbraio 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-7 di 7-