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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'esito dell'udienza del 14.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10025/2029
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Vincenzo Foglia, presso cui elettivamente domicilia in Marcianise alla Via Adige n. 4
RICORRENTE
E
(C.F./P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv. Maria Teresa Salimbeni, con cui elettivamente domicilia presso lo in Napoli Controparte_2 al Viale Antonio Gramsci n. 14
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 22.11.2019 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal
14.08.2017 ma di essere stato formalmente assunto solo il 20.12.2017 con contratto di lavoro a tempo determinato con termine inizialmente fissato al 31.05.2018 e successivamente prorogato al 21.11.2018 e poi al 31.05.2019; di essere stato inquadrato nel 2° livello del CCNL Metalmeccanica Industria, con qualifica di operaio e mansioni di installatore di impianti telefonici, occupandosi nello specifico
1 dei lavori di installazione e manutenzione della rete telefonica della società Telecom
o della rete di energia elettrica della società Enel, spostandosi su cantieri stradali o, comunque, presso gli impianti della rete pubblica;
di essere stato assunto presso la sede operativa sita nell'area industriale di Marcianise e di essere stato da settembre
2017 comandato in trasferta nel territorio di Spoleto ove insisteva altra sede operativa della resistente e dal novembre 2018, in ragione di una sua pregressa esperienza lavorativa di magazziniere, di essere stato assegnato al magazzino/deposito aziendale in Spinetoli;
di aver svolto la propria prestazione lavorativa dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, tuttavia, trattandosi di interventi di riparazione e di installazione di rete telefonica e/o elettrica, spesso la giornata si protraeva ben oltre l'ordinario orario di lavoro ovvero veniva anticipato l'orario di inizio specie per lavori su strade a percorrenza veicolare, con interventi eseguiti anche durante la giornata di sabato o di domenica;
di aver, invece, a seguito dell'assegnazione presso il deposito di Spinetoli lavorato regolarmente per un maggior orario di lavoro osservando il turno dalle 7.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì con un'ora di pausa, senza mai ricevere il relativo trattamento economico per le ore eccedenti l'orario ordinario;
di aver per il periodo dal 14 agosto al 19 dicembre
2017 percepito il relativo compenso mediate assegni circolari. Tanto premesso, deduceva l'illegittimità del termine apposto al contratto e/o l'illegittimità della proroga del 22.11.2018 in quanto effettuata in violazione alla disciplina contenuta nel d.Lgs n. 81/2015, modificato dal decreto-legge n. 87/2018 (“Decreto Dignità”), convertito dalla legge n. 96/2018 e ratione temporis applicabile al caso di specie, atteso che la lettera di proroga del contratto di lavoro del ricorrente non recava alcuna specificazione delle ragioni giustificative, con conseguente riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la
[...] dal 14.08.2017 al 19.12.2017 e del relativo trattamento Controparte_1 normo-economico previsto dal livello 2 ex C.C.N.L. Metalmeccanica Industria.
Rivendicava, quindi, il riconoscimento del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della anche per il periodo dal 14 agosto al 19 dicembre 2017. Lamentava, CP_1 altresì, di non aver percepito alcunché a titolo di ore di straordinario effettuate presso il magazzino di Spinetoli né a titolo di indennità di trasferta. Infine, evidenziava di aver ricevuto regolarmente e sempre mediante bonifico mensile degli emolumenti retributivi non contabilizzati nel cedolino paga subendo così un grave pregiudizio in termini retributivi e contributivi in quanto su detto importo non risultavano versati i contributi assicurativi e previdenziali e tale importo non era stato considerato quale
2 montante retributivo su cui calcolare il trattamento di fine rapporto. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità del termine apposto al contratto e/o l'illegittimità della proroga del 22.11.2018 e dichiararsi la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminando condannando, altresì, la società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria massima prevista dalla legge da parametrarsi alla retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.446,92 o, comunque, nella misura che si riterrà di giustizia;
accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro con la dal 14.08.2017 al 19.12.2017, accertare Controparte_1
e dichiarare il diritto al trattamento normo-economico previsto dal livello 2 ex
C.C.N.L. “Metalmeccanica Industria” e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento in favore di esso istante delle differenze retributive maturate e pari alla somma complessiva lorda di € 8.326,05, oltre rivalutazione ed interessi, come meglio specificate nel conteggio analitico allegato al ricorso, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di giudizio anche a mezzo CTU contabile;
accertare il proprio diritto al trattamento retributivo per il lavoro straordinario e condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate nella misura di €
4.290,58 oltre rivalutazione e interessi, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di giudizio;
accertare il diritto all'indennità di trasferta e condannare la CP_3 resistente al pagamento della predetta indennità nella misura di € 5.056,30 oltre rivalutazione ed interessi, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di giudizio;
accertare l'omessa contabilizzazione in busta paga della somma complessiva di €
4.080,00 erogata a titolo di emolumenti retributivi e, per l'effetto, ordinare alla società resistente la regolarizzazione contributiva condannandola al risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre al pagamento della somma di €
302,22 a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via Controparte_1 preliminare la decadenza del ricorrente dalla facoltà di contestare l'apposizione del termine con riferimento al contratto di lavoro stipulato in data 18.12.2017, atteso che non risultava essere stata formalizzata una impugnativa del detto contratto, nei termini di legge, decorrenti dalla scadenza del primo termine ovvero il 31.05.2018.
Inoltre, riguardo ai motivi di impugnazione della proroga, eccepiva l'inapplicabilità al caso di specie del cd. Decreto Dignità – D.L. 87/2018, convertito in L. 96/2018.
Rivendicava quindi la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro e della sua proroga. Deduceva l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
3 relativamente al periodo dal 14 agosto al 19 dicembre 2017 assumendo, in ogni caso,
l'insufficiente allegazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale richiesta. Deduceva, comunque, l'assoluta infondatezza delle avverse pretese tese ad ottenere anche il compenso per il lavoro straordinario ed il riconoscimento dell'indennità di trasferta. Eccepiva, quindi, la nullità dei conteggi allegati e, pur confermando l'omessa contabilizzazione in busta paga degli emolumenti pagati a mezzo bonifico, escludeva che da tale omissione potesse scaturire un obbligo risarcitorio a carico dell'azienda. Chiedeva, quindi, rigettarsi il ricorso, in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, con escussione di un solo teste per parte ricorrente, che rinunciava all'escussione dell'altro teste e due testimoni di parte resistente, concesso un termine per il deposito di note illustrative di discussione, a seguito della rinuncia da parte del ricorrente alla domanda di regolarizzazione/risarcitoria per l'omissione contributiva, la causa veniva rinviata all'odierna udienza e decisa all'esito della camera di consiglio.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente evidenziare come le questioni sottese alle plurime domande attengano, essenzialmente, a due profili: lo svolgimento del rapporto secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo e la regolarità della proroga e, quindi, la legittimità della stessa giusta la previsione della causalità introdotta dal c.d. Decreto
Dignità.
Il diverso regime di ripartizione degli oneri probatori impone all'interprete la trattazione autonoma delle questioni.
In ordine ai profili relativi all'espletamento del rapporto di lavoro parte ricorrente deduce una maggiore durata del rapporto di lavoro, formalmente iniziato il
20.12.2017, ma di fatto il 14.08.2017; l'espletamento, a far data dal novembre 2018
(allorquando era destinato al magazzino di Spinetoli), di una prestazione oraria straordinaria, con turni dalle 7 alle 19 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì;
l'omessa ricezione dell'indennità di trasferta nel periodo dal novembre 2018 sino al maggio 2019 (lasso temporale in cui era stato destinato al magazzino di Spinetoli).
In ordine alle prime due domande come è noto l'onere probatorio incombe integralmente su parte ricorrente.
4 Quanto alla retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro e, quindi, all'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, così come disposto dall' art.2094 c.c. in un periodo anche antecedente rispetto a quello di formale assunzione.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 09/03/2009, n. 5645; Cass., sez. lav.,
24/02/2006, n. 4171).
5 Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde (cfr. tra le altre, Cass, sez. lav., 08/02/2010, n. 2728; Cass., sez. lav., 27/02/2007, n.
4500).
Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004,
n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie,
6 versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass.,
Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Tutto quanto premesso, osserva la giudicante come il criterio di risoluzione della presente controversia vada ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso,
Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Ciò posto e, venendo al caso di specie, valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova testimoniale assunta deve concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dalla parte ricorrente.
Ed invero l'unico teste escusso di parte ricorrente, , cognato e collega Testimone_1 di lavoro del ricorrente per quanto qui rileva dichiarava “Attualmente sono disoccupato. Ho rapporti di parentela con il ricorrente in quanto è il marito di mia sorella. Ho lavorato per la resistente dal 14 agosto del 2017 sino al 30 aprile del
2018. Il rapporto di lavoro è cessato per scadenza di contratto. Non ho controversie pendenti contro la società. Mi occupavo della fibra ottica a Napoli e a Spoleto mentre quando sono stato trasferito a Spinetoli riparavo guasti per l'ENEL. Sono stato circa 4-5 mesi a Spinetoli. Preciso che ho iniziato a lavorare con il ricorrente.
7 Aveva le mie stesse mansioni ma operava in una squadra diversa. A Spoleto fu trasferito con me e si occupava di fibra ottica cioè passavamo i cavi mentre a
Spinetoli dopo poche settimane, stante l'assenza di un magazziniere fu spostato in magazzino. Noi a Spinetoli eravamo in albergo mentre il ricorrente quando iniziò a fare il magazziniere soggiornava nell'appartamento all'interno del capannone perché doveva aprire e chiudere. Arrivavamo nel capannone verso le 7 ed era già aperto, prendevamo i materiali e ci allontanavamo, di sera ritornavamo verso le 18-
18.30, trovavamo aperto e poi il ricorrente chiudeva. Le chiamate dei guasti arrivavano al capo cantiere che a sua volta ci chiamava anche fuori Persona_1 dall'orario di lavoro e la squadra che doveva intervenire andava di nuovo nel capannone a prendere i mezzi ed il materiali. Sono stato sempre retribuito per il lavoro straordinario prestato. Sono stato pagato con assegno nel primo periodo e successivamente con bonifico. Preciso che quando sono andato via il ricorrente è rimasto a lavorare lì per circa un anno ancora. Preciso che rientravamo a casa il venerdì intorno alle 18,30-19,00. Presumo che gli ordini per il magazzino fossero fatti da . Le chiavi del magazzino erano possedute da e da qualche Per_1 Per_1 assistente di cui non ricordo il nome. Non so come sia cessato il suo rapporto di lavoro, ricordo che mio cognato mi riferiva che, dal momento in cui era stato addetto al magazzino, non gli era stata più corrisposta l'indennità di trasferta.
Preciso che i materiali erano presi dal ricorrente. Quando stavamo a Spoleto si occupava di mettere i cavi della fibra ottica. Ricordo che a Spoleto lavoravamo dalle
6,30-7 sino alle 18,00-18,30. Ricordo che anche lui è stato retribuito con le mie stesse modalità, è stato mio cognato a riferirmi ciò. Preciso che in occasione dell'apertura del cantiere di Spinetoli, a seguito di una riunione presso fu CP_1 proposta la dazione di 200,00 euro fuori busta paga che mi venivano comunque bonificate. Ricordo che tale cifra fu promessa a tutti i presenti che eravamo circa 20,
a mio cognato le somme non furono promesse perché venne in un secondo momento
e, quindi, partecipò alla riunione. Preciso che gli furono dati successivamente e poi revocati quando fu assegnato al magazzino. Preciso che il colloquio di lavoro fu fatto ad entrambi da . Tanto so in quanto ero presente anche io. Conosco Parte_2
, erano uno dei tecnici e preciso che era l'assistente che deteneva Persona_2 le chiavi a cui prima ho fatto riferimento e di cui non ricordavo il nome. Non mi è mai capitato che il magazzino mi fosse aperto da lui. Dal momento in cui il ricorrente è stato addetto al magazzino non usciva più con le squadre salvo il caso in
8 cui servisse una persona all'improvviso. Preciso che il cantiere era chiuso ed aperto da mio cognato”.
Il teste di parte resistente, dipendente della società, , per quanto Testimone_2 qui rileva dichiarava “Lavoro per a circa cinque, sei anni. Ho lavorato CP_1 con il dipendente a Spinetoli nel 2018. Non ricordo con precisione quanti mesi ho lavorato lì con il ricorrente, personalmente sono stato a Spinetoli fino a settembre/ottobre 2020; non posso essere preciso in ordine ai mesi lavorati dal ricorrente. Preciso di averlo conosciuto presso il cantiere di Spinetoli. Preciso che a
Spinetoli ho imparato a fare il giuntista ed il cabinista. Preciso che al mattino venivano formate delle squadre sulla base dei lavori da svolgere e solo di rado ho lavorato con il ricorrente, ma non posso riferire quali fossero le sue mansioni nello specifico. Non credo che il ricorrente avesse esperienze specifiche, in quanto era il caposquadra a darci indicazioni. Tra i capisquadra ricordo Parte_3
, , . L'orario di lavoro di tutti era dalle Parte_4 Parte_5 Parte_6
8.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo. Conosco , era il Persona_2 responsabile del cantiere ed era lui ad indicarci i lavori che dovevamo svolgere. So che era che apriva il cantiere in quanto solo lui aveva le chiavi e Persona_2 quindi poteva aprire e chiudere. Lavoravamo dal lunedì al venerdì. Sono stato sempre pagato con bonifico bancario. Preciso di essere stato sempre regolarmente retribuito anche per l'importo relativo alle trasferte. Nulla so in ordine alle cause di cessazione del rapporto tra il e la resistente. Gli operai in forza presso il Pt_1 cantiere di Spinetoli erano circa 15/20, il numero variava in quanto vi erano due cantieri attivi e a seconda dei lavori eravamo di più o di meno. Preciso che l'altro cantiere era ad Ancona ma sia io che siamo stati sempre addetti al Pt_1 cantiere di Spinetoli. Non ho mai più visto il ricorrente dopo il periodo che ha lavorato con me. Preciso altresì che dormivamo tutti in albergo con trattamento di prima colazione e spese a carico integralmente dell'azienda. Preciso che il ricorrente insieme ad altri due/tre dipendenti dormivano in un appartamento che si trovava sopra agli uffici del cantiere. Preciso che veniva in albergo a fare colazione.
Preciso che personalmente quando sono rientrato a consegnare i materiali e ciò è avvenuto sempre entro le 17.00, ho sempre trovato .” Persona_2
L'altro teste di parte resistente , anch'egli dipendente della Testimone_3 società, per quanto qui rileva dichiarava “sono responsabile del personale della resistente, sono stato assunto nel 2017, originariamente mi occupavo della registrazione della fatturazione. La mia sede di lavoro è sempre stata quella di
9 Marcianise. Conosco il ricorrente in quanto l'ho visto al momento della sottoscrizione della lettera di assunzione. Ricordo che la sottoscrizione è avvenuta nel dicembre 2017. Non so se in precedenza il ricorrente avesse lavorato per la resistente. Preciso che la sede di lavoro del ricorrente da lettera di assunzione era
Marcianise ma, come accade per la gran parte degli operai, il ricorrente fu inviato in trasferta. Dapprima in Umbria e poi successivamente nelle Marche a Spinetoli;
tanto so in quanto mi viene inviata dal responsabile la documentazione relativa alle trasferte. Personalmente mi occupo di predisporre i cedolini paga di concerto con un consulente esterno. Preciso che gli operai non fanno straordinario e ricordo che il ricorrente lavorava le otto ore ordinarie così come gli altri. In ordine alle mansioni so che originariamente il ricorrente fu installatore di impianti telefonici e poi, successivamente, a Spinetoli, fu addetto al magazzino, di concerto con il responsabile del magazzino che era . Tanto posso riferire in Persona_2 quanto lo stesso responsabile comunicava con la sede. Nello specifico tuttavia non so quali fossero le mansioni dell'addetto al magazzino. Preciso che nell'ultimo periodo il ricorrente ha soggiornato durante la trasferta in un appartamento messo a disposizione dall'azienda, non so se con altri operai o meno. Preciso che sia le spese di vitto che di alloggio erano a carico dell'azienda. Non ricordo con esattezza quando sia cessato il rapporto di lavoro del ricorrente, se non erro è cessato nel
2019. Per quanto sappia il ricorrente non aveva la disponibilità delle chiavi per
l'apertura e la chiusura, in quanto era solo il responsabile del cantiere a detenerle.
Conosco e ricordo che è stato responsabile di sede a Marcianise Testimone_4 ma non ricordo quando. Preciso di non sapere come venivano pagati i dipendenti tra il 2017 ed il 2019 in quanto venivano pagati da altro ufficio;
a partire dal 2020 i dipendenti sono pagati a mezzo bonifico.”
Dai dati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata si desume che l'unica deposizione idonea a provare la retrodatazione del rapporto di lavoro è quella offerta dall'unico testimone di parte ricorrente, che riferisce di aver iniziato con il ricorrente ad agosto 2017 e che il colloquio di lavoro fu fatto loro dal signor , collega Parte_2 di lavoro, che entrambi furono trasferiti poco dopo a Spoleto. Tale deposizione non può essere posta alla base dell'accoglimento della domanda ad avviso della giudicante perché ex se insufficiente in quanto non suffragata da altri elementi, sinanche presuntivi. In particolare la stessa circostanza che i due lavoratori fossero stati reclutati da , previo colloquio orale, dato emerso nel corso della Parte_2 deposizione, non integra un elemento analitico, quanto ai profili spazio-temporali
10 circostanti, che, se allegato, avrebbe potuto suffragare la deposizione. In assenza di elementi a carattere estrinseco che confermano la deposizione e in presenza di dichiarazioni, provenienti dai testi di parte resistente, che confermano l'avversa ricostruzione, in particolare in ordine all'assunzione a far data da dicembre come risulta dalla documentazione in atti.
Anzi, proprio dalla disamina della documentazione prodotta da parte ricorrente, non possono desumersi elementi che, anche quali presunzioni, avvalorino la tesi ricostruttiva dell'unico teste escusso. In particolare dal documento n. 7 (estratto bancario-banco posta) si desume che sino al mese di settembre l'istante ha ricevuto la retribuzione per conto di altra società (tale per la Parte_7 retribuzione del mese di agosto 2017 – il cui rapporto è riscontrabile anche nel certificato storico del centro per l'impiego) mentre i presunti assegni circolari, che deduce essere stati lo strumento per il pagamento del corrispettivo, risultano essere corrisposti a partire da metà novembre 2017. Al di là dell'impossibilità di riscontro della provenienza datoriale degli stessi, ciò che rileva ai fini del giudizio, è la non coincidenza temporale rispetto alla data di inizio del presunto rapporto non regolarizzato (il primo assegno doveva essere emesso a settembre) e comunque delle circostanze allegate nell'atto introduttivo atteso che il ricorrente non deduce di non essere stato retribuito puntualmente nei primi mesi dell'assunzione irregolare che colloca il 14.08.2017 laddove la retribuzione presunta risulta essere stata corrisposta nel mese di novembre 2017. Peraltro il cognato riferisce che lavoravano in squadre diverse. E' evidente che tutti questi elementi inducono la giudicante a ritenere la piattaforma probatoria carente ai fini del raggiungimento della prova perché labile e, quindi, inidonea, in continuità rispetto a quanto sostenuto dalla giurisprudenza summenzionata.
Infondata, sempre per carenza della piattaforma probatoria, è la domanda avente ad oggetto la prestazione di lavoro straordinario. L'istante deduce di aver lavorato, presso il deposito di Spinetoli, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 con un'ora di pausa per il pranzo, segnatamente a far data dal novembre 2018 e, per tale maggiore orario, chiede di essere retribuito.
Come è noto il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario “ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr.
Cass. n.3714 del 16 febbraio 2009)” è inevitabile che, in presenza di un quadro
11 istruttorio labile l'onere probatorio deve ritenersi non assolto. Del resto come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla giudicante “nel rito del lavoro, l'art. 432 cod. proc. civ., che consente al giudice di liquidare in via equitativa il compenso dovuto al lavoratore subordinato o parasubordinato, non deroga al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 cod. civ., trovando applicazione solo ove il diritto sia certo ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta” (cfr. Cass. n.22115 del 19 ottobre
2009).”
Orbene nel caso di specie i dati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata non sono decisivi perché gli unici elementi sono offerti dalla deposizione del teste cognato del ricorrente che ha reso, al riguardo, una dichiarazione che non Tes_1 può fondare, in termini ammissivi, il convincimento della giudicante. In particolare il teste dichiara di aver lavorato sino ad aprile del 2018 e, a Spinetoli, con il ricorrente quale addetto al magazzino. Ebbene tale dichiarazione dequota il contenuto della deposizione in ordine all'attendibilità circa l'orario di lavoro perché è lo stesso ricorrente che, nel ricorso, allega di essere stato addetto al magazzino di Spinetoli a partire dal novembre 2018 e, quindi, dopo la cessazione del rapporto di lavoro del teste parente. L'assenza di dichiarazioni idonee a fondare la ricostruzione del ricorrente inducono la giudicante a ritenere infondata tale richiesta di retribuzione per la prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario.
Venendo alla domanda concernente l'indennità di trasferta giova precisare che il ricorrente rivendica il pagamento dell'indennità di trasferta per il periodo dal novembre 2018 al maggio 2019, indennità che gli era stata sempre erogata in precedenza, allorquando aveva svolto le mansioni di installatore e manutentore di impianti (cfr. all. 6 cedolini prod. ric.) e non corrisposta allorquando è stato destinato al magazzino di Spinetoli.
Orbene parte resistente contesta la debenza evidenziando che, secondo l'art. 7 del
CCNL di categoria, l'indennità di trasferta è alternativa rispetto al rimborso spese.
Parte ricorrente pur non contestando e, anzi, ammettendo di aver ricevuto vitto e alloggio allorquando era addetto al magazzino di Spinetoli, avanza il diritto all'indennità di trasferta evidenziando che in precedenza la stessa gli era stata comunque corrisposta, come desumibile dai prospetti paga (cfr. all. 6 prod. ricorrente) in atti.
Partendo dal dato contrattuale e, segnatamente, dall'art. 7 del CCNL di categoria emerge che l'indennità di trasferta può essere pagata con due modalità alternative
12 dettate dalle lettere A) e B) dell'art.
7. In particolare l'art. 7, lett. A), per quanto qui rileva recita: “Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro” mentre la lett. B), per quanto qui rileva, statuisce: “In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato, è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un'indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento”.
E' evidente, quindi, che o si ha diritto al rimborso spese o all'indennità di trasferta.
Le due poste non sono cumulabili come si evince dal tenore del CCNL. In particolare l'art. 7, lett. A), 4° capoverso, prevede espressamente che: “Non si farà luogo al rimborso delle spese dei pasti qualora il lavoratore possa usufruire dei servizi messi
a disposizione dall'azienda, quali: buoni pasto, convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro;
in quest'ultimo caso, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della mensa di provenienza, si provvederà al rimborso della differenza”.
Parte ricorrente insiste per la debenza delle somme attesa la pregressa corresponsione. Tale circostanza, ad avviso della giudicante, non è fondante il diritto.
Parte resistente ha dimostrato, anche se la circostanza di fatto è ammessa pacificamente, di aver garantito sia il vitto che l'alloggio per cui non vi è prova dell'inadempimento ergo della violazione della portata di cui all'art. 7 del CCNL di categoria. Del resto l'importo richiesto è corrispondente all'indennità di trasferta c.d.
“intera” (cfr. tabella contenuta nel CCNL di categoria versato in atti) non rispondente alla somma forfettaria versata nelle buste paga e, peraltro, non su base mensile ma parametrata ai giorni di effettiva trasferta. E' evidente, quindi, come il datore di lavoro abbia adempiuto all'obbligo contrattuale declinato dal CCNL garantendo vitto e alloggio e la precedente corresponsione, per i giorni di trasferta, non più ritenersi, mutate le circostanze fattuali, efficace pro futuro.
Alcuna statuizione deve compiersi in ordine alla domanda avente ad oggetto la regolarizzazione e omissione contributiva per gli importi corrisposti a titolo retributivo ma non oggetto di regolarizzazione contributiva, essendo stata la stessa, peraltro, oggetto di rinuncia. Va, invece, riconosciuto l'importo pari ad euro 302,22 a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto non essendovi contestazione
13 specifica da parte della resistente ed essendo documentata la corresponsione delle somme “fuori busta”.
Venendo, invece, all'ulteriore domanda avente ad oggetto l'illegittimità del termine apposto al contratto e/o della proroga del 22.11.2018 la stessa è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente evidenziare che l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Parte ricorrente deduce, in particolare, l'illegittimità dell'ultima proroga del contratto a termine, rispetto alla quale, essendo il contratto cessato il 31.5.2019, l'impugnativa stragiudiziale del 04.06.2019 deve ritenersi tempestiva. Del resto la S.C. con sentenza n. 15226/2023, ha consolidato un orientamento granitico sul punto e non disatteso dalla giudicante, secondo cui “In tema di successione di contratti a termine,
l'impugnazione rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto di una serie, quando la parte sia decaduta dall'impugnativa dei contratti precedenti, non esclude che il giudice debba tener conto, nel valutare la legittimità del contratto tempestivamente impugnato, del dato fattuale dell'esistenza di pregressi rapporti a termine, per verificare se l'attività, complessivamente considerata, possa considerarsi effettivamente temporanea o se sussista un'ipotesi di abusiva reiterazione, da accertare secondo le statuizioni della sentenza della CGUE del 14 ottobre 2020, causa C-681/18 (alla luce della quale va interpretato l'art. 1 del d.lgs. 368 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1 del d.l. n. 34 del 2014, conv. dalla
l. n. 78 del 2014, "ratione temporis" applicabile).” (cfr. ex multis in termini Cass. n.
8038/22, Cass. n. 24356/19); ne deriva di conseguenza, quindi, che va sicuramente verificata l'applicabilità della disciplina introdotta medio tempore dal d.l. 87/2018
(c.d. decreto dignità) convertito dalla legge n. 96/2018, produttivo di effetti giuridici a far data dal 1.11.2018 e, a differenza del passato, prevedente la causalità della proroga, nella specie mancante (cfr. all. 3 prod. ricorrente).
Giova rimarcare che l'eccepita carenza della forma scritta del contratto a termine è assorbita dal deposito del documento da parte della resistente (cfr. doc. 1 prod. resistente) e dal mancato disconoscimento espresso della sottoscrizione del ricorrente.
Quanto alla disciplina giuridica applicabile alla seconda proroga, stipulata il
22.10.2018 con decorrenza dal 21.11.2018 sino al 31.5.2019, il ricorrente ritiene applicabile il dettato del d.l. 87/2018; ne consegue, quindi, che la carenza della
14 causalità della proroga determina, inesorabilmente, la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Parte resistente, invece, valorizzando il momento conclusivo della seconda proroga, ergo il 22.10.2018 con efficacia dal 21.11.2018, ritiene che alla stessa sia applicabile il regime giuridico di cui al d.lgs. 81/2015, essendo rilevante e decisiva all'uopo la data della stipula e, quindi, del perfezionamento del contratto e non già quello della produzione degli effetti giuridici.
E' opportuno ricostruire la normativa operante al riguardo ai fini della individuazione della disciplina giuridica operante.
Nel regime originario introdotto dal d.lgs. 81/2015, articolo 21, co. 1, il termine del contratto a tempo determinato poteva essere prorogato, con il consenso del lavoratore:
- quando la durata iniziale del contratto fosse stata inferiore a trentasei mesi;
- per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi, a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe fosse stato superiore, il contratto si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
In tale quadro veniva meno la condizione della riferibilità della proroga alla stessa attività lavorativa. Risultava dunque recepito il principio dell'a-causalità non richiedendosi alcuna causale del contratto a termine, come già previsto con l'entrata in vigore del d.l. 20 marzo 2014 nr. 34, conv. con mod. dalla L. 16 maggio 2014, n.
78 (cd. decreto Poletti) con il quale era stato abolito il presupposto delle causali per l'apposizione del termine.
Con il D.L. n.87/2018, come modificato dalla legge di conversione, la disciplina, che precede è stata modificata:
- la proroga è libera nei primi 12 mesi di rapporto;
- se si superano i 12 mesi, e fino a 24, occorrono le causali di cui al comma 1 dell'articolo 19.
L'inosservanza delle predette disposizioni determina, ex artt. 21 comma 01 e 1, la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
La causale va indicata nell'atto scritto (comma 4 dell'articolo 19). Inoltre il numero massimo delle proroghe passa da 5 a 4 e la durata massima da 36 a 24 mesi. Quindi il contratto a tempo determinato si considererà a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza della quinta proroga. Con la disciplina del 2018 (decreto Dignità)
15 sopra richiamata, si è dunque realizzato un compromesso, volto a contenere il ricorso al contratto a termine a-causale, ovvero:
- il contratto a termine di durata continuativa non superiore a 12 mesi, resta a-causale e, quindi, può essere sottoscritto senza che sia necessario esplicitare una ragione giustificativa del termine;
- il contratto a termine di durata continuativa superiore a 12 mesi, richiede una causale di giustificazione.
La conseguenza che l'art. 19 comma 1-bis fa discendere dalla violazione di questa regola è la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
Ciò richiamato, venendo alla disciplina intertemporale prevista dalla legge di conversione (n. 96/2018), è stato previsto che: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.
Vi è dunque un periodo «bianco» con riguardo alla proroga del contratto a termine, compreso tra il 12 agosto 2018 – data di entrata in vigore della medesima legge – ed il 31 ottobre 2018, mentre dal 1° novembre trova pieno regime la disciplina del
D.Lgs 87/18 (cfr. Trib. Milano, sentenza n. 797/2020 in atti). Tale assunto è stato valorizzato anche nella ricostruzione operata dalla resistente che, enfatizzando il contenuto della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del
31.10.2018, ha rimarcato che la “nuova disciplina trovi applicazione solo dopo il
31.10.2018, volendo in tal modo sottrarre i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla immediata applicazione dei nuovi limiti”. Ne consegue, quindi, secondo l'assunto della resistente che fino al 31.10.2018 era possibile convenire “proroghe” che, per il sol fatto di essere state stipulate in quella data, erano sottratte al regime giuridico del c.d. decreto Dignità, anche se produttive di effetti giuridici successivamente.
L'assunto di parte resistente ad avviso della giudicante non è condivisibile e tradisce la ratio della legge (come è noto il d.c. Decreto Dignità è stato introdotto per
“disciplinare” il contenuto del contratto a termine, evitando il ricorso ingiustificato allo stesso) per le ragioni di seguito esposte.
E' documentato agli atti che la proroga del contratto, avente termine al 21 novembre
2018, è stata stipulata in data 22 ottobre 2018 con la previsione che gli effetti sarebbero decorsi dal 21 novembre 2018.
16 Il contratto a termine dunque, aveva giù una copertura legale/temporale fino alla sua naturale scadenza al 21 novembre 2018 tale da escludere ogni efficacia della proroga fino a tale data.
Per questa ragione deve qui valorizzarsi il momento in cui la proroga del contratto avrebbe potuto produrre i suoi effetti – e non già il dato meramente formale della sua stipula – non potendo la proroga dispiegare alcuna utilità a fronte della efficacia del contratto fino al 21 novembre 2018.
Del resto, mentre la disciplina transitoria reca in ordine ai contratti un testuale riferimento alla stipula, analoga precisazione non reca con riguardo alla proroga.
Sul punto si osserva che la proroga, diversamente da un contratto costitutivo, rileva proprio nel suo momento funzionale, essendo atta ad operare la continuazione di un rapporto di lavoro già in essere e non la sua costituzione. In tale ordine di ragioni, poiché la proroga era atta a produrre integralmente i suoi effetti solo dal 22 novembre 2018 – dunque nel periodo di pieno regime del decreto Dignità – non si rinviene alcuna ragione per assoggettarla alla previgente disciplina essendo, anzi, ciò interdetto dalla piena efficacia del contratto già esistente tra le parti.
Si condivide, quindi, l'interpretazione offerta dal precedente di merito del tribunale di Milano n. 797/2020, versato in atti dal ricorrente ed integralmente richiamato secondo cui “diversamente opinando, si legittimerebbe un uso distorto della disciplina transitoria, derivandone un trattamento deteriore per il solo lavoratore e ciò, si sottolinea, nonostante l'esecuzione della prestazione lavorativa – oggetto di proroga – avvenga integralmente nel regime del D.lgs. 87/18.”
Inconferente rispetto al caso di specie è la diversa ricostruzione operata sempre dal tribunale meneghino, sia pure in diverso precedente (cfr. sent. 2465/2020 tribunale
Milano) atteso che in quella circostanza il contratto in scadenza era proprio al
31.10.2018 per cui, onde procedere alla prosecuzione e non al rinnovo (prerogativa opzionale delle parti), le stesse hanno dovuto siglare la proroga antecedentemente al
1 novembre 2018 e, quindi, nel regime giuridico antecedente il decreto Dignità.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, alla proroga del 22.10.2018, dunque, doveva applicarsi “l'obbligo della specificazione dei motivi” ai sensi del decreto Dignità a pena di conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato ex art. 21 D.Lgs. 87/18.
Tuttavia tale onere non è stato assolto in sede di proroga derivandone l'illegittimità della stessa.
17 La proroga, operando su un contratto di lavoro già stipulato, non possa che avere effetto di prolungarne la durata oltre il termine già concordato, posticipando quest'ultimo. Quand'anche l'accordo sulla proroga avvenga prima del termine originario, infatti, la proroga non potrà che avere effetto dopo il termine, posticipandolo. A maggior ragione, nel caso di rinnovo che, a mente della Circ. n.
17/2018 del Ministero del Lavoro, si configura qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto e, quindi, presuppone la cessazione del primo.
Ragionare diversamente o, comunque, intervenire sui contratti a termine con finalità preventive al fine di beneficiare di una normativa maggiormente permissiva prima del suo già disposto mutamento, si espone quantomeno a censura di elusione di una norma protettiva.
Del resto tale ricostruzione operata, per la prima volta dal tribunale di Milano nel precedente sopramenzionato, è stata condivisa anche dalla Corte di Appello di
Milano che con le sentenze n. 644/2021 e n. 1541/2021 ha ribadito che “La proroga, invero, diversamente da un contratto costitutivo, rileva proprio nel suo momento funzionale, essendo atta ad operare la continuazione di un rapporto di lavoro già in essere e non la sua costituzione. “ (in termini analoghi, più recentemente sempre la
Corte di Appello di Milano con sentenza n. 833/2023).
Nella specie, poiché la proroga era atta a produrre integralmente i suoi effetti solo dal
22 novembre 2018 - dunque nel periodo di pieno regime del D. dignità - non si rinviene alcuna ragione per assoggettarla alla previgente disciplina essendo, anzi, ciò interdetto dalla piena efficacia del contratto già esistente tra le parti (alle stesse conclusioni è giunto anche il tribunale di Palermo, sent. 3216/2021).
Trova quindi applicazione il succitato art. 21 D.Lgs. 87/18 ai sensi del quale il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere convertito a tempo indeterminato a far data, stante la decadenza parziale in capo al ricorrente sopra illustrata e l'illegittimità dell'ultima proroga, dal 21 novembre 2018.
Quanto alle conseguenze indennitarie giova precisare che l'art. 28 d.gs 81/2015 prevede che “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2.5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. n.
18 604/1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Nella specie, considerato che parte ricorrente non ha allegato peculiari pregiudizi, tenuto conto della durata del rapporto, delle dimensioni dell'azienda e della complessiva vicenda l'indennità deve essere parametrata nella misura di otto mensilità parametrate all'ultima retribuzione per il calcolo di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Attese l'accoglimento parziale della domanda, la novità e controvertibilità della questione trattata nonché la complessità le spese di lite si compensano per la metà.
La residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) In accoglimento parziale del ricorso, accertata l'illegittimità della proroga siglata il 22.10.2018, trasforma il contratto del 20.12.2017 in contratto a tempo indeterminato a far data dal 21.11.2018 e condanna la resistente al pagamento, a titolo risarcitorio, di un'indennità omnicomprensiva, pari a otto mensilità, considerando l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione;
b) Condanna parte resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, della somma pari ad euro 302,22 per le causali di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo;
c) Rigetta le altre domande;
d) Condanna parte resistente al pagamento della metà delle spese di lite che, in tale misura ridotta liquida in euro 2000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
e) Compensa tra le parti la residua metà.
Santa Maria Capua Vetere, 14 gennaio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'esito dell'udienza del 14.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 10025/2029
TRA
nato a [...] il [...], rapp.to e difeso, giusto Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Vincenzo Foglia, presso cui elettivamente domicilia in Marcianise alla Via Adige n. 4
RICORRENTE
E
(C.F./P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso, giusto mandato allegato alla memoria difensiva, dall'avv. Maria Teresa Salimbeni, con cui elettivamente domicilia presso lo in Napoli Controparte_2 al Viale Antonio Gramsci n. 14
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato - differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 22.11.2019 parte ricorrente in epigrafe indicata esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal
14.08.2017 ma di essere stato formalmente assunto solo il 20.12.2017 con contratto di lavoro a tempo determinato con termine inizialmente fissato al 31.05.2018 e successivamente prorogato al 21.11.2018 e poi al 31.05.2019; di essere stato inquadrato nel 2° livello del CCNL Metalmeccanica Industria, con qualifica di operaio e mansioni di installatore di impianti telefonici, occupandosi nello specifico
1 dei lavori di installazione e manutenzione della rete telefonica della società Telecom
o della rete di energia elettrica della società Enel, spostandosi su cantieri stradali o, comunque, presso gli impianti della rete pubblica;
di essere stato assunto presso la sede operativa sita nell'area industriale di Marcianise e di essere stato da settembre
2017 comandato in trasferta nel territorio di Spoleto ove insisteva altra sede operativa della resistente e dal novembre 2018, in ragione di una sua pregressa esperienza lavorativa di magazziniere, di essere stato assegnato al magazzino/deposito aziendale in Spinetoli;
di aver svolto la propria prestazione lavorativa dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, tuttavia, trattandosi di interventi di riparazione e di installazione di rete telefonica e/o elettrica, spesso la giornata si protraeva ben oltre l'ordinario orario di lavoro ovvero veniva anticipato l'orario di inizio specie per lavori su strade a percorrenza veicolare, con interventi eseguiti anche durante la giornata di sabato o di domenica;
di aver, invece, a seguito dell'assegnazione presso il deposito di Spinetoli lavorato regolarmente per un maggior orario di lavoro osservando il turno dalle 7.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì con un'ora di pausa, senza mai ricevere il relativo trattamento economico per le ore eccedenti l'orario ordinario;
di aver per il periodo dal 14 agosto al 19 dicembre
2017 percepito il relativo compenso mediate assegni circolari. Tanto premesso, deduceva l'illegittimità del termine apposto al contratto e/o l'illegittimità della proroga del 22.11.2018 in quanto effettuata in violazione alla disciplina contenuta nel d.Lgs n. 81/2015, modificato dal decreto-legge n. 87/2018 (“Decreto Dignità”), convertito dalla legge n. 96/2018 e ratione temporis applicabile al caso di specie, atteso che la lettera di proroga del contratto di lavoro del ricorrente non recava alcuna specificazione delle ragioni giustificative, con conseguente riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la
[...] dal 14.08.2017 al 19.12.2017 e del relativo trattamento Controparte_1 normo-economico previsto dal livello 2 ex C.C.N.L. Metalmeccanica Industria.
Rivendicava, quindi, il riconoscimento del rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della anche per il periodo dal 14 agosto al 19 dicembre 2017. Lamentava, CP_1 altresì, di non aver percepito alcunché a titolo di ore di straordinario effettuate presso il magazzino di Spinetoli né a titolo di indennità di trasferta. Infine, evidenziava di aver ricevuto regolarmente e sempre mediante bonifico mensile degli emolumenti retributivi non contabilizzati nel cedolino paga subendo così un grave pregiudizio in termini retributivi e contributivi in quanto su detto importo non risultavano versati i contributi assicurativi e previdenziali e tale importo non era stato considerato quale
2 montante retributivo su cui calcolare il trattamento di fine rapporto. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi l'illegittimità del termine apposto al contratto e/o l'illegittimità della proroga del 22.11.2018 e dichiararsi la conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminando condannando, altresì, la società resistente al pagamento dell'indennità risarcitoria massima prevista dalla legge da parametrarsi alla retribuzione globale di fatto, pari ad € 1.446,92 o, comunque, nella misura che si riterrà di giustizia;
accertare e dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro con la dal 14.08.2017 al 19.12.2017, accertare Controparte_1
e dichiarare il diritto al trattamento normo-economico previsto dal livello 2 ex
C.C.N.L. “Metalmeccanica Industria” e, per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento in favore di esso istante delle differenze retributive maturate e pari alla somma complessiva lorda di € 8.326,05, oltre rivalutazione ed interessi, come meglio specificate nel conteggio analitico allegato al ricorso, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di giudizio anche a mezzo CTU contabile;
accertare il proprio diritto al trattamento retributivo per il lavoro straordinario e condannare la società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate nella misura di €
4.290,58 oltre rivalutazione e interessi, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di giudizio;
accertare il diritto all'indennità di trasferta e condannare la CP_3 resistente al pagamento della predetta indennità nella misura di € 5.056,30 oltre rivalutazione ed interessi, ovvero nella misura che sarà accertata in corso di giudizio;
accertare l'omessa contabilizzazione in busta paga della somma complessiva di €
4.080,00 erogata a titolo di emolumenti retributivi e, per l'effetto, ordinare alla società resistente la regolarizzazione contributiva condannandola al risarcimento del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia oltre al pagamento della somma di €
302,22 a titolo di integrazione al trattamento di fine rapporto. Vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva in giudizio la eccependo in via Controparte_1 preliminare la decadenza del ricorrente dalla facoltà di contestare l'apposizione del termine con riferimento al contratto di lavoro stipulato in data 18.12.2017, atteso che non risultava essere stata formalizzata una impugnativa del detto contratto, nei termini di legge, decorrenti dalla scadenza del primo termine ovvero il 31.05.2018.
Inoltre, riguardo ai motivi di impugnazione della proroga, eccepiva l'inapplicabilità al caso di specie del cd. Decreto Dignità – D.L. 87/2018, convertito in L. 96/2018.
Rivendicava quindi la legittimità del termine apposto al contratto di lavoro e della sua proroga. Deduceva l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
3 relativamente al periodo dal 14 agosto al 19 dicembre 2017 assumendo, in ogni caso,
l'insufficiente allegazione dei presupposti di fatto per il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente inammissibilità della prova testimoniale richiesta. Deduceva, comunque, l'assoluta infondatezza delle avverse pretese tese ad ottenere anche il compenso per il lavoro straordinario ed il riconoscimento dell'indennità di trasferta. Eccepiva, quindi, la nullità dei conteggi allegati e, pur confermando l'omessa contabilizzazione in busta paga degli emolumenti pagati a mezzo bonifico, escludeva che da tale omissione potesse scaturire un obbligo risarcitorio a carico dell'azienda. Chiedeva, quindi, rigettarsi il ricorso, in quanto assolutamente infondato in fatto e in diritto. Vinte le spese.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale, con escussione di un solo teste per parte ricorrente, che rinunciava all'escussione dell'altro teste e due testimoni di parte resistente, concesso un termine per il deposito di note illustrative di discussione, a seguito della rinuncia da parte del ricorrente alla domanda di regolarizzazione/risarcitoria per l'omissione contributiva, la causa veniva rinviata all'odierna udienza e decisa all'esito della camera di consiglio.
*****
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente evidenziare come le questioni sottese alle plurime domande attengano, essenzialmente, a due profili: lo svolgimento del rapporto secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo e la regolarità della proroga e, quindi, la legittimità della stessa giusta la previsione della causalità introdotta dal c.d. Decreto
Dignità.
Il diverso regime di ripartizione degli oneri probatori impone all'interprete la trattazione autonoma delle questioni.
In ordine ai profili relativi all'espletamento del rapporto di lavoro parte ricorrente deduce una maggiore durata del rapporto di lavoro, formalmente iniziato il
20.12.2017, ma di fatto il 14.08.2017; l'espletamento, a far data dal novembre 2018
(allorquando era destinato al magazzino di Spinetoli), di una prestazione oraria straordinaria, con turni dalle 7 alle 19 con un'ora di pausa dal lunedì al venerdì;
l'omessa ricezione dell'indennità di trasferta nel periodo dal novembre 2018 sino al maggio 2019 (lasso temporale in cui era stato destinato al magazzino di Spinetoli).
In ordine alle prime due domande come è noto l'onere probatorio incombe integralmente su parte ricorrente.
4 Quanto alla retrodatazione dell'inizio del rapporto di lavoro e, quindi, all'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, nel caso di accertamento del rapporto di lavoro subordinato, spetta al lavoratore che agisce in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, secondo quanto disposto dall'art. 2697 c.c.
Grava, quindi, sul lavoratore, odierno ricorrente, l'onere di fornire la prova della intercorrenza di un rapporto di lavoro con la resistente, svolto secondo le modalità dedotte nel ricorso ed in particolare la dimostrazione della soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa, così come disposto dall' art.2094 c.c. in un periodo anche antecedente rispetto a quello di formale assunzione.
In base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema
Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass., sez. lav., 09/03/2009, n. 5645; Cass., sez. lav.,
24/02/2006, n. 4171).
5 Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde (cfr. tra le altre, Cass, sez. lav., 08/02/2010, n. 2728; Cass., sez. lav., 27/02/2007, n.
4500).
Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004,
n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie,
6 versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente, a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass.,
Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Tutto quanto premesso, osserva la giudicante come il criterio di risoluzione della presente controversia vada ricercato nel principio della ripartizione dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa i quali, per non essere stati implicitamente o esplicitamente ammessi dalla controparte, devono ritenersi contestati, e che consistono principalmente nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato.
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Con l'ulteriore conseguenza che, ove all'esito della prova permangano dubbi circa l'inquadramento giuridico del rapporto stesso, deve necessariamente concludersi per il rigetto del ricorso, non essendo stato assolto l'onere della prova gravante sulla parte attrice. Infatti, qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (cfr., in tal senso,
Cass., sez. lav., 28/09/2006, n. 21028).
Ciò posto e, venendo al caso di specie, valutando i dati conoscitivi forniti dalla prova testimoniale assunta deve concludersi per l'assenza di sufficienti elementi istruttori a sostegno della tesi sostenuta dalla parte ricorrente.
Ed invero l'unico teste escusso di parte ricorrente, , cognato e collega Testimone_1 di lavoro del ricorrente per quanto qui rileva dichiarava “Attualmente sono disoccupato. Ho rapporti di parentela con il ricorrente in quanto è il marito di mia sorella. Ho lavorato per la resistente dal 14 agosto del 2017 sino al 30 aprile del
2018. Il rapporto di lavoro è cessato per scadenza di contratto. Non ho controversie pendenti contro la società. Mi occupavo della fibra ottica a Napoli e a Spoleto mentre quando sono stato trasferito a Spinetoli riparavo guasti per l'ENEL. Sono stato circa 4-5 mesi a Spinetoli. Preciso che ho iniziato a lavorare con il ricorrente.
7 Aveva le mie stesse mansioni ma operava in una squadra diversa. A Spoleto fu trasferito con me e si occupava di fibra ottica cioè passavamo i cavi mentre a
Spinetoli dopo poche settimane, stante l'assenza di un magazziniere fu spostato in magazzino. Noi a Spinetoli eravamo in albergo mentre il ricorrente quando iniziò a fare il magazziniere soggiornava nell'appartamento all'interno del capannone perché doveva aprire e chiudere. Arrivavamo nel capannone verso le 7 ed era già aperto, prendevamo i materiali e ci allontanavamo, di sera ritornavamo verso le 18-
18.30, trovavamo aperto e poi il ricorrente chiudeva. Le chiamate dei guasti arrivavano al capo cantiere che a sua volta ci chiamava anche fuori Persona_1 dall'orario di lavoro e la squadra che doveva intervenire andava di nuovo nel capannone a prendere i mezzi ed il materiali. Sono stato sempre retribuito per il lavoro straordinario prestato. Sono stato pagato con assegno nel primo periodo e successivamente con bonifico. Preciso che quando sono andato via il ricorrente è rimasto a lavorare lì per circa un anno ancora. Preciso che rientravamo a casa il venerdì intorno alle 18,30-19,00. Presumo che gli ordini per il magazzino fossero fatti da . Le chiavi del magazzino erano possedute da e da qualche Per_1 Per_1 assistente di cui non ricordo il nome. Non so come sia cessato il suo rapporto di lavoro, ricordo che mio cognato mi riferiva che, dal momento in cui era stato addetto al magazzino, non gli era stata più corrisposta l'indennità di trasferta.
Preciso che i materiali erano presi dal ricorrente. Quando stavamo a Spoleto si occupava di mettere i cavi della fibra ottica. Ricordo che a Spoleto lavoravamo dalle
6,30-7 sino alle 18,00-18,30. Ricordo che anche lui è stato retribuito con le mie stesse modalità, è stato mio cognato a riferirmi ciò. Preciso che in occasione dell'apertura del cantiere di Spinetoli, a seguito di una riunione presso fu CP_1 proposta la dazione di 200,00 euro fuori busta paga che mi venivano comunque bonificate. Ricordo che tale cifra fu promessa a tutti i presenti che eravamo circa 20,
a mio cognato le somme non furono promesse perché venne in un secondo momento
e, quindi, partecipò alla riunione. Preciso che gli furono dati successivamente e poi revocati quando fu assegnato al magazzino. Preciso che il colloquio di lavoro fu fatto ad entrambi da . Tanto so in quanto ero presente anche io. Conosco Parte_2
, erano uno dei tecnici e preciso che era l'assistente che deteneva Persona_2 le chiavi a cui prima ho fatto riferimento e di cui non ricordavo il nome. Non mi è mai capitato che il magazzino mi fosse aperto da lui. Dal momento in cui il ricorrente è stato addetto al magazzino non usciva più con le squadre salvo il caso in
8 cui servisse una persona all'improvviso. Preciso che il cantiere era chiuso ed aperto da mio cognato”.
Il teste di parte resistente, dipendente della società, , per quanto Testimone_2 qui rileva dichiarava “Lavoro per a circa cinque, sei anni. Ho lavorato CP_1 con il dipendente a Spinetoli nel 2018. Non ricordo con precisione quanti mesi ho lavorato lì con il ricorrente, personalmente sono stato a Spinetoli fino a settembre/ottobre 2020; non posso essere preciso in ordine ai mesi lavorati dal ricorrente. Preciso di averlo conosciuto presso il cantiere di Spinetoli. Preciso che a
Spinetoli ho imparato a fare il giuntista ed il cabinista. Preciso che al mattino venivano formate delle squadre sulla base dei lavori da svolgere e solo di rado ho lavorato con il ricorrente, ma non posso riferire quali fossero le sue mansioni nello specifico. Non credo che il ricorrente avesse esperienze specifiche, in quanto era il caposquadra a darci indicazioni. Tra i capisquadra ricordo Parte_3
, , . L'orario di lavoro di tutti era dalle Parte_4 Parte_5 Parte_6
8.00 alle 17.00 con un'ora di pausa pranzo. Conosco , era il Persona_2 responsabile del cantiere ed era lui ad indicarci i lavori che dovevamo svolgere. So che era che apriva il cantiere in quanto solo lui aveva le chiavi e Persona_2 quindi poteva aprire e chiudere. Lavoravamo dal lunedì al venerdì. Sono stato sempre pagato con bonifico bancario. Preciso di essere stato sempre regolarmente retribuito anche per l'importo relativo alle trasferte. Nulla so in ordine alle cause di cessazione del rapporto tra il e la resistente. Gli operai in forza presso il Pt_1 cantiere di Spinetoli erano circa 15/20, il numero variava in quanto vi erano due cantieri attivi e a seconda dei lavori eravamo di più o di meno. Preciso che l'altro cantiere era ad Ancona ma sia io che siamo stati sempre addetti al Pt_1 cantiere di Spinetoli. Non ho mai più visto il ricorrente dopo il periodo che ha lavorato con me. Preciso altresì che dormivamo tutti in albergo con trattamento di prima colazione e spese a carico integralmente dell'azienda. Preciso che il ricorrente insieme ad altri due/tre dipendenti dormivano in un appartamento che si trovava sopra agli uffici del cantiere. Preciso che veniva in albergo a fare colazione.
Preciso che personalmente quando sono rientrato a consegnare i materiali e ciò è avvenuto sempre entro le 17.00, ho sempre trovato .” Persona_2
L'altro teste di parte resistente , anch'egli dipendente della Testimone_3 società, per quanto qui rileva dichiarava “sono responsabile del personale della resistente, sono stato assunto nel 2017, originariamente mi occupavo della registrazione della fatturazione. La mia sede di lavoro è sempre stata quella di
9 Marcianise. Conosco il ricorrente in quanto l'ho visto al momento della sottoscrizione della lettera di assunzione. Ricordo che la sottoscrizione è avvenuta nel dicembre 2017. Non so se in precedenza il ricorrente avesse lavorato per la resistente. Preciso che la sede di lavoro del ricorrente da lettera di assunzione era
Marcianise ma, come accade per la gran parte degli operai, il ricorrente fu inviato in trasferta. Dapprima in Umbria e poi successivamente nelle Marche a Spinetoli;
tanto so in quanto mi viene inviata dal responsabile la documentazione relativa alle trasferte. Personalmente mi occupo di predisporre i cedolini paga di concerto con un consulente esterno. Preciso che gli operai non fanno straordinario e ricordo che il ricorrente lavorava le otto ore ordinarie così come gli altri. In ordine alle mansioni so che originariamente il ricorrente fu installatore di impianti telefonici e poi, successivamente, a Spinetoli, fu addetto al magazzino, di concerto con il responsabile del magazzino che era . Tanto posso riferire in Persona_2 quanto lo stesso responsabile comunicava con la sede. Nello specifico tuttavia non so quali fossero le mansioni dell'addetto al magazzino. Preciso che nell'ultimo periodo il ricorrente ha soggiornato durante la trasferta in un appartamento messo a disposizione dall'azienda, non so se con altri operai o meno. Preciso che sia le spese di vitto che di alloggio erano a carico dell'azienda. Non ricordo con esattezza quando sia cessato il rapporto di lavoro del ricorrente, se non erro è cessato nel
2019. Per quanto sappia il ricorrente non aveva la disponibilità delle chiavi per
l'apertura e la chiusura, in quanto era solo il responsabile del cantiere a detenerle.
Conosco e ricordo che è stato responsabile di sede a Marcianise Testimone_4 ma non ricordo quando. Preciso di non sapere come venivano pagati i dipendenti tra il 2017 ed il 2019 in quanto venivano pagati da altro ufficio;
a partire dal 2020 i dipendenti sono pagati a mezzo bonifico.”
Dai dati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata si desume che l'unica deposizione idonea a provare la retrodatazione del rapporto di lavoro è quella offerta dall'unico testimone di parte ricorrente, che riferisce di aver iniziato con il ricorrente ad agosto 2017 e che il colloquio di lavoro fu fatto loro dal signor , collega Parte_2 di lavoro, che entrambi furono trasferiti poco dopo a Spoleto. Tale deposizione non può essere posta alla base dell'accoglimento della domanda ad avviso della giudicante perché ex se insufficiente in quanto non suffragata da altri elementi, sinanche presuntivi. In particolare la stessa circostanza che i due lavoratori fossero stati reclutati da , previo colloquio orale, dato emerso nel corso della Parte_2 deposizione, non integra un elemento analitico, quanto ai profili spazio-temporali
10 circostanti, che, se allegato, avrebbe potuto suffragare la deposizione. In assenza di elementi a carattere estrinseco che confermano la deposizione e in presenza di dichiarazioni, provenienti dai testi di parte resistente, che confermano l'avversa ricostruzione, in particolare in ordine all'assunzione a far data da dicembre come risulta dalla documentazione in atti.
Anzi, proprio dalla disamina della documentazione prodotta da parte ricorrente, non possono desumersi elementi che, anche quali presunzioni, avvalorino la tesi ricostruttiva dell'unico teste escusso. In particolare dal documento n. 7 (estratto bancario-banco posta) si desume che sino al mese di settembre l'istante ha ricevuto la retribuzione per conto di altra società (tale per la Parte_7 retribuzione del mese di agosto 2017 – il cui rapporto è riscontrabile anche nel certificato storico del centro per l'impiego) mentre i presunti assegni circolari, che deduce essere stati lo strumento per il pagamento del corrispettivo, risultano essere corrisposti a partire da metà novembre 2017. Al di là dell'impossibilità di riscontro della provenienza datoriale degli stessi, ciò che rileva ai fini del giudizio, è la non coincidenza temporale rispetto alla data di inizio del presunto rapporto non regolarizzato (il primo assegno doveva essere emesso a settembre) e comunque delle circostanze allegate nell'atto introduttivo atteso che il ricorrente non deduce di non essere stato retribuito puntualmente nei primi mesi dell'assunzione irregolare che colloca il 14.08.2017 laddove la retribuzione presunta risulta essere stata corrisposta nel mese di novembre 2017. Peraltro il cognato riferisce che lavoravano in squadre diverse. E' evidente che tutti questi elementi inducono la giudicante a ritenere la piattaforma probatoria carente ai fini del raggiungimento della prova perché labile e, quindi, inidonea, in continuità rispetto a quanto sostenuto dalla giurisprudenza summenzionata.
Infondata, sempre per carenza della piattaforma probatoria, è la domanda avente ad oggetto la prestazione di lavoro straordinario. L'istante deduce di aver lavorato, presso il deposito di Spinetoli, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 19 con un'ora di pausa per il pranzo, segnatamente a far data dal novembre 2018 e, per tale maggiore orario, chiede di essere retribuito.
Come è noto il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario “ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca
l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto (cfr.
Cass. n.3714 del 16 febbraio 2009)” è inevitabile che, in presenza di un quadro
11 istruttorio labile l'onere probatorio deve ritenersi non assolto. Del resto come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, condivisa dalla giudicante “nel rito del lavoro, l'art. 432 cod. proc. civ., che consente al giudice di liquidare in via equitativa il compenso dovuto al lavoratore subordinato o parasubordinato, non deroga al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 cod. civ., trovando applicazione solo ove il diritto sia certo ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta” (cfr. Cass. n.22115 del 19 ottobre
2009).”
Orbene nel caso di specie i dati conoscitivi offerti dalla prova orale espletata non sono decisivi perché gli unici elementi sono offerti dalla deposizione del teste cognato del ricorrente che ha reso, al riguardo, una dichiarazione che non Tes_1 può fondare, in termini ammissivi, il convincimento della giudicante. In particolare il teste dichiara di aver lavorato sino ad aprile del 2018 e, a Spinetoli, con il ricorrente quale addetto al magazzino. Ebbene tale dichiarazione dequota il contenuto della deposizione in ordine all'attendibilità circa l'orario di lavoro perché è lo stesso ricorrente che, nel ricorso, allega di essere stato addetto al magazzino di Spinetoli a partire dal novembre 2018 e, quindi, dopo la cessazione del rapporto di lavoro del teste parente. L'assenza di dichiarazioni idonee a fondare la ricostruzione del ricorrente inducono la giudicante a ritenere infondata tale richiesta di retribuzione per la prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario.
Venendo alla domanda concernente l'indennità di trasferta giova precisare che il ricorrente rivendica il pagamento dell'indennità di trasferta per il periodo dal novembre 2018 al maggio 2019, indennità che gli era stata sempre erogata in precedenza, allorquando aveva svolto le mansioni di installatore e manutentore di impianti (cfr. all. 6 cedolini prod. ric.) e non corrisposta allorquando è stato destinato al magazzino di Spinetoli.
Orbene parte resistente contesta la debenza evidenziando che, secondo l'art. 7 del
CCNL di categoria, l'indennità di trasferta è alternativa rispetto al rimborso spese.
Parte ricorrente pur non contestando e, anzi, ammettendo di aver ricevuto vitto e alloggio allorquando era addetto al magazzino di Spinetoli, avanza il diritto all'indennità di trasferta evidenziando che in precedenza la stessa gli era stata comunque corrisposta, come desumibile dai prospetti paga (cfr. all. 6 prod. ricorrente) in atti.
Partendo dal dato contrattuale e, segnatamente, dall'art. 7 del CCNL di categoria emerge che l'indennità di trasferta può essere pagata con due modalità alternative
12 dettate dalle lettere A) e B) dell'art.
7. In particolare l'art. 7, lett. A), per quanto qui rileva recita: “Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti, compete un rimborso delle spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro” mentre la lett. B), per quanto qui rileva, statuisce: “In alternativa al rimborso delle spese come sopra specificato, è possibile sostituire, anche in modo parziale, il rimborso con un'indennità di trasferta forfettaria per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento”.
E' evidente, quindi, che o si ha diritto al rimborso spese o all'indennità di trasferta.
Le due poste non sono cumulabili come si evince dal tenore del CCNL. In particolare l'art. 7, lett. A), 4° capoverso, prevede espressamente che: “Non si farà luogo al rimborso delle spese dei pasti qualora il lavoratore possa usufruire dei servizi messi
a disposizione dall'azienda, quali: buoni pasto, convenzioni con ristoratori o possa consumare il pasto presso la propria mensa aziendale o quella del cliente in cui sia stato comandato a prestare il proprio lavoro;
in quest'ultimo caso, ove sia stata sostenuta una spesa maggiore rispetto a quella della mensa di provenienza, si provvederà al rimborso della differenza”.
Parte ricorrente insiste per la debenza delle somme attesa la pregressa corresponsione. Tale circostanza, ad avviso della giudicante, non è fondante il diritto.
Parte resistente ha dimostrato, anche se la circostanza di fatto è ammessa pacificamente, di aver garantito sia il vitto che l'alloggio per cui non vi è prova dell'inadempimento ergo della violazione della portata di cui all'art. 7 del CCNL di categoria. Del resto l'importo richiesto è corrispondente all'indennità di trasferta c.d.
“intera” (cfr. tabella contenuta nel CCNL di categoria versato in atti) non rispondente alla somma forfettaria versata nelle buste paga e, peraltro, non su base mensile ma parametrata ai giorni di effettiva trasferta. E' evidente, quindi, come il datore di lavoro abbia adempiuto all'obbligo contrattuale declinato dal CCNL garantendo vitto e alloggio e la precedente corresponsione, per i giorni di trasferta, non più ritenersi, mutate le circostanze fattuali, efficace pro futuro.
Alcuna statuizione deve compiersi in ordine alla domanda avente ad oggetto la regolarizzazione e omissione contributiva per gli importi corrisposti a titolo retributivo ma non oggetto di regolarizzazione contributiva, essendo stata la stessa, peraltro, oggetto di rinuncia. Va, invece, riconosciuto l'importo pari ad euro 302,22 a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto non essendovi contestazione
13 specifica da parte della resistente ed essendo documentata la corresponsione delle somme “fuori busta”.
Venendo, invece, all'ulteriore domanda avente ad oggetto l'illegittimità del termine apposto al contratto e/o della proroga del 22.11.2018 la stessa è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Giova preliminarmente evidenziare che l'eccezione di decadenza sollevata dalla resistente è infondata e, pertanto, deve essere respinta.
Parte ricorrente deduce, in particolare, l'illegittimità dell'ultima proroga del contratto a termine, rispetto alla quale, essendo il contratto cessato il 31.5.2019, l'impugnativa stragiudiziale del 04.06.2019 deve ritenersi tempestiva. Del resto la S.C. con sentenza n. 15226/2023, ha consolidato un orientamento granitico sul punto e non disatteso dalla giudicante, secondo cui “In tema di successione di contratti a termine,
l'impugnazione rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto di una serie, quando la parte sia decaduta dall'impugnativa dei contratti precedenti, non esclude che il giudice debba tener conto, nel valutare la legittimità del contratto tempestivamente impugnato, del dato fattuale dell'esistenza di pregressi rapporti a termine, per verificare se l'attività, complessivamente considerata, possa considerarsi effettivamente temporanea o se sussista un'ipotesi di abusiva reiterazione, da accertare secondo le statuizioni della sentenza della CGUE del 14 ottobre 2020, causa C-681/18 (alla luce della quale va interpretato l'art. 1 del d.lgs. 368 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 1 del d.l. n. 34 del 2014, conv. dalla
l. n. 78 del 2014, "ratione temporis" applicabile).” (cfr. ex multis in termini Cass. n.
8038/22, Cass. n. 24356/19); ne deriva di conseguenza, quindi, che va sicuramente verificata l'applicabilità della disciplina introdotta medio tempore dal d.l. 87/2018
(c.d. decreto dignità) convertito dalla legge n. 96/2018, produttivo di effetti giuridici a far data dal 1.11.2018 e, a differenza del passato, prevedente la causalità della proroga, nella specie mancante (cfr. all. 3 prod. ricorrente).
Giova rimarcare che l'eccepita carenza della forma scritta del contratto a termine è assorbita dal deposito del documento da parte della resistente (cfr. doc. 1 prod. resistente) e dal mancato disconoscimento espresso della sottoscrizione del ricorrente.
Quanto alla disciplina giuridica applicabile alla seconda proroga, stipulata il
22.10.2018 con decorrenza dal 21.11.2018 sino al 31.5.2019, il ricorrente ritiene applicabile il dettato del d.l. 87/2018; ne consegue, quindi, che la carenza della
14 causalità della proroga determina, inesorabilmente, la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Parte resistente, invece, valorizzando il momento conclusivo della seconda proroga, ergo il 22.10.2018 con efficacia dal 21.11.2018, ritiene che alla stessa sia applicabile il regime giuridico di cui al d.lgs. 81/2015, essendo rilevante e decisiva all'uopo la data della stipula e, quindi, del perfezionamento del contratto e non già quello della produzione degli effetti giuridici.
E' opportuno ricostruire la normativa operante al riguardo ai fini della individuazione della disciplina giuridica operante.
Nel regime originario introdotto dal d.lgs. 81/2015, articolo 21, co. 1, il termine del contratto a tempo determinato poteva essere prorogato, con il consenso del lavoratore:
- quando la durata iniziale del contratto fosse stata inferiore a trentasei mesi;
- per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi, a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe fosse stato superiore, il contratto si sarebbe trasformato in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
In tale quadro veniva meno la condizione della riferibilità della proroga alla stessa attività lavorativa. Risultava dunque recepito il principio dell'a-causalità non richiedendosi alcuna causale del contratto a termine, come già previsto con l'entrata in vigore del d.l. 20 marzo 2014 nr. 34, conv. con mod. dalla L. 16 maggio 2014, n.
78 (cd. decreto Poletti) con il quale era stato abolito il presupposto delle causali per l'apposizione del termine.
Con il D.L. n.87/2018, come modificato dalla legge di conversione, la disciplina, che precede è stata modificata:
- la proroga è libera nei primi 12 mesi di rapporto;
- se si superano i 12 mesi, e fino a 24, occorrono le causali di cui al comma 1 dell'articolo 19.
L'inosservanza delle predette disposizioni determina, ex artt. 21 comma 01 e 1, la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
La causale va indicata nell'atto scritto (comma 4 dell'articolo 19). Inoltre il numero massimo delle proroghe passa da 5 a 4 e la durata massima da 36 a 24 mesi. Quindi il contratto a tempo determinato si considererà a tempo indeterminato a partire dalla data di decorrenza della quinta proroga. Con la disciplina del 2018 (decreto Dignità)
15 sopra richiamata, si è dunque realizzato un compromesso, volto a contenere il ricorso al contratto a termine a-causale, ovvero:
- il contratto a termine di durata continuativa non superiore a 12 mesi, resta a-causale e, quindi, può essere sottoscritto senza che sia necessario esplicitare una ragione giustificativa del termine;
- il contratto a termine di durata continuativa superiore a 12 mesi, richiede una causale di giustificazione.
La conseguenza che l'art. 19 comma 1-bis fa discendere dalla violazione di questa regola è la trasformazione del contratto in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.
Ciò richiamato, venendo alla disciplina intertemporale prevista dalla legge di conversione (n. 96/2018), è stato previsto che: “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.
Vi è dunque un periodo «bianco» con riguardo alla proroga del contratto a termine, compreso tra il 12 agosto 2018 – data di entrata in vigore della medesima legge – ed il 31 ottobre 2018, mentre dal 1° novembre trova pieno regime la disciplina del
D.Lgs 87/18 (cfr. Trib. Milano, sentenza n. 797/2020 in atti). Tale assunto è stato valorizzato anche nella ricostruzione operata dalla resistente che, enfatizzando il contenuto della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 del
31.10.2018, ha rimarcato che la “nuova disciplina trovi applicazione solo dopo il
31.10.2018, volendo in tal modo sottrarre i rinnovi e le proroghe dei contratti in corso alla immediata applicazione dei nuovi limiti”. Ne consegue, quindi, secondo l'assunto della resistente che fino al 31.10.2018 era possibile convenire “proroghe” che, per il sol fatto di essere state stipulate in quella data, erano sottratte al regime giuridico del c.d. decreto Dignità, anche se produttive di effetti giuridici successivamente.
L'assunto di parte resistente ad avviso della giudicante non è condivisibile e tradisce la ratio della legge (come è noto il d.c. Decreto Dignità è stato introdotto per
“disciplinare” il contenuto del contratto a termine, evitando il ricorso ingiustificato allo stesso) per le ragioni di seguito esposte.
E' documentato agli atti che la proroga del contratto, avente termine al 21 novembre
2018, è stata stipulata in data 22 ottobre 2018 con la previsione che gli effetti sarebbero decorsi dal 21 novembre 2018.
16 Il contratto a termine dunque, aveva giù una copertura legale/temporale fino alla sua naturale scadenza al 21 novembre 2018 tale da escludere ogni efficacia della proroga fino a tale data.
Per questa ragione deve qui valorizzarsi il momento in cui la proroga del contratto avrebbe potuto produrre i suoi effetti – e non già il dato meramente formale della sua stipula – non potendo la proroga dispiegare alcuna utilità a fronte della efficacia del contratto fino al 21 novembre 2018.
Del resto, mentre la disciplina transitoria reca in ordine ai contratti un testuale riferimento alla stipula, analoga precisazione non reca con riguardo alla proroga.
Sul punto si osserva che la proroga, diversamente da un contratto costitutivo, rileva proprio nel suo momento funzionale, essendo atta ad operare la continuazione di un rapporto di lavoro già in essere e non la sua costituzione. In tale ordine di ragioni, poiché la proroga era atta a produrre integralmente i suoi effetti solo dal 22 novembre 2018 – dunque nel periodo di pieno regime del decreto Dignità – non si rinviene alcuna ragione per assoggettarla alla previgente disciplina essendo, anzi, ciò interdetto dalla piena efficacia del contratto già esistente tra le parti.
Si condivide, quindi, l'interpretazione offerta dal precedente di merito del tribunale di Milano n. 797/2020, versato in atti dal ricorrente ed integralmente richiamato secondo cui “diversamente opinando, si legittimerebbe un uso distorto della disciplina transitoria, derivandone un trattamento deteriore per il solo lavoratore e ciò, si sottolinea, nonostante l'esecuzione della prestazione lavorativa – oggetto di proroga – avvenga integralmente nel regime del D.lgs. 87/18.”
Inconferente rispetto al caso di specie è la diversa ricostruzione operata sempre dal tribunale meneghino, sia pure in diverso precedente (cfr. sent. 2465/2020 tribunale
Milano) atteso che in quella circostanza il contratto in scadenza era proprio al
31.10.2018 per cui, onde procedere alla prosecuzione e non al rinnovo (prerogativa opzionale delle parti), le stesse hanno dovuto siglare la proroga antecedentemente al
1 novembre 2018 e, quindi, nel regime giuridico antecedente il decreto Dignità.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, alla proroga del 22.10.2018, dunque, doveva applicarsi “l'obbligo della specificazione dei motivi” ai sensi del decreto Dignità a pena di conversione dello stesso in contratto a tempo indeterminato ex art. 21 D.Lgs. 87/18.
Tuttavia tale onere non è stato assolto in sede di proroga derivandone l'illegittimità della stessa.
17 La proroga, operando su un contratto di lavoro già stipulato, non possa che avere effetto di prolungarne la durata oltre il termine già concordato, posticipando quest'ultimo. Quand'anche l'accordo sulla proroga avvenga prima del termine originario, infatti, la proroga non potrà che avere effetto dopo il termine, posticipandolo. A maggior ragione, nel caso di rinnovo che, a mente della Circ. n.
17/2018 del Ministero del Lavoro, si configura qualora un nuovo contratto a termine decorra dopo la scadenza del precedente contratto e, quindi, presuppone la cessazione del primo.
Ragionare diversamente o, comunque, intervenire sui contratti a termine con finalità preventive al fine di beneficiare di una normativa maggiormente permissiva prima del suo già disposto mutamento, si espone quantomeno a censura di elusione di una norma protettiva.
Del resto tale ricostruzione operata, per la prima volta dal tribunale di Milano nel precedente sopramenzionato, è stata condivisa anche dalla Corte di Appello di
Milano che con le sentenze n. 644/2021 e n. 1541/2021 ha ribadito che “La proroga, invero, diversamente da un contratto costitutivo, rileva proprio nel suo momento funzionale, essendo atta ad operare la continuazione di un rapporto di lavoro già in essere e non la sua costituzione. “ (in termini analoghi, più recentemente sempre la
Corte di Appello di Milano con sentenza n. 833/2023).
Nella specie, poiché la proroga era atta a produrre integralmente i suoi effetti solo dal
22 novembre 2018 - dunque nel periodo di pieno regime del D. dignità - non si rinviene alcuna ragione per assoggettarla alla previgente disciplina essendo, anzi, ciò interdetto dalla piena efficacia del contratto già esistente tra le parti (alle stesse conclusioni è giunto anche il tribunale di Palermo, sent. 3216/2021).
Trova quindi applicazione il succitato art. 21 D.Lgs. 87/18 ai sensi del quale il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere convertito a tempo indeterminato a far data, stante la decadenza parziale in capo al ricorrente sopra illustrata e l'illegittimità dell'ultima proroga, dal 21 novembre 2018.
Quanto alle conseguenze indennitarie giova precisare che l'art. 28 d.gs 81/2015 prevede che “Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2.5 mensilità e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 l. n.
18 604/1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro”. Nella specie, considerato che parte ricorrente non ha allegato peculiari pregiudizi, tenuto conto della durata del rapporto, delle dimensioni dell'azienda e della complessiva vicenda l'indennità deve essere parametrata nella misura di otto mensilità parametrate all'ultima retribuzione per il calcolo di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
Attese l'accoglimento parziale della domanda, la novità e controvertibilità della questione trattata nonché la complessità le spese di lite si compensano per la metà.
La residua metà segue le regole della soccombenza e si liquida nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) In accoglimento parziale del ricorso, accertata l'illegittimità della proroga siglata il 22.10.2018, trasforma il contratto del 20.12.2017 in contratto a tempo indeterminato a far data dal 21.11.2018 e condanna la resistente al pagamento, a titolo risarcitorio, di un'indennità omnicomprensiva, pari a otto mensilità, considerando l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto oltre interessi legali e rivalutazione;
b) Condanna parte resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, della somma pari ad euro 302,22 per le causali di cui in motivazione oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo;
c) Rigetta le altre domande;
d) Condanna parte resistente al pagamento della metà delle spese di lite che, in tale misura ridotta liquida in euro 2000,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione;
e) Compensa tra le parti la residua metà.
Santa Maria Capua Vetere, 14 gennaio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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