Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 04/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n° 548/2023 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
sentenza
nella causa di previdenza pendente tra
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Maria Serrapica, Parte_1
dal quale è rappresentato e difeso per procura in atti;
- ricorrente-
e
in persona del Presidente p.t., Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avvocati Roberta Del Sordo e Cristina Grappone, come da procura generale alle liti Notaio del 23.01.2023 n. rep. 37590/7131; Persona_1
- resistente-
e
, rappresenta e difesa dall'avv. Davide Maria Controparte_2
Bisicchia, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Catania, via
Federico De Roberto n. 34;
-resistente-
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di Parte_1 fermo, notificata dall' in data 02.10.2023 tramite pec, con cui Controparte_3 quest'ultima sollecitava il versamento di €. 1.986,97, comprensivi degli interessi di mora calcolati
33220190002644452000 Gestione Separata Liberi Professionisti del 24.12.2019, emesso dall' , in quanto nullo, illegittimo ed erroneo sotto ogni Controparte_4
profilo, per precedente annullamento del titolo impugnato a mezzo sentenza n. 86/2021 pubblicata il
16.12.2021 (RG n. 179/2020), esecutiva per mancanza impugnazione nei termini e ha chiesto la condanna dell' , a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Ha, dunque, così concluso:
“piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, per tutte le causali ed i motivi di cui in narrativa:
- previa sospensione inaudita altera parte dell'esecuzione, accogliere il presente ricorso e, per
l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e comunque privo di ogni effetto, il Documento n.
03280202300000182000 Fascicolo n. 2023/000002848 -COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI
FERMON. 032 8020 23000001 82 000 sull'autovettura Nissan Qashqai a tg GC057ML (doc.1), dichiarando altresì che nulla è dovuto alla convenuta e che nessuna somma sarà esigibile per la causale dedotta;
- condannare l' in persona del presidente legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, via Ciro il Grande n. 22, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per la somma che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del fatto al saldo effettivo;
- condannare l' in persona del presidente legale Controparte_5
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Roma, via Ciro il Grande n. 22, al pagamento delle spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
Con memoria si è costituito in giudizio l' chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del CP_1
contendere con compensazione delle spese di lite, in quanto solo in seguito alla notifica dell'avverso ricorso in opposizione ha preso atto che, probabilmente a causa di un problema procedurale, l'avviso di addebito n. 33220190002644452000, annullato in esito alla sentenza n.
86/2021 del Tribunale di Lanciano, risultava ancora in essere e pertanto ha provveduto immediatamente al suo annullamento ed al conseguente sgravio dei contributi non dovuti. L'
[...]
ha, infine, chiesto il rigetto della richiesta di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. in CP_6
quanto inammissibile perché non provata ed infondata in fatto e in diritto.
Con memoria si è costituita in giudizio l' così concludendo: Controparte_2
“In via preliminare dichiarare l'assoluto difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
, con conseguente sua estromissione dal presente giudizio;
[...]
- In via subordinata, accertare e dichiarare l'avverso ricorso, comunque, inammissibile, infondato in fatto e diritto per le ragioni espresse nel presente atto nei confronti dell'Agente della
Riscossione e, per l'effetto, rigettare lo stesso;
- sarà l'Ente Impositore a fornire gli atti richiesti, dimostrando le regolari notifiche;
- nella denegata ipotesi di condanna e di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata responsabilità dell'Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese.
Con vittoria di spese”.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata la relativa udienza, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
In data odierna, all'esito del deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa.
Occorre prendere atto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere per accoglimento in sede di autotutela del ricorso.
Com'è noto, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso dello stesso fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio.
L'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito n. 33220190002644452000 ed il conseguente sgravio dei contributi non dovuti da parte dell'Ente a seguito dell'instaurazione del presente giudizio impone, dunque, valutazioni in materia di spese di lite in armonia al principio di c.d. soccombenza virtuale, in assenza di una concorde richiesta di compensazione delle spese.
Essendo l'annullamento intervenuto solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio ad opera dell'istante e non avendo parte resistente addotto valide giustificazioni del pregresso inadempimento quest'ultima va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore dell'istante.
Non può invece trovare accoglimento la domanda di condanna dell' al risarcimento dei danni CP_1
ex art. 96 c.p.c.
In punto di diritto occorre evidenziare che la condanna per responsabilità aggravata presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, evidenziata attraverso la palese infondatezza e pretestuosità delle argomentazioni dedotte. Tale responsabilità può essere accertata dal giudice in base alla valutazione concreta del comportamento complessivo della parte, inclusa la insistente adesione a tesi giuridiche già riconosciute infondate. È dunque necessario che la parte soccombente abbia posto in essere un'attività processualmente rilevante che si sia tradotta in un abuso del processo. Applicando gli esposti principi al caso di specie è evidente che non ricorrano i presupposti giuridici dell'invocata responsabilità non avendo l' resistito in giudizio in mala fede o con la CP_1
colpa grave e non avendo lo stesso assunto condotte processuali sleali.
D'altronde, lo stesso istante a sostegno della domanda di responsabilità aggravata ha dedotto la circostanza che l'ente non avrebbe informato la propria azione amministrativa ai canoni di diligenza, prudenza e correttezza, omettendo altresì una corretta valutazione delle conseguenze dei propri atti.
Le spese del giudizio, liquidate in relazione alle sole fasi di studio ed introduttiva applicando i valori minimi dello scaglione di riferimento, seguono la soccombenza dell' . CP_1
Considerata la particolare posizione dell' le spese del giudizio Controparte_2
possono essere compensate nei suoi confronti.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara la cessazione della materia del contendere;
-rigetta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.;
-condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in € CP_1
850,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA;
-compensa le spese del giudizio nei confronti di . Controparte_2
Così deciso il 04.04.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano-