TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15357/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Roberta Dotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15357/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARBATO MARIA presso la quale è elettivamente domiciliato in VIA CATANIA N. 21 BIS 10153.
CONTRO
TO (C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TO (C.F.
– , domiciliataria in via Arsenale n. 21; P.IVA_2 Email_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: in via preliminare sospendere ad ogni effetto l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sussistendo gravi ed urgenti motivi per procedere in tal senso, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessata a propria difesa;
in via principale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ed ordinare all'Autorità amministrativa l'emissione del medesimo;
in via istruttoria ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per il resistente: pagina 1 di 5 “Nel merito:
rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. depositato presso il Tribunale di TO in 5.9.2024, ritualmente notificato, la sig.ra cittadina peruviana, ha Parte_1
impugnato il provvedimento di diniego della Questura di TO Prot. nr. 2238/2022 emesso in data
28.12.2022 e notificato alla ricorrente in data 26.06.2024,con riferimento all'istanza di rilascio della carta di soggiorno di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 del d. lgs. 286/98, in quanto madre della cittadina peruviana Parte_2
nata a Lima in [...] il [...], soggiornante di lungo periodo sul territorio
[...]
nazionale.
1.1. Il si è costituito in giudizio chiedendo di respingere il ricorso in quanto Controparte_1
infondato.
All'udienza del 19.3.2025 è stata escussa la figlia della ricorrente. Quindi la causa è stata trattenuta a decisione.
2. Il procedimento ha ad oggetto:
- il diniego della Questura di TO in merito alla richiesta di rilascio della carta di soggiorno ai sensi degli artt. 29 e 30 TUI;
L' istanza veniva respinta perché risultava parzialmente carente di documentazione ad essa abbinata, ed in particolare: del certificato di idoneità alloggiativa;
della dichiarazione di ospitalità; della documentazione attestante l'assenza di altri figli nel paese di origine tradotta e legalizzata o, in caso di presenza di altri figli, di quella attestante l'impossibilità per gli stessi di provvedere al mantenimento del genitore;
stipula di un'assicurazione sanitaria e contributo di € 50 per il rilascio del permesso di soggiorno. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, la ricorrente integrava solo parzialmente la documentazione richiesta producendo il certificato di stipula dell'assicurazione sanitaria ed il contribuito economico.
2.2 Nel ricorso si evidenzia che nell'anno 2022 la ricorrente raggiungeva sua figlia, la OR
[...]
la quale era regolarmente soggiornante in Italia dal 2009, Parte_2
quando era arrivata nel territorio nazionale assieme con i propri tre figli per svolgere attività lavorativa.
pagina 2 di 5 I nipoti della ricorrente sono nato in [...] il [...]; Persona_1 [...]
nato il [...] e Persona_2 Persona_3
nata in [...] il [...].
Nell'anno 2018 la figlia della ricorrente, titolare di una carta per soggiornanti di lungo periodo, si era sposata con il cittadino italiano nato a [...] il [...] e deceduto a TO Persona_4 in data 05.02.2020, con il quale conviveva nell'abitazione di proprietà di quest'ultimo a TO in via
Martinetto n. 4.
Dopo il decesso del marito la OR ha mantenuto il Parte_2 proprio domicilio al medesimo indirizzo, nell'appartamento di cui aveva intanto acquistato la comproprietà in qualità di erede del defunto marito.
Ad oggi la ricorrente convive con la figlia al suddetto indirizzo ed è giunta in Italia in quanto gli altri due figli, presenti nel paese d'origine, non sono in grado di provvedere al suo sostentamento per scarsità di risorse economiche a loro disposizione.
In questa sede si chiede esclusivamente di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare e di ordinare all'Autorità amministrativa l'emissione del medesimo.
Dunque la valutazione dei presupposti va effettuata ai sensi della normativa specifica prevista per il ricongiungimento familiare.
2.3. La Questura, costituendosi eccepisce che all'epoca della domanda la ricorrente non consegnava il certificato di idoneità alloggiativa, la dichiarazione di assenso all'ospitalità del proprietario di casa, documentazione relativa all'eventuale presenza di altri figli nel paese di origine tradotta e legalizzata e, in caso positivo, la dichiarazione che i medesimi non sono in grado di provvedere alla madre, requisiti richiesi dall'art. 29 del D.Lgs. 286/1998.
Contesta poi recisamente che si possa investire l'Autorità giudiziaria di poteri che non le sono propri, sostituendosi al potere amministrativo diventando ufficio istruttore;
eccepisce poi che si offrono in prova documenti che sono stati richiesti ben tre anni addietro;
contesta poi la produzione di dichiarazioni "giurate" degli altri figli ancora residenti in Perù, che non rispondono affatto a quanto richiesto per legge e che non sono tradotte e legalizzate dall'Autorità consolare italiana in patria. Conclude affermando che “il caso odierno verte su cittadina straniera che ha richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno senza produrre quanto necessario, tenta ora di integrare in giudizio con atti che, a priva vista, ancora una volta non sono conformi. Si chiede quindi il respingimento del ricorso.”.
pagina 3 di 5 2.4 Tutto ciò premesso non erra la Questura nell'affermare che al momento della domanda la ricorrente, anche in sede di integrazione richiesta, non aveva prodotto tutta la documentazione richiesta dalla norma;
dunque il provvedimento di rigetto motivato era corretto, quantunque notificato isolo n data 26.6.2024 ancorché adottato in data 28.12.2022.
Tuttavia in questa sede è consentito al Tribunale di riesaminare la situazione alla luce della documentazione in questa sede prodotta al fine di accertare la sussistenza in data odierna dei presupposti di legge per il riconoscimento del permesso richiesto.
Oltre alla documentazione relativa alla ricorrente ( doc. 2:certificato di nascita e documentazione anagrafica) e della figlia (doc. 3) sono stati prodotti: un certificato del Comune di TO relativo alla idoneità abitativa della casa fino a 5 persone e dichiarazione di ospitalità ( doc. 5), la dichiarazione giurata apostillata e tradotta dei figli e ( doc. 6 e 7) relativa alla impossibilità di Per_5 Per_6
provvedere al mantenimento della madre in Perù, documentazione già in possesso della ricorrente nel
2022.
In udienza la figlia ha dichiarato: Io lavoro come badante. Sono sposata con un italiano che è mancato nel 2020. Ho la carta per soggiorno per lungo periodo.
Ho tre figli in Italia che hanno il permesso e ho anche due nipoti.
Mia madre vive con me. Siamo in 4 e abitiamo nella casa che ho ereditato da mio marito cittadino italiano. Gli altri due eredi sono i due figli di lui.
Abbiamo buoni rapporti.
In Perù ho due fratelli cui mandiamo i soldi ogni tanto insieme a mia sorella che abita qui. Anche lei ha i documenti e ha due figli.
Mantengo io mia mamma anche perché non sta tanto bene di salute.
Le integrazioni documentali unitamente alla istruttoria testimoniale consentono di affermare che sussiste il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi degli artt. 29 co. 1 lett. b) e art. 30, d. lgs. n. 286/98.
In questo contesto sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
3.Sussistono i presupposti per compensare le spese di causa tenuto conto del fatto che la documentazione mancante e necessaria è stata prodotta solo dopo l'istruttoria svolta dalla PA e dopo il provvedimento di rigetto.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
pagina 4 di 5 Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che ha diritto Parte_1
al rilascio del permesso di soggiorno per coesione famigliare, mandando alla Questura di TO per il conseguente rilascio.
Compensa le spese di causa.
Così deciso in TO, il 12.6.2025
Il Giudice
Roberta Dotta
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Roberta Dotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15357/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BARBATO MARIA presso la quale è elettivamente domiciliato in VIA CATANIA N. 21 BIS 10153.
CONTRO
TO (C.F. ), in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di TO (C.F.
– , domiciliataria in via Arsenale n. 21; P.IVA_2 Email_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il ricorrente: in via preliminare sospendere ad ogni effetto l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sussistendo gravi ed urgenti motivi per procedere in tal senso, anche al fine di consentire l'audizione dell'interessata a propria difesa;
in via principale accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ed ordinare all'Autorità amministrativa l'emissione del medesimo;
in via istruttoria ammettere prova testimoniale e documentale sulle circostanze indicate nel presente atto, nonché sulle altre circostanze che si renderanno necessarie all'esito della disamina delle deduzioni e produzioni avversarie.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
Per il resistente: pagina 1 di 5 “Nel merito:
rigettare il ricorso proposto, poiché in ogni caso infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nella relazione, come richiamata nel merito a fare parte integrante del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con ricorso ex art. 281-decies e ss. c.p.c. depositato presso il Tribunale di TO in 5.9.2024, ritualmente notificato, la sig.ra cittadina peruviana, ha Parte_1
impugnato il provvedimento di diniego della Questura di TO Prot. nr. 2238/2022 emesso in data
28.12.2022 e notificato alla ricorrente in data 26.06.2024,con riferimento all'istanza di rilascio della carta di soggiorno di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 del d. lgs. 286/98, in quanto madre della cittadina peruviana Parte_2
nata a Lima in [...] il [...], soggiornante di lungo periodo sul territorio
[...]
nazionale.
1.1. Il si è costituito in giudizio chiedendo di respingere il ricorso in quanto Controparte_1
infondato.
All'udienza del 19.3.2025 è stata escussa la figlia della ricorrente. Quindi la causa è stata trattenuta a decisione.
2. Il procedimento ha ad oggetto:
- il diniego della Questura di TO in merito alla richiesta di rilascio della carta di soggiorno ai sensi degli artt. 29 e 30 TUI;
L' istanza veniva respinta perché risultava parzialmente carente di documentazione ad essa abbinata, ed in particolare: del certificato di idoneità alloggiativa;
della dichiarazione di ospitalità; della documentazione attestante l'assenza di altri figli nel paese di origine tradotta e legalizzata o, in caso di presenza di altri figli, di quella attestante l'impossibilità per gli stessi di provvedere al mantenimento del genitore;
stipula di un'assicurazione sanitaria e contributo di € 50 per il rilascio del permesso di soggiorno. Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, la ricorrente integrava solo parzialmente la documentazione richiesta producendo il certificato di stipula dell'assicurazione sanitaria ed il contribuito economico.
2.2 Nel ricorso si evidenzia che nell'anno 2022 la ricorrente raggiungeva sua figlia, la OR
[...]
la quale era regolarmente soggiornante in Italia dal 2009, Parte_2
quando era arrivata nel territorio nazionale assieme con i propri tre figli per svolgere attività lavorativa.
pagina 2 di 5 I nipoti della ricorrente sono nato in [...] il [...]; Persona_1 [...]
nato il [...] e Persona_2 Persona_3
nata in [...] il [...].
Nell'anno 2018 la figlia della ricorrente, titolare di una carta per soggiornanti di lungo periodo, si era sposata con il cittadino italiano nato a [...] il [...] e deceduto a TO Persona_4 in data 05.02.2020, con il quale conviveva nell'abitazione di proprietà di quest'ultimo a TO in via
Martinetto n. 4.
Dopo il decesso del marito la OR ha mantenuto il Parte_2 proprio domicilio al medesimo indirizzo, nell'appartamento di cui aveva intanto acquistato la comproprietà in qualità di erede del defunto marito.
Ad oggi la ricorrente convive con la figlia al suddetto indirizzo ed è giunta in Italia in quanto gli altri due figli, presenti nel paese d'origine, non sono in grado di provvedere al suo sostentamento per scarsità di risorse economiche a loro disposizione.
In questa sede si chiede esclusivamente di accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare e di ordinare all'Autorità amministrativa l'emissione del medesimo.
Dunque la valutazione dei presupposti va effettuata ai sensi della normativa specifica prevista per il ricongiungimento familiare.
2.3. La Questura, costituendosi eccepisce che all'epoca della domanda la ricorrente non consegnava il certificato di idoneità alloggiativa, la dichiarazione di assenso all'ospitalità del proprietario di casa, documentazione relativa all'eventuale presenza di altri figli nel paese di origine tradotta e legalizzata e, in caso positivo, la dichiarazione che i medesimi non sono in grado di provvedere alla madre, requisiti richiesi dall'art. 29 del D.Lgs. 286/1998.
Contesta poi recisamente che si possa investire l'Autorità giudiziaria di poteri che non le sono propri, sostituendosi al potere amministrativo diventando ufficio istruttore;
eccepisce poi che si offrono in prova documenti che sono stati richiesti ben tre anni addietro;
contesta poi la produzione di dichiarazioni "giurate" degli altri figli ancora residenti in Perù, che non rispondono affatto a quanto richiesto per legge e che non sono tradotte e legalizzate dall'Autorità consolare italiana in patria. Conclude affermando che “il caso odierno verte su cittadina straniera che ha richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno senza produrre quanto necessario, tenta ora di integrare in giudizio con atti che, a priva vista, ancora una volta non sono conformi. Si chiede quindi il respingimento del ricorso.”.
pagina 3 di 5 2.4 Tutto ciò premesso non erra la Questura nell'affermare che al momento della domanda la ricorrente, anche in sede di integrazione richiesta, non aveva prodotto tutta la documentazione richiesta dalla norma;
dunque il provvedimento di rigetto motivato era corretto, quantunque notificato isolo n data 26.6.2024 ancorché adottato in data 28.12.2022.
Tuttavia in questa sede è consentito al Tribunale di riesaminare la situazione alla luce della documentazione in questa sede prodotta al fine di accertare la sussistenza in data odierna dei presupposti di legge per il riconoscimento del permesso richiesto.
Oltre alla documentazione relativa alla ricorrente ( doc. 2:certificato di nascita e documentazione anagrafica) e della figlia (doc. 3) sono stati prodotti: un certificato del Comune di TO relativo alla idoneità abitativa della casa fino a 5 persone e dichiarazione di ospitalità ( doc. 5), la dichiarazione giurata apostillata e tradotta dei figli e ( doc. 6 e 7) relativa alla impossibilità di Per_5 Per_6
provvedere al mantenimento della madre in Perù, documentazione già in possesso della ricorrente nel
2022.
In udienza la figlia ha dichiarato: Io lavoro come badante. Sono sposata con un italiano che è mancato nel 2020. Ho la carta per soggiorno per lungo periodo.
Ho tre figli in Italia che hanno il permesso e ho anche due nipoti.
Mia madre vive con me. Siamo in 4 e abitiamo nella casa che ho ereditato da mio marito cittadino italiano. Gli altri due eredi sono i due figli di lui.
Abbiamo buoni rapporti.
In Perù ho due fratelli cui mandiamo i soldi ogni tanto insieme a mia sorella che abita qui. Anche lei ha i documenti e ha due figli.
Mantengo io mia mamma anche perché non sta tanto bene di salute.
Le integrazioni documentali unitamente alla istruttoria testimoniale consentono di affermare che sussiste il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare ai sensi degli artt. 29 co. 1 lett. b) e art. 30, d. lgs. n. 286/98.
In questo contesto sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda.
3.Sussistono i presupposti per compensare le spese di causa tenuto conto del fatto che la documentazione mancante e necessaria è stata prodotta solo dopo l'istruttoria svolta dalla PA e dopo il provvedimento di rigetto.
P.Q.M.
visti gli artt. 281 decies e segg. c.p.c. respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione,
pagina 4 di 5 Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che ha diritto Parte_1
al rilascio del permesso di soggiorno per coesione famigliare, mandando alla Questura di TO per il conseguente rilascio.
Compensa le spese di causa.
Così deciso in TO, il 12.6.2025
Il Giudice
Roberta Dotta
pagina 5 di 5