Ordinanza cautelare 17 novembre 2023
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 13/06/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01041/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01138/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2023, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Betti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Firenze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS- emesso il giorno -OMISSIS- dal Questore della Provincia di Firenze e notificato al ricorrente il -OMISSIS- con il quale l’autorità amministrativa applicava all’odierno ricorrente il divieto di fare ritorno nel Comune di Barberino Tavarnelle (FI) per la durata di anni 3 (tre), e di ogni altro atto antecedente, preordinato, consequenziale o comunque connessi al predetto provvedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento -OMISSIS- (notificato all’interessato il -OMISSIS-), il Questore di Firenze ordinava al ricorrente di fare ritorno nel Comune di Poggibonsi e gli vietava, per tre anni, di ritornare nel Comune di Barberino Tavarnelle; il provvedimento faceva seguito ad una proposta della Stazione Carabinieri di Barberino Tavarnelle originata da una denuncia per lesioni personali (derivate dall’aggressione al gestore di un bar posta in essere dal ricorrente in data -OMISSIS-), da una lunga serie di denunce intervenute nei confronti del ricorrente per diverse figure di reato, dalla rilevazione relativa al fatto che il ricorrente non avesse residenza anagrafica nel Comune di Barberino Tavarnelle o vi svolgesse attività lavorativa, da un precedente provvedimento di divieto di fare ritorno nel Comune di San Gimignano adottato dal Questore di Siena e da un precedente avviso orale a cambiare condotta (non meglio specificato).
Il provvedimento di prevenzione era impugnato dal ricorrente, sulla base di unica censura di violazione dei principi di tassatività e sufficiente determinazione, violazione dell’obbligo di motivazione, mancata effettiva valutazione della pericolosità, motivazione apparente.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, controdeducendo sul merito del ricorso.
Con ordinanza 17 novembre 2023, n. 505, la Sezione respingeva l’istanza cautelare proposta con il ricorso, sostanzialmente rilevando la mancata allegazione del periculum in mora indispensabile per la concessione della tutela cautelare: “in sede di domanda di sospensiva, il ricorrente non indica uno specifico e attuale pregiudizio grave e irreparabile che gli deriverebbe dall’esecuzione del provvedimento impugnato, né indica la titolarità di specifici interessi che lo colleghino al territorio comunale di Tavarnelle Barberino”.
Alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
In termini generali, la problematica relativa alla valutazione di pericolosità sociale indispensabile per la sottoposizione a misure di prevenzione risulta essere già stata affrontata dalla Sezione con le abbastanza recenti sentenze 1° luglio 2024, n. 803 e 804 che possono essere richiamate, anche in funzione motivazionale della presente decisione: “il presupposto per l’applicazione delle misure di prevenzione in esame è la pericolosità del soggetto destinatario, da verificare attraverso la probabilità che egli possa in futuro adottare comportamenti particolarmente offensivi per l’ordine pubblico.
A tal fine, l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnico-discrezionale in ordine alla pericolosità del soggetto, che deve essere desunta da elementi di fatto, specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica.
In particolare, assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla dedizione del soggetto alla commissione dei reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica”…..Il concetto di dedizione corrisponde al fatto di mettere a disposizione le proprie energie e le proprie qualità a disposizione di qualcuno o qualcosa, nel caso di specie al compimento di reati del genere suddetto, e la figura è assimilabile a quella penalistica dell’abitualità nel delinquere dalla quale si differenzia poiché richiede un quid pluris consistente appunto nel fatto di utilizzare le proprie energie vitali a favore della commissione di certe tipologie di reato.
In particolare, il giudizio circa la dedizione alla commissione di reati presuppone una qualificazione soggettiva dell’interessato fondata su precisi e circostanziati elementi di fatto dai quali sia possibile evincere che egli ha fatto del crimine oltre che un’abitudine, anche uno scopo della propria esistenza e, pertanto, diventa pericoloso per la sicurezza pubblica e degno dell’applicazione di misure che prevengano la commissione di futuri reati (cfr. T.A.R. NA, II sez., 26 febbraio 2020, n. 252)” (T.A.R. NA, sez. IV, 1° luglio 2024, n. 802 e 803; sostanzialmente nello stesso senso, si veda la precedente sentenza 16 aprile 2024, n. 458 della Sezione).
Nel caso di specie ed a differenza delle fattispecie decise da T.A.R. NA, sez. IV, 1° luglio 2024, n. 802 e 803, l’atto impugnato e la documentazione depositata in giudizio dalle Amministrazioni resistenti in data 9 novembre 2023 evidenziano chiaramente la sussistenza del requisito soggettivo per l’applicazione della misura di prevenzione, desumibile dalle numerose condanne definitive per reati di non lieve gravità intervenute nei confronti del ricorrente (circostanza che rende del tutto irrilevante l’esame approfondito degli ulteriori procedimenti instaurati nei suoi confronti e non sfociati in una sentenza di condanna) e dall’episodio del -OMISSIS-.
In presenza di un quadro indiziario così preciso e concordante nessuna rilevanza può pertanto essere attribuita alle censure relative all’eccessiva genericità della descrizione dei procedimenti penali instaurati nei confronti del ricorrente (che peraltro non gli ha impedito di individuare agevolmente i procedimenti che si erano favorevolmente conclusi) o il riferimento al decreto -OMISSIS-del Tribunale di Firenze-Ufficio misure di prevenzione che ovviamente si riferisce ad una specifica richiesta di misure di prevenzione e ad una valutazione di pericolosità riferita ad un periodo di molto anteriore (quasi cinque anni) a quella considerato dalla Questura di Firenze.
3. In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.
Condanna il ricorrente alla corresponsione alle Amministrazioni resistenti della somma di € 3.000,00 (tremila/00), a titolo di spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere, Estensore
Nicola Fenicia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Viola | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.