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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6137/2023 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Laura Manco come da procura speciale a margine del ricorso Parte_1
opponente
ed
(anche per , in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli CP_1 Controparte_2
Avv.ti Lucia Orsingher e Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
opposto
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'avviso di addebito n.35720230000225583000, notificato il 21.04.2023, con il quale le era stato richiesto il pagamento di € 9.768,23 a titolo di contributi previdenziali non versati alla
Gestione Artigiani per l'anno 2015.
A sostegno dell'opposizione, premesso che la pretesa contributiva derivava da un avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate e che l' sulla scorta di tale accertamento, aveva richiesto il CP_1 pagamento della contribuzione, contestava di dover pagare la stessa evidenziando di aver già impugnato l'atto prodromico davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e che il relativo giudizio era ancora pendente.
Concludeva per l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' deduceva che il giudizio avverso l'avviso di accertamento n. CP_1
TVM011201794 innanzi alla Commissione Tributaria di I grado si era concluso con una sentenza di rigetto n. 1395/2022; nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 L'art. 24, comma 3, del d.lgs. n.46/1999, stabilisce che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Risulta dagli atti di causa che il giudizio avverso l'avviso di accertamento n. TVM011201794 innanzi alla
Commissione Tributaria di I grado di Lecce si è concluso con sentenza di rigetto n. 1395/2022 del
20.06.2022, passata in giudicato, in quanto non appellata dalla parte ricorrente. L'avviso di addebito è stato, pertanto, correttamente emesso dopo la conclusione del giudizio tributario.
Risulta, pertanto, provato sulla base dell'accertamento fiscale un maggior reddito prodotto dalla ricorrente nell'anno di imposta per cui è causa e del tutto legittima risulta la richiesta dell resistente di CP_3 pagamento dei contributi eccedenti il minimale.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la legge n. 335/95 all' art. 3, commi 9 e 10, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 9). I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti
e le procedure in corso (comma 10)”.
Sul punto la Cassazione ha precisato che: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
(a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all CP_1 sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell (v. Cassazione n. 18140/2020; CP_1
v. altresì, Cass. n. 17769/2015, 5439/2019, 24858/2022).
Nel caso di specie, trattandosi di contributi eccedenti il minimale per l'anno 2015 gli stessi andavano pagati entro il termine previsto per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (IRPEF), ovvero il 06.07.2016 come statuito dal D.P.C.M. 15.06.2016; l'accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate
e notificato alla ricorrente in data 12.03.2021 ha avuto effetto interruttivo della prescrizione con riferimento ai contributi previdenziali non versati;
pertanto, nessuna prescrizione era intervenuta nel
2 momento in cui è stato notificato l'avviso di addebito impugnato (21.04.2023).
Per le ragioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposto, liquidate in € Parte_1
1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 26.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.6137/2023 R.G.
tra
rapp.ta e difesa dall'Avv. Laura Manco come da procura speciale a margine del ricorso Parte_1
opponente
ed
(anche per , in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli CP_1 Controparte_2
Avv.ti Lucia Orsingher e Salvatore Graziuso come da procura generale indicata nella memoria difensiva
opposto
Oggetto: pagamento contributi previdenziali
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, previa sospensione, avverso l'avviso di addebito n.35720230000225583000, notificato il 21.04.2023, con il quale le era stato richiesto il pagamento di € 9.768,23 a titolo di contributi previdenziali non versati alla
Gestione Artigiani per l'anno 2015.
A sostegno dell'opposizione, premesso che la pretesa contributiva derivava da un avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate e che l' sulla scorta di tale accertamento, aveva richiesto il CP_1 pagamento della contribuzione, contestava di dover pagare la stessa evidenziando di aver già impugnato l'atto prodromico davanti alla Commissione Tributaria Provinciale e che il relativo giudizio era ancora pendente.
Concludeva per l'annullamento dell'avviso di addebito, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' deduceva che il giudizio avverso l'avviso di accertamento n. CP_1
TVM011201794 innanzi alla Commissione Tributaria di I grado si era concluso con una sentenza di rigetto n. 1395/2022; nel merito contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto, con vittoria delle spese processuali.
Rigettata la richiesta di sospensiva ed esaurita la trattazione, all'esito dell'udienza del 26.11.2025 la causa
è decisa con la presente sentenza.
* * *
1 L'art. 24, comma 3, del d.lgs. n.46/1999, stabilisce che “se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”.
Risulta dagli atti di causa che il giudizio avverso l'avviso di accertamento n. TVM011201794 innanzi alla
Commissione Tributaria di I grado di Lecce si è concluso con sentenza di rigetto n. 1395/2022 del
20.06.2022, passata in giudicato, in quanto non appellata dalla parte ricorrente. L'avviso di addebito è stato, pertanto, correttamente emesso dopo la conclusione del giudizio tributario.
Risulta, pertanto, provato sulla base dell'accertamento fiscale un maggior reddito prodotto dalla ricorrente nell'anno di imposta per cui è causa e del tutto legittima risulta la richiesta dell resistente di CP_3 pagamento dei contributi eccedenti il minimale.
Quanto all'eccezione di prescrizione, la legge n. 335/95 all' art. 3, commi 9 e 10, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 9). I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti
e le procedure in corso (comma 10)”.
Sul punto la Cassazione ha precisato che: “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973
(a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all CP_1 sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell (v. Cassazione n. 18140/2020; CP_1
v. altresì, Cass. n. 17769/2015, 5439/2019, 24858/2022).
Nel caso di specie, trattandosi di contributi eccedenti il minimale per l'anno 2015 gli stessi andavano pagati entro il termine previsto per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (IRPEF), ovvero il 06.07.2016 come statuito dal D.P.C.M. 15.06.2016; l'accertamento eseguito dall'Agenzia delle Entrate
e notificato alla ricorrente in data 12.03.2021 ha avuto effetto interruttivo della prescrizione con riferimento ai contributi previdenziali non versati;
pertanto, nessuna prescrizione era intervenuta nel
2 momento in cui è stato notificato l'avviso di addebito impugnato (21.04.2023).
Per le ragioni che precedono l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese processuali, liquidate in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico dell'opponente secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così decide:
- rigetta l'opposizione;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dall'opposto, liquidate in € Parte_1
1.800,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
Lecce, 26.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
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