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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente Beatrice Siccardi Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1226/2024 promossa in grado d'appello da
, società di diritto statunitense, Parte_1 iscritta nel Registro delle LLC del Delaware con il numero 7936324 - in persona del legale rappresentante, e (C.F. Parte_2 Parte_3
), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Tullio C.F._1
Martello n. 26, presso lo studio dell'Avv. Andrea Palmisano, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
C.F. ) – in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliata in Milano, Via Fratelli Gabba n. 4, presso lo studio
[...] degli Avv.ti Achille Saletti e Ferruccio Saletti, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e Parte_1 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, in accoglimento del presente Appello, disporre la riforma e/o annullamento totale o parziale della sentenza n. 13066/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Laura Massari, all'esito del giudizio inter partes R.G. 52/2020, pubblicata in data 19.03.2024, notificata il 21.03.2024, accogliendo tutte le conclusioni avanzate dagli appellanti nel giudizio di primo grado, come precisate all'udienza del 6.2.2024, che qui di seguito si riportano: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, cosi giudicare:
- In via istruttoria: - disporre l'integrazione dell'espletata CTU, affinché la Dott.ssa proceda Persona_1
a ricalcolare il saldo finale del c/c n. 28500 con eliminazione dell'effetto anatocistico, attivo e passivo, anche dal 02/01/2002 al 01/03/2006;
- accogliere l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata nella memoria n. 2, ex art. 183, co. VI, Cont c.p.c., ordinando a di depositare gli estratti conto, con annessi scalari, relativi all'anno 2002 per il c/c 28500, mancanti in giudizio;
nonché il contratto di fideiussione omnibus, con successive modifiche, sottoscritto dal Sig. Pt_3
– Nel merito:
. accertare e dichiarare: l'illegittimità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi del contratto di conto corrente n. 28500 per mancata indicazione della frequenza della capitalizzazione degli interessi, e per l'effetto, l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca dall'inizio del rapporto al 01.03.2006 e dal 01.01.2014 fino all'ultimo estratto conto depositato in atti, per violazione dell'art. 6 della Delibera CICR 9/2/2000, nonché dell'art. 120 T.U.B., come novellato dal 01.01.2014; . accertare e dichiarare: la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate dal sig. in ossequio al Provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2003 e, per Parte_3
l'effetto, dichiarare la liberazione del Sig. ai sensi dell'art. 1957 c.c.; Parte_3
. condannare: la Banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come quantificate in narrativa, previa eccezione di compensazione legale o giudiziale con quanto ancora dovuto da parte attrice;
In ogni caso: con vittoria di spese, spese generali del 15% e competenze di causa oltre IVA e CPA giusto D.M. 55/2014. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio per il Sig.
da distrarsi, compensando le spese del giudizio di primo grado tra la società Pt_3 Cont correntista e , in virtù della soccombenza reciproca, con condanna, in ogni caso, dell'appellata alle spese del presente grado di giudizio in favore della , Parte_1 da distrarsi.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa, nel merito, respingere l'appello proposto da e dal Parte_1 signor , confermando per l'effetto l'impugnata sentenza;
Parte_3 in via istruttoria, dichiarare inammissibili le istanze istruttore avversarie;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio Parte_4 Parte_3 Controparte_1 chiedendone la condanna alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o pag. 2/11 riscosse, previa rideterminazione del rapporto di dare e avere tra le parti, con applicazione del saggio legale degli interessi e con esclusione dell'anatocismo, del tasso ultra legale e usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta, oltre al risarcimento del danno derivante dalla violazione da parte della convenuta degli obblighi di trasparenza e correttezza.
Gli attori deducevano che:
- aveva acceso, presso a partire dai primi Parte_4 Controparte_1 anni 2000, un conto corrente (n. 28500), sul quale poggiava un ulteriore rapporto di conto anticipi (sbf n. 13660) e un secondo conto corrente (n. 29770), che era stato chiuso nell'anno 2009;
- tali rapporti presentavano plurime criticità e segnatamente: a) la mancata sottoscrizione dei contratti di conto corrente e di conto anticipi e delle condizioni sfavorevoli ivi contenute e comunque la mancanza della forma scritta dei contratti collegati al conto corrente principale;
b) la nullità e inefficacia delle condizioni generali dei contratti di conto corrente e dell'annesso conto anticipi, con conseguente violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c.; c) la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui sopra, con conseguente inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi unilateralmente applicata dalla banca convenuta, in violazione degli artt. 1283 c.c., 25 D.Lgs n. 342/1999 e 120 T.U.B.; d) la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse, nonché delle altre condizioni contrattuali, in quanto non approvate specificatamente dalla cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c. e in violazione dell'art. 118 UB;
- l'Istituto di credito aveva applicato tassi di interesse usurari, siccome eccedenti i limiti imposti dalla L.
7.3.1996 n. 108, come riportato nella consulenza di parte allegata all'atto di citazione;
- l'addebito in conto corrente delle commissioni di massimo scoperto era nullo, inefficace, indeterminato o comunque indeterminabile, in violazione degli artt. 1284 comma 3, 1325 e 1418 comma 2 e 1346 c.c.;
- il calcolo dei c.d. giorni di valuta era illegittimo, per mancanza di pattuizione e per assenza di causa.
Gli attori eccepivano, infine, la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate da Pt_3
“in quanto la clausola che rende i fideiussori obbligati per tutti i debiti presenti e
[...] futuri dell'obbligato principale comporta la violazione dei principi di correttezza e buona fede” (cfr. pag.21 citazione), con conseguente liberazione del garante anche per violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c.
2. si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione di somme in relazione al pag. 3/11 conto corrente n. 28500 e al conto anticipi n. 13660, in quanto ancora in essere, nonché l'intervenuta prescrizione di ogni diritto con riguardo al conto corrente n. 29770, estinto in data 31.1.2009, oltre il decennio antecedente il primo atto interruttivo (coincidente con la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 17.12.2019) e, infine, l'intervenuta prescrizione anche in relazione ai rapporti in essere con riguardo alle rimesse solutorie intervenute anteriormente alla data del 17.12.2009. Nel merito, la convenuta contestava le doglianze attoree e produceva copia di tutti i contratti sottoscritti dalla società attrice, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
3. Con ordinanza del 27.7.2021 era disposta CTU contabile per il ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 28500 alla data dell'ultimo estratto conto prodotto e con esclusione di qualsiasi anatocismo dal 1.1.2014; la verifica di pagamenti solutori ovvero ripristinatori anteriormente al 17.12.2009 e la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 28500 alla data dell'ultimo estratto conto prodotto e con esclusione delle rimesse solutorie;
la verifica di addebiti per interessi e spese sul conto anticipi sbf n. 13660 e la loro conseguente espunzione sino alla data del 6.5.2011.
4. In data 3.2.2022 si costituiva , succeduta ex Parte_1 lege, con effetto dal 5.1.2021, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla società incorporata che veniva cancellata dal Registro delle Imprese. Controparte_3
5. All'esito del deposito della relazione del CTU, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come precisate per l'udienza del 6.6.2023. Con successiva ordinanza del 20.11.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per procedere ad una integrazione dell'accertamento tecnico, con ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 28500, anche con esclusione di qualsiasi anatocismo dal 2.1.2002 al 1.3.2006. Le parti erano invitate a predisporre un conteggio delle somme in questione da esaminare nel contraddittorio;
la banca convenuta indicava gli interessi anatocistici applicati in Euro 405,10 e l'attrice nel diverso importo di Euro 410,00. La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica.
6. Il Tribunale, con sentenza pronunciata in data 18.3.2024 (sentenza n. 13066/2024), pubblicata in data 18 marzo 2024, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava che, alla data del 31.8.2019, il saldo negativo del conto corrente n. 28500 era di Euro 1.345,50; rigettava ogni altra domanda degli attori e compensava le spese di lite nella misura del 10%, con condanna degli attori al pagamento in favore della convenuta della restante quota delle spese di lite (liquidate in Euro 12.693,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA); poneva, infine, le spese di CTU a carico solidale delle parti. Il Tribunale, preliminarmente, dava atto della concorde rinuncia delle parti alla quasi totalità delle domande proposte e rilevava che il giudizio verteva unicamente sul tema della illegittima capitalizzazione degli interessi del conto corrente.
pag. 4/11 A tale riguardo, rilevava che nelle “Condizioni generali per l'apertura rapporto in Banca Popolare di Milano” sottoscritte in data 2.1.2002, all'atto della stipulazione del contratto n. 28500 (doc. 21 convenuta) era previsto, all'art. 8 della Sezione I - Conto corrente bancario, che “i rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta
dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge”, senza indicazione alcuna della frequenza della capitalizzazione degli interessi, in violazione del disposto dell'art. 6, delibera CICR 9.2.2000. Il Tribunale accertava che la frequenza trimestrale della capitalizzazione risultava pattuita solo con la sottoscrizione del documento di sintesi del 1.3.2006 e che, pertanto, sino a tale data, la capitalizzazione risultava illegittimamente applicata, analogamente, nel periodo decorrente dal 1.1.2014 fino alla fine del rapporto, stante la violazione del divieto introdotto dall'art. 1, comma 629, L. n. 147/2013. Il primo giudice rilevava che la CTU aveva quantificato in Euro 935,50 il quantum di interessi anatocistici applicati dal 1.1.2014 all'ultimo estratto conto prodotto del 31.8.2019, mentre, per il periodo dal 2.1.2002 al 1.3.2006 l'ammontare dello stesso era da quantificarsi in Euro 410,00, come indicato da parte attrice, in misura di poco superiore a quanto indicato dalla banca convenuta (Euro 405,10), di guisa che si rendeva superflua l'integrazione della consulenza nel rispetto del principio di economia processuale. Sotto questo profilo, era dunque parzialmente fondato il rilievo degli attori circa l'applicazione di interessi illegittimamente capitalizzati, quantificati, alla data del 31.8.2019, in complessivi Euro 1345,50 (Euro 410,00 + Euro 935,50), in misura distante dall'importo preteso di oltre Euro 40.000,00, indicato dalla parte attrice in relazione al conto corrente n. 28500, e di quasi Euro 50.000,00, indicato in relazione al conto anticipi n. 13660. Il Tribunale dichiarava infondata la domanda di nullità spiegata da con Parte_3 riguardo alla fideiussione omnibus. Preliminarmente, rilevava che nessun contratto di fideiussione era stato prodotto con l'atto di citazione, né con le successive memorie istruttorie, laddove la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte era stata respinta con l'ordinanza del 27.9.2021 “perché non rilevante per quanto già prodotto da entrambe le parti, considerati i motivi di contestazione e tenuto conto della durata dell'obbligo della banca di conservazione dei documenti, oltre che non completamente preceduta da richiesta ex art.119 UB (doc. 7 attrice – cfr Cass. n. 24641/2021)” (cfr., sentenza, pag. 11). In ogni caso, secondo il Tribunale, l'invocata liberazione del garante ex artt. 1956 e 1957 c.c. risultava genericamente proposta. Il Tribunale giudicava inammissibile per tardività la domanda di nullità della stessa fideiussione, il cui testo era stato prodotto solo con la comparsa conclusionale, rilevando che la domanda di nullità formulata con riferimento agli artt. 2, 6, 8 del formulario ABI era stata proposta per la prima volta dopo la precisazione delle conclusioni e che inizialmente l'attrice aveva dedotto la nullità totale del contratto “in
pag. 5/11 quanto la clausola che rende i fideiussori obbligati per tutti i debiti presenti e futuri dell'obbligato principale comporta la violazione dei principi di correttezza e buona fede”(cfr., atto di citazione, pag. 26); Nel merito, dichiarava comunque infondata la domanda per mancanza di prova circa l'intesa anticoncorrenziale a fondamento della causa di nullità, sulla scorta della considerazione che la parte attrice non poteva valersi della forza probatoria del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, in quanto riferito a fatti accertati dall'Autorità tra il 2002 e il 2005, laddove la fideiussione rilasciata da Parte_3 risaliva al 27.1.2000 e l'attore non aveva assolto all'onere di dimostrare che le clausole negoziali richiamate costituissero atto applicativo di una sottostante intesa antitrust.
7. Avverso la citata pronuncia hanno proposto appello Parte_1
e articolando i seguenti motivi di impugnazione:
[...] Parte_3
1) Errata integrazione della CTU da parte del Tribunale e mancata ammissione dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., con conseguente errata rettifica del saldo contabile del c/c n. 28500;
2) Errato rigetto della domanda di nullità parziale della fideiussione di e Parte_3 mancata ammissione dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
3) Errata regolamentazione delle spese processuali.
8. si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso articolato CP_1
e dedotto, siccome infondato o comunque inammissibile e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
9. All'udienza del 9.10.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha riservato di riferire al Collegio sull'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. La Corte, con ordinanza in pari data, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e ha fissato udienza al 26.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 26.11.2025 è stata successivamente anticipata al 2.7.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado in punto anatocismo, per non avere il Tribunale disposto l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, con espunzione dell'effetto anatocistico anche in relazione all'anno 2002, previa acquisizione, a seguito di ordine di esibizione alla banca, della documentazione bancaria del conto corrente n. 28500 relativamente a tale anno 2002. In particolare, ad avviso dell'appellante, il Tribunale, in aggiunta all'importo già accertato in sede di CTU di Euro 935,50 per il periodo dal 1.1.2014 al 31.08.2019, avrebbe erroneamente assunto, come valore delle poste anatocistiche registrate nel periodo dal 2.1.2002 al 1.3.2006, il conteggio di Euro 410,00 depositato dall'attrice,
pag. 6/11 odierna appellante, senza considerare che tale ammontare non riguardava il periodo dal 2.1.2002 al 31.12.2002 – ossia il primo anno di apertura del rapporto di c/c n. 28500 - attesa la mancanza in atti dei relativi estratti conto, con annessi scalari. L'appellante assume, pertanto, che, senza gli estratti conto in questione, le stesse risultanze della CTU risulterebbero inficiate da errore, in quanto elaborate sulla scorta di documentazione lacunosa e, per l'effetto, chiede ammettersi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sui relativi scalari.
Il motivo non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. La contestazione muove dal presupposto che il totale degli interessi illegittimamente capitalizzati sarebbe inattendibile, in quanto calcolato sulla base di documenti mancanti relativamente alla prima annualità del rapporto di conto corrente, mancanza emendabile soltanto attraverso l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., da parte della banca, di tale documentazione. Ritiene la Corte che tale prospettazione sia erronea. Invero, costituisce approdo pacifico della giurisprudenza di legittimità che “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass. Civ., Sez. I, 13.9.2021, n. 24641). Sotto questo profilo, l'istanza di pronuncia di ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è inammissibile, in quanto, come puntualmente rilevato dal primo giudice, la banca convenuta ha rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta dalla parte appellante, in quanto risalente a oltre il decennio, a mente dell'art. 119 UB (cfr. doc. 7 fasc. primo grado parte appellante). Correttamente il Tribunale ha disposto che “la richiesta ex art. 210 c.p.c. non possa trovare accoglimento perché non rilevante per quanto già prodotto da entrambe le parti, considerati i motivi di contestazione e tenuto conto della durata dell'obbligo della banca di conservazione dei documenti, oltre che non completamente preceduta da richiesta ex art.119 UB (cfr., ordinanza 27.8.2021). Tale decisione è coerente con l'orientamento di questa Corte, secondo cui
“l'applicazione della norma di cui all'art. 119 UB implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato” (cfr., Appello Milano, sentenza 31.5.2024, n. 1595). La sussistenza di un legittimo motivo di rifiuto da parte della banca convenuta all'esibizione della documentazione, ai sensi del citato art. 119 UB, rende inammissibile l'istanza di ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e alla luce dei principi sopra enunciati. pag. 7/11 Va, infine, rilevato che il Tribunale ha assunto quale importo complessivo dell'anatocismo per il periodo dal 2002 al 2006, la somma di Euro 410,00, indicata dalla stessa attuale appellante. Sotto questo profilo, non può non rilevarsi la contraddittorietà nel comportamento della parte appellante, la quale, dapprima, ha fornito al giudice una propria rappresentazione del totale degli esborsi da espungere, e, poi, ne ha lamentato l'erroneità in sede di appello. Cont E infatti, come correttamente rilevato dall'appellata , la domanda volta a rimodulare in diminuzione un saldo a debito di conto corrente è un'azione di accertamento negativo, in rapporto alla quale vale il principio, già espresso da questa Corte, per cui “nei giudizi promossi dal cliente - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di un contratto o di singole clausole contrattuali e la conseguente illegittimità degli addebiti operati dalla banca, in vista della ripetizione delle relative somme, grava, quindi, senz'altro sulla parte attrice, innanzitutto, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova” (cfr., Appello Milano, sentenza 31.5.2024, n. 1595; v. anche Cass. Civ., 7.5.2015, n. 9201). Né, infine, merita accoglimento la prospettazione della parte appellante di supplire a detta carenza documentale mediante integrazione della CTU di primo grado. Sul punto, basta richiamare il noto insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di contenzioso tra istituto di credito e cliente, il diritto di quest'ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate” (Cass. Civ., Sez. I, 13.9.2021, n. 24641). In conclusione, il motivo deve essere respinto.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus. In primo luogo, lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la tardività della domanda di nullità della fideiussione e della produzione documentale a corredo. In secondo luogo, contesta l'affermazione del primo giudice, secondo cui l'appellante non poteva avvalersi della natura di prova privilegiata del provvedimento di Banca d'Italia a supporto della propria azione di nullità, in quanto la fideiussione era stata rilasciata prima dell'avvio del procedimento ispettivo della Banca d'Italia. Con riguardo al primo dei profili invocati, deduce che la fideiussione è stata prodotta tempestivamente con il primo atto disponibile (ossia con la comparsa conclusionale del Cont 8.9.2023) in conseguenza della costituzione, in data 31.1.2022, di nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. n. 37491/2021), quando tale parte ha, per la prima volta, esibito il predetto contratto. pag. 8/11 Quanto alla seconda critica, assume che il provvedimento della Banca d'Italia ben avrebbe potuto assurgere al rango di prova privilegiata delle intese contrarie alla concorrenza antecedenti al 2002, posto che, già dal 1987, era stata riscontrata la presenza massiccia nel mercato di contratti di fideiussione analoghi a quelli successivamente attinti dal provvedimento del 2005, con la conseguenza che le intese anticoncorrenziali erano già presenti sul mercato ben prima del procedimento culminato con il provvedimento n. 55/2005.
Il motivo è infondato. Giova premettere che l'eventuale riconoscimento della nullità della clausola fideiussoria, in adesione alla prospettazione dell'appellante e la conseguente reviviscenza dell'art. 1957 c.c. non avrebbero alcuna ripercussione sul debito del fideiussore, a motivo dell'intervenuto rispetto, nel caso di specie, del termine semestrale previsto da tale norma e della conseguente insussistenza della decadenza. Con precipuo riguardo a tale profilo, concernente il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., va preliminarmente rilevato che, per consolidato indirizzo della Suprema Corte, la mera istanza stragiudiziale è adeguata a ritenere soddisfatto quanto previsto dall'art. 1957 c.c., ove si tratti di una fideiussione con clausola cd “a prima richiesta”. Ove le parti, infatti, “abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 9680/2025, v. anche Cass. Civ., n. 22346/2017, Cass. Civ., n. 30185/2022, Cass. Civ., n. 660/2025, Cass. Civ., n. 5179/2025). Nel caso di specie, la fideiussione ha natura di fideiussione a prima richiesta, come si evince chiaramente dal contenuto della clausola 7, a mente della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” (cfr. doc. 2 produzioni comparsa conclusionale fasc. primo grado appellante). Orbene, la banca convenuta, con comunicazione del 27.2.2020 inviata alla debitrice principale – – e al fideiussore ha dichiarato di recedere dai Parte_4 contratti in essere fra le parti, fra i quali i conti correnti e conto anticipi oggetto di causa, chiedendo il pagamento dell'esposizione debitoria, pari a complessivi Euro 572.439,76, oltre a Euro 9.176,75 (in relazione al conto n. 392/565; doc. 6 fasc. primo grado appellanti). pag. 9/11 Tale richiesta stragiudiziale è idonea a integrare i requisiti di cui all'art. 1957 c.c., alla luce del citato orientamento della Suprema Corte. Dal che discende che la eventuale nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. non sarebbe, in ogni caso, utilmente invocabile dall'appellante, con conseguente infondatezza del secondo profilo del motivo di appello. Tale conclusione assorbe ogni decisione in merito al primo profilo del motivo di impugnazione concernente la tempestività della domanda di nullità della fideiussione e della relativa produzione documentale. In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la regolazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata. In particolare, l'appellante censura la mancata integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca e della rinuncia, da parte dell'appellante, della pressocché totalità delle domande in origine proposte. Il motivo è infondato. Preliminarmente, rileva il Collegio che la doglianza è stata articolata come consequenziale all'accoglimento dei primi due motivi di appello, talché il loro rigetto, sopra pronunciato, ne determina la consequenziale infondatezza (cfr., atto d'appello, pag. 41). Sotto altro profilo, va considerato che il tema decisorio era costituito da due domande di nullità proposte dalla parte attrice, una sola delle quali – quella relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi sul conto corrente n. 28500 – è stata ritenuta fondata in minima parte (Euro 1.345,50) rispetto alla richiesta originaria (di oltre Euro 40.000,00 indicato in citazione in relazione al conto corrente n. 28500 e di quasi Euro 50.000,00 contestato in relazione al conto anticipi n.13660). Correttamente il giudice di primo grado ha compensato in minima parte le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza tra le parti e ha posto la restante parte delle stesse in capo alla parte attrice, risultata maggiormente soccombente nel giudizio.
4. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. La parte appellante va condannata alle spese di lite del grado, in ragione della sua soccombenza. Tali spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle allegate e nei limiti dell'importo domandato dalla parte appellata, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa), delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata e con esclusione della fase istruttoria. Infine, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
pag. 10/11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa e assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, sull'appello proposto da e Parte_1 avverso la sentenza n. 3066/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il Parte_3
19.3.2024, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Pt_3
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
[...]
2. condanna e in solido fra Parte_1 Parte_3 loro, a rifondere a le spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidate in Euro 7.122,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A.;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 2 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
pag. 11/11
Domenico Bonaretti Presidente Beatrice Siccardi Consigliere Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1226/2024 promossa in grado d'appello da
, società di diritto statunitense, Parte_1 iscritta nel Registro delle LLC del Delaware con il numero 7936324 - in persona del legale rappresentante, e (C.F. Parte_2 Parte_3
), entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via Tullio C.F._1
Martello n. 26, presso lo studio dell'Avv. Andrea Palmisano, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
C.F. ) – in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, elettivamente domiciliata in Milano, Via Fratelli Gabba n. 4, presso lo studio
[...] degli Avv.ti Achille Saletti e Ferruccio Saletti, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti in atti APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e Parte_1 Parte_3
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
- in via principale e nel merito, in accoglimento del presente Appello, disporre la riforma e/o annullamento totale o parziale della sentenza n. 13066/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Laura Massari, all'esito del giudizio inter partes R.G. 52/2020, pubblicata in data 19.03.2024, notificata il 21.03.2024, accogliendo tutte le conclusioni avanzate dagli appellanti nel giudizio di primo grado, come precisate all'udienza del 6.2.2024, che qui di seguito si riportano: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria, cosi giudicare:
- In via istruttoria: - disporre l'integrazione dell'espletata CTU, affinché la Dott.ssa proceda Persona_1
a ricalcolare il saldo finale del c/c n. 28500 con eliminazione dell'effetto anatocistico, attivo e passivo, anche dal 02/01/2002 al 01/03/2006;
- accogliere l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata nella memoria n. 2, ex art. 183, co. VI, Cont c.p.c., ordinando a di depositare gli estratti conto, con annessi scalari, relativi all'anno 2002 per il c/c 28500, mancanti in giudizio;
nonché il contratto di fideiussione omnibus, con successive modifiche, sottoscritto dal Sig. Pt_3
– Nel merito:
. accertare e dichiarare: l'illegittimità della clausola contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi del contratto di conto corrente n. 28500 per mancata indicazione della frequenza della capitalizzazione degli interessi, e per l'effetto, l'inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi unilateralmente applicata dalla banca dall'inizio del rapporto al 01.03.2006 e dal 01.01.2014 fino all'ultimo estratto conto depositato in atti, per violazione dell'art. 6 della Delibera CICR 9/2/2000, nonché dell'art. 120 T.U.B., come novellato dal 01.01.2014; . accertare e dichiarare: la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate dal sig. in ossequio al Provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2003 e, per Parte_3
l'effetto, dichiarare la liberazione del Sig. ai sensi dell'art. 1957 c.c.; Parte_3
. condannare: la Banca, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dalla costituzione in mora come quantificate in narrativa, previa eccezione di compensazione legale o giudiziale con quanto ancora dovuto da parte attrice;
In ogni caso: con vittoria di spese, spese generali del 15% e competenze di causa oltre IVA e CPA giusto D.M. 55/2014. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio per il Sig.
da distrarsi, compensando le spese del giudizio di primo grado tra la società Pt_3 Cont correntista e , in virtù della soccombenza reciproca, con condanna, in ogni caso, dell'appellata alle spese del presente grado di giudizio in favore della , Parte_1 da distrarsi.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello, ogni contraria domanda, eccezione o istanza disattesa, nel merito, respingere l'appello proposto da e dal Parte_1 signor , confermando per l'effetto l'impugnata sentenza;
Parte_3 in via istruttoria, dichiarare inammissibili le istanze istruttore avversarie;
in ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. e convenivano in giudizio Parte_4 Parte_3 Controparte_1 chiedendone la condanna alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o pag. 2/11 riscosse, previa rideterminazione del rapporto di dare e avere tra le parti, con applicazione del saggio legale degli interessi e con esclusione dell'anatocismo, del tasso ultra legale e usurario, della commissione di massimo scoperto e della valuta, oltre al risarcimento del danno derivante dalla violazione da parte della convenuta degli obblighi di trasparenza e correttezza.
Gli attori deducevano che:
- aveva acceso, presso a partire dai primi Parte_4 Controparte_1 anni 2000, un conto corrente (n. 28500), sul quale poggiava un ulteriore rapporto di conto anticipi (sbf n. 13660) e un secondo conto corrente (n. 29770), che era stato chiuso nell'anno 2009;
- tali rapporti presentavano plurime criticità e segnatamente: a) la mancata sottoscrizione dei contratti di conto corrente e di conto anticipi e delle condizioni sfavorevoli ivi contenute e comunque la mancanza della forma scritta dei contratti collegati al conto corrente principale;
b) la nullità e inefficacia delle condizioni generali dei contratti di conto corrente e dell'annesso conto anticipi, con conseguente violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c.; c) la nullità della clausola contrattuale anatocistica relativa ai contratti di cui sopra, con conseguente inefficacia della capitalizzazione trimestrale degli interessi unilateralmente applicata dalla banca convenuta, in violazione degli artt. 1283 c.c., 25 D.Lgs n. 342/1999 e 120 T.U.B.; d) la nullità della clausola di modifica unilaterale dei tassi d'interesse, nonché delle altre condizioni contrattuali, in quanto non approvate specificatamente dalla cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c. e in violazione dell'art. 118 UB;
- l'Istituto di credito aveva applicato tassi di interesse usurari, siccome eccedenti i limiti imposti dalla L.
7.3.1996 n. 108, come riportato nella consulenza di parte allegata all'atto di citazione;
- l'addebito in conto corrente delle commissioni di massimo scoperto era nullo, inefficace, indeterminato o comunque indeterminabile, in violazione degli artt. 1284 comma 3, 1325 e 1418 comma 2 e 1346 c.c.;
- il calcolo dei c.d. giorni di valuta era illegittimo, per mancanza di pattuizione e per assenza di causa.
Gli attori eccepivano, infine, la nullità delle fideiussioni omnibus rilasciate da Pt_3
“in quanto la clausola che rende i fideiussori obbligati per tutti i debiti presenti e
[...] futuri dell'obbligato principale comporta la violazione dei principi di correttezza e buona fede” (cfr. pag.21 citazione), con conseguente liberazione del garante anche per violazione degli artt. 1956 e 1957 c.c.
2. si costituiva in giudizio, eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione di somme in relazione al pag. 3/11 conto corrente n. 28500 e al conto anticipi n. 13660, in quanto ancora in essere, nonché l'intervenuta prescrizione di ogni diritto con riguardo al conto corrente n. 29770, estinto in data 31.1.2009, oltre il decennio antecedente il primo atto interruttivo (coincidente con la notifica dell'atto di citazione avvenuta il 17.12.2019) e, infine, l'intervenuta prescrizione anche in relazione ai rapporti in essere con riguardo alle rimesse solutorie intervenute anteriormente alla data del 17.12.2009. Nel merito, la convenuta contestava le doglianze attoree e produceva copia di tutti i contratti sottoscritti dalla società attrice, chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
3. Con ordinanza del 27.7.2021 era disposta CTU contabile per il ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 28500 alla data dell'ultimo estratto conto prodotto e con esclusione di qualsiasi anatocismo dal 1.1.2014; la verifica di pagamenti solutori ovvero ripristinatori anteriormente al 17.12.2009 e la rideterminazione del saldo del conto corrente n. 28500 alla data dell'ultimo estratto conto prodotto e con esclusione delle rimesse solutorie;
la verifica di addebiti per interessi e spese sul conto anticipi sbf n. 13660 e la loro conseguente espunzione sino alla data del 6.5.2011.
4. In data 3.2.2022 si costituiva , succeduta ex Parte_1 lege, con effetto dal 5.1.2021, in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla società incorporata che veniva cancellata dal Registro delle Imprese. Controparte_3
5. All'esito del deposito della relazione del CTU, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, come precisate per l'udienza del 6.6.2023. Con successiva ordinanza del 20.11.2023, la causa veniva rimessa sul ruolo per procedere ad una integrazione dell'accertamento tecnico, con ricalcolo del saldo finale del conto corrente n. 28500, anche con esclusione di qualsiasi anatocismo dal 2.1.2002 al 1.3.2006. Le parti erano invitate a predisporre un conteggio delle somme in questione da esaminare nel contraddittorio;
la banca convenuta indicava gli interessi anatocistici applicati in Euro 405,10 e l'attrice nel diverso importo di Euro 410,00. La causa era trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2024, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle memorie di replica.
6. Il Tribunale, con sentenza pronunciata in data 18.3.2024 (sentenza n. 13066/2024), pubblicata in data 18 marzo 2024, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertava e dichiarava che, alla data del 31.8.2019, il saldo negativo del conto corrente n. 28500 era di Euro 1.345,50; rigettava ogni altra domanda degli attori e compensava le spese di lite nella misura del 10%, con condanna degli attori al pagamento in favore della convenuta della restante quota delle spese di lite (liquidate in Euro 12.693,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA); poneva, infine, le spese di CTU a carico solidale delle parti. Il Tribunale, preliminarmente, dava atto della concorde rinuncia delle parti alla quasi totalità delle domande proposte e rilevava che il giudizio verteva unicamente sul tema della illegittima capitalizzazione degli interessi del conto corrente.
pag. 4/11 A tale riguardo, rilevava che nelle “Condizioni generali per l'apertura rapporto in Banca Popolare di Milano” sottoscritte in data 2.1.2002, all'atto della stipulazione del contratto n. 28500 (doc. 21 convenuta) era previsto, all'art. 8 della Sezione I - Conto corrente bancario, che “i rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta
dell'operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge”, senza indicazione alcuna della frequenza della capitalizzazione degli interessi, in violazione del disposto dell'art. 6, delibera CICR 9.2.2000. Il Tribunale accertava che la frequenza trimestrale della capitalizzazione risultava pattuita solo con la sottoscrizione del documento di sintesi del 1.3.2006 e che, pertanto, sino a tale data, la capitalizzazione risultava illegittimamente applicata, analogamente, nel periodo decorrente dal 1.1.2014 fino alla fine del rapporto, stante la violazione del divieto introdotto dall'art. 1, comma 629, L. n. 147/2013. Il primo giudice rilevava che la CTU aveva quantificato in Euro 935,50 il quantum di interessi anatocistici applicati dal 1.1.2014 all'ultimo estratto conto prodotto del 31.8.2019, mentre, per il periodo dal 2.1.2002 al 1.3.2006 l'ammontare dello stesso era da quantificarsi in Euro 410,00, come indicato da parte attrice, in misura di poco superiore a quanto indicato dalla banca convenuta (Euro 405,10), di guisa che si rendeva superflua l'integrazione della consulenza nel rispetto del principio di economia processuale. Sotto questo profilo, era dunque parzialmente fondato il rilievo degli attori circa l'applicazione di interessi illegittimamente capitalizzati, quantificati, alla data del 31.8.2019, in complessivi Euro 1345,50 (Euro 410,00 + Euro 935,50), in misura distante dall'importo preteso di oltre Euro 40.000,00, indicato dalla parte attrice in relazione al conto corrente n. 28500, e di quasi Euro 50.000,00, indicato in relazione al conto anticipi n. 13660. Il Tribunale dichiarava infondata la domanda di nullità spiegata da con Parte_3 riguardo alla fideiussione omnibus. Preliminarmente, rilevava che nessun contratto di fideiussione era stato prodotto con l'atto di citazione, né con le successive memorie istruttorie, laddove la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte era stata respinta con l'ordinanza del 27.9.2021 “perché non rilevante per quanto già prodotto da entrambe le parti, considerati i motivi di contestazione e tenuto conto della durata dell'obbligo della banca di conservazione dei documenti, oltre che non completamente preceduta da richiesta ex art.119 UB (doc. 7 attrice – cfr Cass. n. 24641/2021)” (cfr., sentenza, pag. 11). In ogni caso, secondo il Tribunale, l'invocata liberazione del garante ex artt. 1956 e 1957 c.c. risultava genericamente proposta. Il Tribunale giudicava inammissibile per tardività la domanda di nullità della stessa fideiussione, il cui testo era stato prodotto solo con la comparsa conclusionale, rilevando che la domanda di nullità formulata con riferimento agli artt. 2, 6, 8 del formulario ABI era stata proposta per la prima volta dopo la precisazione delle conclusioni e che inizialmente l'attrice aveva dedotto la nullità totale del contratto “in
pag. 5/11 quanto la clausola che rende i fideiussori obbligati per tutti i debiti presenti e futuri dell'obbligato principale comporta la violazione dei principi di correttezza e buona fede”(cfr., atto di citazione, pag. 26); Nel merito, dichiarava comunque infondata la domanda per mancanza di prova circa l'intesa anticoncorrenziale a fondamento della causa di nullità, sulla scorta della considerazione che la parte attrice non poteva valersi della forza probatoria del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, in quanto riferito a fatti accertati dall'Autorità tra il 2002 e il 2005, laddove la fideiussione rilasciata da Parte_3 risaliva al 27.1.2000 e l'attore non aveva assolto all'onere di dimostrare che le clausole negoziali richiamate costituissero atto applicativo di una sottostante intesa antitrust.
7. Avverso la citata pronuncia hanno proposto appello Parte_1
e articolando i seguenti motivi di impugnazione:
[...] Parte_3
1) Errata integrazione della CTU da parte del Tribunale e mancata ammissione dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., con conseguente errata rettifica del saldo contabile del c/c n. 28500;
2) Errato rigetto della domanda di nullità parziale della fideiussione di e Parte_3 mancata ammissione dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
3) Errata regolamentazione delle spese processuali.
8. si è costituita in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso articolato CP_1
e dedotto, siccome infondato o comunque inammissibile e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
9. All'udienza del 9.10.2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha riservato di riferire al Collegio sull'istanza dell'appellante di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. La Corte, con ordinanza in pari data, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e ha fissato udienza al 26.11.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. L'udienza del 26.11.2025 è stata successivamente anticipata al 2.7.2025 e, a tale udienza, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado in punto anatocismo, per non avere il Tribunale disposto l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, con espunzione dell'effetto anatocistico anche in relazione all'anno 2002, previa acquisizione, a seguito di ordine di esibizione alla banca, della documentazione bancaria del conto corrente n. 28500 relativamente a tale anno 2002. In particolare, ad avviso dell'appellante, il Tribunale, in aggiunta all'importo già accertato in sede di CTU di Euro 935,50 per il periodo dal 1.1.2014 al 31.08.2019, avrebbe erroneamente assunto, come valore delle poste anatocistiche registrate nel periodo dal 2.1.2002 al 1.3.2006, il conteggio di Euro 410,00 depositato dall'attrice,
pag. 6/11 odierna appellante, senza considerare che tale ammontare non riguardava il periodo dal 2.1.2002 al 31.12.2002 – ossia il primo anno di apertura del rapporto di c/c n. 28500 - attesa la mancanza in atti dei relativi estratti conto, con annessi scalari. L'appellante assume, pertanto, che, senza gli estratti conto in questione, le stesse risultanze della CTU risulterebbero inficiate da errore, in quanto elaborate sulla scorta di documentazione lacunosa e, per l'effetto, chiede ammettersi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sui relativi scalari.
Il motivo non è fondato e meritevole di accoglimento, alla luce delle considerazioni che seguono. La contestazione muove dal presupposto che il totale degli interessi illegittimamente capitalizzati sarebbe inattendibile, in quanto calcolato sulla base di documenti mancanti relativamente alla prima annualità del rapporto di conto corrente, mancanza emendabile soltanto attraverso l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c., da parte della banca, di tale documentazione. Ritiene la Corte che tale prospettazione sia erronea. Invero, costituisce approdo pacifico della giurisprudenza di legittimità che “Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass. Civ., Sez. I, 13.9.2021, n. 24641). Sotto questo profilo, l'istanza di pronuncia di ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è inammissibile, in quanto, come puntualmente rilevato dal primo giudice, la banca convenuta ha rifiutato l'esibizione della documentazione richiesta dalla parte appellante, in quanto risalente a oltre il decennio, a mente dell'art. 119 UB (cfr. doc. 7 fasc. primo grado parte appellante). Correttamente il Tribunale ha disposto che “la richiesta ex art. 210 c.p.c. non possa trovare accoglimento perché non rilevante per quanto già prodotto da entrambe le parti, considerati i motivi di contestazione e tenuto conto della durata dell'obbligo della banca di conservazione dei documenti, oltre che non completamente preceduta da richiesta ex art.119 UB (cfr., ordinanza 27.8.2021). Tale decisione è coerente con l'orientamento di questa Corte, secondo cui
“l'applicazione della norma di cui all'art. 119 UB implica, tuttavia, la delimitazione dell'obbligo di consegna entro il limite temporale dalla stessa norma indicato” (cfr., Appello Milano, sentenza 31.5.2024, n. 1595). La sussistenza di un legittimo motivo di rifiuto da parte della banca convenuta all'esibizione della documentazione, ai sensi del citato art. 119 UB, rende inammissibile l'istanza di ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. e alla luce dei principi sopra enunciati. pag. 7/11 Va, infine, rilevato che il Tribunale ha assunto quale importo complessivo dell'anatocismo per il periodo dal 2002 al 2006, la somma di Euro 410,00, indicata dalla stessa attuale appellante. Sotto questo profilo, non può non rilevarsi la contraddittorietà nel comportamento della parte appellante, la quale, dapprima, ha fornito al giudice una propria rappresentazione del totale degli esborsi da espungere, e, poi, ne ha lamentato l'erroneità in sede di appello. Cont E infatti, come correttamente rilevato dall'appellata , la domanda volta a rimodulare in diminuzione un saldo a debito di conto corrente è un'azione di accertamento negativo, in rapporto alla quale vale il principio, già espresso da questa Corte, per cui “nei giudizi promossi dal cliente - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di un contratto o di singole clausole contrattuali e la conseguente illegittimità degli addebiti operati dalla banca, in vista della ripetizione delle relative somme, grava, quindi, senz'altro sulla parte attrice, innanzitutto, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova” (cfr., Appello Milano, sentenza 31.5.2024, n. 1595; v. anche Cass. Civ., 7.5.2015, n. 9201). Né, infine, merita accoglimento la prospettazione della parte appellante di supplire a detta carenza documentale mediante integrazione della CTU di primo grado. Sul punto, basta richiamare il noto insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per cui “In tema di contenzioso tra istituto di credito e cliente, il diritto di quest'ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate” (Cass. Civ., Sez. I, 13.9.2021, n. 24641). In conclusione, il motivo deve essere respinto.
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante lamenta l'erroneità della decisione di primo grado in ordine alla domanda di nullità della fideiussione omnibus. In primo luogo, lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto la tardività della domanda di nullità della fideiussione e della produzione documentale a corredo. In secondo luogo, contesta l'affermazione del primo giudice, secondo cui l'appellante non poteva avvalersi della natura di prova privilegiata del provvedimento di Banca d'Italia a supporto della propria azione di nullità, in quanto la fideiussione era stata rilasciata prima dell'avvio del procedimento ispettivo della Banca d'Italia. Con riguardo al primo dei profili invocati, deduce che la fideiussione è stata prodotta tempestivamente con il primo atto disponibile (ossia con la comparsa conclusionale del Cont 8.9.2023) in conseguenza della costituzione, in data 31.1.2022, di nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Milano (R.G. n. 37491/2021), quando tale parte ha, per la prima volta, esibito il predetto contratto. pag. 8/11 Quanto alla seconda critica, assume che il provvedimento della Banca d'Italia ben avrebbe potuto assurgere al rango di prova privilegiata delle intese contrarie alla concorrenza antecedenti al 2002, posto che, già dal 1987, era stata riscontrata la presenza massiccia nel mercato di contratti di fideiussione analoghi a quelli successivamente attinti dal provvedimento del 2005, con la conseguenza che le intese anticoncorrenziali erano già presenti sul mercato ben prima del procedimento culminato con il provvedimento n. 55/2005.
Il motivo è infondato. Giova premettere che l'eventuale riconoscimento della nullità della clausola fideiussoria, in adesione alla prospettazione dell'appellante e la conseguente reviviscenza dell'art. 1957 c.c. non avrebbero alcuna ripercussione sul debito del fideiussore, a motivo dell'intervenuto rispetto, nel caso di specie, del termine semestrale previsto da tale norma e della conseguente insussistenza della decadenza. Con precipuo riguardo a tale profilo, concernente il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., va preliminarmente rilevato che, per consolidato indirizzo della Suprema Corte, la mera istanza stragiudiziale è adeguata a ritenere soddisfatto quanto previsto dall'art. 1957 c.c., ove si tratti di una fideiussione con clausola cd “a prima richiesta”. Ove le parti, infatti, “abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a prima richiesta", l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito - giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. - esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione;
pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio” (cfr. Cass. Civ., n. 9680/2025, v. anche Cass. Civ., n. 22346/2017, Cass. Civ., n. 30185/2022, Cass. Civ., n. 660/2025, Cass. Civ., n. 5179/2025). Nel caso di specie, la fideiussione ha natura di fideiussione a prima richiesta, come si evince chiaramente dal contenuto della clausola 7, a mente della quale “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio” (cfr. doc. 2 produzioni comparsa conclusionale fasc. primo grado appellante). Orbene, la banca convenuta, con comunicazione del 27.2.2020 inviata alla debitrice principale – – e al fideiussore ha dichiarato di recedere dai Parte_4 contratti in essere fra le parti, fra i quali i conti correnti e conto anticipi oggetto di causa, chiedendo il pagamento dell'esposizione debitoria, pari a complessivi Euro 572.439,76, oltre a Euro 9.176,75 (in relazione al conto n. 392/565; doc. 6 fasc. primo grado appellanti). pag. 9/11 Tale richiesta stragiudiziale è idonea a integrare i requisiti di cui all'art. 1957 c.c., alla luce del citato orientamento della Suprema Corte. Dal che discende che la eventuale nullità della clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. non sarebbe, in ogni caso, utilmente invocabile dall'appellante, con conseguente infondatezza del secondo profilo del motivo di appello. Tale conclusione assorbe ogni decisione in merito al primo profilo del motivo di impugnazione concernente la tempestività della domanda di nullità della fideiussione e della relativa produzione documentale. In conclusione, il motivo di appello deve essere rigettato.
3. Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la regolazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata. In particolare, l'appellante censura la mancata integrale compensazione delle spese di lite, in considerazione della soccombenza reciproca e della rinuncia, da parte dell'appellante, della pressocché totalità delle domande in origine proposte. Il motivo è infondato. Preliminarmente, rileva il Collegio che la doglianza è stata articolata come consequenziale all'accoglimento dei primi due motivi di appello, talché il loro rigetto, sopra pronunciato, ne determina la consequenziale infondatezza (cfr., atto d'appello, pag. 41). Sotto altro profilo, va considerato che il tema decisorio era costituito da due domande di nullità proposte dalla parte attrice, una sola delle quali – quella relativa all'illegittima capitalizzazione degli interessi sul conto corrente n. 28500 – è stata ritenuta fondata in minima parte (Euro 1.345,50) rispetto alla richiesta originaria (di oltre Euro 40.000,00 indicato in citazione in relazione al conto corrente n. 28500 e di quasi Euro 50.000,00 contestato in relazione al conto anticipi n.13660). Correttamente il giudice di primo grado ha compensato in minima parte le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza tra le parti e ha posto la restante parte delle stesse in capo alla parte attrice, risultata maggiormente soccombente nel giudizio.
4. In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado. La parte appellante va condannata alle spese di lite del grado, in ragione della sua soccombenza. Tali spese sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle allegate e nei limiti dell'importo domandato dalla parte appellata, tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile-complessità bassa), delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata e con esclusione della fase istruttoria. Infine, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa e assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, sull'appello proposto da e Parte_1 avverso la sentenza n. 3066/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il Parte_3
19.3.2024, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Pt_3
e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
[...]
2. condanna e in solido fra Parte_1 Parte_3 loro, a rifondere a le spese di lite del presente grado di Controparte_1 giudizio, liquidate in Euro 7.122,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e C.P.A.;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 2 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
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