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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 2597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2597 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Piero Francesco De Pietro -Presidente dr. Antonietta Savino -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 10 giugno 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., , ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3213/20 r. g. l., vertente
TRA
e società nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti, nonché Parte_1 CP_1
, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Anita Russo e Stefano Matetich, Parte_2 presso i quali elettivamente domiciliano, in Avellino, via Dante n. 50
APPELLANTI
E
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Serino, presso la quale Controparte_2 elettivamente domicilia, in San Giorgio del Sannio, via Spinelli n. 6
APPELLATO nel contraddittorio anche della:
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
1
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti e le società indicate in epigrafe proponevano tempestivo Parte_2
appello avverso la sentenza n. 536 del 2020 del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del lavoro, che, in accoglimento della domanda proposta da aveva dichiarato la Controparte_2 sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato, dall'ottobre 2010 al luglio 2016, degli appellanti medesimi e della al di là dei rapporti formalmente instaurati in singoli CP_3
periodi con ciascuno di loro, e con il quale imprenditore occulto, con il predetto, nel rispetto Pt_2
di un orario di lavoro che andava dalla 6.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì, tranne che in due giorni a settimana in cui l'orario andava dalle 7.30 alle 18.30, con lo svolgimento della mansione prevalente di autista, così condannando gli appellanti medesimi in solido, anche con la al CP_3
pagamento della complessiva somma di euro 34.508,73., oltre accessori di legge, a titolo di differenze retributive varie.
Censuravano detta pronuncia, in primo luogo deducendo la nullità della sentenza, pronunciata anche nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese, e quindi da ritenersi CP_3
estinta, sin dal 4 luglio 2017.
Contestava, poi, che il avesse svolto la mansione prevalente di autista, qualità in realtà CP_2
rivestita solo per pochi mesi, come emergente anche dalla prova testimoniale espletata, comunque quantomeno contraddittoria, mentre andava riconosciuto che il predetto avesse lavorato con le qualifiche di formale assunzione con le varie società, osservando l'orario contrattuale, senza espletamento di lavoro straordinario, anch'esso riconosciuto dal Tribunale, ma parimenti non provato.
Si doleva, altresì, della statuizione del Tribunale, per la quale era inopponibile il verbale di conciliazione sindacale tra il e l' , invece del tutto valido e che andava a coprire CP_2 CP_1 il periodo lavorativo dall'11 maggio 2015 al 31 maggio 2016, per cui la domanda andava rigettata nei confronti di detta società ed eventualmente rimodulato il quantum per gli altri soggetti evocati in giudizio.
Impugnava, poi, il rigetto dell'eccezione di prescrizione, decorrente anche in corso di rapporto, in quanto la riforma Fornero non aveva sottratto stabilità al rapporto di lavoro.
Deduceva, infine, sull'errata ricostruzione del ruolo svolto dal , del tutto estraneo al rapporto Pt_2
di lavoro e, quindi, da estromettere dal giudizio.
Osservava che in ogni caso vi era una discrasia tra i conteggi effettuati dal e quanto Pt_2 riconosciuto dal Tribunale, in quanto l'orario sino alle 19.30, in luogo delle 18.30, calcolato dal consulente di parte per tre giorni a settimana, non era stato riconosciuto dal Tribunale.
2 Riteneva, infine, l'incompletezza della prova testimoniale svolta, in quanto la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi imponeva di ascoltarne ulteriori.
Concludeva, pertanto, chiedendo la riforma della sentenza che impugnava, preliminarmente chiedendone la nullità, in subordine, eventualmente previo espletamento di ulteriore attività istruttoria, che venisse rigettata la domanda proposta dal con il ricorso di primo grado, in CP_2
ulteriore subordine la rimodulazione del quantum dovuto dalle singole società.
Si costituiva articolatamente resistendo all'appello. Controparte_2
Non si costituiva, invece, nonostante la regolare notifica, la CP_3
All'esito della trattazione scritta la causa è stata riservata per la decisione.
L'appello va solo parzialmente e marginalmente accolto, nei termini che si vanno ad illustrare.
Va in primo luogo disattesa la deduzione di nullità della sentenza.
Nella stessa prospettazione dell'appallo la Tecnow S.r. sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese, e si sarebbe pertanto estinta, in data 4 luglio 2017, quindi successivamente al deposito del ricorso (15 maggio 2017), momento che nel rito del lavoro segna la pendenza della lite. L'evento non veniva dichiarato, per cui non si procedeva all'interruzione.
In ogni caso, è stata azionata una causa per responsabilità solidale, quindi per un rapporto scindibile, per cui l'evento che ha riguardato uno degli obbligati solidali (la nel caso in esame, non CP_3
appellante), non riguardava gli altri, odierni appellanti. Come insegna la S.C. (arg. ex Cass., III,
21.2.2020 n.4684) , in tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, la causa di interruzione nei confronti di uno di essi non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo.
Da disattendere è anche il motivo di appello fondato sull'esame della prova testimoniale, in primis quanto alle prevalenti mansioni di autista svolte dal Al riguardo parte appellante chiede CP_2
di invertire la valutazione di credibilità effettuata dal Tribunale, nel senso di ritenere inattendibili i testi e reputati attendibili dal primo Giudice, e invece inattendibili , Tes_1 Tes_2 CP_4 Tes_3
e , tuttavia senza spiegare le ragioni di una tale inversione, laddove invece il Tribunale ha ben Tes_4
e condivisibilmente argomentato sulle ragioni per i quali ha privilegiato le deposizioni dei primi testi.
Il Giudice di prime cure, infatti, è partito da quanto riferito da detti testi sulla posizione del , Pt_2
che svolgeva, come anche formalmente si presentava e firmava (Il “Presidente”) funzioni di direzione,
d'altronde necessarie nell'organizzazione produttiva e che secondo l'esposizione dei testi di parte resistente implausibilmente non svolgeva nessuno. Partendo da tale incongruenza il Giudice ha dato maggior peso ai primi testi anche laddove hanno riferito le mansioni e l'orario, per i quali si raggiungono le conclusioni poi accolte.
3 Non è vero, infatti, che da dette dichiarazioni testimoniali non risulta provata la costanza e la prevalenza della svolte mansioni di autista. Le dichiarazioni di e abbracciano al Tes_1 Tes_2
gran parte del rapporto di lavoro e offrono significativi riscontri che nella compagine aziendale, per come unitariamente, e sotto tale specifico profilo senza censura, ricostruita nella sentenza impugnata, il ha svolto sempre quelle mansioni. D'altronde la deposizione di CP_2 Testimone_5
fratello del ricorrente e alla quale pur il Tribunale, per la pregnanza del profilo soggettivo, non si affida, non fa che completare le deposizioni degli altri testi reputati attendibili.
Anche la ricostruzione dell'orario, come definita nella sentenza impugnata, correttamente segue lo stesso ragionamento probatorio, valorizzando le dichiarazioni coerenti di e solo Tes_1 Tes_2
confermate da quelle di Non può condividersi la pretesa sviluppata nel gravame, Testimone_5 per la quale la controparte avrebbe dovuto provare come si atteggiasse l'impegno prestazionale tra un trasporto e l'altro, essendo sufficiente la prova che il lavoratore venisse impiegato su un camion, nella fascia oraria riconosciuta, evidentemente per compiere tutte le operazioni di trasporto necessarie e temporalmente possibili.
Dalle medesime deposizioni, come già precisato, emerge anche il ruolo di fatto apicale del , Pt_2 trait d'union tra le varie società, solo formalmente distinte, ed effettivo datore di lavoro del
Questa Corte concorda con il primo Giudice sulla ricostruzione di detto ruolo, emergente CP_2
non solo dalla predette deposizioni testimoniali, ma dallo stesso interrogatorio formale del Pt_2
(per il quale il aveva lavorato per lui”) nonchè della moglie di questi , CP_2 Parte_3
formalmente legale rappresentante che ha riconosciuto il ruolo di gestione del marito, cui CP_1
si sottoponevano anche lettere e pratiche. In conclusione, secondo la ricostruzione operata, il si firmava come “Presidente”, interveniva sull'organizzazione dei lavori, dando le direttive, Pt_2
rispondeva alle lettere dei lavoratori, peraltro in un contesto in cui non emergono altri che svolgessero dette funzioni, tutte attività che lo qualificano quale datore di lavoro di fatto del rapporto dedotto in giudizio.
Ne discende, dagli elementi istruttori di cui si è detto, ben valorizzati nella sentenza impugnata, la prova del ruolo stabile del quale capo di fatto dell'unica impresa o di ciascuna di esse, delle Pt_2
mansioni di autista svolte dal lavoratore, diverse e superiori rispetto a quelle di formale inquadramento (apprendista magazziniere e operaio, mai svolte), degli orari di lavoro (dal lunedì al venerdi, per tre giorni alla settimana dalle 6.30 alle 18.30, per due giorni dalle 7.30 alle 18.30). Il
Tribunale, a tale ultimo riguardo, ha ricostruito, incastrando al ribasso le varie deposizioni considerate, singolarmente riferite a periodi limitati, per ricavarne una costante organizzazione del lavoro, attraverso l'utilizzazione di quel dipendente, con quegli orari, per quella mansione.
4 Come ci ricorda la S.C. (cfr. Cass Sez. Lav., 24.9.2013 n.21820) è devoluta al Giudice di merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento e pertanto anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro spessore probatorio, con l'unico limite dell'adeguata e congrua motivazione del criterio adottato
Va anche richiamata quella (arg. ex Cass., I, 19.3.2009 n. 6697), per la quale, ferma la Parte_4 possibilità che una prova sia ritenuta prevalente, perché più attendibile, sull'altra, non è corretto condurre un esame isolato di singoli elementi istruttorii, dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell'indagine probatoria.
A questi canoni il Tribunale si è attenuto, attraverso un'impostazione probatoria che appare chiara e condivisibile e che questa Corte, quindi, fa propria.
In tale ambito non può darsi nemmeno ingresso alla prosecuzione della prova testimoniale, come preteso dagli appellanti.
In primo luogo detta richiesta non vi è stata in primo grado, dopo la conclusione della prova ammessa.
Come ci ricorda la S.C. (cfr. Cass., II, 1.10.2013 n.22431) il principio di unità e infrazionabilità della prova non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado ed esclusi dal primo giudice con la riduzione della lista sovrabbondante, purché la parte interessata abbia richiesto, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, l'escussione dei testi esclusi.
In ogni caso, la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito (non censurabile in sede di legittimità). Ne consegue che il mancato espletamento di siffatto mezzo istruttorio può, se mai, riflettersi negativamente sulla motivazione, e quindi essere denunziato sotto il profilo della violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c., ma non può essere direttamente contestato (così Cass., Sez. Lav., 16.8.2004 n.15955).
Questa Corte recepisce pienamente anche la valutazione di invalidità della conciliazione sindacale conclusa tra il e l' Le censure dell'appello si concentrano unicamente sul valore CP_2 CP_1 formale dell'atto transattivo, tuttavia non sufficiente per la sussunzione nello schema di legge di cui all'art. 411 c.p.c..
Nella fattispecie al vaglio il verbale di conciliazione è stato concluso in sede aziendale e non presso il sindacato e con l'assistenza di un sindacalista di un sindacato al quale il lavoratore non era iscritto e cui non aveva conferito mandato e che, peraltro, non risulta avesse svolto un'effettiva mansioni di rappresentanza. Sono tutti elementi opportunamente considerati da Tribunale, semplicemente, ma erroneamente ritenuti ininfluenti dagli appellanti, a fronte della regolarità formale del documento transattivo.
5 In realtà, come ci insegna la S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 5.9.2023 n. 9286; da ultimo cfr. anche Cass,
Sez. Lav., 8.4.2025 n. 9286), in tema di conciliazione in sede sindacale, ai fini dell'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, è necessario che l'accordo sia stato raggiunto con un'assistenza sindacale effettiva, tale da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura. Infatti, costituisce principio consolidato in materia quello del decisivo rilievo dell'effettività dell'assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, a condizione che l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura, nonché, nel caso di transazione, a condizione che dall'atto stesso si evincano la questione controversa oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell'art. 1965 c.c.. Anche
Cass., Sez. Lav., 22.5.2008 n. 13217, ha sottolineato la necessità di effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se, in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa.
In tale contesto, per la medesima la sottoscrizione dell'accordo presso la sede di un Parte_4
sindacato non costituisce un requisito formale, ma funzionale, in quanto volto ad assicurare che la volontà del lavoratore sia espressa in modo genuino e non coartato, per cui la stipula in una sede diversa (come quella aziendale, come nella fattispecie qui in esame) produce effetto invalidante sulla transazione, se il datore di lavoro non prova che il dipendente ha avuto, grazie all'effettiva assistenza sindacale, piena consapevolezza delle dichiarazioni negoziali sottoscritte.
Ne discende che della conciliazione in discorso, ove il lavoratore, a fronte della sussistenza di corpose ragioni, come emergenti nella presente vicenda giudiziaria, aveva acquisito una somma modestissima, non può tenersi alcun conto, per quanto rigorosamente affermato dal Tribunale e mal confutato da parte appellante.
Ancora, è priva di pregio l'eccezione di prescrizione, reiterata nell'atto di appello e basata sul decorso dei essa anche durante il rapporto di lavoro, per la stabilità del posto garantita anche dal novellato art. 18 della l. n. 300 del 1970.
Tale tesi è stata decisamente stroncata dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 6.9.2022 n. 26246), per la quale con la riforma Fornero e il Jobs act il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ha perso quel carattere di stabilità che permetteva la decorrenza della prescrizione anche nel corso dello svolgimento del medesimo, ragion per cui il termine deve decorrere dalla cessazione del rapporto. E'
6 stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: «Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
L'appello, invece, è fondato sul profilo residuale dell'an debeatur in relazione all'orario riconosciuto dallo stesso Tribunale. Infatti, i conteggi recepiti in sentenza, per un totale, comprensivo di interessi e rivalutazione alla data della sentenza di primo grado, di euro 34.508,73, sono riferiti a un orario lavorativo che per tre giorni settimanali andava non dalle 6.30 alle 18.30, come ritenuto in sentenza, ma dalle 6.30 alle 19.30. Pertanto, vi è una discrasia di 3 ore settimanali tra quanto liquidato dal
Tribunale e quanto effettivamente dovuto in base alla ricostruzione del medesimo Tribunale. Questa
Corte aveva invitato le parti a riformulare i conteggi, defalcando dette 3 ore settimanali. L'invito è stato ignorato per cui, con un calcolo approssimativamente attendibile, si reputa a tal punto congruo rideterminare in euro 30.000,00 il maggior importo riconosciuto nella pronuncia gravata.
A quanto esposto consegue il solo parziale accoglimento dell'appello, per cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto va confermata, va rideterminata in euro 30.000,00, in luogo di quella di euro 34.508,73, comprensiva degli accessori di legge alla data della sentenza di primo grado, la somma da riconoscersi a Controparte_2
In considerazione del solo parziale e marginale accoglimento dell'appello, in uno con la peculiarità della controversia di secondo grado, reputa la Corte equo, pur nel contesto ordinamentale espresso dal vigente art. 92 c.p.c. dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite della presente fase. Rimane ferma, invece, la statuizione sulle spese di cui alla pronuncia gravata, compatibile anche con la rideterminazione operata.
P.Q.M.
La Corte così provvede: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ridetermina in euro 30.000,00, in luogo di quella di euro 34.508,73, la somma riconosciuta all'esito del primo grado di giudizio;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Piero Francesco De Pietro)
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