Sentenza 1 settembre 2011
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 01/09/2011, n. 4278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4278 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04278/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00880/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 880 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Simona Marotta, con domicilio eletto presso Simona Marotta in Napoli, via Caravaggio n. 45;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, C.S.A. di Napoli, Direzione Didattica Statale 3° Circolo E.Bonagura;
per l'ottemperanza
ALLA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA, NAPOLI, N.4821/2009
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 4821 del 24 agosto 2009, passata in giudicato, questo Tribunale amministrativo regionale aveva accolto il ricorso iscritto a r.g. n. 7140/2008, proposto da -OMISSIS-, in qualità di genitore e tutore del minore -OMISSIS- -OMISSIS-, e, per l’effetto, aveva annullato l’impugnato provvedimento, emesso dal dirigente scolastico del 3° Circolo didattico “E. Bonagura” di San Giuseppe Vesuviano in data 29 ottobre 2008, prot. n. 2214/B19.
Col provvedimento annullato in sede giurisdizionale, a fronte di un orario di frequenza di 30 ore settimanali, al predetto minore era stato riconosciuto un insegnante di sostegno per sole 15 ore settimanali per l’anno scolastico 2008/2009, all’interno di una classe di circa 14 bambini di età compresa tra i 7 e gli 8 anni.
2. Quanto all’anno scolastico 2008/2009, con ordinanza cautelare n. 216/2009 di accoglimento della domanda incidentale di sospensione degli atti gravati ai fini del riesame, l’amministrazione era stata invitata a porre in atto “soluzioni organizzative idonee a salvaguardare le esigenze della parte ricorrente e che non ledano il complesso sistema di tutela normativo”.
In sede di istanza di prelievo depositata l’11 marzo 2009, la ricorrente aveva dichiarato che “in data 26 gennaio 2009 veniva accolta l’istanza cautelare ed assegnato al minore diversamente abile -OMISSIS- -OMISSIS- un sostegno scolastico per l’intero orario di frequenza (con rapporto 1/1)” e che “i resistenti hanno eseguito il provvedimento sopraindicato”.
Con riferimento all’anno scolastico 2008/2009, l’amministrazione si era, dunque, rideterminata in maniera satisfattiva rispetto alla pretesa attorea attraverso una rivalutazione della vicenda sulla base delle effettive esigenze dell’alunno, che denotava un ripensamento circa la necessità di graduare l’assistenza scolastica in relazione alla gravità della patologia accusata dal minore e, quindi, circa l’inadeguatezza dell’impugnato provvedimento originario.
3. Successivamente, con atto del 9 ottobre 2009, prot. n. 2382/FP, il dirigente scolastico del 3° Circolo didattico “E. Bonagura” di San Giuseppe Vesuviano aveva comunicato che all’alunno -OMISSIS- erano state assegnate 15 ore settimanali di sostegno dalla commissione GLH.
4. In data 6 novembre 2009, la NO, avendo ravvisato la violazione della statuizione giurisdizionale di cui alla sentenza n. 4821 del 24 agosto 2009, aveva notificato all’amministrazione soccombente atto di diffida e messa in mora.
5. A seguito del provvedimento del dirigente scolastico del 3° Circolo didattico “E. Bonagura” di San Giuseppe Vesuviano, prot. n. 2772/A20, del 18 novembre 2009, confermativo delle determinazioni in precedenza assunte, la NO, con ricorso iscritto a r.g. n. 196/2010, agiva per l’esecuzione della sentenza n. 4821 del 24 agosto 2009 mediante “assegnazione di un sostegno scolastico pari alla frequenza del minore -OMISSIS- per l’anno in corso – 2009/2010 – e per i successivi”.
Richiedeva, altresì, il risarcimento del danno esistenziale per equivalente monetario, derivato dal riconoscimento di un sostegno scolastico asseritamente inadeguato.
6. Tale ricorso veniva respinto, unitamente alla connessa domanda risarcitoria, con sentenza n. 15536 del 22 giugno 2010.
In estrema sintesi, la Sezione era addivenuta alla richiamata pronuncia reiettiva sulla base delle seguenti considerazioni:
- “stante la diversa connotazione di ogni singola patologia accertabile e la diversa incidenza sulle capacità di apprendimento anche a livello individuale, stante la dinamicità e suscettibilità di evoluzione e/o involuzione delle patologie accertate ed il possibile mutamento nel tempo delle esigenze individuali dell’alunno considerato, la Sezione, con la sentenza n. 4821 del 24 agosto 2009, ha rigettato la domanda di determinazione ex ante ‘anche per gli anni successivi’ del monte ore da assegnare, prescindendo dalla professionalità degli organi all’uopo deputati e dalle rispettive valutazioni periodiche”;
- “le censurate determinazioni dell’amministrazione soccombente sono da ritenersi legittime rispetto ad un simile dictum giurisdizionale, che non reca alcuna statuizione vincolante in ordine alla modulazione quantitativa del sostegno apprestabile all’alunno disabile negli anni scolastici successivi al 2008/2009, avendo riconosciuto alla predetta amministrazione ampi margini di discrezionalità tecnica sul punto”;
- “come si evince dal verbale di riunione del 7 ottobre 2009 (prot. n. 2346/A20), il competente gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica (GLH) ha vagliato la specifica posizione del minore -OMISSIS- e, sulla base di tale valutazione compiuta in concreto, ha stabilito di assegnare in suo favore un insegnante di sostegno ‘in deroga’ per 15 ore settimanali”.
7. Successivamente, con atto del 22 settembre 2010, prot. n. 1715/B19, il dirigente scolastico del 3° Circolo didattico “E. Bonagura” di San Giuseppe Vesuviano aveva comunicato che all’alunno -OMISSIS- erano state assegnate 14 ore settimanali di sostegno dalla commissione GLH.
8. In data 23 novembre 2010, la NO, avendo ravvisato ancora una volta la violazione della statuizione giurisdizionale di cui alla sentenza n. 4821 del 24 agosto 2009, aveva notificato all’amministrazione soccombente atto di diffida e messa in mora.
9. A seguito del provvedimento del dirigente scolastico del 3° Circolo didattico “E. Bonagura” di San Giuseppe Vesuviano, prot. n. 2222/B24, del 4 dicembre 2010, confermativo delle determinazioni in precedenza assunte, la NO, col ricorso in epigrafe, iscritto a r.g. n. 880/2011, agiva per l’esecuzione della sentenza n. 4821 del 24 agosto 2009 “con l’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno scolastico per garantire un apporto di ore che risulti essere adeguato alla patologia da cui è affetto il minore, sia per l’anno scolastico in corso che per i successivi”.
Richiedeva, altresì, il risarcimento del danno esistenziale per equivalente monetario, derivato dal riconoscimento di un sostegno scolastico asseritamente inadeguato.
10. L’amministrazione intimata non si costituiva nel presente giudizio di ottemperanza.
11. In rito, il Collegio rileva l’inammissibilità del ricorso in epigrafe, stante l’effetto preclusivo prodotto dal giudicato formatosi sulla sentenza n. 15536 del 22 giugno 2010.
Alla luce di quanto sopra esposto, e considerato, altresì, che – come si evince dal tenore dell’atto del 4 dicembre 2010, prot. n. 2222/B24 –, anche in vista dell’anno scolastico 2010/2011, il competente gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica (GLH) ha vagliato la specifica posizione del minore -OMISSIS- e, sulla base di tale valutazione compiuta in concreto, ha stabilito di assegnare in suo favore un insegnante di sostegno ‘in deroga’ per 15 ore settimanali, sussiste, infatti, nella specie, evidente identità soggettiva ed oggettiva tra l’azione proposta in questa sede e quella coperta dal giudicato di cui alla sentenza n. 15536 del 22 giugno 2010.
12. Appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava)
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe e la connessa domanda di risarcimento del danno.
Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente
Alessandro Pagano, Consigliere
Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/09/2011
IL SEGRETARIO