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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3762 - 2024 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentata e difesa dall'avv. BITONTO Parte_1
ALESSANDRO
E
– rappresentato e difeso dall'avv. BITONTO Controparte_1
ALESSANDRO
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1
- il giorno 14/06/1975 avevano contratto matrimonio in Taranto;
- dalla loro unione erano nate le figlie e entrambe Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione consensuale pronunciata con sentenza n. 170/2024 dal Tribunale di Taranto il
10.06.2024;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale del 05/02/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione pronunciata con sentenza n. 170/2024 di questo Tribunale del giorno 10.06.2024. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella
2 procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3 comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte in atti, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede,
come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 27/11/2024 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
14/06/1975 nel Comune di Taranto da nata a Parte_1
TARANTO (TA) il 10/05/1961, e , nato a Controparte_1
TARANTO (TA) il 10/01/1957, trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Taranto dell'anno 1975, parte 2, serie A, numero 252;
3 2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta depositate in atti da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 05/02/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
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