Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/03/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza dell'11.03.2025 viene aperto il verbale e il Giudice accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento del 16.04.2024, con cui è stata disposta la trattazione scritta mediante il deposito e lo scambio in telematico di note scritte.
Prende atto delle note conclusive dell'opponente e delle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
dalle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 14.00.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6330 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
(Avv. Maurizio Savarese) Parte_1
opponente
E
già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, (Avv. Vittorio Camilleri)
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile, in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- In accoglimento dell'opposizione proposta da con atto di citazione del Parte_1
29.04.2022, revoca il decreto ingiuntivo n. 201/2022 emesso, su ricorso di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dal Tribunale di
[...]
Palermo in data 17.01.2022;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo n. 201/2022 emesso il 17.01.2022 su istanza di Controparte_1
il Tribunale di Palermo ha ingiunto a la corresponsione della
[...] Parte_1
somma di € 18.935,22 per la somministrazione di energia elettrica in favore dell'utenza di via
Sirena Santi n. 14 di Palermo, oltre gli interessi e le spese della fase monitoria.
Con l'atto di opposizione del 29.04.2022 l'opponente ha eccepito il difetto di certezza del credito,
contestando la metodologia della ricostruzione dei consumi, determinati presuntivamente, anche con riferimento all'arco temporale indicato in bolletta, e ha chiesto la revoca del d.i.
Resistendo all'opposizione, la società ha, in via preliminare, Controparte_1
eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e, nel merito, ha contestato le avverse eccezioni e difese, allegando la regolarità e legittimità della ricostruzione dei consumi, eseguita a seguito del prelievo irregolare di energia elettrica, rilevato, in sede di verifica del 29.05.2019, a carico
CP_ dell'opponente effettuato attraverso allaccio diretto abusivo alla rete parte ricorrente ha, dunque, insistito per la conferma dell'opposto decreto.
Ciò detto, va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dall'opposta, essendo stata essa proposta oltre il termine perentorio di 40 giorni di cui all'art. 641
c.p.c.
Siffatta eccezione va disattesa.
Dalla documentazione prodotta da parte opposta si evince, invero, che la notifica a mezzo posta del d.i. emesso il 17.01.2022 nei confronti del si è perfezionata per compiuta giacenza il Parte_1
25.02.2022.
Nondimeno, come documentato dall'opponente, il perfezionamento della notifica non corrisponde a
Co quello attestato dalla se solo si consideri che, al momento della declaratoria di compiuta giacenza, non era stata ancora inviata la relativa Cad, che è stata rispedita a Palermo il 02.03.2022
(come si ricava dal timbro sulla stessa apposto) ed è pervenuta all'ufficio postale dello Sperone in data 15.03.2022; l'atto è stato, quindi, ritirato dal destinatario il 21.03.2022 – data dalla quale decorreva il termine per spiegare l'opposizione, poi tempestivamente notificata il 29.04.2022. Tanto è attestato dal documento “esito della spedizione” tratto dal sito “Poste Italiane”, prodotto in giudizio dall'opponente.
In proposito, va osservato che la Suprema Corte ha recentemente affermato che il servizio di tracking risulta idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione e a provare l'avvenuta notifica, pur in assenza della cartolina di ritorno;
anzi – sostiene la Corte – lo stesso giudice può, con una procedura di pochi secondi, controllare l'effettiva rispondenza dei documenti prodotti a quanto risultante dal sito web delle Poste Italiane (Cass. Pen., n. 4485/2020).
In buona sostanza, i documenti tratti dal sito internet di Poste Italiane sono sufficienti e idonei a fornire la prova dell'avvenuta notifica, perché attestano in modo compiuto i vari passaggi di lavorazione della raccomandata e, quindi, l'esito della spedizione.
Nel caso che ci occupa, l'ultima annotazione delle Poste in merito alla raccomandata de qua
riporta, alla data del 21.03.2022, la dicitura “consegnata” presso l'Ufficio Postale di Palermo via
Oreto 406.
Le superiori considerazioni inducono, pertanto, a ritenere ammissibile la spiegata opposizione.
Sgombrato il campo dall'eccezione preliminare, mette conto ricordare, quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia in esame, che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e segg. c.p.c.), si svolge nel contraddittorio delle parti e secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cpv c.p.c.).
Ne consegue che il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunziare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte ex adverso.
Nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica, infatti, alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che l'attore in senso sostanziale è indubbiamente l'opposto mentre il ruolo di convenuto in senso sostanziale è recitato dall'opponente; e, dunque, esplicando ciò i suoi effetti sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova, grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e sull'opponente quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione (Cass. Civ., sez. III, n. 5071/09; sez. II, n. 13272/04; sez. lav., n.
3156/02; sez. I, n. 8718/00).
In altri termini, nel giudizio di opposizione a d.i. va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. 30.10.2001 n. 13533), nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
Ancor più nel dettaglio, essendo imprescindibile stabilire a chi spetti concretamente l'onere probatorio relativo alla quantificazione di energia addebitata all'ingiunto, deve osservarsi che, in analoga materia relativa a contratto di somministrazione di utenza telefonica, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che incombe al gestore dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura (ex pluribus, Cass. Civ., sez. III, n. 17041/02 recentemente richiamata da Cass. Civ., sez. III, n. 23699/16).
In sostanza, nei contratti di somministrazione di energia e, più in generale, nei contratti di somministrazione di servizi essenziali (luce, acqua, telefono), a fronte della contestazione anche stragiudiziale da parte dell'utente della congruità dei consumi esposti nelle bollette e della conformità dei consumi effettivi, spetta al somministrante la prova del quantum della merce fornita e del quantum del corrispettivo secondo i criteri di riparto stabiliti dagli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova: ne consegue che la bolletta è sì idonea a dimostrare l'entità dei consumi della somministrazione ma ciò solo in caso di mancata contestazione da parte dell'utente.
Nella diversa ipotesi di contestazione, il somministrante deve provare la quantità di consumo registrato, il corretto funzionamento del contatore e la corrispondenza fra quanto riportato in bolletta e quanto emergente dal contatore. Facendo applicazione dei superiori principi al caso che ci occupa, era la società ricorrente a dover dimostrare la fondatezza della propria pretesa sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
E tuttavia, gli elementi probatori acquisiti non consentono di ritenere sufficientemente dimostrata la sussistenza del diritto di credito dell'opposta, che non ha adeguatamente provato i fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso.
Nella fattispecie in esame, dalla documentazione versata in atti risulta che: in data 29.05.2019, i tecnici di Enel-Distribuzione (oggi E-Distribuzione) e i Carabinieri della stazione Oreto accertavano l'esistenza, presso il punto di prelievo di via Sirena Santi n. 20 di Palermo, intestato a
[...]
, di una situazione irregolare consistente nell'allaccio diretto abusivo alla rete; alle Parte_1
operazioni di verifica era presente il , intestatario della fornitura al momento del Parte_1
controllo, il quale sottoscriveva il relativo verbale (cfr. verbale di verifica prodotto dall'opposta); in data 16.09.2019 emetteva nei confronti dell'opponente una “fattura di Controparte_1
rettifica” dell'importo complessivo di € 19.010,22 per prelievi irregolari per il periodo da agosto
2014 a maggio 2019 – prelievi la cui ricostruzione veniva eseguita dalla società distributrice (E-
Distribuzione) secondo il criterio della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo.
Ora, sulla base di quanto riportato nel verbale di verifica, non pare possano sussistere dubbi in merito alla circostanza dell'intervenuto allaccio diretto abusivo alla rete elettrica e alla frode perpetrata.
Nondimeno, gravava sull'opposta l'onere di provare l'ammontare della propria pretesa.
Dalla documentazione in atti si ricava che il , non appena ricevuta la fattura azionata con Parte_1
il ricorso, inviò la missiva datata 26.09.2019 allegata al fascicolo, con cui contestava la metodologia della ricostruzione dei consumi, anche con riferimento all'arco temporale indicato in bolletta, eccependo che l'esorbitante importo fatturato era stato determinato presuntivamente senza alcun riscontro storico documentale.
Riscontrando la nota del , l'opposta di limitava a rispondere di avere “eseguito il calcolo Parte_1
con le tariffe in vigore nel periodo interessato”, emettendo, quindi, la contestata fattura, e a riportare la risposta fornita dal Distributore (responsabile della ricostruzione dei consumi), che confermava apoditticamente la correttezza della ricostruzione dei consumi comunicati “in conformità a quanto previsto nel contratto di trasporto, nonché alle deliberazioni vigenti” (cfr. all.
9 fascicolo opposta).
Peraltro, l'opponente ha, sia nella missiva in parola che nell'atto di citazione, rappresentato che gli stessi verificatori intervenuti il 29.05.2019 dichiaravano, nel corso del procedimento penale per direttissima svoltosi in data 30.05.2019 incoato nei propri confronti, che la flessione in diminuzione dei consumi aveva avuto inizio circa 6 mesi prima della verifica e non piuttosto 5 anni.
Siffatta rappresentazione non è mai stata contestata dall'opposta.
Ebbene, nessun dettaglio fornisce l'Autorità in ordine alla valutazione dell'esatto momento in cui l'allaccio abusivo ha avuto inizio, essendo stata lasciata sostanzialmente all'Ente gestore la facoltà
di valutare il giorno esatto come meglio credeva.
L'opposta ha, invero, indicato quale periodo di decorrenza della ricostruzione dei consumi operata dal distributore il mese di agosto 2014 e, quale momento finale, il mese di maggio 2019 - ovvero il mese in cui è stata eseguita la verifica -, senza, tuttavia, provare il momento esatto in cui l'allaccio diretto abusivo ha avuto inizio ed indicando le date al solo fine di non incorrere nella prescrizione quinquennale.
Di detta circostanza, tuttavia, nessuna dimostrazione è stata offerta.
Nessun dato fornisce, poi, la ricorrente che espliciti la metodologia di stima e il criterio utilizzato per la ricostruzione dei consumi e fornisca le stime dettagliate della ricostruzione – circostanze,
queste, espressamente contestate già in fase stragiudiziale dall'ingiunto.
Nell'ipotesi, quale quella che ci occupa, in cui non sia identificabile il momento esatto in cui sia iniziato l'allaccio abusivo, la richiesta del pagamento di una somma a conguaglio dei consumi calcolati a posteriori dalla società erogatrice appare illegittima ove priva di prove certe, risultando in questi casi evidente la violazione dei generali principi di diritto, che richiedono una dimostrazione oggettiva e inequivocabile della fondatezza delle pretese fatte valere, dovendosi reputare inammissibile la richiesta di un pagamento basata su un abuso dimostrato nella sostanza ma indeterminato in senso temporale.
In sintesi, se, da un lato, l'abuso legittima la società erogatrice alla ricostruzione dei consumi;
dall'altro, l'operazione è retta da precise regole, la cui violazione rende annullabile la fattura. Dalle superiori considerazioni discende che, in accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, in ragione della peculiarità ed opinabilità
delle questioni sottese alla decisione del relativo profilo della controversia e, soprattutto, comunque accertata la frode (id est l'allaccio diretto abusivo alla rete e l'effettiva erogazione di e.e. in CP_2
favore dell'utenza intestata all'opponente, si reputano sussistenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti in causa le spese di questa fase processuale.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna dell'11 marzo 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina