Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/03/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Seconda Sezione Civile nella persona dei magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott. Massimo Lo Truglio Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 187/2024 R.G. promossa da:
con sede legale in S. Giovanni La Parte_1
Punta (CT), Via per Viagrande n. 67, (C.F. ), in persona del socio accomandatario e P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore sig. nato a [...] il Parte_1
28.11.1971, (C.F. ), residente in Mascalucia (CT), C.so San Vito n. 171, C.F._1 domiciliato in Catania, Via Matteo Renato Imbriani n. 149 presso lo studio dell'Avv. Gianfranco
Todaro, (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla C.F._2
comparsa di costituzione del giudizio di primo grado;
APPELLANTE nei confronti di
, nato ad [...] S. Antonio (CT) il 30 maggio 1941, (C.F. ) e Controparte_1 C.F._3
, nata a [...] il [...], (C.F. ), entrambi CP_2 C.F._4
residenti in [...] ed entrambi rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Massimo
Giuffrida ( - e Maria Nania C.F._5 Email_1
( - , ed elett. domiciliati presso lo C.F._6 Email_2
studio del primo in Catania, via Rindone, n. 4;
1
CONCLUSIONI: all'esito dell'udienza di discussione del 18.02.2025 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e evocavano in giudizio Controparte_1 CP_2 Parte_1 innanzi al Tribunale di Catania chiedendo quanto segue: “Piaccia al Tribunale
[...]
Ill.mo ritenere e dichiarare l'opera descritta in narrativa è stata posta in essere e mantenuta in sito in patente violazione dei diritti degli attori, come indicati in premessa e per l'effetto condannare la convenuta alla relativa rimozione. Spese e compensi di causa. [...]”.
A tal fine deducevano che:
- giusta atto pubblico di compravendita del 5 maggio 1988 in notar rep. 26837, Persona_1
racc. 4628, avevano acquistato da una villa in San Giovanni La Controparte_3 CP_4
Punta, Via Per Viagrande, n. 65;
- i loro danti causa, a loro volta, avevano acquistato la proprietà dell'immobile predetto da CP_5
giusta compravendita in notar dell'11 maggio 1957, rep.5520, racc. 3216 e nel
[...] Persona_2 relativo atto veniva disposto testualmente: “Convengono le parti che il venditore e i suoi aventi causa dovranno in ogni tempo lasciare inedificato il tratto del rimanente fondo a levante della part. 674/b venduta ai coniugi e tratto che resta anche soggetto a servitù di veduta a CP_3 CP_4 vantaggio del fondo venduto ai detti coniugi e . CP_3 CP_4
Tanto premesso gli attori lamentavano che:
- di recente, sul limitrofo terreno di proprietà della convenuta, e precisamente sulla particella 97 del foglio 3, a distanza di mt. 1,75 dal confine, era stato realizzato un impianto denominato “stazione radio base”, essenzialmente costituito da un palo di altezza di mt. 24,00;
- il manufatto era da reputarsi illegittimo in quanto l'antenna costituiva violazione del diritto di servitù loro trasferito a seguito dell'atto d'acquisto sopraindicato e tale vincolo era sorto con il precedente atto di vendita dell'11 maggio 1957, rep. 5520, racc. 3216.
Si costituiva in giudizio chiedendo il Parte_1
rigetto della domanda.
In particolare, evidenziava l'inammissibilità della domanda per indeterminatezza e genericità della stessa, l'infondatezza per inesistenza della servitù negativa, la mancata trascrizione del diritto di servitù negli atti di acquisto successivi a quello del 1957, l'inesistenza di opere di edificazione sul terreno di parte convenuta.
2 Il procedimento veniva istruito mediante C.T.U. sullo stato dei luoghi e su quanto dedotto ed eccepito dalle parti (v. ordinanza dell'11.06.2021) e rinviato all'udienza del 16.05.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Alla predetta udienza tenuta in forma cartolare, sulla scorta delle note scritte depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di rito per le difese conclusive (ex art. 190 c.p.c.).
Con la sentenza n. 3698/2023, pubblicata il 19.09.2023, il Giudice unico della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania, nel giudizio iscritto al n. 18921/2019 R.G., così statuiva:
“In accoglimento della domanda, condanna parte convenuta alla rimozione del manufatto descritto in parte motiva;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.500,00 per compensi,
€ 518,00 per spese vive, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute;
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di parte convenuta”.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Parte_1
er i motivi di cui si dirà appresso.
[...]
Costituitisi, e hanno resistito all'impugnazione, chiedendone il Controparte_1 CP_2
totale rigetto.
All'udienza di discussione del 18.02.2025 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note difensive autorizzate in atti, e la causa è stata posta in decisione ex art. 350 bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo articolato motivo di appello si contesta il capo della sentenza del Tribunale di Catania
“relativo alla statuizione dell'opponibilità ai terzi della servitù, in virtù del principio di ambulatorietà della servitù”, poiché detta presunta servitù di non edificazione e di veduta rivendicata dagli attori/appellati non sarebbe stata regolarmente trascritta (e quindi non sarebbe opponibile ai successivi acquirenti del preteso fondo servente ex art. 2644 c.c.) in violazione dell'orientamento giurisprudenziale più recente (Cass. Sez. II, 16.10.2023, n. 28694; Cass. 20694/2018) secondo il quale, laddove come nella fattispecie, con un unico atto pubblico è stata disposta una vendita immobiliare (art. 2643 n. 1 c.c.) e la contestuale costituzione della servitù a favore degli acquirenti e a carico di altro fondo di proprietà del venditore (art. 2643 n. 4 c.c.), occorre procedere a due separate iscrizioni e alla redazione di due diverse note di trascrizione.
Il motivo non è fondato.
Il puntuale richiamo giurisprudenziale effettuato dalla società appellante non è pertinente al caso in esame, atteso che si riferisce agli effetti dell'art. 17 comma 3 della L. n. 52 del 27.02.1985, entrata in
3 vigore in epoca successiva alla stipula dell'atto pubblico dell'11.05.1957, e ad una fattispecie contrattuale successiva alla predetta disposizione legislativa modificativa di alcune disposizioni del libro sesto del Codice civile e di alcune norme di servizio ipotecario.
Come correttamente ritenuto dal primo giudice, “Il principio di ambulatorietà delle servitù, quindi, comporta, da un lato, che l'alienazione del fondo dominante determina anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti a prescindere da una specifica previsione contenuta nell'atto di acquisto;
dall'altro, che l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo.
Il diritto di servitù, pertanto, può essere opponibile a chiunque ed indipendentemente dalla menzione
o meno dello stesso nei successivi atti di trasferimento degli immobili coinvolti (sia esso quello servente ovvero quello dominante), purché sia stato trascritto, a suo tempo, l'atto di costituzione della servitù (Cassazione civile sez. II, 22/05/2019, n.13817)” (pagg. 5 e 6).
In particolare, con riferimento alla nota di trascrizione, al suo contenuto e ai suoi effetti rispetto ai terzi estranei, il Tribunale di Catania ha condivisibilmente ritenuto che: “In particolare, come affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, occorre aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni in essa riportate consentire di individuare, in modo univoco e certo, gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo, che insieme con la nota, viene depositato presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari (ex plurimis: Cassazione civile sez. II, 20/04/2023, n.10627)”
(pag. 6).
È stato inoltre affermato che: “La ratio della rilevanza assoluta della nota di trascrizione è da riscontrare nell'interesse che hanno i terzi per le vicende storico-modificative della situazione giuridica in seguito alla conclusione di un negozio, viceversa ai terzi non interessa l'integrale contenuto del titolo stesso che ha la funzione di regolare il rapporto tra le parti e non attiene i terzi.
La nota formalmente si presenta come un estratto del titolo ex art. 2659 c.c., il quale quindi non viene ricopiato per intero;
essa è controllata dal conservatore che, in assenza di difformità di legge, provvede con la trascrizione… Di conseguenza, si potrà ritenere opponibile a questi ultimi la servitù solamente laddove nella nota emerga l'indicazione dei due fondi (dominante e servente), la volontà delle parti di costituire il diritto e di questo le modalità di esercizio (oggetto e portata)” (pag. 7).
A differenza di quanto sostenuto dalla difesa di parte appellante, circa la genericità e l'indeterminatezza della nota di trascrizione in oggetto, non idonea a consentire di individuare i
4 termini e il contenuto del diritto di servitù, deve evidenziarsi che “la nota di trascrizione rilasciata da
“Ministero delle Finanze-Conservatoria di Catania”, registro generale n. 14169 e particolare n.
12177 del 03 giugno 1957, contiene espresso riferimento alla servitù non aedificandi di cui all'atto del giorno 11/5/1957, rep. 5520 - racc. 3216. Invero, è scritto testualmente “Convenivano le parti che il venditore e i suoi aventi causa dovranno in ogni tempo lasciare inedificato il tratto di rimanente fondo posto a levante della part. 674/b venduta ai coniugi e tratto che CP_3 CP_4
restò soggetto pure a servitù di veduta a vantaggio del fondo venduto ai detti coniugi e CP_3
Analoga servitù di non edificare limitatamente al terreno destinato a vanella d'ingresso CP_4
(part.97/a e part. 97/a –c) venne stabilita dai coniugi e […]”. CP_3 CP_4
Detta frase corrisponde a quanto risultante nel rogito del 1957, intervenuto tra il sig. Persona_3
(dante causa di , a sua volta venditrice del fondo servente al dante causa
[...] Persona_4
della società oggi convenuta) ed i coniugi – a loro volta danti causa degli odierni CP_3 CP_4 attori, che dispone quanto segue: “Convengono le parti che il venditore e i suoi aventi causa dovranno in ogni tempo lasciare inedificato il tratto del rimanente fondo posto a levante della part.
674/b venduta ai coniugi e tratto che resta anche soggetto a servitù di veduta a CP_3 CP_4 vantaggio del fondo venduto ai detti coniugi e (pag. 8). CP_3 CP_4
Come sopra dedotto, la nota in oggetto, seppure unica, è stata dettagliatamente redatta nel 1957, riporta tutti gli elementi essenziali dell'atto di compravendita e della neocostituita servitù e può quindi ritenersi sufficientemente valida ed efficace ai fini e agli effetti di cui agli artt. 2643 e 2644
c.c.
Sul punto, recente condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sez. II, 10.05.2023 n. 12551) ha affermato che: “in tema di trascrizione, qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione (o clausola), costitutiva di un diritto di servitù in favore di altri immobili di proprietà del venditore ed a carico del fondo alienato, come nella fattispecie, è necessario, in sede di redazione della relativa nota, menzionare non soltanto il trasferimento del diritto di proprietà, ma anche la costituzione del diritto di servitù, poiché, in assenza di tale ultima indicazione, il titolo costitutivo del diritto reale limitato, non potendo legittimamente dirsi trascritto, non sarà opponibile ai successivi acquirenti del fondo servente, salvo il caso in cui la servitù non risulti espressamente menzionata e riconosciuta in quest'ultimo titolo di acquisto (Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 17026 del 25/06/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 4726 del 19/02/2019; Sez. 2, Ordinanza n.
8000 del 30/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 8448 del 25/08/1998; Sez. 2, Sentenza n. 6485 del
16/07/1997; Sez. 2, Sentenza n. 5626 del 16/11/1985)”.
5 Sostiene, altresì, parte appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere provata l'esistenza e l'opponibilità della servitù in mancanza degli atti di alienazione successivi al rogito del 1957, dei successivi atti di frazionamento e di fusione delle particelle catastali.
Anche tal assunto non è condivisibile, atteso che le parti hanno prodotto vari titoli successivi all'atto costitutivo della servitù e il CTU, come ben evidenziato dal Tribunale, ha effettuato un accurato esame dello stato dei luoghi e una attenta descrizione delle vicende catastali dei fondi interessati, ricostruendo i vari passaggi e i trasferimenti di proprietà, giungendo alle conclusioni fatte proprie dal primo giudice.
Sul punto, nell'impugnata sentenza è stato affermato che: “la servitù, pertanto, in quanto indicata dalle parti nel rogito del 1957 e regolarmente trascritta nei Registri Immobiliari, come tale conoscibile da tutti i successivi acquirenti del fondo servente, è opponibile alla società convenuta ed acquirente del fondo servente, indipendentemente dalla menzione o meno della medesima nei successivi atti di trasferimento degli immobili coinvolti.
Parte convenuta dalla mancata indicazione catastale del fondo servente intende dedurre che il fondo
- a suo tempo venduto a e poi da questi ad essa società – non rientri nella Persona_5
servitù a suo tempo costituita con il rogito del 1957.
Orbene, la coincidenza tra il fondo servente e quello dell'odierna società in cui è stata installata la struttura di telefonia, oggetto di lagnanza degli attori, risulta incontestabile sulla base dell'istruttoria”.
Con il secondo motivo di appello ci si duole della natura esplorativa della consulenza tecnica disposta dal G.I. e delle conclusioni alle quali l'Ing. (v. relazione del 14.10.2021) sarebbe Persona_6
giunto, in assenza di alcun supporto probatorio.
Il motivo non è fondato atteso che il G.I., sulla scorta dei documenti allegati nel corso del giudizio e degli elementi tecnici forniti dall'Ing. nella consulenza dallo stesso redatta per conto CP_1
Per_ degli attori (v. copia in atti firmata dal tecnico), ha nominato l'Ing. al fine di verificare l'effettivo stato dei luoghi e ricostruire le vicende catastali dei fondi di proprietà delle parti. Il CTU, dopo puntuale e accurata valutazione dei documenti in atti e dello stato dei terreni limitrofi oggetto di causa, ha affermato che: “Negli elaborati grafici allegati alla presente relazione (vedi allegati da
“A” a “D”), sono stati rappresentati il tratto di terreno di proprietà degli attori, il terreno acquistato dai coniugi e con l'atto di compravendita dell'11/05/1957 e la CP_3 CP_4
porzione di terreno soggetta a vincolo di inedificabilità e a servitù di veduta a vantaggio del fondo acquistato dai coniugi e CP_3 CP_4
6 Con atto di compravendita del 28/02/1991, la società convenuta ha acquistato un fondo limitrofo a quello degli attori.
Il fondo di proprietà della società convenuta risulta oggi costituito da tre fabbricati ricadenti all'interno della particella 1670, catastalmente estesa 6.520 mq, e da un piccolo tratto di terreno, censito alla particella 3025, catastalmente estesa 50 mq, all'interno del quale è stata collocata
l'antenna di telefonia per cui è causa. La particella 3025, all'interno della quale ricade l'antenna di telefonia, è stata frazionata con tipo mappale prot. n. CT0035546 del 12/03/2020, dalla maggiore estensione della particella 1670, originariamente estesa 6.570 mq.
L'antenna di telefonia è censita in catasto fabbricati con la stessa particella 3025, con categoria
“infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione”, senza rendita, ed è costituita da un palo con struttura in ferro, avente altezza di 24 m circa, oltre ballatoio ed antenne, e circonferenza alla base di 350 cm, collocato su una piastra di fondazione in calcestruzzo armato, avente base quadrata di lato 250 cm e altezza fuori terra di 25 cm. Come risulta dagli elaborati grafici allegati (vedi allegato
“C”), l'antenna di telefonia e il terreno di pertinenza censito alla particella 3025 ricadono all'interno della porzione di terreno soggetta a vincolo di inedificabilità e servitù di veduta a vantaggio del fondo acquistato dai coniugi e con l'atto di compravendita CP_3 CP_4 dell'11/05/1957.
Ciò esposto, rinviando al Giudice ogni valutazione sugli aspetti giuridici, si ritiene che l'antenna di telefonia oggetto di causa, tenuto conto delle sue caratteristiche strutturali e dimensionali e del rilevante impatto visuale, sia stata collocata in violazione del vincolo di inedificabilità gravante sulla porzione del terreno di proprietà della società convenuta posta a levante dell'originaria particella
674/b e della servitù di veduta esistente a vantaggio del fondo acquistato dai coniugi e CP_3 con atto di compravendita dell'11/05/1957.”. CP_4
La società appellante sostiene che l'antenna è stata realizzata sulla particella oggi indicata al n. 93 a sud (e non ad est) del fondo degli appellati, indicato all'epoca del rogito del 1957 in catasto con la particella n. 674/b, oggi indicato con la particella 769.
Anche tale assunto non corrisponde al reale stato dei luoghi, tenuto conto che dalle planimetrie allegate alla CTU si evince chiaramente che la porzione di terreno (catastalmente estesa mq. 50) su cui sorge l'antenna in oggetto oggi è censita al catasto fabbricati di S. Giovanni La Punta al foglio 3 particella n. 3025 (infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - v. visura in atti), e si trova a est
(a levante, come da atto costitutivo della servitù) dell'attuale confinante proprietà degli appellati.
7 E' vero, come dedotto dalla difesa dell'appellante, che l'originario fondo servente, posto a est della particella 674/b, è stato frazionato e una porzione dello stesso (part. 987 – v. planimetria all.to “D”) è stata acquistata dagli odierni appellati.
Ciò esclude, comunque, che si possa applicare l'art. 1071 comma 2 c.c., come invocato dalla difesa dell'appellante, atteso che al generale principio della c.d. “indivisibilità della servitù” può derogarsi soltanto quando la servitù stessa ricada su una parte ben precisa e determinata del fondo servente. In mancanza di alcuna specificazione in tal senso, come nel caso in esame, non può ritenersi che la parte residua del fondo servente, pervenuta in proprietà alla Parte_1
giusta atto di compravendita del 28.02.1991 e oggi ricompresa nella più ampia
[...]
particella censita in catasto al fg. 3 n. 1670, sia libera dalla dedotta servitù di non edificazione e di veduta.
Anche il richiamo all'art. 1072 c.c. da parte dell'appellante non è conducente, atteso che non c'è stata una totale e completa riunione in una sola persona della proprietà del fondo dominante con quella del fondo servente ma, piuttosto, una parziale confusione che non ha fatto venire meno il diritto reale di servitù di cui si discute.
Come chiarito dal Tribunale, la costruzione della “stazione radio base” si deve reputare effettuata in violazione del diritto di servitù non aedificandi sussistente tra i fondi di titolarità delle odierne parti e più precisamente quello dominante di parte attrice, già distinto dalla particella 988 ex 674/b (v. planimetria all.to “D”) e quello servente di parte convenuta, già distinto dalla particella 97.
Con il terzo motivo di appello, si lamenta che il primo giudice non avrebbe esaminato l'eccezione di inopponibilità della servitù in questione in quanto l'antenna per la telefonia realizzata sul fondo di proprietà di parte appellante svolgerebbe una funzione di pubblica utilità.
Il motivo non è fondato.
Secondo l'assunto difensivo della società appellante l'assimilazione ad ogni effetto delle infrastrutture di comunicazione elettronica, di torri, tralicci, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria (v. art. 86 del D.lgs. 1.8.2003
n. 259), quali opere di interesse generale e di pubblica utilità (v. giurisprudenza amministrativa richiamata nell'atto di appello), prevarrebbe sulle disposizioni di legge che regolano i rapporti tra privati.
Pur condividendo, come già fatto dal Tribunale, la natura “privilegiata” delle richiamate infrastrutture sul piano urbanistico ed edilizio, tra le quali rientra, certamente, la struttura rado base di cui si discute, ciò non può giustificare la violazione di diritti e/o di vincoli di natura reale e privatistica inerenti ai fondi privati sui quali dette opere vengono realizzate.
8 Con il quarto motivo di appello si censura la pronuncia di primo grado laddove il Tribunale ha ritenuto che l'antenna realizzata sul fondo di proprietà della società appellante sia una costruzione che necessita di concessione edilizia.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento, atteso che, pur volendo ritenere che l'art. 87 del già richiamato D.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), subordini l'installazione di infrastrutture del tipo di quelle oggetto di causa a un articolato procedimento autorizzatorio da parte dell'ente locale diverso da quello previsto dall'art. 3, comma 1 lett. e.4) del D.P.R. 380/2001 (ratione temporis vigente) per “la realizzazione di infrastrutture e di impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazioni” (qualificati quali interventi di “nuova costruzione”), non può negarsi che si tratti, comunque, di una costruzione edilizia a tutti gli effetti.
Trattasi, infatti, di “un palo con struttura in ferro, avente altezza di 24 m circa, oltre ballatoio ed antenne, e circonferenza alla base di 350 cm, collocato su una piastra di fondazione in calcestruzzo armato, avente base quadrata di lato 250 cm e altezza fuori terra di 25 cm.” (pag. 4 della CTU e allegate fotografie).
Sull'argomento si è pronunciata, di recente, la Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. II, 7.12.2022 n. 36016) laddove ha affermato che: “le Sezioni unite di questa Corte - con la recente sentenza n. 8434/2020 - hanno stabilito che i ripetitori (riconducibili ad antenne telefoniche) debbano essere considerati beni immobili, rientrando essi tra le "altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio" secondo il disposto dell'art. 812 c.c., comma 2. Ma oltre a ciò, con la citata sentenza è stato ulteriormente specificato che i ripetitori sono da considerarsi "costruzioni" anche agli specifici effetti tanto dell'art. 934 c.c. (e, dunque, suscettibili di accessione), quanto dell'art. 952 c.c. (e, dunque, suscettibili di costituire oggetto di diritto di superficie), precisandosi che tali conclusioni sono desumibili, tra l'altro (e come puntualmente dedotto dalla ricorrente con il primo motivo), dal testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001), il quale, nell'art. 3, comma 1, lett. e), punto 4, ricomprende espressamente, fra gli interventi di "nuova costruzione" la "installazione... di ripetitori per i servizi di telecomunicazione".
Anche l'ultimo motivo, inerente alle spese di lite, non è fondato, atteso che, in ragione del totale rigetto dei motivi di appello e della conferma della sentenza di primo grado, per il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., parte convenuta, odierna appellante, è stata correttamente condannata alla rifusione delle spese di lite di primo grado.
Anche le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore indeterminato della controversia come dichiarato dalle stesse parti (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), nonché della normale complessità e difficoltà dell'attività difensiva
9 svolta nel presente giudizio, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, e quelli minimi per la sola fase di trattazione, in mancanza di attività a contenuto istruttorio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e avverso la
[...] Controparte_1 CP_2
sentenza n. 3698/2023 emessa dalla Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania e pubblicata il
19.09.2023 nel giudizio iscritto al n. 18921/2019 R.G.
Condanna parte appellante alla rifusione in favore dei due appellati delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 4.888,00 di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro
921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per la fase di trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale, oltre IVA, CPA e rimb. spese generali.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 27.02.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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