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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessia Dattilo, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2722 R.G.A.C. per l'anno 2023
promossa da:
C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cosenza, via Alimena n. 92, presso lo studio dell'avv.to Giampaolo
Raia, che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di citazione.
-ATTORE-
Contro
(P.IVA: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., elettivamente domiciliata ad Acri, via Don Luigi Sturzo, presso lo studio dell'avv.to Antonio Algieri, che la rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
- CONVENUTA -
Oggetto: rimborso spese legali.
Causa decisa all'esito della discussione orale svoltasi all'udienza del 4 febbraio
2025.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Parte_2
1.De ha agito in giudizio affinché in accoglimento della sua domanda, Parte_1
la convenuta venga condannata al pagamento in suo favore della somma di €
39.553,57, a titolo di spese legali dallo stesso sostenute in conseguenza dei procedimenti penali che lo hanno visto imputato ed all'esito dei quali è stato assolto con formula ampia. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A fondamento della domanda ha dedotto di aver ricoperto la carica di Presidente della società nel periodo intercorrente tra il 2010 ed il 2014 e che nel Controparte_1
periodo di svolgimento delle proprie funzioni è stato imputato del delitto di cui agli artt. 110 e 323 c.p.c.
In particolare gli è stato contestato che nel periodo a far data dal luglio 2012 al marzo
2013, quale presidente di , in concorso materiale e morale con altri correi, CP_1
membri della commissione esaminatrice per la valutazione e la selezione di figure professionali da impiegare in specifici servizi di assistenza riguardanti il fondo regionale per le operazioni di microcredito, si sarebbe adoperato per modificare i termini di un bando regionale ed avrebbe individuato tre soggetti ritenuti idonei ma privi di esperienza professionale.
Ha dedotto che in primo grado veniva dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 323
c.p., ma la Corte d'Appello di Catanzaro in riforma della sentenza emessa in primo grado, lo assolveva poiché il fatto non costituiva reato.
In particolare dalla sentenza di appello emergeva come egli non avrebbe avuto alcun modo di individuare elementi ostativi alla sottoscrizione dei contratti e quindi li ha legittimamente e doverosamente sottoscritti.
Ha evidenziato che la convenuta a più riprese gli comunicava di non CP_1
ritenersi obbligata a rimborsare le spese legali da lui sostenute per i due gradi di giudizio.
In diritto ha richiamato l'art. 18 del D.L. 67/97 convertito dalla legge n. 135/97 il quale dispone che le spese legali relative ai giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con
2 l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsati dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato.
Trattasi di normativa che è stata trasposta dalla ai sensi dell'art. 2 Parte_3
della legge Regionale n. 10/98 che richiede come presupposti per l'ottenimento del rimborso delle spese legali che il soggetto sia qualificato come dipendente della P.A., che il fatto o l'atto siano connessi con l'espletamento del servizio o assolvimento degli obblighi istituzionali e che il giudizio debba essersi concluso con un provvedimento che escluda la responsabilità del dipendente.
Ha dedotto che all'epoca dei fatti agiva nella qualità di Presidente di , CP_1
società in house, istituita e controllata dalla e quindi in veste di Parte_3
dipendente pubblico, che ha agito in nome e per conto dell'amministrazione e che è stato assolto, quindi ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute.
Ha altresì evidenziato che gli altri membri della commissione esaminatrice per i medesimi fatti sono stati rimborsati dalla convenuta per le spese legali sostenute.
Si è costituita in giudizio eccependo l'assoluta infondatezza della Controparte_1
domanda attorea.
In particolare ha chiarito che trattasi di organismo in house providing, ovvero di società per la quale, in base al TUSP d.lgs. n. 175/2016, si applicano le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
Ha dedotto che nessuna deroga pubblicistica alla disciplina del codice civile è dettata in relazione al profilo del rimborso delle spese sostenute dagli amministratori in ragione o in occasione del loro ufficio.
Ha richiamato quella giurisprudenza di legittimità in forza della quale affinché
l'amministratore di una società di capitali possa vantare un diritto al rimborso delle spese è necessario che abbia sostenuto tali spese a causa e non semplicemente in occasione del proprio incarico.
Sul punto ha precisato che la firma apposta dall'ex Presidente di , sui tre CP_1
contratti di assunzione per cui è causa, non assurge certamente al rango di attività
3 immediatamente necessaria al raggiungimento dello scopo sociale dell'azienda regionale.
In ogni caso ha evidenziato come l'attore abbia chiesto il rimborso non alla stregua dell'art. 1720 c.c. ma della legge 135/97 che non si applica a . CP_1
Ha ulteriormente dedotto che solo le pronunce di assoluzione motivate per insussistenza del fatto o perché l'imputato non lo ha commesso consentono di escludere in radice il conflitto d'interessi, mentre nelle diverse ipotesi assolutorie di cui al secondo comma dell'art. 530 c.p.c., occorrerà verificare l'assenza di conflitto di interessi con l'ente pubblico.
Ha comunque aggiunto che l'attore non ha fornito alcuna prova dell'attività difensiva espletata dai suoi legali di fiducia, né la prova dell'effettivo pagamento della parcella emessa dal suo difensore che è presupposto indispensabile per un'eventuale ma non dovuta richiesta di rimborso delle spese legali sostenute.
Ha da ultimo evidenziato che per la sua grave condotta il è stato condannato Pt_1
dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la al pagamento Parte_3
della somma di € 76.108,38 corrispondente agli emolumenti erogati da ai CP_1
consulenti nominati.
Pertanto ha chiesto il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Dopo un primo rinvio disposto per consentire a parte attorea di fornire la prova della regolarità della notifica alla convenuta che poi si è costituita in giudizio, trattandosi di causa di natura documentale, questo giudicante l'ha rinviata all'udienza del
3.12.2024 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c., dando comunque termine alle parti per presentare note conclusive.
Nelle rispettive note conclusive le parti hanno insistito per le richieste già formulate in atti.
Senonché alla predetta udienza l'avv.to di parte attorea nell'insistere per l'accoglimento della domanda, ha evidenziato che è stata fornita la prova del
4 pagamento al difensore, mentre il difensore della convenuta ha insistito CP_1
per il rigetto della domanda.
Questo giudicante dopo aver rilevato la mancanza di prova agli atti della prova dell'intervenuto pagamento al difensore di parte attorea e dopo aver evidenziato che la copia cortesia prodotta all'udienza non avrebbe mai potuto assumere rilievo a fini decisori, dovendosi produrre documentazione nel rispetto delle preclusioni processuali, ha dato termine per controdedurre sulla questione e rinviato per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
Solo parte convenuta he depositato le proprie note autorizzate sulla questione evidenziando la tardività della produzione documentale attorea e la sua irritualità ed insistendo per il rigetto della domanda.
Con le proprie note di trattazione scritta per l'odierna udienza l'attore ha rinunciato alla domanda relativo al richiesta condanna della convenuta al rimborso testualmente poiché allo stato degli atti ancora non maturato.
2. Tanto premesso la domanda deve essere rigettata per un'unica ragione assorbente.
L'attore ha agito in giudizio per ottenere il rimborso delle spese legali che ha dovuto sostenere per essere stato coinvolto in un processo connesso alle sue funzioni di
Presidente di poi conclusosi con l'assoluzione. CP_1
Il diritto al rimborso nascerebbe dalla natura di ente pubblico di quale CP_1
società in house e dalla sussistenza nel caso di specie dei presupposti che legittimano il rimborso delle spese legali sostenute dall'attore ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.10/98.
Ora in merito alla natura giuridica di è indubbio che si tratti di società in CP_1
house poiché l'art. 1 dello statuto societario testualmente prevede che E' costituita la
Società in house providing strumentale della Regione Calabria, per lo sviluppo economico della Calabria, società per azioni, denominata " . Controparte_1
2. La Società ha come unico socio la . (allegato 1 della memoria Parte_3
5 Con riferimento alle società in house, nell'affrontare la questione del riparto di giurisdizione tra giudice civile e giudice contabile, la Suprema Corte di Cassazione nella parte motiva dell'ordinanza n. 567 / 2024 ha affermato che requisiti della società in house (indicati nella sentenza della Corte di giustizia 18 novembre 1999,
C107/1998, Teckal) che fondano la giurisdizione contabile in ambito societario sono stati da tempo focalizzati dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, sussiste la giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipata da enti pubblici solo se questa abbia i requisiti per potere essere definita come società in house: per tale dovendosi intendere quella dal cui quadro statutario, vigente all'epoca della condotta ritenuta dannosa, emerga che sia stata costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e rispetto alla quale solamente i medesimi enti siano soci, ove essa esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e sia assoggettata a forme di controllo della gestione analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2013, n. 26283; Cass., Sez. Un., 2 dicembre
2013, n. 26936; Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22409). Pertanto, una società di capitali partecipata da enti pubblici è configurabile come in house, e sussiste la giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti dei suoi organi di gestione e di controllo, allorché vi siano i seguenti requisiti: (a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati;
(b) la società deve esplicare statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale;
(c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. Detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita. Il
6 testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175 del 2016) ha sostanzialmente recepito l'approdo della Corte regolatrice: facendo salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori
e dai dipendenti delle società in house (art. 12); definendo in house le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene in certe forme, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente
(art. 2, comma 1, lettera o, e art. 16, commi 1 e 3); intendendo per controllo analogo la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un' influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata (art. 2, comma 1, lettera c).
Chiarita la natura pubblica della società in house l'art. 2 comma 4 della legge n. 10/1998, che recepisce pedissequamente il contenuto dell'art. 18 Parte_3
del d.l. 67/97 convertito nella legge 135/1997, testualmente stabilisce che Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti o amministratori della in conseguenza di fatti ed Pt_3
atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalla Giunta regionale nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura della Regione”.
Tanto premesso questo giudicante ritiene che la normativa per cui è causa possa essere astrattamente invocata dall'attore per fondare il proprio diritto al rimborso, ma che tale diritto non possa essere riconosciuto in concreto perché la norma parla di rimborso, che presuppone un pagamento in favore del difensore, per come rilevato anche dalla convenuta a pag. 15 della propria comparsa costitutiva.
Ciò posto il si è limitato ad allegare con l'atto di citazione la specifica degli Pt_1
onorari, trasmessagli dal proprio difensore, (allegato 1 della comparsa costitutiva),
7 ma non ha in alcun modo provato che a tale richiesta di pagamento delle competenze legali abbia fatto seguito la corresponsione di quanto richiestogli.
Né ha ritenuto di dover allegare una tale prova con la memoria 171 ter primo termine c.p.c. o di dover replicare alla contestazione della convenuta sul punto.
Solo all'udienza del 3.12.2024 ha presentato una copia cortesia del fascicolo, peraltro non corrispondente a quanto depositato con la citazione, in cui ha allegato la copia un assegno, recante la sola data della ricezione.
Trattasi di produzione che non solo è tardiva e difforme rispetto all'indice contenuto nell'atto di citazione depositati telematicamente, in cui si allega soltanto il prospetto delle competenze legali, ma che in ogni caso non è idonea a provare che la somma in esso indicata sia stata effettivamente portata all'incasso da parte del difensore.
Senonché a nulla rileva la circostanza che l'attore con le note di trattazione scritta per l'odierna udienza , ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna rivolta nei confronti della convenuta, insistendo sul solo accertamento del diritto.
Ed invero l'accertamento richiesto dall'attore è prodromico alla pronuncia di condanna e non può essere scisso da essa, per come emerge chiaramente anche dalle conclusioni formulate nell'atto di citazione.
Peraltro non si può non rilevare che, con una condotta ai limiti della lealtà processuale, l'attore ha prima tentato di provare di aver effettuato un esborso, con un deposito in cartaceo di documentazione non depositata telematicamente con l'atto di citazione, salvo poi, dopo il rilievo operato da questo giudicante in parte qua, rinunciare al relativo rimborso, esplicitamente ammettendo che allo stato degli atti non è ancora maturato.
In ogni caso anche la domanda di accertamento del diritto appare palesemente infondata poiché. già con nota del 6.04.2016 avvisava Il che per CP_1 Pt_1
il procedimento penale per cui è causa le spese legali rimanevano a suo totale carico e che nulla avrebbe dovuto pretendere dalla convenuta (vedi allegato alla comparsa di costituzione e risposta) ; inoltre la convenuta ha fornito la prova di essere creditrice del per un importo ben maggiore di quello azionato dall'attore con il Pt_1
8 presente giudizio (vedi allegato alla memoria 171 ter c.p.c. primo termine della convenuta).
Ne consegue che, assorbita ogni altra questione, la domanda deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 come in dispositivo con la precisazione che in base al valore della controversia si applica lo scaglione compreso tra € 26.001,00 ed 52.000,00 nei valori medi.
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
1) rigetta la domanda per le ragioni chiarite in parte motiva;
2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t. che vengono liquidate Controparte_1
in complessivi € 7.616,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro 4 febbraio 2025
Il Giudice
Dr.ssa Alessia Dattilo
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
171 ter c.p.c. primo termine dell'attore).