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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa NA NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10408/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/09/2025 da
, con il proc. e dom. avv. D'ANGELO Parte_1
BARBARA, per mandato in calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. MARTINIS ILARIA, per mandato Parte_2
in calce al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
25/06/2020 – decr. om. del 03/08/2020 – cron. 3160/2020 sub. R.G.
1660/2020);
1 Per_
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 19/11/2019) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SA VITO DI
FAGAGNA (UD) il 10/09/2018 tra , nata a Parte_1
SA LE EL FR (UD) il 31/07/1997, e , nato a Parte_2
SA LE EL FR (UD) il 10/11/1981, alle seguenti condizioni:
1. nulla tra i coniugi a titolo di assegno divorzile non sussistendone i presupposti.
2. Dispone che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinari amministrazione nei limiti di cui all'art. 337 ter terzo comma c.c.
3. In considerazione della tenera età della minore, dispone che il signor possa vedere la figlia quando voglia, nel rispetto delle Pt_2
esigenze di riposo della stessa, e che possa tenerla con sé liberamente, previo accordo con la madre almeno 24 ore prima.
Per_ Dispone che il sig. tenga con sé : Pt_2
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- per metà delle vacanze pasquali;
2 - una settimana durante l'estate, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Dispone che, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, il sig. versi alla NO , in via anticipata entro Pt_2 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di sottoscrizione del ricorso, l'importo di euro 150,00, importo annualmente rivalutabile ex indici Istat, e ciò mediante accredito sul conto corrente individuato dal cod. IBAN [...]. Dà atto che le parti concordano e prevedono che l'importo dovuto dal padre
Per_ a titolo di contributo al mantenimento di , oggi fissato in euro
150,00, in ragione dell'attuale stato di disoccupazione del sig.
, sarà elevato ad euro 200,00 a partire dal mese di gennaio Pt_2
2026.
5. Le spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse della figlia minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo i criteri e le modalità di cui al Regolamento dell'Osservatorio per il diritto di famiglia sez. di Udine dd.
28/08/2015 Cron. n. 3477/15, in relazione al quale le parti dichiarano di aver già ricevuto copia.
6. Dà atto che i ricorrenti si autorizzano al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o carta d'identità per sé e per la figlia minore. Dà atto che tutti i documenti della minore verranno custoditi dalla madre, che si obbliga a metterli a disposizione del padre a prima richiesta.
7. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA VITO DI FAGAGNA
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte I, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2018.
Udine, li 11/12/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa NA NI
4
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa NA NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10408/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/09/2025 da
, con il proc. e dom. avv. D'ANGELO Parte_1
BARBARA, per mandato in calce al ricorso,
e da
, con il proc. e dom. avv. MARTINIS ILARIA, per mandato Parte_2
in calce al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (ud. pres.
25/06/2020 – decr. om. del 03/08/2020 – cron. 3160/2020 sub. R.G.
1660/2020);
1 Per_
- rilevato che dal matrimonio è nata la figlia (il 19/11/2019) e accertato che le condizioni corrispondono all'interesse della minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SA VITO DI
FAGAGNA (UD) il 10/09/2018 tra , nata a Parte_1
SA LE EL FR (UD) il 31/07/1997, e , nato a Parte_2
SA LE EL FR (UD) il 10/11/1981, alle seguenti condizioni:
1. nulla tra i coniugi a titolo di assegno divorzile non sussistendone i presupposti.
2. Dispone che la figlia minore rimanga affidata ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre ed esercizio separato della responsabilità sulle questioni di ordinari amministrazione nei limiti di cui all'art. 337 ter terzo comma c.c.
3. In considerazione della tenera età della minore, dispone che il signor possa vedere la figlia quando voglia, nel rispetto delle Pt_2
esigenze di riposo della stessa, e che possa tenerla con sé liberamente, previo accordo con la madre almeno 24 ore prima.
Per_ Dispone che il sig. tenga con sé : Pt_2
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
- per metà delle vacanze natalizie, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Natale e quello di Capodanno;
- per metà delle vacanze pasquali;
2 - una settimana durante l'estate, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
4. Dispone che, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, il sig. versi alla NO , in via anticipata entro Pt_2 Pt_1
il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di sottoscrizione del ricorso, l'importo di euro 150,00, importo annualmente rivalutabile ex indici Istat, e ciò mediante accredito sul conto corrente individuato dal cod. IBAN [...]. Dà atto che le parti concordano e prevedono che l'importo dovuto dal padre
Per_ a titolo di contributo al mantenimento di , oggi fissato in euro
150,00, in ragione dell'attuale stato di disoccupazione del sig.
, sarà elevato ad euro 200,00 a partire dal mese di gennaio Pt_2
2026.
5. Le spese straordinarie da affrontarsi nell'interesse della figlia minore sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo i criteri e le modalità di cui al Regolamento dell'Osservatorio per il diritto di famiglia sez. di Udine dd.
28/08/2015 Cron. n. 3477/15, in relazione al quale le parti dichiarano di aver già ricevuto copia.
6. Dà atto che i ricorrenti si autorizzano al rilascio e/o rinnovo di passaporto e/o carta d'identità per sé e per la figlia minore. Dà atto che tutti i documenti della minore verranno custoditi dalla madre, che si obbliga a metterli a disposizione del padre a prima richiesta.
7. Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
3 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SA VITO DI FAGAGNA
(UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte I, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2018.
Udine, li 11/12/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa NA NI
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