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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/12/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Cardona n. 9, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
Oggetto: carta elettronica del docente, retribuzione professionale docenti.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di
percepire per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, indicati in narrativa ed
allegati al presente atto, ovvero per i periodi ritenuti idonei, la linea di credito pari ad €
500 annuali di cui alla Carta Elettronica del docente, ex art 1, comma 121, L.107/2015; -
Per l'effetto condannare il , in p.M.p.t., ad accreditare Controparte_1
al ricorrente, la somma corrispondente alla linea di credito della Carta Elettronica del
Docente per tutti i periodi indicati in narrativa e pari ad € 2000,00 ovvero alla somma
1 maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa. - Accertare e dichiarare
il diritto del ricorrente, , a percepire per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 la Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti;
- Per l'effetto condannare il Controparte_1
, in p.M.p.t., a pagare al ricorrente per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23 la
[...]
somma corrispondente alla RPD da calcolarsi secondo i parametri di cui in narrativa, oltre
interessi e rivalutazione fino al soddisfo, ovvero la maggiore o minor somma da accertarsi
in corso di causa, a mezzo disponenda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria. - Con
vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda di carta elettronica
per l'a.s. 2020/2021. - Si chiede il rigetto della domanda relativa alla RPD…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Per un primo aspetto, la parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici CP_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015
prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del
28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive
2 e violativo del principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a tempo determinato, anche sul rilievo per cui l'art. 64 CCNL scuola 2018, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt.
3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4,
punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n.
29961/2023 aveva affermato il diritto oggetto di giudizio.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di fatto di “aderire” alla CP_1
domanda di parte ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e contestando la domanda per l'anno scolastico 2020/2021 sul rilievo per cui la parte ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e saltuarie e non aveva avuto incarico fino al 30 giugno.
In merito, deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente,
che ha inteso aderire alla domanda per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del contendere CP_1
(solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
3 Ciò posto, per gli anni scolatici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del e deve trovare applicazione Cass. Sez. CP_1
Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia
fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti CP_1
di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non
sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e
per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è interna al sistema delle docenze scolastiche (sicché, si aggiunge, la documentazione irritualmente depositata da parte ricorrente con le note scritte depositate il 3.11.2025 è irrilevante).
In relazione all'anno scolastico 2020/2021, l'esigenza di escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento (in merito, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 268 del
4 3.7.2025: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale,
come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio
della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di
diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di
ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico,
ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che
tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo
fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno
scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente ha svolto attività
lavorativa da settembre 2020 a giugno 2021, sicché vi deve essere il riconoscimento del diritto anche per l'anno scolastico 2020/2021.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati, con riconoscimento anche di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c., atteso che tali accessori costituiscono parte inscindibile del credito di lavoro e vanno riconosciuti d'ufficio, a prescindere da specifica domanda del lavoratore (cfr. Cass. SS. UU. 16036/2010).
3. La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che spettava anche la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL biennio 2000/2001 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 sul rilievo per cui la mancata erogazione della prestazione ai docenti supplenti costituiva violazione al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva 1999/70/CE.
Il resistente ha contestato l'avversa pretesa assumendo che la prestazione non CP_1
spettava in caso di supplenze brevi e saltuarie, trattandosi di trattamento accessorio
5 finalizzato a valorizzare la continuità professionale in relazione all'organico dell'autonomia
- in cui non rientravano i docenti non di ruolo che svolgono supplenze temporanee e saltuarie
- e che, pertanto, non sussisteva violazione del principio di non discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato.
In merito, la Suprema Corte, con la sentenza n. 20015/2018, ha affermato il principio per cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001,
che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed
educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella
previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie
di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel
comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi
limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e
non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto
contratto collettivo integrativo”, sicché anche tale domanda deve accogliersi con condanna del resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma spettante CP_1
a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto,
6 condanna il resistente all'attribuzione della carta docente in favore della parte CP_1
ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto all'attribuzione, in favore della parte ricorrente, della CP_1
somma spettante a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_1
lite, che si liquidano in €. 1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 17.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via De Cardona n. 9, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Maria Valentina Ricca che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone
- resistente
Oggetto: carta elettronica del docente, retribuzione professionale docenti.
Conclusioni di parte ricorrente: “… Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di
percepire per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24, indicati in narrativa ed
allegati al presente atto, ovvero per i periodi ritenuti idonei, la linea di credito pari ad €
500 annuali di cui alla Carta Elettronica del docente, ex art 1, comma 121, L.107/2015; -
Per l'effetto condannare il , in p.M.p.t., ad accreditare Controparte_1
al ricorrente, la somma corrispondente alla linea di credito della Carta Elettronica del
Docente per tutti i periodi indicati in narrativa e pari ad € 2000,00 ovvero alla somma
1 maggiore o minore che dovesse essere accertata in corso di causa. - Accertare e dichiarare
il diritto del ricorrente, , a percepire per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22, 2022/23 la Parte_1
Retribuzione Professionale Docenti;
- Per l'effetto condannare il Controparte_1
, in p.M.p.t., a pagare al ricorrente per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23 la
[...]
somma corrispondente alla RPD da calcolarsi secondo i parametri di cui in narrativa, oltre
interessi e rivalutazione fino al soddisfo, ovvero la maggiore o minor somma da accertarsi
in corso di causa, a mezzo disponenda CTU, oltre interessi e rivalutazione monetaria. - Con
vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda di carta elettronica
per l'a.s. 2020/2021. - Si chiede il rigetto della domanda relativa alla RPD…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.11.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
2. Per un primo aspetto, la parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici CP_1
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente;
che l'art. 1, comma 121, della legge 107/2015
prevedeva la carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per l'importo di €. 500,00 per ciascun anno scolastico;
che i D.P.C.M. del 23.9.2015 e del
28.11.2016 prevedevano la carta docente elettronica solo per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive
2 e violativo del principio di non discriminazione tra lavoratori con contratto a tempo indeterminato e lavoratori con contratto a tempo determinato, anche sul rilievo per cui l'art. 64 CCNL scuola 2018, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distingueva tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato;
che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt.
3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022, aveva statuito che la clausola 4,
punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n.
29961/2023 aveva affermato il diritto oggetto di giudizio.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di fatto di “aderire” alla CP_1
domanda di parte ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e contestando la domanda per l'anno scolastico 2020/2021 sul rilievo per cui la parte ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e saltuarie e non aveva avuto incarico fino al 30 giugno.
In merito, deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente,
che ha inteso aderire alla domanda per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del contendere CP_1
(solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
3 Ciò posto, per gli anni scolatici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del e deve trovare applicazione Cass. Sez. CP_1
Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama, secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti
non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999,
art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia
fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa
presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) Ai docenti CP_1
di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non
sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro
diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie
per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in
forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e
per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi
della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta
attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è interna al sistema delle docenze scolastiche (sicché, si aggiunge, la documentazione irritualmente depositata da parte ricorrente con le note scritte depositate il 3.11.2025 è irrilevante).
In relazione all'anno scolastico 2020/2021, l'esigenza di escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento (in merito, si richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE n. 268 del
4 3.7.2025: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato,
concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del Consiglio,
del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo
determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale,
come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio
della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di
diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di
ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico,
ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che
tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo
fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno
scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente ha svolto attività
lavorativa da settembre 2020 a giugno 2021, sicché vi deve essere il riconoscimento del diritto anche per l'anno scolastico 2020/2021.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati, con riconoscimento anche di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429, comma 3, c.p.c., atteso che tali accessori costituiscono parte inscindibile del credito di lavoro e vanno riconosciuti d'ufficio, a prescindere da specifica domanda del lavoratore (cfr. Cass. SS. UU. 16036/2010).
3. La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che spettava anche la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL biennio 2000/2001 per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 sul rilievo per cui la mancata erogazione della prestazione ai docenti supplenti costituiva violazione al principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva 1999/70/CE.
Il resistente ha contestato l'avversa pretesa assumendo che la prestazione non CP_1
spettava in caso di supplenze brevi e saltuarie, trattandosi di trattamento accessorio
5 finalizzato a valorizzare la continuità professionale in relazione all'organico dell'autonomia
- in cui non rientravano i docenti non di ruolo che svolgono supplenze temporanee e saltuarie
- e che, pertanto, non sussisteva violazione del principio di non discriminazione tra personale assunto a tempo determinato e personale assunto a tempo indeterminato.
In merito, la Suprema Corte, con la sentenza n. 20015/2018, ha affermato il principio per cui: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001,
che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed
educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella
previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie
di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel
comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi
limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e
non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto
contratto collettivo integrativo”, sicché anche tale domanda deve accogliersi con condanna del resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma spettante CP_1
a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge
724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto,
6 condanna il resistente all'attribuzione della carta docente in favore della parte CP_1
ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il convenuto all'attribuzione, in favore della parte ricorrente, della CP_1
somma spettante a titolo di retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di CP_1
lite, che si liquidano in €. 1.100,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 17.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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