Ordinanza cautelare 1 marzo 2023
Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 21/07/2023, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2023
N. 01944/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Arceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del 09 dicembre 2022, notificata il 16 dicembre 2022, con la quale il Consiglio Regionale di Disciplina per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio negli istituti e servizi penitenziari della Lombardia, nella trattazione orale del fascicolo -OMISSIS- comminava all'Agente -OMISSIS-, in servizio presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-, la sanzione della deplorazione ai sensi dell'art. 4 lett. L) del D. Lgs 449/1992.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 maggio 2023 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, agente del Corpo della Polizia Penitenziaria, ha impugnato la sanzione della deplorazione a lui comminata, per aver subito il furto del tesserino di riconoscimento del Corpo e della placca della Polizia Penitenziaria mentre si trovava in un locale da ballo, fuori servizio.
Contro il suddetto atto ha sollevato i seguenti motivi di ricorso.
I. Mancanza di tempestività nella contestazione dell’addebito.
Il ricorrente lamenta che mancherebbe il requisito dell’immediatezza della contestazione perchè tra il giorno in cui si sono verificati i fatti addebitati (29 luglio 2022) ed il giorno in cui si è provveduto alla notifica della contestazione degli addebiti (7 settembre 2022) è trascorso oltre un mese.
II. Violazione e falsa applicazione della normativa con riferimento all’art. 4 del d. lgs. 449/1992.
Secondo il ricorrente la sua condotta non presenta caratteristiche tali da essere ricondotta nella
previsione disciplinare contestata.
III. Eccesso di potere per carenza specifica, insufficiente motivazione e difetto d’istruttoria.
Il ricorrente sostiene di aver messo in atto tutte le dovute procedure al fine di custodire al meglio i documenti a lui assegnati, portandoli con sé e non separandosene mai. Inoltre sarebbe stato violato il principio di stretta legalità in quanto l’amministrazione non ha fatto cenno alla condotta che l’odierno ricorrente avrebbe dovuto tenere.
IV. Incoerenza e travisamento dei presupposti di fatto.
Il ricorrente lamenta l’amministrazione non abbia tenuto conto che è stato vittima di un furto con destrezza, al quale, pur utilizzando la dovuta diligenza ed accortezza, non è stato possibile sottrarsi.
V. Eccesso di potere per omesso esame dei presupposti di fatto e degli elementi di diritto.
Il ricorrente lamenta che la Commissione di Disciplina sarebbe tenuta a fornire motivazioni sulle modalità di applicazione che l’hanno indotta alla mancata archiviazione dei fatti contestati.
La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.
All’udienza del 17 maggio 2023 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con la locuzione "subito", usata dall'art. 103, comma 2, d.P.R. n. 3/1957 con riguardo alla tempistica di contestazione degli addebiti, il Legislatore ha dunque inteso riferirsi non già ad un termine prestabilito e vincolante, ma ad un limite temporale ragionevole e non dilatorio di avvio del procedimento disciplinare, la cui congruità va valutata in relazione alle peculiarità del caso concreto e alla dinamica della singola vicenda procedimentale (Cons. St., sez. VI, 27 aprile 2015 n. 2119).
Il tempo di contestazione dell’infrazione deve essere ragionevole e proporzionato all’incidenza e all’eco del fatto, oltre che alla necessità e alla consistenza degli accertamenti preliminari, al fine di contemperare l’esigenza dell'amministrazione di valutare con ponderazione il comportamento del militare sotto il profilo disciplinare con l’altra e concomitante esigenza di evitare che un’eccessiva dilatazione temporale dai fatti possa rendere più difficile per l’inquisito l'esercizio del diritto di difesa e immotivatamente penose la definizione e l’applicazione della misura sanzionatoria (Cons. Stato, sez. II, 12 novembre 2018, n. 1670).
Nel caso di specie tra il fatto e l’avvio del procedimento disciplinare è decorso in sostanza il mese di agosto, in quanto la denuncia di furto è stata presentata il 30 luglio e poi il 2 agosto ed il procedimento è stato avviato il 7 settembre. Durante questo periodo le attività amministrative sono per natura rallentate dalle esigenze di riposo dei dipendenti, per cui, stante la mancanza di eco del fatto, si deve ritenere che si è trattato di un termine congruo in relazione alla necessità e alla consistenza degli accertamenti preliminari. In merito occorre rilevare che in caso di furto esiste comunque un periodo di tempo in cui è possibile rinvenire il portafoglio con i documenti, con la conseguenza che un avvio immediato del procedimento sarebbe stato irragionevole anche per tale motivo.
3. Il secondo motivo è infondato.
L’art. 19 del Regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria (D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82) dispone che “il personale del Corpo di polizia penitenziaria é tenuto a custodire e conservare con diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia [....] materiali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto”.
Nel caso di specie il ricorrente ha commesso un’evidente imprudenza nel girare al di fuori dell’orario di servizio munito sia del tesserino che della placca e nel custodirli all’interno del portafoglio conservato nella tasca dei pantaloni.
Si tratta infatti di materiale che, se viene in possesso di malintenzionati, può essere utilizzato per supportare comportamenti molto gravi, per cui è onere del funzionario di portarli con sé solo in caso di prevedibile necessità e di custodirli comunque con particolare cura.
Tale condotta rientra nei comportamenti dell’art. 4 comma 1, lett. l) del d. lgs. 449/1992 che sanziona con la deplorazione “ l) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle
disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti ”.
4. Il terzo motivo di ricorso è infondato in quanto l’atto di contestazione degli addebiti individua la condotta contestata, è cioè l’aver subito in luogo pubblico il furto del portafogli, contenente sia il tesserino che la placca dell’amministrazione.
5. Il quarto motivo di impugnazione è infondato in quanto al ricorrente non è stato contestato di non aver resistito al furto con destrezza ma l’incauto possesso della documentazione di servizio, che non aveva ragione di portare con sé nel recarsi in una discoteca per ragioni personali. In merito non sussiste l’onere dell’amministrazione di indicare la condotta alternativa ipotetica che il funzionario avrebbe dovuto tenere in quanto si tratta di condotta tenuta fuori servizio, per la quale quindi non esiste una tassonomia dei comportamenti che debbono essere tenuti dal funzionario.
6. L’ultimo motivo di ricorso è infondato in quanto il provvedimento disciplinare è adeguatamente motivato con riferimento sia alle circostanze fattuali della condotta del ricorrente che hanno determinato l’irrogazione della sanzione disciplinare in relazione alle norme regolamentari violate, sia con riferimento alla valutazione della memoria difensiva prodotta dal ricorrente medesimo e dei suoi precedenti di carriera ai fini della determinazione della sanzione.
7. In definitiva quindi il ricorso va respinto.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Silvia Cattaneo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Di Mario | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.