Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 11/06/2025, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IVREA nella persona del giudice monocratico dott. Augusto Salustri ha pronunziato all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2326 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(CF. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Afrikah De Mattia;
attore e
(C.F./P.Iva ) con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Tiburtina n. 1116, in persona del legale rappresentante Parte_2
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Gino D. Grilli e CodiceFiscale_2 dell'avv. Giuseppina Venuti C.F.: C.F._3 convenuta
OGGETTO: contratto di appalto
CONCLUSIONI All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: per l'attore: Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: In via principale: - accertare la vessatorietà della clausola di cui all'art 26 del contratto di appalto
e di cui all'art. 6 del disciplinare di incarico professionale, accertare la qualità di consumatore del Signor e per l'effetto dichiarare nulle le due clausole e dichiarare il Parte_1
Foro di Ivrea, quale foro territorialmente competente;
- accertare e dichiarare la presenza di vizi, difformità e gravi difetti di costruzione e ristrutturazione dell'opera oggetto del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 12/07/2021 relativo alll'immobile di proprietà del Signor sita in Venaria Reale (TO), Via Gaetano Amati 116/6 primo piano;
- accertare e Pt_1 dichiarare la responsabilità ex art. 1667 c.c. della società appaltatrice per Controparte_1
1
12/07/2021 e per l'effetto, - condannare la società appaltatrice a Controparte_1 corrispondere al Signor la somma di Euro 28.614, 29 oltre interessi quale Parte_1 somma necessaria per la eliminazione dei vizi, difformità e gravi difetti di costruzione rilevati oltre la somma di Euro 27.833,86 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti ovvero la diversa somma che verrà eventualmente quantificata in corso di causa, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, previa in ogni caso compensazione con le somme ancora dovute dal Signor
a titolo di saldo del corrispettivo;
- In ogni caso con vittoria di spese;
In via Pt_1 subordinata -Accertare la vessatorietà della clausola di cui all'art. 26 del contratto di appalto e di cui all'art. 6 del disciplinare di incarico professionale, accertare la qualità di consumatore del Signor e per effetto dichiarare nulle le relative clausole e Parte_1 dichiarare il Foro di Ivrea quale foro territorialmente competente;
- accertare e dichiarare la presenza di vizi, difformità e gravi difetti di costruzione e ristrutturazione dell'opera oggetto del contratto di appalto stipulato in data 12/07/2021 relativo all'immobile di proprietà del Signor sita in Venaria Reale (To) Via Gaetano Amati 116/6 primo piano;
- Parte_1 accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 1669 c.c. per la mancata esecuzione a regola
d'arte delle lavorazioni oggetto dell'appalto sottoscritto in data 12/07/2021 ; - e per l'effetto condannare la società a corrispondere al Signor a Controparte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei danni patrimoniali patiti la somma di Euro 56.448,15 oltre interessi o altra somma che verrà accertata in corso di causa oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria, previa in ogni caso compensazione con le somme ancora dovute dal Signor a titolo di Pt_1 saldo del corrispettivo;
- In ogni caso con vittoria di spese”. per la parte convenuta: “in via preliminare accertare e dichiarare, per le ragioni esposte la nullità della domanda avanzata in via subordinata e per l'effetto rigettare la stessa;
- sempre in via preliminare accertare e dichiarare, per le ragioni esposte al punto A) delle ragioni in diritto la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, Controparte_1 rigettare la relativa domanda di parte attrice;
- ancora in via preliminare e nel merito, comunque, accertare e dichiarare la decadenza ex art. 1665 e 1667 cc delle richieste avanzate da parte attrice inerenti ai dedotti vizi e/o difetti nella realizzazione delle opere appaltate e, per
l'effetto, rigettare la domanda di parte attrice;
- nel merito, e per tutte le ragioni esposte, comunque, accertare e dichiarare infondata la domanda di parte attrice;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse rigettare la eccezione di carenza di
[... legittimazione passiva, autorizzare la alla chiamata dell'Arch. Controparte_1
disponendo ove ritenuto necessario e compatibilmente con le esigenze di celerità e CP_2 sommarietà del rito, il differimento della prima udienza di comparizione che si rende necessaria a seguito delle risultanze della perizia allegata da parte attrice”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello “svolgimento del processo”
(salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
La presente controversia trae origine dal contratto di appalto stipulato nel 2021 tra
, quale committente, e la in qualità di Parte_1 Controparte_1 società appaltatrice, avente ad oggetto l'esecuzione di opere di ristrutturazione dell'unità immobiliare sita in Venaria Reale (TO), Via Gaetano Amati 116/6.
Le parti hanno stipulato il contratto di appalto in data 12.07.2021, al quale è stato allegato il capitolato dei lavori partitamente distinti per singole lavorazioni.
ha dedotto come la società appaltatrice, nonostante abbia Parte_1 ricevuto l'importo pattuito, ha consegnato le opere non solo con ritardo rispetto al termine contrattualmente previsto bensì con plurimi vizi tali da incidere sulla naturale funzionalità e, a fronte delle impossibilità di addivenire ad un bonario componimento della controversia, ha spiegato l'azione risarcitoria invocando le conclusioni richiamate in epigrafe.
Si è costituita tempestivamente la società convenuta contestando l'avversa domanda e chiedendone il rigetto. In via preliminare la convenuta ha eccepito la decadenza dall'azione sex art. 1667; del pari la convenuta ha escluso che i vizi denunciati siano riconducibili al disposto dell'art. 1669 c.c. con conseguente richiesta di rigetto dell'azione.
La causa, istruita mediante prova per interpello e svolgimento di consulenza tecnica,
è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 11.06.2025 svolta nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c.
***
Esaminando in primo luogo le difese spiegate dalla parte convenuta, giova rilevare come l'eccezione di decadenza dall'azione promossa ai sensi dell'art. 1667 c.c. non è suscettibile di accoglimento.
La Suprema Corte ha a più riprese affermato che in tema di garanzia per gravi
3 difetti dell'opera, il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (cfr., tra le tante, Cass. n. 1463/2008 e Cass. n.
3040/2015). Ciò posto è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3040 del
16/02/2015).
L'identificazione degli elementi conoscitivi necessari e sufficienti onde possa individuarsi la "scoperta" del vizio ai fini del computo dei termini annuali posti dall'art. 1669 c.c. -il primo di decadenza per effettuare la "denunzia" ed il secondo, che dalla denunzia stessa prende a decorrere, di prescrizione per promuovere l'azione-, deve effettuarsi con riguardo tanto alla gravità dei vizi dell'opera quanto al collegamento causale di essi con l'attività progettuale e costruttiva espletata;
sì che, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate, la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici. Ne consegue che, nell'ipotesi di gravi vizi dell'opera la cui entità e le cui cause abbiano reso necessarie indagini tecniche, è consequenziale ritenere che una denunzia di gravi vizi da parte del committente possa implicare un'idonea ammissione di valida scoperta degli stessi, tale da costituire il dies a quo per la decorrenza del termine di prescrizione, solo quando, in ragione degli effettuati accertamenti, risulti dimostrata la piena comprensione dei fenomeni e la chiara individuazione ed imputazione delle loro cause alla data della denunzia (tra le tante v. Cass. 1-8-2003 n. 11740; Cass. 9-3-1999 n. 1993; Cass. 18-11-1998 n. 11613,
Cass. 29-5-1998 n. 5311; Cass. 20-3-1998 n. 2977; Cass. 20644/2013).
Parte attrice ha fornito la prova di aver denunciato i vizi con raccomandata del
4 15.09.2022, allorquando ha avuto piena contezza dell'esistenza dei vizi, non assumendo differente rilievo l'avvenuta consegna delle opere in data 12.07.2022 atteso che in tale sede l'attore non ha sottoscritto “il verbale di collaudo e consegna cantiere”, denunciando già nell'immediatezza la presenza di vizi delle opere.
Nel caso di specie, dunque, contrariamente a quanto sostiene parte convenuta, non vi è alcun elemento processualmente accertato che possa far ritenere che i vizi denunciati si siano palesati in epoca antecedente a quella dedotta dall'attrice, tenuto conto ai fini della responsabilità dell'appaltatore tanto ex art. 1667 che ex art. 1669
c.c., oltre a richiedere che i vizi si palesino entro un decennio dal compimento dell'opera, stabilisce un termine annuale di decadenza che decorre dalla scoperta della gravità dei difetti e della loro imputabilità alla prestazione dell'appaltatore (cfr.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18078 del 19/10/2012).
In altri termini, è necessario che il committente, non solo assuma una mera conoscenza dei vizi, bensì raggiunga un grado sufficiente di consapevolezza che essi siano addebitabili causalmente alla cattiva esecuzione del contratto di appalto.
A ciò si aggiunga che l'eccezione, così come formulata, sconta una evidente contraddizione intrinseca, da un lato la società costruttrice appaltatrice nega fermamente l'esistenza dei vizi e, dall'altro, per supportare l'efficacia della propria allegazione sostiene che i medesimi erano così evidenti da essere emersi già al momento della consegna delle opere.
Del pari giova aggiungere come la giurisprudenza di legittimità ha affermato, a più riprese, che la garanzia speciale per vizi e difformità dell'opera, prevista dagli artt.1667 e 1668 c.c., presuppone il totale compimento dell'opera,; mentre in caso di esecuzione parziale dell'opera - come nella fattispecie, per effetto della non completa esecuzione di alcuni lavori da parte dell'appaltatore - si devono applicare le norme comuni sull'inesatto adempimento in tema di responsabilità ordinaria
(C.C. 11950/1990: “in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, che richiede necessariamente il totale compimento dell'opera”; C.C. 2573/1983;
C.C.7364/1996). Ai fini della risoluzione del contratto, quindi, ai sensi degli artt.
1453 e 1455 c.c., occorrerà valutare se la parte della prestazione non eseguita avesse
5 o meno “scarsa importanza avuto riguardo all'interesse” del committente;
nel caso, poi, il committente abbia comunque utilizzato la parte dell'opera eseguita dall'appaltatore, conformemente allo scopo contrattuale seppure in modo non pieno, non potendo l'inesecuzione parziale, con utilizzazione della parte eseguita per la stessa volontà dell'appaltatore (essendo la risoluzione, nel contratto di appalto, quale contratto ad esecuzione semplicemente prolungata nel tempo e non ad esecuzione continuata, tipicamente retroattiva, secondo il disposto dell'art1458 c.c.), essere trattata alla stregua dell'inadempimento totale, dovrà essere corrisposto un compenso adeguato all'appaltatore per quella parte, in quanto la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore non osta “a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato” (C.C. 5444/1977).
Del pari, il committente che non abbia accettato l'opera medesima non è tenuto ad alcun adempimento, a pena di decadenza, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, cod. civ., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Pertanto, prima dell'accettazione e consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per i vizi comunque rilevabili, i quali, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti alla consegna: ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia,
e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 14584 del 30/07/2004 e cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4051 del
01/03/2016, secondo cui l'accettazione, è un atto negoziale che esige che il committente esprima, anche per facta concludentia il gradimento dell'opera stessa).
In tema di inadempimento del contratto di appalto, le disposizioni speciali di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. integrano - senza escluderne l'applicazione - i principi generali in materia di inadempimento delle obbligazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui l'opera sia stata realizzata in violazione delle prescrizioni pattuite o delle regole tecniche, il committente, convenuto per il pagamento del prezzo, può, al fine di paralizzare la pretesa avversaria, opporre le difformità e i vizi dell'opera, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum,
6 richiamato dal secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 1667 c.c., anche quando non abbia proposto, in via riconvenzionale, la domanda di garanzia o la stessa sia prescritta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4446 del 20/03/2012 e cfr. anche Cass. Sez. 1,
Ordinanza n. 4511 del 14/02/2019, nonché Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26365 del 26/11/2013, secondo cui in tema di appalto, il committente può legittimamente rifiutare o subordinare il pagamento del corrispettivo all'eliminazione dei vizi dell'opera, invocando l'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., in quanto istituto di applicazione generale in materia di contratti a prestazioni corrispettive, purché il rifiuto di adempiere non sia contrario alla buona fede).
Le disposizioni speciali dettate dal legislatore attengono essenzialmente alla particolare disciplina della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, assoggettata ai ristretti termini decadenziali di cui all'art. 1667 c.c., ma non derogano al principio generale che governa l'adempimento del contratto con prestazioni corrispettive, il quale comporta che l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto, abbia l'onere - allorché il committente sollevi l'eccezione di inadempimento di cui al terzo comma di detta disposizione - di provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver eseguito l'opera conformemente al contratto ed alle regole dell'arte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 936 del 20/01/2010, nonché Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del 04/01/2019).
Nel caso di specie è provato in via documentale come l'attore non abbia accettato la consegna dell'opera, con conseguente esclusione della disciplina speciale.
Venendo al merito, ritiene questo Giudice che la domanda avanzata dall'attrice sia parzialmente fondata e meriti accoglimento per quanto di ragione.
In termini generali e con particolare riguardo al riparto dell'onere della prova in tema di vizi dell'opera appaltata, giova ricordare come di recente le Sezioni Unite, chiamate a risolvere il contrasto giurisprudenziale formatosi circa il soggetto tenuto a provare l'esistenza dei vizi della cosa nel contratto di compravendita (venditore o compratore), hanno affermato importanti principi anche in tema di garanzia per i vizi dell'opera disciplinata dagli artt. 1667, 1668 e 1669 c.c. (cfr. Cass. Sezioni Unite, sentenza n. 11748/2019). A tal riguardo, la Suprema Corte ha stabilito in lineare
7 applicazione del principio di vicinanza della prova che, in tema di garanzia per difformità e vizi, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche per facta concludentia, spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate (cfr. in senso conforme cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19146 del 09/08/2013).
Nel caso di specie, a fronte dell'allegazione di vizi e difetti dell'opera appaltata, la parte convenuta non ha fornito la prova di aver correttamente ed integralmente eseguito le opere oggetto del contratto di appalto.
Il C.T.U. nominato, arch. , all'esito di un elaborato motivato in Persona_1
modo approfondito ed immune da vizi logici, dopo aver provveduto al sopralluogo e ad un analitico esame delle opere oggetto del contratto stipulato tra le parti, comparandole con quelle riscontrate, ha da un lato accertato che la società appaltatrice ha realizzato integralmente le opere dettagliate nel capitolato e, dall'altro, ha riscontrato la presenza di vizi dell'opera realizzata.
Tali approdi determinano sia il diritto dell'appaltatore a ricevere il saldo per il compenso pattuito e non oggetto di contestazione (€ 3.620,67), ed in particolare l'importo della fattura emessa a saldo per l'attività resa, sia il diritto del committente ad ottenere il risarcimento del danno per le carenze sia pur con le precisazioni di seguito indicate.
Quanto all'importo di cui alla fattura emessa dalla convenuta a saldo si osservi come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che in tema di appalto, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi nell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro, chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il corrispettivo non viene messo in discussione e, di conseguenza, il relativo, mancato soddisfacimento
8 dà luogo a condanna del committente al pagamento dello stesso (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 5496 del 17/04/2002; Cass. sez. 2, sentenza n. 6009 del
17.04.2012).
Passando all'esame delle singole carenze denunciate dall'attore, il C.T.U. ha accertato l'esistenza e la riconducibilità eziologica all'operato dell'appaltatore dei vizi denunciati, per la cui completa descrizione e valutazione si rimanda all'elaborato peritale nonché ai relativi allegati.
Quanto all'ammontare dei danni il nominato C.T.U. ha concluso che per ovviare alla cattiva esecuzione di parte delle opere, sia necessario sostenere una spesa di €
11.100,00, così come partitamente distinte nel computo metrico allegato.
Le predette conclusioni, motivate in modo coerente ed immuni da censure, possono essere integralmente condivise.
In proposito, giova osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia a più riprese affermato che il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ribadendo come le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del c.t.u. (cfr. tra le tante
Cass. Cassazione Civile, Sez. III, 31 maggio 2018, n. 13770; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 13922 del 07/07/2016).
La Suprema Corte ha affermato a più riprese come il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia
9 che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (cfr. da ultimo Cass. 1815/2015).
In difetto di ulteriori contestazioni e delle risultanze della consulenza tecnica, operando la compensazione atecnica tra il credito residuo vantato dall'appaltatrice e il costo necessario per eleminare i vizi e le carenze esecutive, la società convenuta deve essere condannata al pagamento dell'importo di euro 7.479,33 (€ 11.100,00 – €
3.620,67).
Come è noto, è configurabile la cosiddetta compensazione “atecnica” allorché i crediti abbiano origine da un unico rapporto - la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento -, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l'accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un'apposita domanda riconvenzionale o di un'apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l'autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono (cfr. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 28855 del 05/12/2008).
La Suprema Corte nel tratteggiare gli elementi distintivi della compensazione propria da quella impropria ha affermato quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico - ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione "impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (cfr. tra le tante Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 4825 del 19/02/2019; cfr. Cass. 25.8.2006, n. 18498; Cass. 6.7.2009, n. 15796).
10 Alla suddetta somma liquidata in conto capitale deve essere aggiunto, a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante un ulteriore importo, per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento.
Quanto al calcolo degli interessi compensativi, occorre applicare il criterio messo a punto nella nota sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 17.2.1995 n.
1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base dei citati indici ISTAT. In applicazione di tale criterio, al fine del calcolo degli interessi la somma capitale come sopra determinata deve essere devalutata dalla data della pubblicazione della sentenza alla data della consegna dell'opera (luglio 2022), e sulla somma così ottenuta, progressivamente rivalutata anno per anno in base agli indici ISTAT fino alla data della pubblicazione della sentenza, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale.
La società convenuta deve al contempo essere condannata al pagamento dell'importo di € 8.650,00 in applicazione della penale pattuita all'art. 7 del contratto, non avendo fornito la prova che la tardiva ultimazione delle opere sia conseguenza di una comportamento colposo della controparte ovvero non sia riconducibile ad un proprio inadempimento (cfr. art. 7 “penale per ritardata consegna dei lavori: In caso di mancato rispetto del termine di consegna dei lavori di cui all'articolo 6 dipendente da esclusiva responsabilità, fatto o colpa dell'appaltatore , la si obbliga a Controparte_1 corrispondere al committente una penale pari ad Euro 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo)
.
La penale per il ritardo non appare eccessiva nella sua formulazione né sono stati prospettati dalla parte convenuta elementi concreti per poter giungere ad una parziale riduzione.
Sull'intera somma liquidata decorrono gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della sentenza al saldo ex art. 1282 c.c.
Le spese di lite del presente giudizio devono essere poste a carico della parte convenuta in ragione del principio della soccombenza e sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle questioni
11 trattate, dello scaglione di riferimento relativo al decisum (Cass. Sez. Un. n.
19014/2007) e dell'assenza di istruttoria orale.
Vengono poste, altresì, a carico della convenuta le spese per la consulenza tecnica così come liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile recante n. 2326/2023 R.G., così provvede:
accoglie parzialmente le domande proposte da e, per l'effetto, Parte_1
operata la compensazione impropria con le somme ancora dovute a saldo per i lavori eseguiti, così come partitamente indicate in parte motiva, condanna la società in persona del legale rappresentante al pagamento della Controparte_1
somma di € 7.479,33 oltre rivalutazione ed interessi nei limiti di cui in motivazione nonché al pagamento dell'importo di € 8.650,00 a titolo di penale contrattuale per la ritardata esecuzione delle opere oltre interessi dalla data della sentenza sino al saldo;
condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, C.A. ed IVA come per legge, in euro
545,00 per spese vive;
pone definitivamente a carico della società convenuta le spese di CTU così come liquidate nel giudizio.
Così deciso in Ivrea, 11 giugno 2025.
IL GIUDICE
dott. Augusto Salustri
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