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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/11/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1675/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1675/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNA ABBATE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNA ABBATE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da conclusioni formulate all'udienza del 28.10.2025;
FATTO
Con ricorso del 30.6.2025 (iscritto a ruolo il 4.7.2025), e Parte_1 Controparte_1 esponevano: di aver contratto matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data
10.3.2009; che dalla loro unione il 10.11.2010 era nato il figlio minore era venuta Per_1 meno, negli anni, l'affectio maritalis, sino a rendere impossibile la convivenza coniugale, a
1 causa di incomprensioni caratteriali e contrasti continui;
di aver deciso di separarsi consensualmente onde evitare inutili liti e al fine di ridare serenità alla loro vita.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
I. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore in ossequio a Per_1 quanto statuito dall'art. 337 ter c.c, secondo il quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, resta affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori.
III.. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, secondo quanto statuito dall'art. 337 ter c.c., mentre in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione sarà esercitata congiuntamente.
IV.. Restano attribuite ad entrambi i genitori, conseguentemente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute di che saranno assunte di Per_1 comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, oramai quasi quindicenne. convivrà, con collocazione privilegiata, con la madre e la sorella uterina Persona_2
, maggiorenne, presso la casa familiare sita in Montesarchio (Bn) alla Via Persona_3
Francesco Flora, n.16 che, pertanto ex art. 337 sexies c.c. resta assegnata, con tutto quanto in essa contenuto a . contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1 Controparte_1 presente atto riconsegna le chiavi dell'abitazione alla . pertanto, Parte_1 Controparte_1 resta autorizzato a prelevare i suoi soli effetti personali, previa comunicazione alla Pt_1 entro e non oltre mesi 3, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.
VI. -genitore non collocatario- è autorizzato a tenere con sé ogni Controparte_1 Per_1 qualvolta lo stesso lo vorrà, previa intesa telefonica con la e compatibilmente con gli Pt_1 impegni scolastici del minore. In ogni caso, considerato che è in procinto di Controparte_1 trasferirsi in OR ( PI )(GR), il diritto di visita, viene così modulato: egli è autorizzato a tenere con sé il I e III week di ogni mese dalle ore 14 del sabato, alle Per_1 ore 20.00 della domenica durante il periodo scolastico e dalle ore 10 del sabato alle ore 22.00 della Domenica durante il periodo non scolastico, ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno.
2 VII. corrisponderà a ex art. 337 ter c.c. a solo titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno di contribuzione e di mantenimento per il figlio l'importo mensile di € Per_1
350,00 (trecentocentocinquanta ) da farsi recapitare a mezzo bonifico entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal mese di Agosto 2025, con accredito su C/C contraddistinto da Codice Iban [...] con adeguamento automatico annuale a decorrere da Agosto 2026 in base agli indici di svalutazione ISTAT riferita ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
VIII. Quanto alle spese straordinarie da sostenere per sia extra-assegno Per_1 obbligatorie che non necessitano del preventivo accordo che quelle extra – assegno che necessitano di preventiva concertazione e suddivise nelle seguenti categorie 1) – scolastiche;
2) – spese di natura ludica o parascolastiche;
4) – sportive;
5) – spese medico sanitarie 6) – organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti legati alla FI , le stesse come specificate nel protocollo sottoscritto il 25.10.2021 tra il Tribunale di Benevento e l'Ordine degli Avvocati di Benevento ed adottato con decreto del Presidente del Tribunale n° 101 del
25.10.2021, che qui espressamente si richiama, restano a carico dei genitori nella misura
50%.
IX. Con riferimento all'Assegno Unico e Universale (Decreto legislativo 21.12.2021 n.
230) corrisposto dall' per il figlio minore lo stesso, per l'intero importo CP_2 Per_1
(100%), sarà percepito, in qualità di richiedente e per espresso accordo con Controparte_1 da , genitrice collocataria. Tale previsione è volta a garantire la gestione diretta Parte_1 delle risorse destinate al figlio da parte del genitore che ha il collocamento prevalente in linea con la finalità assistenziale dell'assegno stesso.
X. I buoni fruttiferi intestati al minore restano in custodia della . Il fondo Parte_1 pensione Fideuram aperto in favore del minore continuerà ad essere alimentato da entrambi i genitori secondo le rispettive libere determinazioni.
XI. I coniugi si danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica per cui rinunziano reciprocamente a qualsivoglia mantenimento. Le parti dichiarano che i beni mobili registrati restano assegnati in proprietà come da relative intestazioni risultanti dal
Registro PRA a . Quest'ultima comunque concede a l'uso Parte_1 Controparte_1 gratuito dell'autovettura OR US Tg EP953AG per mesi 3, alla cui scadenza
30.09.2025 l'autovettura dovrà essere riconsegnata alla Pt_2
I coniugi si danno atto di non aver risparmi comuni.
[...]
XIII. si impegna ex art. 337 sexies c.c a comunicare entro gg 30 cambio di Controparte_1 domicilio in uno a residenza.
3 XIV. Le spese e i compensi professionali del presente procedimento restano, per espresso accordo, a carico di . Parte_1
XV. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
All'udienza di comparizione del 28.10.25 le parti chiedevano che la causa fosse riservata in decisione.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e richiesto il parere al PM in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi agli interessi del figlio e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 4, C.F._1 Controparte_1 C.F._2 parte 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2009);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
4 Comune di Montesarchio (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui
D.P.R 3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1675/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GIOVANNA ABBATE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GIOVANNA ABBATE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e da conclusioni formulate all'udienza del 28.10.2025;
FATTO
Con ricorso del 30.6.2025 (iscritto a ruolo il 4.7.2025), e Parte_1 Controparte_1 esponevano: di aver contratto matrimonio civile, in regime di separazione dei beni, in data
10.3.2009; che dalla loro unione il 10.11.2010 era nato il figlio minore era venuta Per_1 meno, negli anni, l'affectio maritalis, sino a rendere impossibile la convivenza coniugale, a
1 causa di incomprensioni caratteriali e contrasti continui;
di aver deciso di separarsi consensualmente onde evitare inutili liti e al fine di ridare serenità alla loro vita.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
I. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. l'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore in ossequio a Per_1 quanto statuito dall'art. 337 ter c.c, secondo il quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, resta affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori.
III.. La responsabilità genitoriale sarà esercitata disgiuntamente in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione, secondo quanto statuito dall'art. 337 ter c.c., mentre in relazione alle questioni di straordinaria amministrazione sarà esercitata congiuntamente.
IV.. Restano attribuite ad entrambi i genitori, conseguentemente le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, educazione e salute di che saranno assunte di Per_1 comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, oramai quasi quindicenne. convivrà, con collocazione privilegiata, con la madre e la sorella uterina Persona_2
, maggiorenne, presso la casa familiare sita in Montesarchio (Bn) alla Via Persona_3
Francesco Flora, n.16 che, pertanto ex art. 337 sexies c.c. resta assegnata, con tutto quanto in essa contenuto a . contestualmente alla sottoscrizione del Parte_1 Controparte_1 presente atto riconsegna le chiavi dell'abitazione alla . pertanto, Parte_1 Controparte_1 resta autorizzato a prelevare i suoi soli effetti personali, previa comunicazione alla Pt_1 entro e non oltre mesi 3, a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto.
VI. -genitore non collocatario- è autorizzato a tenere con sé ogni Controparte_1 Per_1 qualvolta lo stesso lo vorrà, previa intesa telefonica con la e compatibilmente con gli Pt_1 impegni scolastici del minore. In ogni caso, considerato che è in procinto di Controparte_1 trasferirsi in OR ( PI )(GR), il diritto di visita, viene così modulato: egli è autorizzato a tenere con sé il I e III week di ogni mese dalle ore 14 del sabato, alle Per_1 ore 20.00 della domenica durante il periodo scolastico e dalle ore 10 del sabato alle ore 22.00 della Domenica durante il periodo non scolastico, ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e 2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno.
2 VII. corrisponderà a ex art. 337 ter c.c. a solo titolo di Controparte_1 Parte_1 assegno di contribuzione e di mantenimento per il figlio l'importo mensile di € Per_1
350,00 (trecentocentocinquanta ) da farsi recapitare a mezzo bonifico entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese, a decorrere dal mese di Agosto 2025, con accredito su C/C contraddistinto da Codice Iban [...] con adeguamento automatico annuale a decorrere da Agosto 2026 in base agli indici di svalutazione ISTAT riferita ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
VIII. Quanto alle spese straordinarie da sostenere per sia extra-assegno Per_1 obbligatorie che non necessitano del preventivo accordo che quelle extra – assegno che necessitano di preventiva concertazione e suddivise nelle seguenti categorie 1) – scolastiche;
2) – spese di natura ludica o parascolastiche;
4) – sportive;
5) – spese medico sanitarie 6) – organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti legati alla FI , le stesse come specificate nel protocollo sottoscritto il 25.10.2021 tra il Tribunale di Benevento e l'Ordine degli Avvocati di Benevento ed adottato con decreto del Presidente del Tribunale n° 101 del
25.10.2021, che qui espressamente si richiama, restano a carico dei genitori nella misura
50%.
IX. Con riferimento all'Assegno Unico e Universale (Decreto legislativo 21.12.2021 n.
230) corrisposto dall' per il figlio minore lo stesso, per l'intero importo CP_2 Per_1
(100%), sarà percepito, in qualità di richiedente e per espresso accordo con Controparte_1 da , genitrice collocataria. Tale previsione è volta a garantire la gestione diretta Parte_1 delle risorse destinate al figlio da parte del genitore che ha il collocamento prevalente in linea con la finalità assistenziale dell'assegno stesso.
X. I buoni fruttiferi intestati al minore restano in custodia della . Il fondo Parte_1 pensione Fideuram aperto in favore del minore continuerà ad essere alimentato da entrambi i genitori secondo le rispettive libere determinazioni.
XI. I coniugi si danno atto della reciproca nonché adeguata indipendenza economica per cui rinunziano reciprocamente a qualsivoglia mantenimento. Le parti dichiarano che i beni mobili registrati restano assegnati in proprietà come da relative intestazioni risultanti dal
Registro PRA a . Quest'ultima comunque concede a l'uso Parte_1 Controparte_1 gratuito dell'autovettura OR US Tg EP953AG per mesi 3, alla cui scadenza
30.09.2025 l'autovettura dovrà essere riconsegnata alla Pt_2
I coniugi si danno atto di non aver risparmi comuni.
[...]
XIII. si impegna ex art. 337 sexies c.c a comunicare entro gg 30 cambio di Controparte_1 domicilio in uno a residenza.
3 XIV. Le spese e i compensi professionali del presente procedimento restano, per espresso accordo, a carico di . Parte_1
XV. I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis.51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare”.
All'udienza di comparizione del 28.10.25 le parti chiedevano che la causa fosse riservata in decisione.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto e richiesto il parere al PM in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e appaiono conformi agli interessi del figlio e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto n. 4, C.F._1 Controparte_1 C.F._2 parte 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2009);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
4 Comune di Montesarchio (BN) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui
D.P.R 3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 6.11.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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