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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 18/11/2024, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 477 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 477/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione all'udienza del 5.11.2024, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via Cona n. 54 - 88050 C.F._1
Petronà (CZ) – presso lo studio dell'avv. BUBBO GIUSEPPE (cod. fisc.
- pec: , C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliata in via Cona n. 54 - 88050 C.F._3
Petronà (CZ) – presso lo studio dell'avv. BUBBO GIUSEPPE (cod. fisc.
1 - pec: , C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO, dott. Giuseppe Capoccia
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 13.5.2024,
e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in Petronà (CZ), il 06.07.2022 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Petronà (CZ), al n. 3 – parte
II – Serie A – anno 2002); di aver avuto due figli, nata a [...] il [...], Per_1
studentessa universitaria, economicamente non autosufficiente, ed , Per_2
nato a [...] il [...], studente liceale, economicamente non autosufficiente;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso e da separato atto a firma congiunta delle parti, integrativo al medesimo ricorso, richiamato nel verbale d'udienza di comparizione del 5.11.2024 nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di stabilire la loro residenza,
dovunque loro piaccia, anche all'estero;
2. la casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_2
Per_ con i figli e Per_2
3. i coniugi e dichiarano di riconoscere, Parte_1 Parte_2
ciascuno, la propria autosufficienza economica e, pertanto, di rinunciare reciprocamente al mantenimento;
2 4. il sig. rinuncia, in favore della moglie, al proprio 50% Parte_1
dell'assegno unico di mantenimento erogato dall'INPS, che verrà percepito integralmente dalla sig.ra e, quale ulteriore forma di Parte_2
contribuzione al mantenimento dei figli, corrisponderà alla sig.ra Parte_2
la somma di € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici
[...]
Istat, mediante bonifico da effettuarsi entro giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, oltre 50% delle spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti;
5. a) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, in ossequio a quanto previsto dalla Corte di cassazione - SS.UU. civ.- Sentenza
n. 21761 del 29-07-2021, i coniugi convengono l'attribuzione patrimoniale di cui al sub b), chiedendo in relazione alla stessa l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999;
b) il sig. (C.F.: ), nato il [...] Parte_1 C.F._1
Petronà, ivi residente in [...], titolare della proprietà della quota del 50% cede alla sig.ra (C.F.: Parte_2
, nata il [...] a [...], ivi residente in [...]
Areanacchio n. 4, che accetta, la quota del 50%, senza alcuna corresponsione di somma di denaro, dei seguenti immobili siti nel Comune di Petronà e rilevati nel
Catasto Fabbricati del Comune di Petronà:
- foglio di mappa 28, particella 750, sub 4, categoria A/3, Classe 2, consistenza 8,5 vani, rendita € 408,26;
- foglio di mappa 28, particella 750, sub 7, categoria C/1, Classe 2, consistenza
116 mq, rendita € 1.132,28;
c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n.
3 52 e successive modifiche ed integrazioni la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
d) ai sensi della vigente normativa urbanistica, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci dalla l. n.
15/1968 e assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative, il cedente dichiara che:
- la costruzione dell'immobile è iniziata dopo il 1° settembre 1967 assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative;
- l'immobile oggetto del presente atto è stato edificato in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e per lo stesso è stata rilasciata Concessione
Edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Petronà, in data 10.04.1992;
- la costruzione è stata eseguita in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- non sono state apportate altre varianti per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi;
- non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche;
e) il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 C.C. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza;
Il possesso è trasferito dalla data della sottoscrizione del presente ricorso alla signora con relativi vantaggi ed oneri;
Parte_2
4 f) la parte cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità' e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali;
g) le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
h) il cedente rinuncia all'ipoteca legale;
i) le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Giudice ed il Cancelliere del
Tribunale di Crotone si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, della titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza dei pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e della regolarità urbanistica e impiantistica;
l) la cessione avrà effetto dal momento in cui il decreto di omologa / sentenza diverrà definitivo/a;
m) le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il difensore e il
Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Con decreto del 18.5.2024, il Presidente delegato fissava la prima udienza di trattazione mediante sostituzione della stessa con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 10.9.2024, questo giudice, lette le note scritte, disponeva l'integrazione della documentazione mancante e necessaria ai fini del trasferimento immobiliare domandato con il ricorso e rinviava ad una successiva udienza per la comparizione personale delle parti;
5 Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.05.2024, esperito l'interrogatorio libero delle parti e verificato il deposito della documentazione richiesta, all'udienza del 5.11.2024, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra nato il Parte_1
13/02/1976 a PETRONÀ (CZ), cod. fisc. e C.F._1 [...]
nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
- matrimonio celebrato con rito concordatario in Petronà C.F._3
(CZ) il 06.07.2022 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Petronà (CZ), al n. 3 – parte II – Serie A – anno 2002 - (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Petronà (CZ), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 14.11.2024.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 477/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione all'udienza del 5.11.2024, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via Cona n. 54 - 88050 C.F._1
Petronà (CZ) – presso lo studio dell'avv. BUBBO GIUSEPPE (cod. fisc.
- pec: , C.F._2 Email_1
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
elettivamente domiciliata in via Cona n. 54 - 88050 C.F._3
Petronà (CZ) – presso lo studio dell'avv. BUBBO GIUSEPPE (cod. fisc.
1 - pec: , C.F._2 Email_1
che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO, dott. Giuseppe Capoccia
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 13.5.2024,
e , premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio con rito concordatario in Petronà (CZ), il 06.07.2022 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Petronà (CZ), al n. 3 – parte
II – Serie A – anno 2002); di aver avuto due figli, nata a [...] il [...], Per_1
studentessa universitaria, economicamente non autosufficiente, ed , Per_2
nato a [...] il [...], studente liceale, economicamente non autosufficiente;
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione, alle condizioni concordate come da ricorso e da separato atto a firma congiunta delle parti, integrativo al medesimo ricorso, richiamato nel verbale d'udienza di comparizione del 5.11.2024 nei seguenti termini:
1. i coniugi vivranno separatamente e saranno liberi di stabilire la loro residenza,
dovunque loro piaccia, anche all'estero;
2. la casa coniugale rimane assegnata alla sig.ra che vi abiterà Parte_2
Per_ con i figli e Per_2
3. i coniugi e dichiarano di riconoscere, Parte_1 Parte_2
ciascuno, la propria autosufficienza economica e, pertanto, di rinunciare reciprocamente al mantenimento;
2 4. il sig. rinuncia, in favore della moglie, al proprio 50% Parte_1
dell'assegno unico di mantenimento erogato dall'INPS, che verrà percepito integralmente dalla sig.ra e, quale ulteriore forma di Parte_2
contribuzione al mantenimento dei figli, corrisponderà alla sig.ra Parte_2
la somma di € 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo indici
[...]
Istat, mediante bonifico da effettuarsi entro giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente ricorso, oltre 50% delle spese straordinarie, che dovranno essere preventivamente concordate tra le parti;
5. a) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, in ossequio a quanto previsto dalla Corte di cassazione - SS.UU. civ.- Sentenza
n. 21761 del 29-07-2021, i coniugi convengono l'attribuzione patrimoniale di cui al sub b), chiedendo in relazione alla stessa l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n.
154/1999;
b) il sig. (C.F.: ), nato il [...] Parte_1 C.F._1
Petronà, ivi residente in [...], titolare della proprietà della quota del 50% cede alla sig.ra (C.F.: Parte_2
, nata il [...] a [...], ivi residente in [...]
Areanacchio n. 4, che accetta, la quota del 50%, senza alcuna corresponsione di somma di denaro, dei seguenti immobili siti nel Comune di Petronà e rilevati nel
Catasto Fabbricati del Comune di Petronà:
- foglio di mappa 28, particella 750, sub 4, categoria A/3, Classe 2, consistenza 8,5 vani, rendita € 408,26;
- foglio di mappa 28, particella 750, sub 7, categoria C/1, Classe 2, consistenza
116 mq, rendita € 1.132,28;
c) ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma primo bis legge 27 febbraio 1985 n.
3 52 e successive modifiche ed integrazioni la parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, che i dati catastali relativi alle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento corrispondono alle ultime planimetrie depositate in Catasto e che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale;
d) ai sensi della vigente normativa urbanistica, nella consapevolezza della propria responsabilità penale prevista nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci dalla l. n.
15/1968 e assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative, il cedente dichiara che:
- la costruzione dell'immobile è iniziata dopo il 1° settembre 1967 assumendosi tutte le garanzie anche per eventuali sanzioni amministrative;
- l'immobile oggetto del presente atto è stato edificato in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e per lo stesso è stata rilasciata Concessione
Edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune di Petronà, in data 10.04.1992;
- la costruzione è stata eseguita in conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti;
- non sono state apportate altre varianti per le quali dovevano essere richiesti specifici provvedimenti amministrativi;
- non sono stati adottati provvedimenti sanzionatori, ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche;
e) il presente trasferimento viene effettuato a corpo e nello stato di fatto e di diritto in cui se ne trova l'oggetto, unitamente alle inerenti pertinenze, accessioni, cose comuni ex art. 1117 C.C. ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza;
Il possesso è trasferito dalla data della sottoscrizione del presente ricorso alla signora con relativi vantaggi ed oneri;
Parte_2
4 f) la parte cedente presta ogni garanzia di legge, in relazione alla titolarità, disponibilità' e libertà di quanto alienato da diritti reali o personali, azioni, ragioni di terzi, vincoli e privilegi anche fiscali;
g) le parti esonerano il sottoscritto difensore da ogni indagine e responsabilità per quanto attiene la situazione urbanistico-edilizia dell'immobile ceduto, anche in merito alla corrispondenza delle dichiarazioni da loro rese con le risultanze amministrative;
h) il cedente rinuncia all'ipoteca legale;
i) le parti dichiarano di essere a conoscenza che il Giudice ed il Cancelliere del
Tribunale di Crotone si limiteranno a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, della titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza dei pesi, oneri o vincoli di qualunque genere e della regolarità urbanistica e impiantistica;
l) la cessione avrà effetto dal momento in cui il decreto di omologa / sentenza diverrà definitivo/a;
m) le parti si obbligano a curare la trascrizione e voltura del verbale presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare, esonerando il difensore e il
Cancelliere dalle responsabilità connesse a tale incombente.
Con decreto del 18.5.2024, il Presidente delegato fissava la prima udienza di trattazione mediante sostituzione della stessa con il deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 10.9.2024, questo giudice, lette le note scritte, disponeva l'integrazione della documentazione mancante e necessaria ai fini del trasferimento immobiliare domandato con il ricorso e rinviava ad una successiva udienza per la comparizione personale delle parti;
5 Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.05.2024, esperito l'interrogatorio libero delle parti e verificato il deposito della documentazione richiesta, all'udienza del 5.11.2024, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione consensuale tra nato il Parte_1
13/02/1976 a PETRONÀ (CZ), cod. fisc. e C.F._1 [...]
nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
- matrimonio celebrato con rito concordatario in Petronà C.F._3
(CZ) il 06.07.2022 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Petronà (CZ), al n. 3 – parte II – Serie A – anno 2002 - (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Petronà (CZ), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 14.11.2024.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
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