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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 13/06/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1730/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
12.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monasterace, alla Via Leonardo Sciascia n. 2, presso lo studio dell'Avv. BRUZZESE
CATERINA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente-contumace
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere stata assunta dalla società “ ” in data 14.9.2019 con contratto Controparte_1 di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31.12.2019, successivamente trasformato, in data 23.12.2019, in rapporto a tempo indeterminato a far data dal
1.1.2020; dedotto che il contratto stipulato prevedeva lo svolgimento della mansione di Operatore Socio Sanitario (OSS), con inquadramento al IV° livello del CCNL e che l'orario di lavoro veniva fissato in 20 ore settimanali, secondo il calendario della turnazione settimanale, con una retribuzione base pari ad € 600,00, cui andavano aggiunte le maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale e/o festivo e festivo notturno;
esposto di aver regolarmente prestato la propria attività lavorativa ma che la società non le corrispondeva le retribuzioni relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021; dedotto che in data 21.4.2021 intimava infruttuosamente alla società datrice di lavoro il pagamento delle retribuzioni non corrisposte;
allegato che per motivi di malattia si assentava dal lavoro dal 1.3.2021 al 9.5.2021 e che, in data
11.5.2021, alle ore 11,00, si recava presso il luogo di lavoro per riprendere servizio, ma che il Direttore Sanitario glielo impediva, comunicandole oralmente di non poterla riammettere in servizio, in quanto indagata dalla Procura della Repubblica di
Locri per fatti avvenuti nella struttura;
evidenziato che non le fosse mai stato notificato alcun avviso di garanzia da parte dell'autorità giudiziaria, né comunicazione di sospensione o di licenziamento da parte del datore di lavoro;
concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere riammessa in servizio presso la;
- accertare e Controparte_1
dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle mensilità non corrisposte di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché, di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021; - in conseguenza di ciò condannare la resistente al pagamento delle predette mensilità da quantificarsi in Euro 10.000,00
o del maggiore e/o minore importo che verrà accertato nel corso del giudizio, o a seguito di CTU tecnica contabile, che sin d'ora si chiede”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio la società resistente di cui veniva dichiarata la contumacia, attesa la regolare notifica del ricorso. Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante escussione testimoniale e acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 12.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha agito in giudizio proponendo due distinte domande, la prima volta ad ottenere la reintegrazione sul posto di lavoro, la seconda volta ad ottenere la corresponsione della retribuzione mai ricevuta per determinate mensilità.
2. Appare opportuno, in primo luogo, evidenziare che la ricorrente ha fornito debita prova della sussistenza del rapporto di lavoro. In particolare, ha allegato in atti: a)
l'atto con cui è stata disposta, a decorrere dall'1.1.2020, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con inquadramento della dipendente con qualifica di OSS, IV livello CCNL per i dipendenti delle libere istituzioni assistenziali, sottoscritto dal datore di lavoro e dalla lavoratrice medesima;
b) la comunicazione ordinaria obbligatoria della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1.1.2020, con annessa prova della trasmissione della stessa da parte del datore di lavoro in data
2.1.2020; c) le buste paga rilasciate dal datore di lavoro per le mensilità di gennaio, febbraio, giugno, luglio e agosto 2020.
Per tali motivi, deve ritenersi che sussistesse pacificamente tra le parti un rapporto lavorativo a tempo indeterminato a decorrere dal 1.1.2020.
2.1 Quanto sopra premesso, la domanda relativa alla reintegra presso il posto di lavoro è infondata e deve essere rigettata.
Si osserva al riguardo che la Corte di Cassazione, con orientamento in questa sede condiviso, ha affermato il seguente principio di diritto “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha
l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.” (cfr. Cass. n. 3822/2019; conforme Cass. n.
13195/2019).
Nella citata pronuncia è stato in particolare evidenziato che “in punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la "estromissione" dal rapporto non coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo" (Cass. n. 31501 del 2018).
3.1. Dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si
è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1,c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che
l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento.
Non prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (art. 5, I. n. 604 del 1966), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. Inversione dell'onere probatorio non evincibile neanche in via sistematica perché sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice.
3.2. Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale a
"estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale” (cfr. Cass. n. 3822/2019).
Ebbene, appare evidente che nel caso di specie la ricorrente si è limitata a dedurre che le sarebbe stato impedito da parte del direttore sanitario di riprendere servizio, ma la circostanza, astrattamente riconducibile ad un'ipotesi di licenziamento orale, è rimasta del tutto sfornita di prova. Manca dunque in atti qualsiasi elemento che consenta di dedurre che effettivamente sia intervenuta una risoluzione del rapporto lavorativo a iniziativa datoriale e la cessazione del rapporto lavorativo non sia stata conseguenza di dimissioni rese dalla lavoratrice o della risoluzione consensuale del rapporto. Manca d'altronde qualsiasi prova della circostanza che la ricorrente abbia effettivamente offerto la prestazione lavorativa al datore di lavoro, apparendo al riguardo singolare che la lavoratrice a fronte del rifiuto asseritamente oppostole alla riammissione in servizio non abbia quantomeno provveduto a diffidare formalmente la società resistente.
D'altronde entrambi i testimoni escussi all'udienza del 22.2.2024 ( Testimone_1
e nulla hanno potuto riferire rispetto alle vicende che hanno Testimone_2
caratterizzato il rapporto lavorativo della ricorrente nel periodo successivo al febbraio
2021.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la domanda avanzata dalla lavoratrice per la riammissione in servizio presso la società resistente debba essere rigettata.
2.2 Al contrario merita accoglimento la domanda relativa al pagamento delle retribuzioni nei limiti di seguito esposti.
A tale riguardo, ancora in punto di distribuzione dell'onere della prova, si osserva che, ex art. 2697 c.c., se sul lavoratore che agisce in giudizio per domandare il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal proprio datore di lavoro grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al contempo grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi corrispondendo al lavoratore la retribuzione concordata.
Secondo consolidato orientamento di legittimità, difatti, “una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n.
4512 del 1992)” (cfr. Cass. n. 10663/2024).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la sussistenza del rapporto lavorativo e l'inquadramento della lavoratrice sono documentalmente provati e la ricorrente ha dedotto la mancata corresponsione delle retribuzioni. Essendo rimasto contumace il datore di lavoro manca qualsivoglia prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni rivendicate.
Non è tuttavia condivisibile la quantificazione operata dalla parte ricorrente che, rivendicando le retribuzioni relative alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021, ha dedotto “tenuto conto che da contratto la retribuzione prevista è di Euro 600,00 al mese cui vanno aggiunte le maggiorazioni per il lavoro notturno in turno, domenicale e/o festivo e, il lavoro notturno festivo, per una media di Euro 827,00 lordi in busta paga, il totale da corrispondere è quantificato in Euro 10.000,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia)”.
Orbene, è necessario operare una distinzione tra le voci retributive rispetto alle quali la ricorrente era esclusivamente gravata di provare la sussistenza del rapporto lavorativo e quelle rispetto alle quali la lavoratrice era gravata dall'onere di allegare e provare ulteriori specifici fatti costitutivi a fondamento delle proprie pretese.
Rientra senz'altro nella prima ipotesi la retribuzione ordinaria, mentre rientrano nella seconda ipotesi voci retributive ulteriori quali il lavoro straordinario e/o supplementare, il lavoro notturno, il lavoro festivo e domenicale, le ferie non godute e non retribuite e i permessi retribuiti non goduti, rispetto alle quali grava sul lavoratore un rigoroso onere di allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi, alla cui mancanza non può certamente supplire la valutazione equitativa del giudice (si vedano per analogia Cass. n. 16150/2018 e Cass. n. 4076/2018).
Il potere riconosciuto al giudice ai sensi dell'art. 432 c.p.c. relativamente alla liquidazione in via equitativa di una determinata somma, difatti, non deroga al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., potendo trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui sia certa l'esistenza del diritto ma ne sia impossibile o oggettivamente difficile la quantificazione.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha allegato né tantomeno provato l'esistenza di fatti costitutivi che fonderebbero il diritto a vedersi corrisposte somme a titolo di lavoro notturno, festivo o domenicale. È evidente, dunque, che in favore della ricorrente può essere riconosciuto il diritto alla sola retribuzione base, unica richiesta con il ricorso, e quantificata dalla stessa istante in € 600,00 mensili. A quanto sopra si aggiunga che nessuna retribuzione può essere riconosciuta per il mese di giugno 2021, avendo la stessa ricorrente dedotto di non aver più reso alcuna prestazione lavorativa a decorrere dall'11.5.2021.
Per tale motivo la società resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.400,00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio
2021.
Sulle somme dovute, rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo (Cass. n°38/2001).
3. In ragione del parziale accoglimento del ricorso le spese di lite vengono compensate per la metà e, per la restante parte, seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 5.400,00 dovuta a titolo di retribuzione per le mensilità di
[...]
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021, oltre accessori per come in parte motiva;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per la metà le spese di lite e, per la restante parte, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.347,50, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 13/06/2025
Il Giudice Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 1730/2021
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
12.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monasterace, alla Via Leonardo Sciascia n. 2, presso lo studio dell'Avv. BRUZZESE
CATERINA che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
resistente-contumace
OGGETTO: retribuzione.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicata, premesso di essere stata assunta dalla società “ ” in data 14.9.2019 con contratto Controparte_1 di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31.12.2019, successivamente trasformato, in data 23.12.2019, in rapporto a tempo indeterminato a far data dal
1.1.2020; dedotto che il contratto stipulato prevedeva lo svolgimento della mansione di Operatore Socio Sanitario (OSS), con inquadramento al IV° livello del CCNL e che l'orario di lavoro veniva fissato in 20 ore settimanali, secondo il calendario della turnazione settimanale, con una retribuzione base pari ad € 600,00, cui andavano aggiunte le maggiorazioni per lavoro notturno, domenicale e/o festivo e festivo notturno;
esposto di aver regolarmente prestato la propria attività lavorativa ma che la società non le corrispondeva le retribuzioni relative ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021; dedotto che in data 21.4.2021 intimava infruttuosamente alla società datrice di lavoro il pagamento delle retribuzioni non corrisposte;
allegato che per motivi di malattia si assentava dal lavoro dal 1.3.2021 al 9.5.2021 e che, in data
11.5.2021, alle ore 11,00, si recava presso il luogo di lavoro per riprendere servizio, ma che il Direttore Sanitario glielo impediva, comunicandole oralmente di non poterla riammettere in servizio, in quanto indagata dalla Procura della Repubblica di
Locri per fatti avvenuti nella struttura;
evidenziato che non le fosse mai stato notificato alcun avviso di garanzia da parte dell'autorità giudiziaria, né comunicazione di sospensione o di licenziamento da parte del datore di lavoro;
concludeva chiedendo “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere riammessa in servizio presso la;
- accertare e Controparte_1
dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il pagamento delle mensilità non corrisposte di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché, di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021; - in conseguenza di ciò condannare la resistente al pagamento delle predette mensilità da quantificarsi in Euro 10.000,00
o del maggiore e/o minore importo che verrà accertato nel corso del giudizio, o a seguito di CTU tecnica contabile, che sin d'ora si chiede”, con vittoria di spese.
Non si costituiva in giudizio la società resistente di cui veniva dichiarata la contumacia, attesa la regolare notifica del ricorso. Ritenuta la causa sufficientemente istruita mediante escussione testimoniale e acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza del 12.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente ha agito in giudizio proponendo due distinte domande, la prima volta ad ottenere la reintegrazione sul posto di lavoro, la seconda volta ad ottenere la corresponsione della retribuzione mai ricevuta per determinate mensilità.
2. Appare opportuno, in primo luogo, evidenziare che la ricorrente ha fornito debita prova della sussistenza del rapporto di lavoro. In particolare, ha allegato in atti: a)
l'atto con cui è stata disposta, a decorrere dall'1.1.2020, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con inquadramento della dipendente con qualifica di OSS, IV livello CCNL per i dipendenti delle libere istituzioni assistenziali, sottoscritto dal datore di lavoro e dalla lavoratrice medesima;
b) la comunicazione ordinaria obbligatoria della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1.1.2020, con annessa prova della trasmissione della stessa da parte del datore di lavoro in data
2.1.2020; c) le buste paga rilasciate dal datore di lavoro per le mensilità di gennaio, febbraio, giugno, luglio e agosto 2020.
Per tali motivi, deve ritenersi che sussistesse pacificamente tra le parti un rapporto lavorativo a tempo indeterminato a decorrere dal 1.1.2020.
2.1 Quanto sopra premesso, la domanda relativa alla reintegra presso il posto di lavoro è infondata e deve essere rigettata.
Si osserva al riguardo che la Corte di Cassazione, con orientamento in questa sede condiviso, ha affermato il seguente principio di diritto “Il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha
l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.” (cfr. Cass. n. 3822/2019; conforme Cass. n.
13195/2019).
Nella citata pronuncia è stato in particolare evidenziato che “in punto di ripartizione dell'onere probatorio in caso di dedotto licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore circa la "estromissione" dal rapporto non coincide tout court con il fatto della "cessazione del rapporto di lavoro, ma con un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore dal circuito produttivo" (Cass. n. 31501 del 2018).
3.1. Dal punto di vista strutturale il licenziamento è atto unilaterale con cui il datore di lavoro dichiara al lavoratore la volontà di estinguere il rapporto di lavoro, esercitando il potere di recesso. Chi impugna un licenziamento deducendo che esso si
è realizzato senza il rispetto della forma prescritta ha l'onere di provare, oltre la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, il fatto costitutivo della sua domanda rappresentato dalla manifestazione di detta volontà datoriale, anche se realizzata con comportamenti concludenti. Tale identificazione del fatto costitutivo della domanda del lavoratore prescinde dalle difese del convenuto datore di lavoro, anche perché questi può risultare contumace, ed il conseguente onere probatorio è ripartito sulla base del fondamentale canone dettato dall'art. 2697, co. 1,c.c., secondo cui "chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". Non ha riscontro normativo la tesi secondo la quale il lavoratore possa limitarsi a una mera allegazione della circostanza dell'intervenuto licenziamento, obbligando il datore di lavoro a fornire la dimostrazione che
l'estinzione del rapporto di durata sia dovuta ad altra causa, perché in tal caso si realizzerebbe una inversione dell'onere probatorio non prevista dall'ordinamento.
Non prevista dalla disciplina limitativa dei licenziamenti individuali, che pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare che il licenziamento sia giustificato (art. 5, I. n. 604 del 1966), ma non anche che la risoluzione del rapporto sia ascrivibile ad una volontà datoriale. Inversione dell'onere probatorio non evincibile neanche in via sistematica perché sia la ricostruzione della volontà di licenziare, sia eventuali difficoltà nel fornire la prova gravante sul lavoratore, trovano adeguato contrappeso in un utilizzo appropriato anche delle presunzioni affidato al prudente apprezzamento del giudice.
3.2. Ciò posto, la mera cessazione definitiva nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l'effetto sia di un licenziamento, sia di dimissioni, sia di una risoluzione consensuale. Tale cessazione non equivale a
"estromissione", parola sovente utilizzata nei precedenti citati ma che non ha un immediato riscontro nel diritto positivo per cui alla stessa va attribuito un significato normativo, sussumendola nella nozione giuridica di "licenziamento", e quindi nel senso di allontanamento dall'attività lavorativa quale effetto di una volontà datoriale di esercitare il potere di recesso e risolvere il rapporto. L'accertata cessazione nell'esecuzione delle prestazioni può solo costituire circostanza fattuale in relazione alla quale, unitamente ad altri elementi, il giudice del merito possa radicare il convincimento, adeguatamente motivato, che il lavoratore abbia assolto l'onere probatorio sul medesimo gravante circa l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro ad iniziativa datoriale” (cfr. Cass. n. 3822/2019).
Ebbene, appare evidente che nel caso di specie la ricorrente si è limitata a dedurre che le sarebbe stato impedito da parte del direttore sanitario di riprendere servizio, ma la circostanza, astrattamente riconducibile ad un'ipotesi di licenziamento orale, è rimasta del tutto sfornita di prova. Manca dunque in atti qualsiasi elemento che consenta di dedurre che effettivamente sia intervenuta una risoluzione del rapporto lavorativo a iniziativa datoriale e la cessazione del rapporto lavorativo non sia stata conseguenza di dimissioni rese dalla lavoratrice o della risoluzione consensuale del rapporto. Manca d'altronde qualsiasi prova della circostanza che la ricorrente abbia effettivamente offerto la prestazione lavorativa al datore di lavoro, apparendo al riguardo singolare che la lavoratrice a fronte del rifiuto asseritamente oppostole alla riammissione in servizio non abbia quantomeno provveduto a diffidare formalmente la società resistente.
D'altronde entrambi i testimoni escussi all'udienza del 22.2.2024 ( Testimone_1
e nulla hanno potuto riferire rispetto alle vicende che hanno Testimone_2
caratterizzato il rapporto lavorativo della ricorrente nel periodo successivo al febbraio
2021.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene che la domanda avanzata dalla lavoratrice per la riammissione in servizio presso la società resistente debba essere rigettata.
2.2 Al contrario merita accoglimento la domanda relativa al pagamento delle retribuzioni nei limiti di seguito esposti.
A tale riguardo, ancora in punto di distribuzione dell'onere della prova, si osserva che, ex art. 2697 c.c., se sul lavoratore che agisce in giudizio per domandare il pagamento delle retribuzioni non corrisposte dal proprio datore di lavoro grava l'onere di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, al contempo grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi corrispondendo al lavoratore la retribuzione concordata.
Secondo consolidato orientamento di legittimità, difatti, “una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore (Cass. n.
4512 del 1992)” (cfr. Cass. n. 10663/2024).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la sussistenza del rapporto lavorativo e l'inquadramento della lavoratrice sono documentalmente provati e la ricorrente ha dedotto la mancata corresponsione delle retribuzioni. Essendo rimasto contumace il datore di lavoro manca qualsivoglia prova dell'effettiva corresponsione delle retribuzioni rivendicate.
Non è tuttavia condivisibile la quantificazione operata dalla parte ricorrente che, rivendicando le retribuzioni relative alle mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2021, ha dedotto “tenuto conto che da contratto la retribuzione prevista è di Euro 600,00 al mese cui vanno aggiunte le maggiorazioni per il lavoro notturno in turno, domenicale e/o festivo e, il lavoro notturno festivo, per una media di Euro 827,00 lordi in busta paga, il totale da corrispondere è quantificato in Euro 10.000,00 (o nella diversa somma ritenuta di giustizia)”.
Orbene, è necessario operare una distinzione tra le voci retributive rispetto alle quali la ricorrente era esclusivamente gravata di provare la sussistenza del rapporto lavorativo e quelle rispetto alle quali la lavoratrice era gravata dall'onere di allegare e provare ulteriori specifici fatti costitutivi a fondamento delle proprie pretese.
Rientra senz'altro nella prima ipotesi la retribuzione ordinaria, mentre rientrano nella seconda ipotesi voci retributive ulteriori quali il lavoro straordinario e/o supplementare, il lavoro notturno, il lavoro festivo e domenicale, le ferie non godute e non retribuite e i permessi retribuiti non goduti, rispetto alle quali grava sul lavoratore un rigoroso onere di allegazione e prova dei relativi fatti costitutivi, alla cui mancanza non può certamente supplire la valutazione equitativa del giudice (si vedano per analogia Cass. n. 16150/2018 e Cass. n. 4076/2018).
Il potere riconosciuto al giudice ai sensi dell'art. 432 c.p.c. relativamente alla liquidazione in via equitativa di una determinata somma, difatti, non deroga al principio dell'onere della prova di cui all'art. 2967 c.c., potendo trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui sia certa l'esistenza del diritto ma ne sia impossibile o oggettivamente difficile la quantificazione.
Nel caso di specie la parte ricorrente non ha allegato né tantomeno provato l'esistenza di fatti costitutivi che fonderebbero il diritto a vedersi corrisposte somme a titolo di lavoro notturno, festivo o domenicale. È evidente, dunque, che in favore della ricorrente può essere riconosciuto il diritto alla sola retribuzione base, unica richiesta con il ricorso, e quantificata dalla stessa istante in € 600,00 mensili. A quanto sopra si aggiunga che nessuna retribuzione può essere riconosciuta per il mese di giugno 2021, avendo la stessa ricorrente dedotto di non aver più reso alcuna prestazione lavorativa a decorrere dall'11.5.2021.
Per tale motivo la società resistente deve essere condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 5.400,00 per le mensilità di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio
2021.
Sulle somme dovute, rivalutate annualmente, sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di maturazione di ogni singola spettanza al soddisfo (Cass. n°38/2001).
3. In ragione del parziale accoglimento del ricorso le spese di lite vengono compensate per la metà e, per la restante parte, seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa: accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 5.400,00 dovuta a titolo di retribuzione per le mensilità di
[...]
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020 nonché di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2021, oltre accessori per come in parte motiva;
rigetta nel resto il ricorso;
compensa per la metà le spese di lite e, per la restante parte, condanna la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.347,50, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Locri, 13/06/2025
Il Giudice Dott. Rodolfo Valentino Scarponi