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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA ANTONELLA EUGENIA RIZZO PRESIDENTE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE
DOTT.SSA ADELE FORESTA CONSIGLIERE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1122/2021 R.G.A.C. trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito delle note scritte di cui all'art. 127 ter c.p.a. in sostituzione dell'udienza del 2 luglio 2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Milano alla Via Bartolomeo D'Alviano n. 21, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Pierfrancesco Granata, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
, Corso Giuseppe Mazzini n. 74, presso lo studio dell'Avv. Francesco Izzo, dal quale è CP_1 rappresentato e difeso giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLATO
E
; Controparte_2 Controparte_3
APPELLATI – CONTUMACI
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “Voglia l'adita Corte di Appello, ogni contraria deduzione disattesa, in totale riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento del presente gravame così provvedere:
- sospendere l'esecutività della sentenza impugnata […]
1 - accogliere nel merito il presente gravame per tutti i motivi di cui in premessa così disponendosi gradatamente in totale riforma della sentenza impugnata quanto segue:
1 – dichiarare estinto il procedimento;
2 – dichiarare la nullità degli atti adottati dal GOT e disporre la rinnovazione degli stessi innanzi
a sé ex art. 356 cpc
3 – subordinatamente ed in ogni caso disporre il mutamento del rito per le ragioni indicate in premessa
4 – ammettere i mezzi di prova articolati in primo grado
5 – accogliere le eccezioni di merito e le conclusioni di merito principali e subordinate rassegnate in primo grado
6 – condannare l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato: “Voglia l'adita Corte di Appello di rigettare l'istanza inibitoria e l'appello, CP_1 siccome inammissibile e infondato per le argomentazioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo grado
1.1. Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così compendiato nella sentenza impugnata:
“L , in qualità di proprietario del fondo “Poerio”, Controparte_1 ubicato in agro del Comune di Sellia Marina ed identificato in catasto al foglio di mappa n. 9, part.lle 39, 68, 62, 22 ed al foglio n. 10 part.lle 22 e115, ha convenuto, dinanzi all'intestato
UN , deducendo l'occupazione abusiva del predetto terreno e chiedendo Parte_1
l'immediato rilascio dello stesso ed il risarcimento dei conseguenti danni subiti.
Il si è costituito, chiedendo di estendere il contraddittorio nei confronti dei signori Parte_1
e e spiegando domanda riconvenzionale di usucapione Controparte_2 Controparte_3 del terreno oggetto della domanda principale di rilascio e ulteriore domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dei crediti vantati per i miglioramenti apportati ai terreni.
Con atto del 15.12.2011, sono intervenuti in giudizio i signori e , i CP_2 Controparte_3 quali hanno eccepito l'infondatezza della domanda attrice ed hanno chiesto l'estensione della domanda nei confronti della e l'accoglimento delle domande Controparte_4 riconvenzionali.
Il giudice istruttore, alla prima udienza di comparizione, del 6 maggio 2011, ha autorizzato il convenuto alla chiamata dei terzi;
con ordinanza del 12 gennaio 2012, il giudice ha rigettato la domanda di concessione di un nuovo termine per la chiamata di terzo non effettuata.
Successivamente, rigettata la richiesta di prova testimoniale dedotta dal convenuto, la causa è stata ritenuta matura per la decisione.
2 Nelle more del giudizio, il convenuto e i terzi interessati, hanno presentato interpello per astensione e, in difetto, ricorso per ricusazione.
Il Presidente di Sezione, con provvedimento del 29.11.2018, non ha autorizzato l'astensione e ha disposto la restituzione degli atti al giudice”.
Indi, la causa è stata decisa con sentenza n. 764 del 5 maggio 2021, pubblicata il 14 maggio
2021, con cui il UN di Catanzaro ha così deciso:
1. accoglie la domanda attrice per quanto di ragione e, per l'effetto, ordina ai convenuti in solido tra loro il rilascio in favore dell'attore del terreno ubicato in agro del Comune di Sellia Marina ed identificato in catasto al foglio di mappa n. 9, part.lle 39,68,62, 22 ed al foglio di mappa n. 10 part.lle 22 e 115, entro il 30 ottobre 2021;
2. condanna , e in solido tra loro al Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 pagamento in favore dell , della Controparte_1 somma pari ad € 10.000,00, a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della presente pronuncia al soddisfo;
3. rigetta le domande riconvenzionali;
4. condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore dell'attore dei compensi professionali, che si liquidano in forza del D.M. 55/2014, in € 1.618,00 e del contributo unificato, pari a € 205,00, oltre accessori di legge.
Il Giudice di prime cure, ha ritenuto:
infondata l'eccezione di estinzione del giudizio formulata da parte convenuta, sul presupposto che, a seguito del rigetto dell'istanza di ricusazione, nessuna delle parti in causa avrebbe proposto istanza di riassunzione entro il termine previsto dall'art. 54 c.p.c., ultimo comma;
precluse all'esame del UN, le questioni sollevate dai convenuti solo in sede di comparsa conclusionale;
nel merito, ha ritenuto ampiamente dimostrata l'occupazione abusiva del terreno di proprietà dell , da parte dei Controparte_1 convenuti;
ha rigettato sia la domanda di usucapione che la domanda per i miglioramenti, entrambe spinte, in via riconvenzionale, dai convenuti;
ha condannato i al risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00, tenendo Parte_1 conto del canone locativo e della durata dell'occupazione.
§ 2. L'appello
2.1. Avverso sopraddetta sentenza, notificata il 14 maggio 2021, è insorto , il Parte_1 quale ha interposto gravame con atto di citazione in appello notificato in data 11 giugno 2021, per i motivi che si esamineranno.
3 2.2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l Controparte_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto
[...] dell'appello perché infondato in fatto e in diritto.
2.3. Con ordinanza del 25 marzo 2022, la Corte ha disposto la notificazione ad CP_2
e dell'atto di citazione, nonché dei successivi atti e verbali di
[...] Controparte_3 causa, entro il 4 aprile 2022, a cura di parte appellante, che vi ha ritualmente provveduto.
2.4. Con successiva ordinanza del 15 luglio 2022 la Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.5. Disposta una serie di rinvii, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del
4 luglio 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c. Indi, la Corte – viste le note – con ordinanza di data 29 luglio 2024, ha trattenuto la causa in decisione, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla comunicazione della ridetta ordinanza, avvenuta il 30 luglio 2024.
§ 3. La contumacia
3.1. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e , Controparte_2 Controparte_3
i quali, sebbene ritualmente evocati, con atto notificato il 6 aprile 2022, non hanno inteso costituirsi in giudizio.
§ 4. Le valutazioni della Corte
4.1. Con il primo motivo di gravame, così rubricato: “Eccezione di estinzione del giudizio”,
censura la sentenza nella parte in cui il UN ha rigettato l'eccezione di Parte_1 estinzione del giudizio formulata da parte convenuta, sul presupposto che, a seguito del rigetto dell'istanza di ricusazione, nessuna delle parti in causa avrebbe proposto istanza di riassunzione entro il termine previsto dall'art. 54 c.p.c., ultimo comma.
Il UN ha sul punto, così motivato:
“Preliminarmente, si rileva che, parte convenuta all'udienza del 5 novembre 2019, ha eccepito
l'estinzione del giudizio, in quanto a seguito del rigetto dell'istanza di ricusazione, nessuna delle parti avrebbe proposto istanza di riassunzione entro il termine previsto dall'art. 54 c.p.c., ultimo comma.
A tal proposito si richiama quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui, la presentazione dell'istanza di ricusazione non sospende mai, di per sé sola, il procedimento nel quale è avanzata. Quindi, ove la decisione sulla medesima sia intervenuta in un momento anteriore alla scadenza dei termini già fissati dal giudice ricusato ai sensi dell'art. 190 c.p.c., questi ben può decidere la causa senza alcun bisogno di una formale riassunzione (Cass. Civ., Sez. III,
13 dicembre 2012, n. 22917).
4 Nella presente fattispecie, prima del provvedimento datato 12.12.2018, depositato il 2.01.2019, di rigetto del ricorso, il UN con ordinanza del 4 dicembre 2018, aveva già fissato l'udienza del 19 febbraio 2019, per la trattazione del giudizio.
Pertanto, non era necessario alcun impulso di parte” (cfr. sentenza, 2).
Trattasi, a dire dell'appellante, di assunto “a dir poco aberrante” (cfr. citazione in appello, pag. 7), posto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la proposizione dell'istanza di ricusazione sospende automaticamente il processo, ex art. 52, comma 3, c.p.c., salvo il caso in cui il giudice
“a quo” valuti l'inammissibilità per carenza “ictu oculi” dei requisiti formali dell'istanza di ricusazione. È dunque solo nel caso di palese inammissibilità, non anche negli altri, che il processo può proseguire senza necessità di impulsi di parte o d'ufficio. Ebbene, nel caso in esame, prosegue l'appellante, l'istanza di ricusazione non fu affatto dichiarata inammissibile (per carenza "ictu “culi” dei requisiti formali), ma è stata delibata ed esaminata dal Collegio della
Seconda Sezione Civile che, in esito alla audizione del magistrato ricusato, ne ha dichiarato l'infondatezza nel merito. Di conseguenza, chiosa l'impugnante, “il procedimento principale non poteva che considerarsi sospeso in applicazione del III comma dell'art. 52 cpc con ogni ulteriore conseguenza riguardante l'applicazione dell'art. 54 cpc ultimo comma che stabilisce che dell'ordinanza(che definisce il giudizio di ricusazione) è data notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, “le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi” (cfr. citazione in appello, pag. 10). Nel caso in esame, sempre in assunto, sarebbe mancato l'atto di riassunzione da adottarsi nelle forme dell'art. 125 disp. att. c.p.c. e da notificarsi a norma dell'art. 170 c.p.c., risultando al fascicolo telematico unicamente in data 19 febbraio 2019 un provvedimento dell'ufficio di “rinvio ad altra udienza: udienza rinviata al 05/11/2019 09:30” atto questo di certo colpito dalla sanzione di inefficacia stabilita dal comma 1 dell'art. 298 c.p.c. Alla data del 2 luglio 2019 (cioè sei mesi dopo la comunicazione alle parti della cessazione della causa di sospensione del processo consistente nel rigetto nel merito dell'istanza di ricusazione) il processo “si è dunque irreversibilmente estinto ai sensi del III comma dell'art. 307 cpc …” (cfr. citazione in appello, pag. 11).
4.2. Con il secondo motivo di gravame, così rubricato: “Sulla ricusazione della dott.ssa CP_6
”, l'appellante censura il provvedimento di rigetto dell'istanza di ricusazione, adducendo
[...] che “il provvedimento che ha deciso la ricusazione, come tutti i suoi atti ad esso preordinati è degno di censura e come tale dovrà essere posto nel nulla con la conseguente rinnovazione degli atti a mente dell'art. 356 cpc” (cfr. citazione in appello, pag. 12). Rappresenta che, invero, la motivazione addotta dal UN a corredo del rigetto dell'istanza di ricusazione si sostanzia nell'affermazione secondo cui non ricorrerebbe alcun rapporto di credito-debito tra la dott.ssa e l'avvocato Granata, atteso che il supposto credito della prima – che nella specie CP_6 deriverebbe da un'obbligazione di risarcimento di un danno non patrimoniale gravante sul
5 secondo – non ha, allo stato, neppure natura litigiosa. Adduce l'appellante la erroneità di siffatta motivazione, posto che un'obbligazione per illecito aquiliano sorge per il verificarsi del fatto generatore (nella specie la asserita diffamazione); e resta tale fintanto che rispetto a quel fatto non si determini un fattore estintivo di quelli stabiliti dalla legge;
e poiché, nella specie, un fatto estintivo non si è ancora verificato, ne consegue che la decisione del UN di Catanzaro di rigettare la istanza suddetta “è errata e dovrà essere posta nel nulla” (cfr. citazione in appello, pag. 17).
4.3. Con il terzo motivo, così rubricato: “Sulla proroga del contratto di affitto di fondo rustico”,
, rappresenta che, in primo grado, con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, Parte_1
c.p.c. del 10 giugno 2012, egli aveva precisato ovvero modificato parte delle eccezioni e delle conclusioni già proposte nei sensi che seguono. Si era infatti evidenziato in comparsa di risposta in punto di fatto, a specificazione del titolo del suo rapporto materiale con il bene conteso, che già da tempo remoto il defunto padre del convenuto ( , deceduto il Persona_1
20 luglio 2008) aveva detenuto (col tempo via via anche unitamente allo stesso convenuto) a titolo di “affitto di fondo rustico” i terreni per cui è causa. Dunque un titolo giuridico a giustificazione della detenzione del bene comunque sussisteva (ancorché misconosciuto da parte attrice) che come tale andava inquadrato nel novero dei rapporti disciplinati dall'art. 2 della Legge 203/82.
Infatti il contratto in essere (esibito alla costituzione in giudizio) era stato stipulato in data 5/7/1975 tra l'ente attore e il defunto padre del convenuto, sig. . Persona_1
Ai sensi dell'art. 2 cit. capoverso lettera e) la durata del rapporto sarebbe dunque caduta in regime di proroga legale di quindici anni dato che il rapporto aveva avuto inizio successivamente all'annata agraria 1959-1960 e con decorrenza dalla entrata in vigore della legge medesima (6 maggio 1982) come stabilita dall'art. 63.
Ne conseguiva quindi che – in mancanza di disdetta di sorta - il rapporto in questione si sarebbe dunque prorogato ex lege sino al 6 maggio 1997 sempre in capo all'originario conduttore in uno alla persona del convenuto che via via lo ha coadiuvato fino a sostituirlo a titolo professionale nella conduzione del fondo.
Ne è conseguito che il rapporto in questione si sarebbe di nuovo tacitamente ricondotto di altri 15 anni (art. 1 legge cit.) e dunque sino al 6 maggio 2012.
In pendenza di tale ultimo rapporto è intervenuta la morte del sig. Persona_1 donde ai sensi dell'art. 49 legge cit. nel rapporto è comunque succeduto il convenuto Parte_1
ricorrendone i presupposti di legge.
[...]
Da ciò conseguiva– sempre ovviamente in linea di subordine rispetto alla riconvenzionale originaria di usucapione – che quanto meno il rapporto in questione ben potrebbe avere un titolo giuridico giustificativo e per di più ulteriormente tacitamente ricondotto di ulteriori 15 anni per mancata disdetta.
6 Tale rapporto dunque avrebbe avuto scadenza non anteriore al 6 maggio 2027.
Il UN nella sentenza oggi impugnata ha di fatto dimostrato di non avere neanche letto la memoria surrichiamata affermando, precisando che le comparse conclusionali hanno la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e di conseguenza non possono contenere domande o eccezioni nuove, che comportino l'ampliamento del thema decidendum, che non poteva essere esaminato quanto eccepito dai convenuti solo in sede di comparsa conclusionale, in ordine alla proroga del contratto di fitto. In realtà, l'eccezione in questione era stata ritualmente proposta a mezzo delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. ritualmente depositata in data 11 giugno 2012. La sentenza è dunque errata innanzitutto perché non è stato disposto il mutamento del rito in rito speciale in applicazione della legge 2 marzo 1963, n. 320. È poi errata perché non ha esaminato e delibato l'eccezione e con essa non ha provveduto alla ammissione della prova per testimoni. A dire dell'appellante
“l'eccezione in ogni caso era ed è fondata avendo ragione l'appellante di essere in ogni subordinato caso riconosciuto in uno ai fratelli quale successore nel rapporto di affitto a suo tempo contratto dal padre” (cfr. citazione in appello, pag. 19).
4.4. Con il quarto motivo, così rubricato: “Sull'occupazione abusiva e sulla domanda di usucapione”, censura la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione.
4.5. Con il quinto motivo di gravame, così rubricato: “Crediti vantati dall'appellante per i miglioramenti”, si duole di rigetto della domanda avente ad oggetto l'indennizzo per i miglioramenti fondiari, innovazioni e piantumazioni varie di cui alla documentazione in atti e consistenti in sbancamento e livellamento di terreno collinare, scasso dei terreni per la predisposizione e posa in opera degli impianti di irrigazione a pioggia, piantumazione di circa
5.000 piante di pesco innestato qualità SP e , piantumazione di 16.000 Parte_2 piante di cipresso frangivento, realizzazione di drenaggi e scoli e di strade interpoderali nonché di recinzioni in rete metallica elettrosaldata e filo spinato. Miglioramenti che “andavano comunque riconosciuti anche nei subordinati termini di arricchimento, come precisato nelle conclusioni” (cfr. citazione in appello, pag. 21).
4.6. Con il sesto motivo, così rubricato: “Quantificazione economica del relativo danno dell'appellato”, impugna la sentenza nella parte in cui determina il risarcimento del danno in euro
10.000,00. Obietta l'appellante che “la determinazione di tale danno era stata tanto apoditticamente richiesta dall'appellato quanto altrettanto apoditticamente determinata dal
UN non ravvisandosi oggettivamente nella sentenza in base a cosa il danno patito si riscontrerebbe in detta misura difettando ogni prova o motivazione. Ne consegue che la sentenza andrà riformata anche per tale ulteriore motivo” (cfr. citazione in appello, pag. 21).
4.7. Il primo motivo è fondato e va accolto, con conseguente assorbimento dei restanti motivi.
7 Giova preliminarmente rammentare che, a mente dell'art. 52, comma 3, c.p.c., sospende il processo>>.
E' oramai univoco l'indirizzo giurisprudenziale, a cui si ritiene di dover dare continuità, per il quale la sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare ipso iure la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice a quo una sommaria delibazione della sua ammissibilità all'esito della quale, ove risultino ictu oculi carenti i requisiti formali posti dalla legge per l'ammissibilità della stessa, tale circostanza, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso a detto giudice competente, esclude nondimeno l'automatismo dell'effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire nel contempo, l'uso distorto dell'istituto (ex multis, Cass., Sez. Un., 19 aprile 2002, n.
5729; nonché Cass. civ., 10 luglio 2003, n. 10406; Cass. civ., 10 marzo 2006, n. 5236; Cass. civ.,
6 dicembre 2011, n. 26267).
In sostanza, lo stesso giudice innanzi al quale l'istanza di ricusazione viene proposta ha, in via anticipata, il potere di sindacarne l'ammissibilità e, quindi, di procedere oltre nel giudizio, senza sospenderlo, in caso di ritenuta manifesta inammissibilità: la palese ratio del principio risiede nell'esigenza di evitare l'automatismo dell'effetto sospensivo, impedendo l'uso distorto dell'istituto. Resta, tuttavia, fermo che sull'istanza di ricusazione non può giudicare lo stesso giudice avverso il quale essa sia stata avanzata.
In altri termini, sebbene valga il condiviso principio predetto, secondo cui spetta pur sempre al collegio ricusato una sommaria delibazione dell'ammissibilità del ricorso, rimane indefettibile la devoluzione della questione al giudice competente a decidere sulla ricusazione stessa;
la patente inammissibilità del ricorso non assume infatti, in nessun caso, valore ostativo alla rimessione del ricorso per ricusazione al giudice competente, ma unicamente alla sospensione del giudizio principale. Tale orientamento è stato espresso in diverse decisioni della Suprema Corte (cfr.
Cass., Sez. Un., 16 novembre 2007, n. 23729; tra le più recenti, v. Cass., Sez. Un., 13 gennaio
2021, n. 461).
Questi principi sono stati condivisi dalla Corte Costituzionale che ha affermato, nel contempo, che il giudice della causa è “obbligato in ogni caso a dare corso all'istanza di ricusazione trasmettendo il relativo fascicolo al giudice competente”, mentre gli compete, altresì, di delibare preventivamente i presupposti formali di una valida ricusazione, ai fini della sospensione del giudizio, onde un'istanza di ricusazione presentata senza rispettare le condizioni e i termini prescritti non produce la sospensione del processo, perché non integra la fattispecie che tale sospensione impone (Corte cost., ord. 18 marzo 2005, n. 115, la quale ha dichiarato la questione
8 manifestamente infondata avallando, quindi, tale lettura dell'art. 52, comma 3, c.p.c.; Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 388).
Nel caso in esame, con ricorso del 19 maggio 2018, l'avv. Pierfrancesco Granata, nell'interesse dei sigg.ri , e , ha proposto la Parte_1 Controparte_2 Controparte_3 ricusazione della dott.ssa in relazione alla mancata astensione della stessa Controparte_6 dalla trattazione del procedimento n. 153/2011 R.G.A.C. pendente tra l
[...]
ed i predetti signori. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 22 maggio 2018 il UN nella persona della dott.ssa CP_6
, stante l'istanza depositata il 19 maggio 2018 dall'avvocato Granata “di ricusazione del
[...] sottoscritto giudice […] rimette gli atti al Presidente del UN per gli opportuni provvedimenti”.
È dunque evidente che la dott.ssa , giudice a quo, all'esito di sommaria delibazione della CP_6 ammissibilità dell'istanza di ricusazione, non ha ravvisato ragioni di inammissibilità della medesima, né ha fissato udienza per la prosecuzione della causa, limitandosi a rimettere gli atti al Presidente del UN. Il che significa, in buona sostanza, che, per effetto della proposizione dell'istanza di ricusazione, il processo era sospeso.
È poi documentato in atti che l'istanza di ricusazione è stata decisa dalla Seconda Sezione Civile del UN di Catanzaro, con ordinanza collegiale del 12 dicembre 2018, depositata in cancelleria il 2 gennaio 2019, con cui il ricorso è stato rigettato.
Non vi è dubbio che era onere delle parti di provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi a decorrere dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza sulla ricusazione che, da quanto è dato evincere dall'esame del fascicolo telematico, è stata comunicata alle parti in data 8 gennaio 2019.
In forza dell'art. 54, comma 4, c.p.c. – a mente del quale dell'ordinanza sulla ricusazione notizia dalla cancelleria al giudice e alle parti, le quali debbono provvedere alla riassunzione della causa nel termine perentorio di sei mesi>> – le parti avrebbero dovuto riassumere la causa entro e non oltre il giorno 8 luglio 2019, a pena di estinzione del processo, che, come noto, opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio (art. 307 c.p.c., nella formulazione “ratione temporis” applicabile).
Peraltro, nel caso in esame, l'estinzione è stata eccepita all'udienza del 5 novembre 2019, dall'avvocato Granata nell'interesse dei suoi assistiti.
È indubbio che la riassunzione – da farsi con ricorso, ai sensi dell'art. 125 disp. att.c.p.c. – non ha avuto luogo, nel senso che le parti in causa non hanno provveduto a depositare al giudice a quo il ricorso in riassunzione.
Viceversa, dall'esame del fascicolo telematico della causa iscritta al n. 153/2011 R.G., risulta che la dott.ssa , con ordinanza adottata il 4 dicembre 2018, ha fissato, d'ufficio, l'udienza del CP_6
19 febbraio 2019, ore di rito, “per la trattazione”.
9 Senonché, per come correttamente argomentato dall'appellante, durante la sospensione possono essere compiuti atti del procedimento>>, ex art. 298, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che è inefficace, in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo, nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'ordinanza di fissazione ex officio dell'udienza di prosecuzione del processo adottata prima della cessazione della causa di sospensione, cessazione che, come sopradetto, ha avuto luogo solo in data 8 gennaio 2019 e, dunque, in epoca certamente successiva all'ordinanza del 4 dicembre 2018.
Poiché, il processo è stato sospeso per effetto dell'istanza di ricusazione della quale il Giudice non ha dichiarato la inammissibilità, e posta la nullità dell'ordinanza di data 4 dicembre 2018, non vi è dubbio che, per la ripresa del giudizio sospeso, era necessario il deposito – entro il giorno 8 luglio 2019 – del ricorso in riassunzione, a cura della parte più diligente (cfr. Cass. civ., 23 luglio
2002, n. 10780: “In tema di sospensione e riassunzione del processo, deve ritenersi che il procedimento di ricusazione, determinando un incidente i sospensione impropria e non traslativa, consente alla parte la riassunzione con ricorso e non con citazione, atteso che, in linea generale, la riassunzione del processo sospeso è validamente introdotta con ricorso ex art. 297 c.p.c., tutte le volte in cui la prosecuzione del giudizio non debba avvenire in altra sede, restando, per converso, disciplinate dall'art. 125 disp. att. c.p.c. tutte le ipotesi di riassunzione non dipendenti da sospensione (da introdurre, pertanto, con atto di citazione), e dal disposto dell'art. 50 c.p.c. le riassunzioni conseguenti ai procedimenti per regolamento di competenza e di giurisdizione (che postulano, invece, la riassunzione con comparsa)”).
Pacifico che il ricorso non ha avuto luogo, deve dichiararsi l'estinzione del processo per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 307 c.p.c., nonché la nullità della sentenza resa in primo grado, atteso che il processo non poteva essere proseguito (cfr. Cass. civ., 17 aprile 2008, n. 10093: “Nel caso in cui l'estinzione del processo, che si sia verificata nel corso del giudizio di primo grado, non sia stata pronunciata e il conseguente vizio di nullità della sentenza non sanzionato dal giudice di seconde cure, venga successivamente denunciato con ricorso per cassazione, il giudice di legittimità è tenuto, in accoglimento del ricorso, a dichiarare l'estinzione del giudizio e cassare senza rinvio la sentenza di appello impugnata in sede di legittimità e la sentenza resa in primo grado, atteso che il processo non poteva essere proseguito”).
In questi termini l'appello è accolto.
5. Le spese di lite
5.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo (causa di valore indeterminabile di bassa complessità) alla tariffa minima prevista dal D.M. n. 147 del 13 agosto
2022 in vigore dal 23 ottobre 2022 per tutte le fasi.
5.2. Stante l'esito del giudizio (accoglimento dell'appello), deve darsi atto che non sussistono i presupposti per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/02,
10 dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti dell Parte_1 [...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato in data 11 giugno 2021, e avverso la sentenza del UN di Catanzaro, n. 764/2021, resa il 5 maggio 2021 e pubblicata il 14 maggio
2021, notificata il 14 maggio 2021, così provvede:
- dichiara la contumacia di e;
Controparte_2 Controparte_3
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara l'estinzione del giudizio e la conseguente nullità dell'attività processuale successiva ivi compresa la sentenza appellata;
- condanna l , in Controparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, tenuta da remoto il 13 gennaio
2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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