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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2024, n. 19109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 19109 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57371/2023, introdotta da
Parte_1
nata ad [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Aloia
E
CH Di CI nato ad [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Maurizio Mazzio Mazzi
- ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 22 settembre 1996 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Roma, Via EO SO n. 228 viene assegnata al SI. Di CI;
3. la SI.ra lascerà la casa coniugale entro il termine di 45 giorni Parte_1 dalla data di firma del presente accordo asportando i beni così come descritti nell'allegato al presente atto;
4. Il SI. Di CI verserà, tramite bonifico bancario alla SI.ra la somma Pt_1 mensile di Euro 400,00 a titolo di mantenimento fino all'autosufficienza economica della stessa, oltre rivalutazione economica ISTAT secondo gli indici di legge;
5. La SI.ra rinuncerà ad ogni diritto all'indennità per T.F.S. o ad Parte_1 altro titolo spettante al coniuge SI. Di CI al momento della cessazione del rapporto di lavoro del medesimo;
6. I figli vivranno presso l'immobile in Roma, Via EO SO n. 228 insieme al padre salvo diversa loro volontà;
7. Il SI. Di CI provvederà integralmente al mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente e dei Per_1 relativi oneri fino alla sua indipendenza economica;
8. La SI.ra riconoscendo che il coniuge CH Di CI provvede Parte_1 in via esclusiva al pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare sita in Nerola (RM), via Fonte Calamaro n. 7, Ed. C, int. 5 con annessa cantina al piano interrato (individuata al Catasto Fabbricati Foglio 17, particella 265, sub. 6, cat. A/7, cl. 3, vani 7, sup. catastale tot. Mq 160), e relativo box al piano interrato distino al n. 5 (individuato al Catasto Fabbricati
Foglio 17, part.lla 265, sub. 20, cat C/6, cl. 4, cons. mq. 41), secondo il piano di ammortamento in corso, si impegna a cedere al coniuge SI. Di CI la propria quota in comproprietà del diritto di superficie degli immobili suddetti (già oggetto di possibile trasformazione in diritto di proprietà successivamente a delibera del Consiglio Comunale del Comune di Nerola n. 6 del 24.04.2023) pari al 50%, entro 30 giorni dall'omologa del verbale di separazione al prezzo di Euro
20.000,00 e da par suo il SI. Di CI si impegna ad acquistare la quota al prezzo predetto così stante il vincolo del prezzo massimo di cessione gravante sui beni, nonché al pagamento in via esclusiva delle residue rate di mutuo gravanti sul predetto immobile;
9. La SI.ra si impegna a cedere al coniuge SI. CH Di CI la Parte_1 quota in comproprietà del diritto di superficie dell'unità immobiliare sita in
Roma, Via EO SO n. 228 (individuata in Catasto Fabbricati del
Comune di Roma alla partita , foglio1104, particella 2524 sub. 5 e 2523 P.IVA_1 sub. 5, piani T1, 2, S1, int. C3 zona 6, cat A/7, classe 4, vani 6) e del box auto distinto con la sigla “C3” servito da rampa avente accesso dal civico numero
292 di Via EO SO (individuato in Catasto Fabbricati del Comune di
Roma alla partita 2160405, foglio 1104, particelle: 2524 sub 6, piano S1 int. C3 zona 6, cat. C6 classe 12 mq 19), pari al 50% entro 30 giorni dall'omologa del verbale di separazione al prezzo di Euro 50.000,00 e da par suo il SI. Di CI si impegna ad acquistare la quota al prezzo predetto così stante il vincolo del prezzo massimo di cessione gravante sul bene;
10. Il trasferimento delle quote degli immobili di cui ai precedenti punti 8 e 9 è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra i signori Di CI e secondo quanto previsto dalla sentenza Pt_1 della Corte Costituzionale n. 154/1999;
11. Le spese notarili, imposte e del professionista tecnico incaricato alla redazione della relazione asseverata funzionale alle compravendite di cui ai punti 8 e 9 saranno a carico del SI. Di CI;
12. Al momento della sottoscrizione del presente accordo il SI. CH Di
CI verserà tramite bonifico bancario sull'IBAN
[...] alla SI.ra la somma di Euro Parte_1
10.000,00 (diecimila) quale acconto sul prezzo della compravendita dell'immobile di cui al punto 9, di cui verrà dato atto nel relativo contratto definitivo;
13. La SI.ra s'impegna a cedere al coniuge le quote di proprietà in Parte_1 comunione dei veicoli Fiat 500 tg. GF473EV e Fiat Tipo Tg. FK055ZK che pertanto diverranno di esclusiva proprietà e disponibilità del coniuge SI. Di
CI, al prezzo complessivo di Euro 4.500,00, e il passaggio di proprietà auto tra i coniugi sarà a totale carico del SI. CI e dovrà essere formalizzato entro
30 giorni dall'omologazione della separazione presso una sede ACI oppure presso un'agenzia di pratiche auto o presso gli uffici della motorizzazione civile,
e il SI. Di CI s'impegna a continuare a pagare in via esclusiva le rate sino all'estinzione del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autoveicolo Fiat
500 Tg. GF473EV;
14. I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
15. Spese compensate.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata ad [...], il 28 Parte_1 giugno 1973 e CH Di CI, nato ad [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Roma in data 22 settembre 1996 , trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 01188, Parte 2, Serie A01, Anno 1996, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Marta Ienzi Presidente
Filomena Albano Giudice
Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57371/2023, introdotta da
Parte_1
nata ad [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Aloia
E
CH Di CI nato ad [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Maurizio Mazzio Mazzi
- ricorrenti-
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 22 settembre 1996 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. la casa coniugale sita in Roma, Via EO SO n. 228 viene assegnata al SI. Di CI;
3. la SI.ra lascerà la casa coniugale entro il termine di 45 giorni Parte_1 dalla data di firma del presente accordo asportando i beni così come descritti nell'allegato al presente atto;
4. Il SI. Di CI verserà, tramite bonifico bancario alla SI.ra la somma Pt_1 mensile di Euro 400,00 a titolo di mantenimento fino all'autosufficienza economica della stessa, oltre rivalutazione economica ISTAT secondo gli indici di legge;
5. La SI.ra rinuncerà ad ogni diritto all'indennità per T.F.S. o ad Parte_1 altro titolo spettante al coniuge SI. Di CI al momento della cessazione del rapporto di lavoro del medesimo;
6. I figli vivranno presso l'immobile in Roma, Via EO SO n. 228 insieme al padre salvo diversa loro volontà;
7. Il SI. Di CI provvederà integralmente al mantenimento della figlia maggiorenne ma ancora economicamente non autosufficiente e dei Per_1 relativi oneri fino alla sua indipendenza economica;
8. La SI.ra riconoscendo che il coniuge CH Di CI provvede Parte_1 in via esclusiva al pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto dell'unità immobiliare sita in Nerola (RM), via Fonte Calamaro n. 7, Ed. C, int. 5 con annessa cantina al piano interrato (individuata al Catasto Fabbricati Foglio 17, particella 265, sub. 6, cat. A/7, cl. 3, vani 7, sup. catastale tot. Mq 160), e relativo box al piano interrato distino al n. 5 (individuato al Catasto Fabbricati
Foglio 17, part.lla 265, sub. 20, cat C/6, cl. 4, cons. mq. 41), secondo il piano di ammortamento in corso, si impegna a cedere al coniuge SI. Di CI la propria quota in comproprietà del diritto di superficie degli immobili suddetti (già oggetto di possibile trasformazione in diritto di proprietà successivamente a delibera del Consiglio Comunale del Comune di Nerola n. 6 del 24.04.2023) pari al 50%, entro 30 giorni dall'omologa del verbale di separazione al prezzo di Euro
20.000,00 e da par suo il SI. Di CI si impegna ad acquistare la quota al prezzo predetto così stante il vincolo del prezzo massimo di cessione gravante sui beni, nonché al pagamento in via esclusiva delle residue rate di mutuo gravanti sul predetto immobile;
9. La SI.ra si impegna a cedere al coniuge SI. CH Di CI la Parte_1 quota in comproprietà del diritto di superficie dell'unità immobiliare sita in
Roma, Via EO SO n. 228 (individuata in Catasto Fabbricati del
Comune di Roma alla partita , foglio1104, particella 2524 sub. 5 e 2523 P.IVA_1 sub. 5, piani T1, 2, S1, int. C3 zona 6, cat A/7, classe 4, vani 6) e del box auto distinto con la sigla “C3” servito da rampa avente accesso dal civico numero
292 di Via EO SO (individuato in Catasto Fabbricati del Comune di
Roma alla partita 2160405, foglio 1104, particelle: 2524 sub 6, piano S1 int. C3 zona 6, cat. C6 classe 12 mq 19), pari al 50% entro 30 giorni dall'omologa del verbale di separazione al prezzo di Euro 50.000,00 e da par suo il SI. Di CI si impegna ad acquistare la quota al prezzo predetto così stante il vincolo del prezzo massimo di cessione gravante sul bene;
10. Il trasferimento delle quote degli immobili di cui ai precedenti punti 8 e 9 è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale tra i signori Di CI e secondo quanto previsto dalla sentenza Pt_1 della Corte Costituzionale n. 154/1999;
11. Le spese notarili, imposte e del professionista tecnico incaricato alla redazione della relazione asseverata funzionale alle compravendite di cui ai punti 8 e 9 saranno a carico del SI. Di CI;
12. Al momento della sottoscrizione del presente accordo il SI. CH Di
CI verserà tramite bonifico bancario sull'IBAN
[...] alla SI.ra la somma di Euro Parte_1
10.000,00 (diecimila) quale acconto sul prezzo della compravendita dell'immobile di cui al punto 9, di cui verrà dato atto nel relativo contratto definitivo;
13. La SI.ra s'impegna a cedere al coniuge le quote di proprietà in Parte_1 comunione dei veicoli Fiat 500 tg. GF473EV e Fiat Tipo Tg. FK055ZK che pertanto diverranno di esclusiva proprietà e disponibilità del coniuge SI. Di
CI, al prezzo complessivo di Euro 4.500,00, e il passaggio di proprietà auto tra i coniugi sarà a totale carico del SI. CI e dovrà essere formalizzato entro
30 giorni dall'omologazione della separazione presso una sede ACI oppure presso un'agenzia di pratiche auto o presso gli uffici della motorizzazione civile,
e il SI. Di CI s'impegna a continuare a pagare in via esclusiva le rate sino all'estinzione del finanziamento contratto per l'acquisto dell'autoveicolo Fiat
500 Tg. GF473EV;
14. I coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto.
15. Spese compensate.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata ad [...], il 28 Parte_1 giugno 1973 e CH Di CI, nato ad [...] il [...], che hanno contratto matrimonio in Roma in data 22 settembre 1996 , trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di Roma al n. 01188, Parte 2, Serie A01, Anno 1996, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 10 dicembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi