TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/10/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA composto dai magistrati: UC SEBASTIANI Presidente ET DI ROBERTO Giudice rel. Maurizio DRIGANI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. n. 1475/2025 promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), nata alla Spezia il 04.10.1973, entrambi rappresentati
[...] C.F._2 e difesi dall'avv. Faccioli e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno introdotto in data 23.07.2025 il presente giudizio con ricorso personalmente sottoscritto deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario in La Spezia in data 30.04.2017 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2017, numero 1, parte II, serie A), optando per il regime della separazione dei beni;
che dall'unione non sono nati figli;
di essere titolari delle disponibilità reddituali e patrimoniali risultanti dalla documentazione allegata. I coniugi hanno quindi chiesto al Tribunale, stanti le notevoli ed insanabili divergenze che hanno deteriorato l'intesa affettiva e la comunione materiale e spirituale proprie del matrimonio, di dichiarare la loro separazione personale alle seguenti condizioni (come successivamente precisate):
“
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove vorrà.
2. I coniugi dichiarano di avere adeguati mezzi per il proprio sostentamento e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
4. Il Sig. i impegna, nei limiti delle sue possibilità, a continuare a fornire supporto, economico Pt_1 e morale, a (figlio della Sig.ra . Persona_1 Parte_2
5. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver risolto ogni altra questione patrimoniale”. Il pubblico ministero ha espresso il parere di legge. All'udienza del 16.10.2025, le parti sono comparse insistendo come da ricorso, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare. Tanto premesso, nel merito può osservarsi in termini generali che ai sensi dell'art 151 c.c. la separazione personale dei coniugi può essere richiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi di essi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
il controllo giudiziale su tale presupposto dovendo essere condotto con criteri di relatività, tenuto conto dei fatti nel loro complesso, costituiti da impedimenti morali e materiali, compresa l'assoluta incompatibilità di carattere. Alla stregua di tali principi, il Tribunale non può che pronunciare la richiesta separazione, posto che i fatti dedotti dalle parti sono chiaramente rivelatori dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Quanto alle condizioni della separazione, si omologa l'accordo raggiunto, le pattuizioni concordate fra le parti essendo conformi a legge. PER TALI MOTIVI Il Tribunale della Spezia, definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa fra le parti in epigrafe, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.: - pronuncia la separazione personale fra e , generalizzati Parte_1 Parte_2 come in epigrafe e coniugatisi in La Spezia in data 30.04.2017 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune all'anno 2017, numero 1, parte II, serie A);
- omologa le condizioni concordate di separazione, come da ultimo precisate e da intendersi qui trascritte, provvedendo in conformità;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate dalle parti;
- manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza. La Spezia, 16.10.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
ET Di BE UC SE