CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/03/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a numero 39 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2022 promossa da:
, via Manara n. 69 (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore elettivamente domiciliato in Parte_2
Cagliari presso lo studio dell'avv. Marco Cogoni che lo rappresenta e difende per procura
appellante
contro
(c.f. , residente in ed CP_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio l'avv. Enrico Palmas, che lo rappresenta e difende,
appellato
Pagina 1 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, in riforma della sentenza impugnata n. 3553/2021 pubbl. il 30/11/2021 RG n. 293/2021 Repert. n. 3459/2021,
emessa dal Tribunale di Cagliari il 30/11/2021, depositata in cancelleria in pari data, notificata il 5.1.2022:
in via preliminare e\o pregiudiziale
1. dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010.
2. accertate e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. per non essere CP_1
proprietario di immobile nel condominio convenuto e, quindi, condomino;
3. accertate e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera assembleare per non essere il sig. condomino del appellante;
CP_1 Parte_1
4. in via subordinata e nel caso di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni, previo accertamento per titoli della proprietà del sig. in condominio: accertare e dichiarare la CP_1
carenza di interesse del sig. alla proposizione della impugnazione di delibera. CP_1
5. in via subordinata e nel caso di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni, previo accertamento per titoli della proprietà del sig. in condominio accertare e dichiarare CP_1
l'inammissibilità della impugnazione della delibera per essere intervenuta altra delibera sostituiva;
6. in via subordinata e nel caso di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni, previo accertamento per titoli della proprietà del sig. in condominio: accertare e dichiarare la CP_1
l'inammissibilità della opposizione alla delibera impugnata per violazione dell'art. 1137 c.c. per avere l'appellato impugnato oltre il termine di gg. 30 dalla deliberazione assembleare;
7. in via subordinata e nel caso di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni, previo accertamento per titoli della proprietà del sig. in condominio: accertare e dichiarare CP_1
Pagina 2 l'impossibilità di annullamento della delibera per essere la stessa stata sostituita da altra valida successiva;
8. in via subordinata e nel caso di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni, previo accertamento per titoli della proprietà del sig. in condominio: rigetto della opposizione CP_1
alla delibera per infondatezza dei motivi;
9. disporre la restituzione delle somme assegnate a seguito dell'esecuzione intrapresa dall'Avv. Palmas con la sentenza di primo grado come in atti con condanna del predetto alla restituzione di € 3700,00.
10. in ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
nell'interesse dell'appellato: l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni
- in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile lo spiegato appello, per le ragioni esposte;
- nel merito, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse ammissibile il gravame, respingerlo siccome palesemente infondato nel merito;
- in entrambi i casi con condanna dell'appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, c.p.c.,
stante la rilevata inconferenza dei motivi d'appello;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si reitera l'istanza di rimessione in termini per il deposito della dichiarazione di avvenuta stipula di atto notarile a rogito Dott. del 10/7/2023, recante Persona_1
ripetizione e conferma delle scritture private di compravendita relative agli immobili del Sig.
corredato da ispezione in Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato il giorno 8 gennaio 2021 Parte_3
Pagina 3 aveva convenuto in giudizio il , Via Manara n. Parte_1
69, al fine di ottenere l'annullamento della delibera con cui l'assemblea condominiale, in data
21/1/2019, aveva approvato il preventivo per il rifacimento dell'impermeabilizzazione del
lastrico solare proprietà e terrazza a livello proprietà nonché il rendiconto CP_2 CP_3
globale per l'anno 2018 ed il riparto con saldi finali, approvazione preventivo 2019 e riparto
in 6 rate.
L'attore, dopo avere premesso di essere proprietario di un appartamento facente parte del suddetto Condominio, formato da diciassette unità immobiliari, aveva, innanzi tutto, affermato che alla predetta assemblea non veniva convocato il Sig. , né mai gli veniva comunicato CP_1
e/o in qualsiasi forma trasmesso, il relativo verbale, aggiungendo poi che in forza delle
determinazioni ivi contenute, ad istanza del Condominio in data 17/11/2020, veniva emanato
il decreto ingiuntivo n. 1874/2020 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cagliar … nei confronti
dell'odierno attore, per la complessiva somma di € 2.975,33 oltre ad interessi e che solo a
seguito della notificazione del suddetto decreto ingiuntivo, il Sig. apprendeva CP_1
dell'avvenuto svolgimento di detta assemblea condominiale e delle relative determinazioni,
avendole apprese soltanto dalla narrazione di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
Lo stesso attore, quindi, aveva chiesto l'annullamento della delibera poiché egli stesso non aveva mai ricevuto alcun avviso inerente alla convocazione dell'assemblea del , né Parte_1
per la prima convocazione, né per la seconda del 21/1/19.
aveva poi evidenziato che all'ordine del giorno della medesima Parte_3
assemblea figurava l'approvazione di interventi evidentemente straordinari, quali certamente sono quelli relativi al rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare (punto 1) e
della terrazza a livello, cosicché le relative delibere inerenti ai lavori suddetti avrebbero
dovuto, quindi , essere approvate – per il contenuto e la natura delle stesse – dalla maggioranza
di tanti condomini da rappresentare i 500/1000 della proprietà ex art. 1136, II e IV co. , c. c.,
alla stregua delle tabelle millesimali di proprietà di cui alla Sent. n. 1017/2010 del Tribunale
Pagina 4 di Cagliari, relativa al proc. n. 1633/1998.
L'attore, infine, dopo aveva ricordato che l'assemblea tenutasi in data 21/1/19 approvava
all'unanimità il punto 5) all'ordine del giorno, rinnovando al Rag. il mandato inerente Pt_2
all'esercizio delle funzioni di amministrazione del condominio, aveva lamentato la violazione dell'art. 1129, comma 2 c.c. poiché il verbale dell'assemblea del 21/1/19 è del tutto carente dei requisiti normativi, non essendo ivi riportati i dati anagrafici dell'amministratore, né le
ulteriori indicazioni relative al locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art.
1130 c.c., nonché i giorni e le ore in cui essi siano consultabili.
Il , costituitosi in giudizio, aveva contestato la domanda ex Controparte_4
adverso proposta, eccependo: a) l'improcedibilità della domanda attorea per mancato
esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010; b) il
difetto di legittimazione attiva del sig. alla impugnativa di delibera assembleare CP_1
(…) per non avere proprietà nell'edificio e, quindi, non essere condomino; c) in via subordinata, inammissibilità della domanda e quindi rigetto della stessa per l'intervenuta decadenza ai sensi
dell'art. 1137 c.c. con riferimento alla assemblea del 21.01.2019 impugnata, evidenziando che
il condominio, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. , con raccomandata A/R del CP_1
10/1/2019 ha regolarmente convocato la sorella del sig. , - CP_1 Parte_4
autoproclamata comproprietaria – e che la deliberazione del 21.1.2019 (doc. n. 2) è stata
assunta in assenza della sig.ra e che pertanto il termine di 30 giorni per Parte_4
impugnare la stessa andava a decorrere dalla data di spedizione del verbale, o meglio dalla
consegna dell'avviso di giacenza della raccomandata, avvenuto il 23.01.2019; d) in via subordinata, l'inammissibilità per carenza di legittimazione del comproprietario -asserito-
poiché si ritiene che il comproprietario non possa impugnare una delibera CP_1
assembleare nel caso sia stato convocato altro comproprietario;
e) la inammissibilità ed
infondatezza dei motivi.
Alla prima udienza il difensore di parte convenuta aveva rinunziato all'eccezione di
Pagina 5 improcedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Istruita, quindi, la causa mediante produzioni documentali, il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 3553/2021 pubblicata il 30 novembre 2021, aveva annullato le deliberazioni impugnate e condannato il resistente alla rifusione dele spese di lite. Parte_1
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione, aveva osservato che è pacifico tra le parti che
l'attore non sia stato convocato e perciò non abbia partecipato all'assemblea condominiale
del 21.01.2019 per cui è causa. Il convenuto ha infatti come sopra contestato la Parte_1
qualità di condomino dell'attore e, pertanto, la sua legittimazione sia a partecipare a detta
assemblea sia a promuovere il presente giudizio. Sennonché, è in atti il verbale di una
successiva delibera, assunta dall'assemblea del convenuto in data 30.06.2021. Dal Parte_1
relativo verbale emerge che l'attore ha partecipato a tale successiva assemblea nell'espressa
qualità di condomino, invece negata in questo giudizio dal convenuto. Né il Parte_1
ha eccepito che tale qualità sia maturata in capo all'attore successivamente Parte_1
all'impugnata delibera del 21.01.2019, ciò che ad ogni buon conto non risulta dagli atti del
presente giudizio. Risulta, al contrario, che il convenuto, non senza Parte_1
contraddizione, ha affermato in questo giudizio, e precisamente in comparsa di costituzione e
risposta ed a verbale dell'udienza di prima comparizione, che la convocazione per l'assemblea
del 21.01.2019, per cui è causa, è stata inviata alla sorella dell'attore, , in Parte_4
qualità di comproprietaria con l'attore medesimo di un immobile nello stabile condominiale.
Salvo sostenere che non sarebbe stato necessario convocare anche l'attore “supponendo che
la predetta avrebbe poi comunicato all'attore la data della convocazione” Parte_4
(verbale d'udienza del 19.04.2021).
Al proposito il ha come sopra invocato l'art. 67 disp. att. c.c. nella parte in cui Parte_1
prevede che “qualora un piano o porzione di piano dell'edificio condominiale appartenga in
proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea”.
Sennonché tale norma, relativa al diverso e ben distinto profilo del diritto di rappresentanza
Pagina 6 dei comproprietari in assemblea, non esime certo il condominio dal convocare tutti i
comproprietari, i quali, una volta ritualmente convocati ai sensi dell'art. 66 disp. att c.c.,
avranno diritto di nominare un solo rappresentante per la relativa assemblea.
In ragione di quanto sopra la domanda di annullamento per cui è causa, per omessa
convocazione dell'attore, sarebbe comunque fondata e meritevole di accoglimento anche a voler considerare quest'ultimo un comproprietario, come sostenuto dal condominio, essendo
pacifica la mancata convocazione dell'attore per l'assemblea del 21.01.2019.
La qualità di condomino è inoltre riconosciuta in capo all'attore in diversi precedenti
giurisprudenziali, inter partes, di cui al predetto doc. 2 attoreo (tra i quali in particolare il
Decreto Collegiale n. 35/2020 e la Sentenza n. 1870/2020, entrambi di questo Tribunale).
Da ultimo, vi è prova in atti che il convenuto ha chiesto ed ottenuto
contro
Parte_1
l'attore un decreto ingiuntivo, notificatogli in data 10.12.2020, relativo proprio al pagamento
di quote condominiali (d.i. n. 1874/2020 del Giudice di Pace di Cagliari, di cui al doc. 2
allegato alla memoria attorea ex art. 183 comma VI n. 2 cpc). Ciò conferma ulteriormente la
qualità di condomino in capo all'attore, il quale ha dedotto in citazione di aver appreso dell'esistenza della delibera per cui è causa proprio a seguito della notifica del predetto decreto
e del relativo ricorso. Tale fatto è rimasto esente da specifica contestazione di parte convenuta
e deve essere posto a fondamento della decisione, ex art. 115 c.p.c., nel quadro delle
complessive risultanze istruttorie. A tal proposito, non sussiste prova, in atti, che l'attore abbia
avuto conoscenza della delibera impugnata prima del 10.12.2020. L'azione attorea è stata
dunque proposta entro il termine di cui all'art. 1137 c.c., atteso che l'atto introduttivo del
presente giudizio è stato notificato in data 08.01.2021.
L'accoglimento dell'assorbente domanda principale attorea rende superfluo l'esame delle
domande dispiegate da parte attrice in via subordinata e delle relative difese di parte
convenuta.
1.2 Avverso tale decisione il ha proposto tempestivo appello, affidato a sette Parte_1
Pagina 7 motivi.
Con il primo di gravame l'appellante ha denunziato la “Violazione di legge, vizio di
motivazione e erronea o falsa applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010”, per non avere il
Tribunale, pur a fronte della rinunzia all'eccezione di improcedibilità da parte del convenuto,
rilevato d'ufficio l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis d.lgs.
28/2010.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha denunziato la “violazione di legge, vizio di motivazione e erronea o falsa applicazione dell'art. 1350 c.c. e ss. c.c. e dell'art. 2697:
Difetto di legittimazione del sig. per non essere proprietario di immobile e quindi CP_1
condomino, del condominio odierno appellante” sostenendo che era specifico onere del sig.
(art. 2697 c.c.) dimostrare per documenti la proprietà di un bene immobile all'interno CP_1
del condominio, ciò in forza del disposto degli artt. 1350 e ss c.c. che prevedendo che la
proprietà si trasferisce attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, ma
giammai con una denuncia di successione o con semplici variazioni catastali, e lamentando che il giudice di prime cure, con palese violazione di legge e difetto di motivazione, vista la
mancata produzione dei documenti attestanti la proprietà da parte del sig. , come suo CP_1
onere, invece che dichiarare il difetto di legittimazione del convenuto in primo grado, il quale
non ha dimostrato per documenti la sua qualità di proprietario, si limita ad una serie di
considerazioni illogiche e contrarie al nostro ordinamento giuridico tali da affermare la
proprietà di un immobile ad un soggetto che non la dimostra.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha denunziato la violazione, da parte del
Giudice di primo grado, dell'art. 1137 c.c., sostenendo che, non possedendo la proprietà di
alcun bene immobile all'interno del condominio, il sig. non riveste la qualifica di CP_1
condomino e non ha il potere di impugnare una deliberazione dell'assemblea del Parte_1
convenuto.
Con il quarto motivo di gravame, proposto in via subordinata, l'appellante ha lamentato la
Pagina 8 “violazione di legge, vizio di motivazione e erronea falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.”,
poiché nel caso non è indicato in atti alcun interesse specifico alla impugnazione della delibera tale da determinare un eventuale danno concreto al , danno neppure allegato. Parte_1
Con il quinto motivo di gravame, proposto in via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non avere il Tribunale, in violazione dell'art. 2377 c.c. (applicabile estensivamente in materia condominiale), rilevato l'inammissibilità della impugnazione della
delibera per essere intervenuta altra delibera sostitutiva della delibera contestata. A questo proposito, il ha sostenuto che la delibera impugnata era stata sostituita in toto dalla Parte_1
delibera adottata dall'assemblea condominiale in data 30/6/2021 e che, pertanto, il Giudice di primo grado, in luogo dell'annullamento della delibera condominiale del 21/1/2019, avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con il sesto motivo di gravame, proposto in via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1137 c.c. sostenendo che controparte non ha proposto l'impugnazione nei termini di legge di gg. 30 dalla ricezione in caso di assenza e dalla
deliberazione in caso di presenza. O meglio, il predetto termine è abbondantemente scaduto.
Infatti, il condominio, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. , ha regolarmente CP_1
convocato la sorella del sig. , – autoproclamata comproprietaria, come CP_1 Parte_4
risulta evidente dalla lettura del verbale che la vede indicata quale condomino convocato e
dalla ricevuta di convocazione allegata al presente atto (doc. n. 3) ed aggiungendo che la
tardività dell'opposizione è ancora più evidente se solo si considera come il , Parte_1
successivamente al deliberato assembleare, ha anche inviato alla predetta asserita
comproprietaria il verbale del 21.01.2019 (doc. n. 2), come da ricevuta di Parte_4
invio allegata (doc.n.3).
Con l'ultimo motivo, infine, il Condominio, ferme le preliminari eccezioni sopra riportate,
ha ribadito che le motivazioni di opposizione, addotte dal , siano nel merito infondate, CP_1
inammissibili ed improponibili.
Pagina 9 si è costituto in giudizio e, innanzi tutto, ha eccepito la inammissibilità CP_1
dell'appello sia per avere l'amministratore proposto appello senza la prescritta autorizzazione
assembleare, neppure intervenuta ex post, sia per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestandone,
comunque, la fondatezza.
2.1 Preliminarmente, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, l'art. 342 c.p.c. non prevede l'inammissibilità dell'appello in conseguenza della particolare ampiezza del contenuto dell'atto.
Nel caso in esame, d'altra parte, l'atto del contiene, in conformità ai principi Parte_1
enunciati dalla Suprema Corte, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze cosicché l'eccezione di inammissibilità del gravame risulta infondata e deve essere rigettata.
2.2 Parimenti, appare infondata l'eccezione, spiegata dall'appellato, di difetto di legittimazione dell'amministratore del a proporre appello, giacché, come è stato Parte_1
chiarito dalla Corte di Cassazione, in base al disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c.,
l'amministratore del è legittimato ad agire in giudizio per l'esecuzione di una Parte_1
deliberazione assembleare o per resistere all'impugnazione della delibera stessa da parte del senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare, trattandosi di una Parte_1
controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni, con la conseguenza che in tali casi egli neppure deve premunirsi di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del (Cass. 27 ottobre 2020, n. 23550 e Cass. 20 aprile Parte_1
2005 n. 8286).
3.1 Passando, quindi, ad esaminare i motivi di gravame, il primo motivo è manifestamente infondato.
Premesso, infatti, che il alla prima udienza di comparizione del giudizio di Parte_1
primo grado, aveva inequivocabilmente rinunziato all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, appare evidente
Pagina 10 che lo stesso non può oggi lamentare l'omesso rilievo d'ufficio, da parte del Tribunale, della medesima mancanza.
In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
infatti, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Cass. 10 novembre 2020, n. 25155).
3.2 Il secondo e il terzo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente, in quanto tra loro intrinsecamente connessi, sono parimenti infondati.
In vero, dagli atti di causa risulta che lo stesso sulla base della delibera Parte_1
assembleare qui impugnata, aveva presentato al Giudice di Pace di Cagliari un ricorso volto ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento delle quote CP_1
ordinarie e straordinarie e, a seguito dell'emissione del richiesto provvedimento monitorio (n.
1874/2020), nel corso del giudizio di opposizione instaurato dall'ingiunto aveva resistito,
riconoscendo così chiaramente lo stesso rivestiva la qualità di condominio, con CP_1
la conseguenza che la contestazione sollevata in questa sede in ordine alla effettiva titolarità, in capo allo di un diritto dominicale su un'unità immobiliare facente parte del fabbricato CP_1
condominiale appare davvero pretestuosa.
Nel presente giudizio, comunque, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte impugnante aveva l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, il proprio diritto e tale onere
è stato sicuramente assolto.
Pagina 11 Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta, infatti, che padre Persona_2
dell'odierno appellato, con scrittura privata registrata a Cagliari il 1° aprile 1974 (al n. 2800)
aveva concluso con i costruttori dello stabile condominiale un contratto avente ad oggetto l'unità immobiliare allora distinta in catasto al foglio 53, particella 482, subalterno 13 (oggi diventata particella 4345 subalterno 13), facente pacificamente parte del condominio (la scrittura non è prodotta, ma è menzionata nella consulenza espletata nell'ambito di altro giudizio tra le parti e qui prodotta dallo stesso . Parte_1
L'istituto di credito che aveva concesso un mutuo fondiario agli stessi costruttori ed aveva poi provveduto al relativo frazionamento, assegnando una quota anche a il Persona_2
14 giugno 1989 aveva, quindi, rinnovato l'iscrizione ipotecaria nei confronti di quest'ultimo e relativamente alla stessa porzione immobiliare.
peraltro, era deceduto il 25 luglio 1984 lasciando a succedergli Persona_2 CP_5
e (odierno appellato), i quali, a seguito della presentazione
[...] Parte_4 CP_1
della denuncia di successione, dal 7 giugno 1990 risultano intestatari catastali dell'appartamento sito a via Luciano Manara n. 69, e censito al Catasto Parte_1
Fabbricati al foglio al foglio 53, particella 4345, subalterno 13.
In questo quadro, dunque, deve concludersi che risulti certamente legittimato CP_1
ad impugnare la delibera condominiale oggetto di causa.
3.3 Ugualmente privi di pregio si rivelano il quarto e il quinto motivo di gravame, da trattarsi anch'essi congiuntamente in quanto tra loro intrinsecamente connessi.
La sussistenza dell'interesse ad agire, in vero, deve valutarsi non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.
La Suprema Corte, peraltro, ha sottolineato che, in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137
c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad
Pagina 12 agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta,
costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Cass.
19 agosto 2020, n. 17294).
Nel caso in esame, d'altra parte, non può certamente affermarsi che l'interesse di CP_1
a impugnare la delibera del 21 gennaio 2019 fosse venuto meno a seguito della delibera
[...]
condominiale del 30 giugno 2021.
In vero, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti,
determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. 8 giugno 2020, n.
10847), ma nel caso di specie, dal mero raffronto tra la delibera impugnata del 21 gennaio 2019
e quella del 30 giugno 2021, appare evidente che le stesse avevano ad oggetto punti all'ordine del giorno diversi tra loro.
In questo quadro, dunque, risulta priva di pregio la deduzione difensiva dell'odierno appellante, secondo cui la seconda delibera, assunta dall'assemblea dei condomini regolarmente riconvocata, presenterebbe un contenuto identico rispetto alla deliberazione impugnata ed avrebbe così rimosso l'iniziale causa di invalidità e sostituito la delibera del 21
gennaio 2019.
3.4 Il sesto motivo di gravame è parimenti infondato.
infatti, non aveva ricevuto alcun avviso di convocazione per l'assemblea del CP_1
21 gennaio 2019, così come legislativamente previsto per gli aventi diritto a parteciparvi,
categoria nella quale egli deve sicuramente essere inserito in considerazione della acquisita e documentata qualità di comproprietario pro indiviso di un'unità immobiliare facente parte dell'edificio condominiale.
In vero, l'art. 1136, comma 6 c.c. prescrive che “l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”; l'art. 66 disp. att. c.c.
Pagina 13 dispone poi che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile, ai sensi dell'art. 1137 del codice, su istanza dei
dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Ebbene, tale previsione deve ritenersi applicabile anche al caso in cui l'omessa convocazione riguardi uno solo dei comproprietari pro indiviso di un'unità immobiliare: il fatto che l'art. 67,
comma 2 disp. att. c.c. preveda il diritto dei comproprietari di una unità immobiliare ad avere un solo rappresentante in assemblea, in vero, non significa che sia sufficiente, ai fini della validità della costituzione dell'assemblea stessa, la convocazione di uno solo di essi, ma, anzi,
sottolinea la necessità che tutti i comproprietari siano resi edotti della convocazione assembleare, al fine di poter concordare la propria posizione in ordine alle questioni all'ordine del giorno e individuare il proprio rappresentante comune.
In questa prospettiva, del resto, la Suprema Corte ha avuto occasione di sottolineare che la convocazione dell'assemblea di un condominio, a pena di invalidità della medesima (art. 1136
cod. civ.), deve esser comunicata a tutti i comproprietari pro indiviso di un piano o di una porzione di piano, ma in assenza di particolari formalità per la notifica dell'avviso, la conoscenza di esso da parte di tutti i comproprietari può essere presunta se le circostanze sono gravi, precise e concordanti in assenza di forma necessaria per le modalità di notifica (Cass. 18
febbraio 2000, n. 1830 e Cass. 9 gennaio 1998 n. 138). Nel caso di specie, tuttavia, non vi sono elementi tali da far ritenere che avesse reso edotto il fratello Parte_4 CP_1
della convocazione per la riunione dell'assemblea condominiale del 21 gennaio 2019, di talché
la mancata convocazione denunciata dall'attore configurava una causa di annullabilità della deliberazione.
Allo stesso d'altra parte, non era stata neppure comunicata la deliberazione ivi CP_1
assunta, cosicché la relativa impugnazione deve considerarsi tempestiva.
3.5 Per tali ragioni, che comportano l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di gravame,
l'appello proposto deve essere rigettato.
Pagina 14 Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando i valori medi sullo scaglione “valore indeterminabile della causa-
complessità bassa” e tenuto conto della complessiva attività svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto dal in , via Manara Parte_1 Parte_1
n. 69 avverso la sentenza 3553/2021 del Tribunale di Cagliari, pubblicata il 30 novembre
2021;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00, a titolo di compensi professionali,
oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione
Così deciso in Cagliari in data 19 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
Pagina 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a numero 39 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2022 promossa da:
, via Manara n. 69 (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro tempore elettivamente domiciliato in Parte_2
Cagliari presso lo studio dell'avv. Marco Cogoni che lo rappresenta e difende per procura
appellante
contro
(c.f. , residente in ed CP_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio l'avv. Enrico Palmas, che lo rappresenta e difende,
appellato
Pagina 1 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse dell'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, in riforma della sentenza impugnata n. 3553/2021 pubbl. il 30/11/2021 RG n. 293/2021 Repert. n. 3459/2021,
emessa dal Tribunale di Cagliari il 30/11/2021, depositata in cancelleria in pari data, notificata il 5.1.2022:
in via preliminare e\o pregiudiziale
1. dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010.
2. accertate e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. per non essere CP_1
proprietario di immobile nel condominio convenuto e, quindi, condomino;
3. accertate e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera assembleare per non essere il sig. condomino del appellante;
CP_1 Parte_1
4. in via subordinata e nel caso di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni, previo accertamento per titoli della proprietà del sig. in condominio: accertare e dichiarare la CP_1
carenza di interesse del sig. alla proposizione della impugnazione di delibera. CP_1
5. in via subordinata e nel caso di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni, previo accertamento per titoli della proprietà del sig. in condominio accertare e dichiarare CP_1
l'inammissibilità della impugnazione della delibera per essere intervenuta altra delibera sostituiva;
6. in via subordinata e nel caso di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni, previo accertamento per titoli della proprietà del sig. in condominio: accertare e dichiarare la CP_1
l'inammissibilità della opposizione alla delibera impugnata per violazione dell'art. 1137 c.c. per avere l'appellato impugnato oltre il termine di gg. 30 dalla deliberazione assembleare;
7. in via subordinata e nel caso di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni, previo accertamento per titoli della proprietà del sig. in condominio: accertare e dichiarare CP_1
Pagina 2 l'impossibilità di annullamento della delibera per essere la stessa stata sostituita da altra valida successiva;
8. in via subordinata e nel caso di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni, previo accertamento per titoli della proprietà del sig. in condominio: rigetto della opposizione CP_1
alla delibera per infondatezza dei motivi;
9. disporre la restituzione delle somme assegnate a seguito dell'esecuzione intrapresa dall'Avv. Palmas con la sentenza di primo grado come in atti con condanna del predetto alla restituzione di € 3700,00.
10. in ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, diritti ed onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
nell'interesse dell'appellato: l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, voglia accogliere le seguenti conclusioni
- in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare inammissibile lo spiegato appello, per le ragioni esposte;
- nel merito, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse ammissibile il gravame, respingerlo siccome palesemente infondato nel merito;
- in entrambi i casi con condanna dell'appellante ai sensi e per gli effetti dell'art. 96, c.p.c.,
stante la rilevata inconferenza dei motivi d'appello;
- in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria, si reitera l'istanza di rimessione in termini per il deposito della dichiarazione di avvenuta stipula di atto notarile a rogito Dott. del 10/7/2023, recante Persona_1
ripetizione e conferma delle scritture private di compravendita relative agli immobili del Sig.
corredato da ispezione in Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato il giorno 8 gennaio 2021 Parte_3
Pagina 3 aveva convenuto in giudizio il , Via Manara n. Parte_1
69, al fine di ottenere l'annullamento della delibera con cui l'assemblea condominiale, in data
21/1/2019, aveva approvato il preventivo per il rifacimento dell'impermeabilizzazione del
lastrico solare proprietà e terrazza a livello proprietà nonché il rendiconto CP_2 CP_3
globale per l'anno 2018 ed il riparto con saldi finali, approvazione preventivo 2019 e riparto
in 6 rate.
L'attore, dopo avere premesso di essere proprietario di un appartamento facente parte del suddetto Condominio, formato da diciassette unità immobiliari, aveva, innanzi tutto, affermato che alla predetta assemblea non veniva convocato il Sig. , né mai gli veniva comunicato CP_1
e/o in qualsiasi forma trasmesso, il relativo verbale, aggiungendo poi che in forza delle
determinazioni ivi contenute, ad istanza del Condominio in data 17/11/2020, veniva emanato
il decreto ingiuntivo n. 1874/2020 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Cagliar … nei confronti
dell'odierno attore, per la complessiva somma di € 2.975,33 oltre ad interessi e che solo a
seguito della notificazione del suddetto decreto ingiuntivo, il Sig. apprendeva CP_1
dell'avvenuto svolgimento di detta assemblea condominiale e delle relative determinazioni,
avendole apprese soltanto dalla narrazione di cui al ricorso per decreto ingiuntivo.
Lo stesso attore, quindi, aveva chiesto l'annullamento della delibera poiché egli stesso non aveva mai ricevuto alcun avviso inerente alla convocazione dell'assemblea del , né Parte_1
per la prima convocazione, né per la seconda del 21/1/19.
aveva poi evidenziato che all'ordine del giorno della medesima Parte_3
assemblea figurava l'approvazione di interventi evidentemente straordinari, quali certamente sono quelli relativi al rifacimento dell'impermeabilizzazione del lastrico solare (punto 1) e
della terrazza a livello, cosicché le relative delibere inerenti ai lavori suddetti avrebbero
dovuto, quindi , essere approvate – per il contenuto e la natura delle stesse – dalla maggioranza
di tanti condomini da rappresentare i 500/1000 della proprietà ex art. 1136, II e IV co. , c. c.,
alla stregua delle tabelle millesimali di proprietà di cui alla Sent. n. 1017/2010 del Tribunale
Pagina 4 di Cagliari, relativa al proc. n. 1633/1998.
L'attore, infine, dopo aveva ricordato che l'assemblea tenutasi in data 21/1/19 approvava
all'unanimità il punto 5) all'ordine del giorno, rinnovando al Rag. il mandato inerente Pt_2
all'esercizio delle funzioni di amministrazione del condominio, aveva lamentato la violazione dell'art. 1129, comma 2 c.c. poiché il verbale dell'assemblea del 21/1/19 è del tutto carente dei requisiti normativi, non essendo ivi riportati i dati anagrafici dell'amministratore, né le
ulteriori indicazioni relative al locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'art.
1130 c.c., nonché i giorni e le ore in cui essi siano consultabili.
Il , costituitosi in giudizio, aveva contestato la domanda ex Controparte_4
adverso proposta, eccependo: a) l'improcedibilità della domanda attorea per mancato
esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010; b) il
difetto di legittimazione attiva del sig. alla impugnativa di delibera assembleare CP_1
(…) per non avere proprietà nell'edificio e, quindi, non essere condomino; c) in via subordinata, inammissibilità della domanda e quindi rigetto della stessa per l'intervenuta decadenza ai sensi
dell'art. 1137 c.c. con riferimento alla assemblea del 21.01.2019 impugnata, evidenziando che
il condominio, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. , con raccomandata A/R del CP_1
10/1/2019 ha regolarmente convocato la sorella del sig. , - CP_1 Parte_4
autoproclamata comproprietaria – e che la deliberazione del 21.1.2019 (doc. n. 2) è stata
assunta in assenza della sig.ra e che pertanto il termine di 30 giorni per Parte_4
impugnare la stessa andava a decorrere dalla data di spedizione del verbale, o meglio dalla
consegna dell'avviso di giacenza della raccomandata, avvenuto il 23.01.2019; d) in via subordinata, l'inammissibilità per carenza di legittimazione del comproprietario -asserito-
poiché si ritiene che il comproprietario non possa impugnare una delibera CP_1
assembleare nel caso sia stato convocato altro comproprietario;
e) la inammissibilità ed
infondatezza dei motivi.
Alla prima udienza il difensore di parte convenuta aveva rinunziato all'eccezione di
Pagina 5 improcedibilità ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Istruita, quindi, la causa mediante produzioni documentali, il Tribunale di Cagliari, con la sentenza n. 3553/2021 pubblicata il 30 novembre 2021, aveva annullato le deliberazioni impugnate e condannato il resistente alla rifusione dele spese di lite. Parte_1
Il Tribunale, a sostegno di tale decisione, aveva osservato che è pacifico tra le parti che
l'attore non sia stato convocato e perciò non abbia partecipato all'assemblea condominiale
del 21.01.2019 per cui è causa. Il convenuto ha infatti come sopra contestato la Parte_1
qualità di condomino dell'attore e, pertanto, la sua legittimazione sia a partecipare a detta
assemblea sia a promuovere il presente giudizio. Sennonché, è in atti il verbale di una
successiva delibera, assunta dall'assemblea del convenuto in data 30.06.2021. Dal Parte_1
relativo verbale emerge che l'attore ha partecipato a tale successiva assemblea nell'espressa
qualità di condomino, invece negata in questo giudizio dal convenuto. Né il Parte_1
ha eccepito che tale qualità sia maturata in capo all'attore successivamente Parte_1
all'impugnata delibera del 21.01.2019, ciò che ad ogni buon conto non risulta dagli atti del
presente giudizio. Risulta, al contrario, che il convenuto, non senza Parte_1
contraddizione, ha affermato in questo giudizio, e precisamente in comparsa di costituzione e
risposta ed a verbale dell'udienza di prima comparizione, che la convocazione per l'assemblea
del 21.01.2019, per cui è causa, è stata inviata alla sorella dell'attore, , in Parte_4
qualità di comproprietaria con l'attore medesimo di un immobile nello stabile condominiale.
Salvo sostenere che non sarebbe stato necessario convocare anche l'attore “supponendo che
la predetta avrebbe poi comunicato all'attore la data della convocazione” Parte_4
(verbale d'udienza del 19.04.2021).
Al proposito il ha come sopra invocato l'art. 67 disp. att. c.c. nella parte in cui Parte_1
prevede che “qualora un piano o porzione di piano dell'edificio condominiale appartenga in
proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante in assemblea”.
Sennonché tale norma, relativa al diverso e ben distinto profilo del diritto di rappresentanza
Pagina 6 dei comproprietari in assemblea, non esime certo il condominio dal convocare tutti i
comproprietari, i quali, una volta ritualmente convocati ai sensi dell'art. 66 disp. att c.c.,
avranno diritto di nominare un solo rappresentante per la relativa assemblea.
In ragione di quanto sopra la domanda di annullamento per cui è causa, per omessa
convocazione dell'attore, sarebbe comunque fondata e meritevole di accoglimento anche a voler considerare quest'ultimo un comproprietario, come sostenuto dal condominio, essendo
pacifica la mancata convocazione dell'attore per l'assemblea del 21.01.2019.
La qualità di condomino è inoltre riconosciuta in capo all'attore in diversi precedenti
giurisprudenziali, inter partes, di cui al predetto doc. 2 attoreo (tra i quali in particolare il
Decreto Collegiale n. 35/2020 e la Sentenza n. 1870/2020, entrambi di questo Tribunale).
Da ultimo, vi è prova in atti che il convenuto ha chiesto ed ottenuto
contro
Parte_1
l'attore un decreto ingiuntivo, notificatogli in data 10.12.2020, relativo proprio al pagamento
di quote condominiali (d.i. n. 1874/2020 del Giudice di Pace di Cagliari, di cui al doc. 2
allegato alla memoria attorea ex art. 183 comma VI n. 2 cpc). Ciò conferma ulteriormente la
qualità di condomino in capo all'attore, il quale ha dedotto in citazione di aver appreso dell'esistenza della delibera per cui è causa proprio a seguito della notifica del predetto decreto
e del relativo ricorso. Tale fatto è rimasto esente da specifica contestazione di parte convenuta
e deve essere posto a fondamento della decisione, ex art. 115 c.p.c., nel quadro delle
complessive risultanze istruttorie. A tal proposito, non sussiste prova, in atti, che l'attore abbia
avuto conoscenza della delibera impugnata prima del 10.12.2020. L'azione attorea è stata
dunque proposta entro il termine di cui all'art. 1137 c.c., atteso che l'atto introduttivo del
presente giudizio è stato notificato in data 08.01.2021.
L'accoglimento dell'assorbente domanda principale attorea rende superfluo l'esame delle
domande dispiegate da parte attrice in via subordinata e delle relative difese di parte
convenuta.
1.2 Avverso tale decisione il ha proposto tempestivo appello, affidato a sette Parte_1
Pagina 7 motivi.
Con il primo di gravame l'appellante ha denunziato la “Violazione di legge, vizio di
motivazione e erronea o falsa applicazione dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010”, per non avere il
Tribunale, pur a fronte della rinunzia all'eccezione di improcedibilità da parte del convenuto,
rilevato d'ufficio l'improcedibilità della domanda attorea ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis d.lgs.
28/2010.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha denunziato la “violazione di legge, vizio di motivazione e erronea o falsa applicazione dell'art. 1350 c.c. e ss. c.c. e dell'art. 2697:
Difetto di legittimazione del sig. per non essere proprietario di immobile e quindi CP_1
condomino, del condominio odierno appellante” sostenendo che era specifico onere del sig.
(art. 2697 c.c.) dimostrare per documenti la proprietà di un bene immobile all'interno CP_1
del condominio, ciò in forza del disposto degli artt. 1350 e ss c.c. che prevedendo che la
proprietà si trasferisce attraverso un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, ma
giammai con una denuncia di successione o con semplici variazioni catastali, e lamentando che il giudice di prime cure, con palese violazione di legge e difetto di motivazione, vista la
mancata produzione dei documenti attestanti la proprietà da parte del sig. , come suo CP_1
onere, invece che dichiarare il difetto di legittimazione del convenuto in primo grado, il quale
non ha dimostrato per documenti la sua qualità di proprietario, si limita ad una serie di
considerazioni illogiche e contrarie al nostro ordinamento giuridico tali da affermare la
proprietà di un immobile ad un soggetto che non la dimostra.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha denunziato la violazione, da parte del
Giudice di primo grado, dell'art. 1137 c.c., sostenendo che, non possedendo la proprietà di
alcun bene immobile all'interno del condominio, il sig. non riveste la qualifica di CP_1
condomino e non ha il potere di impugnare una deliberazione dell'assemblea del Parte_1
convenuto.
Con il quarto motivo di gravame, proposto in via subordinata, l'appellante ha lamentato la
Pagina 8 “violazione di legge, vizio di motivazione e erronea falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c.”,
poiché nel caso non è indicato in atti alcun interesse specifico alla impugnazione della delibera tale da determinare un eventuale danno concreto al , danno neppure allegato. Parte_1
Con il quinto motivo di gravame, proposto in via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per non avere il Tribunale, in violazione dell'art. 2377 c.c. (applicabile estensivamente in materia condominiale), rilevato l'inammissibilità della impugnazione della
delibera per essere intervenuta altra delibera sostitutiva della delibera contestata. A questo proposito, il ha sostenuto che la delibera impugnata era stata sostituita in toto dalla Parte_1
delibera adottata dall'assemblea condominiale in data 30/6/2021 e che, pertanto, il Giudice di primo grado, in luogo dell'annullamento della delibera condominiale del 21/1/2019, avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Con il sesto motivo di gravame, proposto in via subordinata, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1137 c.c. sostenendo che controparte non ha proposto l'impugnazione nei termini di legge di gg. 30 dalla ricezione in caso di assenza e dalla
deliberazione in caso di presenza. O meglio, il predetto termine è abbondantemente scaduto.
Infatti, il condominio, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. , ha regolarmente CP_1
convocato la sorella del sig. , – autoproclamata comproprietaria, come CP_1 Parte_4
risulta evidente dalla lettura del verbale che la vede indicata quale condomino convocato e
dalla ricevuta di convocazione allegata al presente atto (doc. n. 3) ed aggiungendo che la
tardività dell'opposizione è ancora più evidente se solo si considera come il , Parte_1
successivamente al deliberato assembleare, ha anche inviato alla predetta asserita
comproprietaria il verbale del 21.01.2019 (doc. n. 2), come da ricevuta di Parte_4
invio allegata (doc.n.3).
Con l'ultimo motivo, infine, il Condominio, ferme le preliminari eccezioni sopra riportate,
ha ribadito che le motivazioni di opposizione, addotte dal , siano nel merito infondate, CP_1
inammissibili ed improponibili.
Pagina 9 si è costituto in giudizio e, innanzi tutto, ha eccepito la inammissibilità CP_1
dell'appello sia per avere l'amministratore proposto appello senza la prescritta autorizzazione
assembleare, neppure intervenuta ex post, sia per violazione dell'art. 342 c.p.c., contestandone,
comunque, la fondatezza.
2.1 Preliminarmente, occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, l'art. 342 c.p.c. non prevede l'inammissibilità dell'appello in conseguenza della particolare ampiezza del contenuto dell'atto.
Nel caso in esame, d'altra parte, l'atto del contiene, in conformità ai principi Parte_1
enunciati dalla Suprema Corte, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze cosicché l'eccezione di inammissibilità del gravame risulta infondata e deve essere rigettata.
2.2 Parimenti, appare infondata l'eccezione, spiegata dall'appellato, di difetto di legittimazione dell'amministratore del a proporre appello, giacché, come è stato Parte_1
chiarito dalla Corte di Cassazione, in base al disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c.,
l'amministratore del è legittimato ad agire in giudizio per l'esecuzione di una Parte_1
deliberazione assembleare o per resistere all'impugnazione della delibera stessa da parte del senza necessità di una specifica autorizzazione assembleare, trattandosi di una Parte_1
controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni, con la conseguenza che in tali casi egli neppure deve premunirsi di alcuna autorizzazione dell'assemblea per proporre le impugnazioni nel caso di soccombenza del (Cass. 27 ottobre 2020, n. 23550 e Cass. 20 aprile Parte_1
2005 n. 8286).
3.1 Passando, quindi, ad esaminare i motivi di gravame, il primo motivo è manifestamente infondato.
Premesso, infatti, che il alla prima udienza di comparizione del giudizio di Parte_1
primo grado, aveva inequivocabilmente rinunziato all'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, appare evidente
Pagina 10 che lo stesso non può oggi lamentare l'omesso rilievo d'ufficio, da parte del Tribunale, della medesima mancanza.
In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28,
infatti, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza,
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Cass. 10 novembre 2020, n. 25155).
3.2 Il secondo e il terzo motivo di gravame, da trattarsi congiuntamente, in quanto tra loro intrinsecamente connessi, sono parimenti infondati.
In vero, dagli atti di causa risulta che lo stesso sulla base della delibera Parte_1
assembleare qui impugnata, aveva presentato al Giudice di Pace di Cagliari un ricorso volto ad ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di per il pagamento delle quote CP_1
ordinarie e straordinarie e, a seguito dell'emissione del richiesto provvedimento monitorio (n.
1874/2020), nel corso del giudizio di opposizione instaurato dall'ingiunto aveva resistito,
riconoscendo così chiaramente lo stesso rivestiva la qualità di condominio, con CP_1
la conseguenza che la contestazione sollevata in questa sede in ordine alla effettiva titolarità, in capo allo di un diritto dominicale su un'unità immobiliare facente parte del fabbricato CP_1
condominiale appare davvero pretestuosa.
Nel presente giudizio, comunque, la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, sicché la parte impugnante aveva l'onere non già di fornire, come nell'azione di revindica, la prova rigorosa della proprietà del fondo, ma di dimostrare, con ogni mezzo e anche in via presuntiva, il proprio diritto e tale onere
è stato sicuramente assolto.
Pagina 11 Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta, infatti, che padre Persona_2
dell'odierno appellato, con scrittura privata registrata a Cagliari il 1° aprile 1974 (al n. 2800)
aveva concluso con i costruttori dello stabile condominiale un contratto avente ad oggetto l'unità immobiliare allora distinta in catasto al foglio 53, particella 482, subalterno 13 (oggi diventata particella 4345 subalterno 13), facente pacificamente parte del condominio (la scrittura non è prodotta, ma è menzionata nella consulenza espletata nell'ambito di altro giudizio tra le parti e qui prodotta dallo stesso . Parte_1
L'istituto di credito che aveva concesso un mutuo fondiario agli stessi costruttori ed aveva poi provveduto al relativo frazionamento, assegnando una quota anche a il Persona_2
14 giugno 1989 aveva, quindi, rinnovato l'iscrizione ipotecaria nei confronti di quest'ultimo e relativamente alla stessa porzione immobiliare.
peraltro, era deceduto il 25 luglio 1984 lasciando a succedergli Persona_2 CP_5
e (odierno appellato), i quali, a seguito della presentazione
[...] Parte_4 CP_1
della denuncia di successione, dal 7 giugno 1990 risultano intestatari catastali dell'appartamento sito a via Luciano Manara n. 69, e censito al Catasto Parte_1
Fabbricati al foglio al foglio 53, particella 4345, subalterno 13.
In questo quadro, dunque, deve concludersi che risulti certamente legittimato CP_1
ad impugnare la delibera condominiale oggetto di causa.
3.3 Ugualmente privi di pregio si rivelano il quarto e il quinto motivo di gravame, da trattarsi anch'essi congiuntamente in quanto tra loro intrinsecamente connessi.
La sussistenza dell'interesse ad agire, in vero, deve valutarsi non soltanto al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.
La Suprema Corte, peraltro, ha sottolineato che, in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137
c.c. ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad
Pagina 12 agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. quale condizione dell'azione di annullamento anzidetta,
costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Cass.
19 agosto 2020, n. 17294).
Nel caso in esame, d'altra parte, non può certamente affermarsi che l'interesse di CP_1
a impugnare la delibera del 21 gennaio 2019 fosse venuto meno a seguito della delibera
[...]
condominiale del 30 giugno 2021.
In vero, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti,
determina la cessazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'articolo 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali (Cass. 8 giugno 2020, n.
10847), ma nel caso di specie, dal mero raffronto tra la delibera impugnata del 21 gennaio 2019
e quella del 30 giugno 2021, appare evidente che le stesse avevano ad oggetto punti all'ordine del giorno diversi tra loro.
In questo quadro, dunque, risulta priva di pregio la deduzione difensiva dell'odierno appellante, secondo cui la seconda delibera, assunta dall'assemblea dei condomini regolarmente riconvocata, presenterebbe un contenuto identico rispetto alla deliberazione impugnata ed avrebbe così rimosso l'iniziale causa di invalidità e sostituito la delibera del 21
gennaio 2019.
3.4 Il sesto motivo di gravame è parimenti infondato.
infatti, non aveva ricevuto alcun avviso di convocazione per l'assemblea del CP_1
21 gennaio 2019, così come legislativamente previsto per gli aventi diritto a parteciparvi,
categoria nella quale egli deve sicuramente essere inserito in considerazione della acquisita e documentata qualità di comproprietario pro indiviso di un'unità immobiliare facente parte dell'edificio condominiale.
In vero, l'art. 1136, comma 6 c.c. prescrive che “l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati”; l'art. 66 disp. att. c.c.
Pagina 13 dispone poi che “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile, ai sensi dell'art. 1137 del codice, su istanza dei
dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”.
Ebbene, tale previsione deve ritenersi applicabile anche al caso in cui l'omessa convocazione riguardi uno solo dei comproprietari pro indiviso di un'unità immobiliare: il fatto che l'art. 67,
comma 2 disp. att. c.c. preveda il diritto dei comproprietari di una unità immobiliare ad avere un solo rappresentante in assemblea, in vero, non significa che sia sufficiente, ai fini della validità della costituzione dell'assemblea stessa, la convocazione di uno solo di essi, ma, anzi,
sottolinea la necessità che tutti i comproprietari siano resi edotti della convocazione assembleare, al fine di poter concordare la propria posizione in ordine alle questioni all'ordine del giorno e individuare il proprio rappresentante comune.
In questa prospettiva, del resto, la Suprema Corte ha avuto occasione di sottolineare che la convocazione dell'assemblea di un condominio, a pena di invalidità della medesima (art. 1136
cod. civ.), deve esser comunicata a tutti i comproprietari pro indiviso di un piano o di una porzione di piano, ma in assenza di particolari formalità per la notifica dell'avviso, la conoscenza di esso da parte di tutti i comproprietari può essere presunta se le circostanze sono gravi, precise e concordanti in assenza di forma necessaria per le modalità di notifica (Cass. 18
febbraio 2000, n. 1830 e Cass. 9 gennaio 1998 n. 138). Nel caso di specie, tuttavia, non vi sono elementi tali da far ritenere che avesse reso edotto il fratello Parte_4 CP_1
della convocazione per la riunione dell'assemblea condominiale del 21 gennaio 2019, di talché
la mancata convocazione denunciata dall'attore configurava una causa di annullabilità della deliberazione.
Allo stesso d'altra parte, non era stata neppure comunicata la deliberazione ivi CP_1
assunta, cosicché la relativa impugnazione deve considerarsi tempestiva.
3.5 Per tali ragioni, che comportano l'infondatezza anche dell'ultimo motivo di gravame,
l'appello proposto deve essere rigettato.
Pagina 14 Le spese del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando i valori medi sullo scaglione “valore indeterminabile della causa-
complessità bassa” e tenuto conto della complessiva attività svolta.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto dal in , via Manara Parte_1 Parte_1
n. 69 avverso la sentenza 3553/2021 del Tribunale di Cagliari, pubblicata il 30 novembre
2021;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 6.946,00, a titolo di compensi professionali,
oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposi previsti dall'art. 13 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a tiolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione
Così deciso in Cagliari in data 19 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
Pagina 15