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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE
N. 1966/2024 R.R.C.C.
Il Tribunale, Prima SE Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice est.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso ex art. 473.bis.29 c.p.c da
, con i proc. dom. avv.ti BASIACO CRISTINA e Parte_1
CUDICIO SABINA
ricorrente contro
, contumace Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in sede,
1 terzo intervenuto
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: “insiste per l'affido super esclusivo sia per il disinteresse dimostrato dal padre sia per la sua lontananza per 6 mesi all'anno, oltre che per la relativa irreperibilità. Inoltre, non provvede al pagamento dell'assegno di mantenimento per i figli né ha contribuito al pagamento delle spese straordinarie. Ancora, non ha frequentato i minori secondo quanto previsto nell'accordo di divorzio e si è reso irreperibile dalla moglie per assumere decisioni riguardanti i minori. Chiede sempre in modifica che le spese straordinarie – originariamente non disciplinate – vengano ripartite tra i genitori al 50% , spese da individuarsi e disciplinarsi come da Protocollo in uso al Tribunale;
altresì insiste per l'aumento dell'assegno di mantenimento per i figli. Osserva al proposito che, differentemente da quanto pattuito in sede divorzile, il padre non li tiene mai con sé onde non contribuisce nemmeno in parte al loro mantenimento ordinario diretto. Chiede che l' CP_2
venga percepito integralmente dalla madre. Chiede la conferma di quanto previsto nell'ordinanza del 10.12.2024 con riferimento al divieto di espatrio dei due figli più piccoli insieme al padre, lasciando ferma la possibilità di espatriare assieme alla madre o se espressamente autorizzati da quest'ultima, comunque non oltre la maggiore età. Spese rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con ricorso dd. 23.7.2024 ha esposto di avere Parte_1
contratto matrimonio in data 18.2.2005 in Camerun con CP_1
e che dalla loro unione sono nati tre figli, il
[...] Persona_1
23.05.2007, il 03.01.2010, e Persona_2 Persona_3
2 , il 24.01.2017. I coniugi avevano sottoscritto in data 13.6.2023 un Per_4
accordo di negoziazione assistita per lo scioglimento del matrimonio autorizzato dalla Procura EL Repubblica che prevedeva l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, ampio diritto di visita paterno e obbligo per il padre di contribuire nel relativo mantenimento con assegno mensile di euro 300,00 da versarsi alla madre.
Con il ricorso di cui in epigrafe, la ex moglie ha chiesto la modifica delle condizioni allora concordate e, in particolare, ha chiesto l'affido esclusivo rafforzato dei tre figli minori alla madre e un aumento del contributo a carico del padre nel mantenimento ordinario dei figli, oltre alla espressa previsione EL ripartizione al 50% delle spese straordinarie. A supporto ha allegato che il marito mai aveva corrisposto l'assegno previsto a suo carico, né aveva contribuito al pagamento delle spese straordinarie;
che il predetto aveva frequentato “rarissime volte” i figli, peraltro su insistenza EL ricorrente;
che l'ex marito si era reso irreperibile quando era necessaria la sua presenza per la sottoscrizione di autorizzazioni o interventi richiedenti il coinvolgimento di entrambi i genitori. Nel contempo, erano certamente aumentate le esigenze dei tre figli.
Il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., ha ascoltato a sommarie informazioni la ricorrente e la figlia più grande e all'esito ha disposto, inaudita altera parte, 1) l'affido esclusivo dei figli alla madre con autorizzazione espressa alla sottoscrizione in autonomia dei moduli necessari alle esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei figli;
2) il divieto di espatrio dei tre figli. Tale ultima misura si era resa necessaria per il timore EL ricorrente che il resistente potesse portare con sé i figli in Camerun contro il volere EL prima.
3 Tali provvedimenti sono stati poi confermati con ordinanza del 3.9.2024 e parzialmente modificati nel contesto dei provvedimenti provvisori e urgenti adottati all'esito EL udienza fissata per la comparizione personale delle parti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.. Nello specifico, il giudice istruttore ha revocato il divieto di espatrio disposto nei confronti di Persona_1
e vietato l'espatrio per i minori e
[...] Persona_2 [...]
assieme al padre , ferma dunque Persona_5 Controparte_1
la possibilità di espatriare con la madre o se espressamente autorizzati da quest'ultima, e ciò non oltre il compimento EL maggiore età.
Senza compimento di ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 6.3.2025 la parte ricorrente ha precisato le conclusioni di cui in epigrafe con rinuncia ai termini di cui all'art. 473-bis.28 c.p.c.
2- Sul regime di affidamento e collocamento dei minori
Con accordo di negoziazione assistita del 13.6.2023 le parti avevano concordato l'affido condiviso dei tre figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre e diritto di vista paterno.
In termini generali, va ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “integrano comportamenti altamente sintomatici EL inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore ostativa, per legge, ad un provvedimento di affido condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587).
4 Nel caso di specie, il Collegio ritiene vi siano i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo rafforzato dei tre figli in favore EL madre, fermo il collocamento prevalente degli stessi presso tale genitore, in considerazione del disinteressamento complessivamente dimostrato dal padre nei confronti dei figli, nonché EL mancanza di consapevolezza circa gli oneri connessi al concreto e quotidiano esercizio EL genitorialità condivisa.
Meritano di essere sottolineati alcuni aspetti particolarmente significativi dell'inadeguatezza genitoriale paterna.
Anzitutto, il padre non esercita il proprio diritto/dovere di tenere con sé i figli.
Il giudice istruttore ha sentito la figlia che ha confermato il totale Per_1
disinteresse del padre nei confronti dei tre figli;
la minore ha infatti precisato che vede “… il papà occasionalmente, solo quando viene sotto casa. Posso riferire che il papà viene a trovarmi sotto casa una o due volte al mese. A volte, però, passano anche dei mesi senza che lui passi a trovarmi, lui va via per lavoro. In un anno complessivamente posso dire di vederlo poco.
L'ultima volta che ci siamo visti è stata la scorsa settimana. invece, Per_2
non vede mai il papà. , mio fratello più piccolo, vede il papà quando Per_4
scendo io, perché scende anche lui. Il papà non ha mai portato a Per_4
casa sua e neppure me. Aggiungo che a volte il papà ha portato al Per_4
parco o a fare un giro per qualche ora, non per tanto tempo. ha Per_4
dormito dal papà forse una sola volta …”.
In secondo luogo, la madre ha documentato l'assunzione, da parte del padre, di comportamenti ostacolanti l'adozione condivisa di decisioni nell'interesse EL prole: la sua irreperibilità ha determinato, ad esempio, la ricorrente a chiedere al giudice istruttore l'adozione di provvedimenti urgenti ex art. 473-
5 bis.15 c.p.c. che le consentissero di sottoscrivere in autonomia i moduli necessari per la scuola frequentata dalla prole.
In terzo luogo, è pacifico che il padre abbia continuato a rendersi inadempiente al proprio obbligo contributivo, omettendo di versare l'assegno dovuto e rifiutandosi di pagare quota parte delle stese straordinarie.
Reputa, in definitiva, il Collegio che, dalla documentazione in atti e dalla stessa condotta processuale ed extraprocessuale tenuta dal resistente, emerge come l'affidamento congiunto dei tre figli minori anche al padre sia per gli stessi gravemente pregiudizievole e contrario agli interessi dei medesimi.
Va sottolineato, del resto, che è preminente interesse dei minori avere un solo centro decisionale, tempestivo e funzionante, perché le decisioni da prendere nell'interesse dei figli non possono subire gli effetti di situazioni disfunzionali del padre che arrechino danno alla corretta crescita dei bambini.
Le condizioni sopra indicate giustificano, in definitiva, una concentrazione EL responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per i minori (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, attività extra-scolastiche), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato a tale genitore con collocamento dei minori presso lo stesso.
Per la madre, infatti, deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo e comunque per essersi occupata EL prole con continuità e adeguata responsabilità.
3- Sul regime di mantenimento dei minori
6 L'art. 337 ter comma 4 c.c. prevede che «Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore».
Ai fini EL corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari tra genitori, il parametro di riferimento è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c, non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascuna parte, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione
13.12.2016 n. 25531). Da tali principi consegue che lo stato di disoccupazione ovvero la percezione di un reddito modesto da parte del genitore non può comunque giustificare il venir meno dell'obbligo di mantenimento.
Infatti, si ribadisce, la fissazione da parte del giudice di una somma quale contributo al mantenimento dei figli minori può venire correlata non tanto e non solo alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non affidatario, ma anche e soprattutto a una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino.
Ne deriva che, ancorché non siano documentate le entrate o non si percepisca un reddito, il genitore non può per ciò solo sottrarsi all'obbligo di
7 mantenimento dei figli, dovendosi attivare e fare tutto il possibile per garantire al figlio un idoneo e dignitoso tenore di vita.
Ciò premesso, il Collegio ritiene di dover disporre un aumento ad euro
600,00 complessivi (euro 200,00 per ciascun figlio) dell'assegno a carico del padre che era stato fissato originariamente in euro 300,00 mensili complessivi.
Va, infatti, tenuto conto:
- EL circostanza che i tempi in cui il padre vede e tiene con sé i figli sono insussistenti rispetto a quanto stabilito dai coniugi con l'accordo di negoziazione assistita di cui si chiede la modifica in questa sede;
- EL conseguente sostanziale assenza del padre nella vita quotidiana dei figli e, dunque, dell'insussistenza di qualsivoglia forma di contribuzione, diretta e indiretta, nell'assolvimento degli oneri di rilevanza anche economica connessi alla gestione degli stessi (a titolo meramente esemplificativo: preparazione pasti, lavaggio vestiti, pulizia EL casa, trasporti scolastici ed extrascolastici, etc…);
- delle aumentate esigenze dei figli che vanno senz'altro parametrate anche in base alla loro età.
Il Collegio ritiene di dover anche disciplinare compiutamente le spese straordinarie che dovessero essere necessarie per i figli. Le stesse debbono essere poste a carico del padre per il 50% e a carico EL madre per il 50%.
Per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie e per le quali ci sia necessità di un preventivo consenso si richiama quanto stabilito dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia EL sezione di UD
(protocollato presso la segreteria EL presidenza del Tribunale di UD).
8 Si conferma che l'assegno unico universale potrà essere percepito interamente dalla madre.
4- sulle ulteriori statuizioni.
Va senz'altro confermato il divieto di espatrio per i minori Persona_2
nato il [...], e nato il [...],
[...] Persona_5
assieme al padre , ferma dunque la possibilità di Controparte_1 espatriare con la madre o se espressamente autorizzati da quest'ultima, e comunque non oltre il compimento EL maggiore età.
La madre va altresì autorizzata a chiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori anche senza il consenso paterno.
5- Sulle spese di lite
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti stanti gli interessi preminenti del minore qui in rilievo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo tra le parti, a parziale modifica delle condizioni di divorzio pattuite con l'accordo di negoziazione assistita sottoscritto il 13.6.2023 e autorizzato dalla Procura EL Repubblica di
UD il 21.6.2023, fermo il resto,
1) dispone l'affidamento esclusivo rafforzato dei figli minori alla madre. Per
l'effetto, le decisioni relative alla salute, alle attività scolastiche ed extrascolastiche relative ai figli minori potranno essere assunte autonomamente dalla madre;
2) conferma la collocazione dei figli presso l'abitazione EL madre;
9 3) ordina al padre di contribuire al mantenimento ordinario dei figli minori mediante il versamento di una somma mensile pari ad euro 600,00 (euro
200,00 per ciascun figlio) da pagarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
6) dispone che le spese straordinarie riguardanti la salute, educazione e svago dei figli siano poste a carico del padre nella misura del 50% e a carico EL madre per il restante 50%; per l'identificazione di quelle che sono le spese straordinarie si richiama quanto stabilito dal Regolamento dell'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia EL SE di UD
(disciplinare depositato e protocollato presso la Segreteria EL Presidenza del Tribunale di UD ad agosto 2015);
7) dispone che l'assegno unico sia di spettanza esclusiva EL madre;
8) conferma il divieto di espatrio per i minori nato il Persona_2
03.01.2010, e nato il [...], assieme al Persona_5
padre , ferma dunque la possibilità di espatriare Controparte_1 con la madre o se espressamente autorizzati da quest'ultima, e comunque non oltre il compimento EL maggiore età;
9) autorizza la madre a chiedere il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio dei minori anche senza il consenso paterno;
10) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza ed in particolare anche per la comunicazione alla Questura.
Così deciso in UD, nella Camera di Consiglio del 13.3.2025.
Il Presidente
10 Il Giudice Relatore
dr.ssa Marta Diamante
dr.ssa Annamaria Antonini
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