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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1778/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1778/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, Parte_1 C.F._1
via Ciane n. 6, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO SALEMI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
GIÀ (C.F. – P.IVA: Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Pachino (SR), via Cavour n. 28, presso lo studio dell'avv. SALVATORE MARZIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
C.F.: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Catania, che la rappresenta e difende;
OPPOSTA
; Controparte_4
OPPOSTA NON COSTITUITA
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione dell'aprile 2022 ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 Parte_1
c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avverso la cartella di pagamento n. 298 2018 00125791 49 000, notificata dall' in data Controparte_5
10.3.2022, limitatamente all'importo di €. 8.923,28, preteso dall' Parte_2
a titolo di sanzione pecuniaria per illecito amministrativo in materia di apparecchi e
[...]
congegni ex art. 110, comma 9, lett. c) e d), del T.U.L.P.S., giusta ordinanza-ingiunzione n. 98934 del 12.12.2012, oltre maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, della legge n.
689/1981.
L'opponente ha chiesto accertarsi l'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti dell'
[...]
Parte_2
In tal senso, in primo luogo, ha eccepito che il credito ex adverso azionato si sarebbe Parte_1
estinto per decorso del termine di prescrizione.
In secondo luogo, l'opponente ha rappresentato che avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dall' sarebbe stata proposta opposizione avanti al Parte_2
Tribunale di ES e che il giudizio così incoato, iscritto al n. 1287/2013 R.G., sarebbe stato dichiarato estinto per intervenuta transazione tra le parti.
Con comparsa del luglio 2022 si è costituita in giudizio l' Parte_2
L'opposta, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, ritenendo che nel giudizio di opposizione avverso cartella di pagamento siffatta legittimazione dovrebbe individuarsi esclusivamente in capo all' , quale soggetto Controparte_5
che ha emesso il provvedimento impugnato.
Ancora, l' ha chiesto dichiarare l'inammissibilità della spiegata Parte_2
opposizione, per avere sollevato questioni concernenti il merito della pretesa Parte_1
creditoria che, anziché in questa sede, avrebbero dovuto essere dedotte nell'ambito del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
In ultimo, l'opposta ha chiesto rigettare l'opposizione avversaria per infondatezza dei relativi motivi.
Con comparsa dell'agosto 2022 si è costituita in giudizio . Controparte_5
Quest'ultima, in via preliminare, ritenendo che l'opposizione a cartella di pagamento investirebbe questa nella sua totalità e che non sia consentito all'opponente contestare la debenza di alcuni soltanto dei crediti azionati, ha chiesto integrare il contraddittorio nei confronti di titolare CP_6 dell'ulteriore credito di €. 382,74 portato dalla cartella di pagamento n. 298 2018 00125791 49 000.
La medesima ha inoltre chiesto dichiarare l'inammissibilità Controparte_5 dell'opposizione avversaria, per essere le relative censure deducibili solo in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero rigettarla per infondatezza dei motivi. Entrambi gli enti convenuti hanno chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, per carenza dei presupposti di legge.
È rimasto contumace l' . Controparte_4
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 7.11.2022, con ordinanza dell'11.11.2022 il giudice ha disatteso l'istanza di cui all'art. 615 c.p.c.
Non essendo necessaria istruttoria, alla udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
2. È noto che la cartella di pagamento assolve, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, la medesima funzione svolta, nell'esecuzione forzata ordinaria, dalla notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto.
È poi orientamento consolidato che avverso la stessa siano esperibili i rimedi oppositivi ordinari previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 22.9.2017, n. 22080).
Ciò posto, con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio ha proposto un'opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., con la quale ha inteso contestare il diritto di di procedere alla riscossione coattiva del credito di €. 8.923,28. Parte_2
Occorre rilevare che l'opponente non ha censurato l'originaria esistenza di siffatto credito, avendo anzi dedotto che questo costituirebbe la sanzione pecuniaria irrogata dall' Parte_2
(con ordinanza-ingiunzione dal medesimo impugnata) a seguito della contestazione da
[...]
parte della Questura di Siracusa di un illecito amministrativo in materia di apparecchi e congegni ex art. 110, comma 9, lett. c) e d), del T.U.L.P.S. (v. pag. 1 dell'atto di citazione: “con cartella di pagamento n. 29820180012579149000 […] l Parte_3 richiedeva all'opponente il pagamento della somma di €. 8.913,28 dovuta a titolo di “sanzione amministrativa in materia di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del emessa CP_7 ai sensi del comma 9 lett. C e D” … Nel merito, la somma richiesta con la cartella di pagamento impugnata deriva da un atto elevato dalla questura di Siracusa presso il bar Alfeo sito in Siracusa, avverso il quale parte opponente proponeva ricorso avanti il Tribunale di ES … Rg. N.
1287/2013 …, procedimento dichiarato estinto …”) ed avendo, dunque, confermato, sotto tale profilo, le risultanze della cartella di pagamento n. 298 2018 00125791 49 000 (v. il “dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo” a pag. 2 dell'allegato “Cartella-
_di_pagamento.pdf"”).
L'opponente, piuttosto, ha eccepito che il credito in questione si sarebbe successivamente estinto:
1) ora per decorso del termine di prescrizione, difettando la prova del compimento di atti interruttivi da parte dell'ente creditore;
2) ora per l'avvenuta stipula tra le parti di un accordo transattivo nell'ambito del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del 12.12.2012, iscritto al n.
1287/2013 R.G. del Tribunale di ES.
Da tale necessaria premessa discendono le conclusioni che seguono.
2.1. In primo luogo, diversamente da quanto asserito dalle parti opposte (v. punto 1, pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta di v. punto 3, pagg. 3 e 4 Parte_2
della comparsa di costituzione e risposta di , la spiegata Controparte_5 opposizione risulta senz'altro ammissibile.
Ed infatti, vero è (essendo circostanza pacifica tra le parti, oltre che documentata – cfr. all.ti 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta di che il giudizio di Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98134 del 12.12.2012, iscritto al n.
R.G. 1287/2013 del Tribunale di ES, è stato dichiarato estinto e che, conseguentemente,
l'ordinanza oggetto di opposizione è divenuta definitiva.
È tuttavia altrettanto vero che, analogamente a quanto accade in ipotesi di opposizione a precetto intimato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, è pur sempre consentito al destinatario dell'ingiunzione, una volta ricevuta la notificazione della cartella di pagamento, spiegare opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso quest'ultima per dedurre fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi successivi alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 19.11.2019, n. 30094: “in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa … ora regolamentata dal d.lg. n. 150 del
2011, art. 7 …, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti”; cfr. anche Cass. Civ. Sez. Un. 22.9.2017, n. 22080: “in conclusione va affermato il seguente principio di diritto: “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
8.1. Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art.
28 richiamato … quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione …. In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante … riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra …, ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo … e di altri … atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ. Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita”; cfr. anche Cass. Civ. Sez. VI-II 11.7.2022, n. 21905).
Ciò che si è verificato nella specie, avendo dedotto l'estinzione della pretesa Parte_1 creditoria dell' per fatti sopravvenuti – decorso del termine Parte_2 prescrizionale e stipula di accordo transattivo (novativo) nell'ambito del giudizio di opposizione n.
R.G. 1287/2013 del Tribunale di ES – rispetto alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione n.
98134 del 12.12.2012.
2.2. In secondo luogo, deve ritenersi che del tutto correttamente l'opponente ha convenuto in giudizio, in uno all' , esattore che ha emesso l'atto opposto e che perciò ha Controparte_5 interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (così, tra le altre, Cass. Civ. Sez. VI-V 26.6.2017, n. 15900),
l' Parte_2
Invero, le contestazioni mosse da concernono la sussistenza del credito alla cui Parte_1
riscossione coattiva si sta procedendo con la cartella di pagamento impugnata.
Conseguentemente, titolare della pretesa sostanziale contestata è senz'altro l' Parte_2
quale ente che ha comminato la sanzione pecuniaria per illecito amministrativo e ne
[...]
ha ingiunto il pagamento, come da ordinanza-ingiunzione di pagamento prodotta (v. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
È, pertanto, infondata l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto controverso sollevata dall'amministrazione opposta (v. punto 1, pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta).
2.3. Parimenti infondate sono, poi, le deduzioni dell' , la quale, Controparte_5 invece, ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di titolare CP_6 dell'ulteriore credito di €. 382,74 portato dalla cartella impugnata, sul presupposto che l'opposizione a cartella di pagamento investirebbe questa nella sua totalità e che non sarebbe consentito all'opponente contestare la debenza di alcuni soltanto dei crediti ivi riportati (v. punto 1, pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta).
È noto, infatti, che con l'opposizione a precetto ordinaria, ex art. 615, comma 1, c.p.c., l'intimato può lamentare la non debenza anche di una parte soltanto delle somme in esso portate e che la fondatezza della censura non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (così, tra le altre, Cass. Civ.
Sez. I 22.7.2024, n. 20238).
Ebbene, siffatti principi devono ritenersi valevoli anche nell'ipotesi in cui l'opposizione ex art. 615
c.p.c. sia spiegata avverso una cartella di pagamento, prendendo avvio un giudizio di accertamento circa l'esistenza e la misura dei crediti iscritti a ruolo e portati nella cartella di pagamento.
Ne consegue, nella specie, che:
- pur essendo stato intimato con la cartella n. 298 2018 00125791 49 000 il pagamento di due diversi crediti, era consentito ad contestare la debenza di uno solo di essi;
Parte_1
e che:
- investendo l'opposizione il solo credito di €. 8.913,28 vantato dall' Parte_2
(v. pag. 1 dell'atto di citazione in opposizione: “premesso che con cartella di
[...]
pagamento n. 29820180012579149000 emessa da , notificata in data Controparte_2
Parte 10/03/2022, l' … …, richiedeva all'opponente il Parte_2 pagamento della somma di €. 8.913,28”; v. pag. 3 dell'atto: “piaccia all' Ecc.mo Tribunale di
Siracusa … nel merito, accertare l'illegittimità delle somme di cui della cartella di pagamento n.
29820180012579149000 notificata il 10/03/2022, ritenendo e dichiarando che il sig. Parte_1
nulla deve alla ), del tutto correttamente
[...] Parte_2
l'opponente ha convenuto in giudizio solo siffatto ente, non anche titolare dell'altro CP_6
credito non contestato.
3. Appurato quanto sopra in ordine all'ammissibilità della spiegata opposizione nonché alla regolarità del contraddittorio, deve ritenersi fondato il primo motivo di opposizione concernente la prescrizione della pretesa creditoria dell' Pt_2 Parte_2
3.1. Si rende necessario premettere che secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte
l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, ed abbia manifestato la volontà di ottenere la declaratoria di estinzione del diritto azionato dalla controparte, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso, costituendo queste ultime questioni di diritto, sulle quali il giudice non è in alcun modo vincolato dalle deduzioni e dalle allegazioni di parte (cfr., tra altre, Cass. Civ. Sez. I 27.7.2016, n. 15631, la quale, in un caso in cui la parte aveva eccepito “l'estinzione del preteso diritto azionato con la domanda de quo per intervenuta prescrizione dello stesso, giacché vanamente decorsi i termini di legge in subiecta materia”, si è espressa nel senso che “l'originaria convenuta aveva chiaramente allegato l'estinzione del diritto per l'inerzia del titolare, ed inequivocabilmente manifestato la propria volontà di avvalersene;
sicché l'eccezione - contrariamente all'assunto del ricorrente - non può considerarsi non correttamente formulata. L'esatta individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie e l'individuazione del relativo termine costituiscono, invero, questioni di diritto la cui risoluzione è demandata al giudice di merito”; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ. Sez.
Trib. 23.10.2020, n. 23261, par. 3: “Com'è noto, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sul debitore, che voglia far valere l'eccezione di prescrizione, è soddisfatto con la semplice affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare … cfr. da ultimo, in materia di rapporti bancari, Sez. U, n. 15895 del 13/06/2019 e, in generale, Sez. 1, n. 15631 del 27/07/2016 ... Nel caso di specie, la ricorrente ha correttamente impugnato la cartella di pagamento ad essa notificata nel 2012, allegando di non avere avuto altra notifica, così facendo valere la dedotta prescrizione del credito nella medesima indicato, relativo alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2005. A questo punto, la prova dell'effettiva notificazione dell'avviso di accertamento doveva essere fornita dall'ente impositore … la NE
AZ …, senza che il giudice potesse attribuire valore probatorio a quanto indicato dall'agente di riscossione nella cartella dallo stesso formata”).
Orbene, nel caso di specie ha eccepito “1) In via preliminare […] la intervenuta Parte_1
prescrizione, atteso che non ha efficacia interruttiva la produzione di avvisi di ricevimento di intimazioni di pagamento che non consentono di risalire alla obbligazione sottostante” (v. pag. 1 dell'atto di citazione in opposizione) ed ha chiesto “accertare l'illegittimità delle somme di cui della cartella di pagamento n. 29820180012579149000 notificata il 10/03/2022, ritenendo e dichiarando che il sig. nulla deve alla (v. pag. 3 Parte_1 Parte_3 dell'atto di citazione in opposizione).
In ossequio al suesposto indirizzo, dunque, l'eccezione di prescrizione risulta correttamente proposta dall'opponente, avendo questi dedotto l'intervenuta estinzione del credito azionato dall'
[...]
in ragione del mancato compimento di atti interruttivi da parte dell'ente Parte_2
creditore, e manifestato la volontà di avvalersene. Passando poi alle questioni di diritto, per quel che concerne il termine di prescrizione, deve ritenersi applicabile quello quinquennale sancito dall'art. 28 della legge n. 689/1981 per il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative pecuniarie (“28. Prescrizione Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice
Civile”).
La superiore conclusione vale sia per l'importo di €. 4.000,00 preteso dall' Parte_2
a titolo di “sanzione amministrativa pecuniaria art. 110, c. 9 del tulps rd 773/1931”
[...]
(v. pag. 2 dell'allegato all'atto di citazione in opposizione “Cartella_di_pagamento.pdf"”), sia per l'importo di €. 4.400,00 preteso a titolo di “Magg. rit. pagamento sanzione amm.va art. 27, comma
6, l. n. 689/91” (v. pag. 2 dell'allegato all'atto di citazione in opposizione “Cartella-
_di_pagamento.pdf"”), ovverosia di maggiorazione di un decimo della sanzione principale per ogni semestre di ritardato pagamento della stessa, ex art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981, stante la natura sanzionatoria di siffatta maggiorazione (cfr. sul punto Corte cost. 14.7.1999, n. 308: “la maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dall'art. 27 comma 6 l. 24 novembre 1981 n.
689 a carico dell'autore di un illecito amministrativo cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale;
pertanto, è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. degli art. 206 d.l. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo c. strad.) e 27 comma 6 cit. l. n. 689 del 1981, nella parte in cui prevedono misure sanzionatorie aggiuntive assai più gravose rispetto agli interessi moratori”; cfr. anche Cass.
Civ. Sez. II 21.11.2023, n. 32302: “ai sensi dell'art. 27 della L. n. 689 del 1981, … nella specie per violazioni stradali …, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, con decorrenza dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, pertanto si ritengono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione supplementare”).
Il momento iniziale di decorrenza del termine, invece, deve individuarsi:
- quanto all'importo di €. 4.000,00 per “sanzione amministrativa pecuniaria art. 110, c. 9 del CP_7 rd 773/1931”, nella data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del
12.12.2012, effettuata il 22.2.2013, quale si evince dalle allegazioni (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta: “con l'odierno atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. il sig. contesta la legittimità della procedura esecutiva azionata Parte_1 dall'Agente del servizio di riscossione, assumendo la prescrizione della pretesa creditoria: cioè l'ordinanza ingiunzione prot. N. 89834 del 12 dicembre 2012 … All. 2 … notificata all'odierno opponente in data 22 febbraio 2013 … All. 3 …”) e produzioni (v. la relazione di notificazione di cui all'all. 3 della comparsa di costituzione;
v. la copia del ricorso ex art. 22 bis della legge n.
689/1981 di cui all'all. 5 della comparsa di costituzione, ove si legge “per: il sig. Parte_1
…
contro
: avverso l'Ordinanza –
[...] Controparte_8
Ingiunzione, notificata in data 22\2\2013”) dell' non Parte_2 contestate dall'odierno opponente;
- quanto all'importo di €. 4.400,00 per “Magg. rit. pagamento sanzione amm.va art. 27, comma 6,
l. n. 689/91”, dal momento in cui la sanzione principale è divenuta esigibile, vale a dire dal 31° giorno successivo alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del
12.12.2012 (v. pag. 3 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di Parte_2
“ingiunge Al Sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente
[...] Parte_1
in Viale Scala Greca n. 371, il pagamento della somma sopra indicata che dovrà essere effettuato entro giorni trenta dalla notifica del presente atto … sessanta giorni se l'interessato è residente all'estero”).
3.2. Ciò posto, l'eccezione in esame risulta fondata.
3.3. Deve senz'altro ritenersi prescritto l'importo di €. 4.000,00 preteso a titolo di “Sanzione amministrativa pecuniaria art. 110, c. 9 del tulps rd 773/1931”, atteso che tra la data della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del 12.12.2012 – il 22.2.2013 – e la data della notificazione della cartella di pagamento n. 298 2018 00125791 49 000 oggi opposta – il
10.3.2022 – sono decorsi oltre nove anni senza che l'ente creditore abbia compiuto atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
3.3.1. In primo luogo, non v'è prova che l' si fosse costituita Parte_2
nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione iscritto al n. R.G. 1287/2013 del Tribunale di
ES introdotto da non essendo stata prodotta copia della memoria difensiva, Parte_1 contenente richiesta di rigetto dell'opposizione avversaria, eventualmente depositata in detta sede, la quale avrebbe integrato un atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2, c.c.
In aggiunta a quanto sopra, anche ove si volesse ipotizzare che l'ente si fosse costituito nei termini di legge, ossia, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., depositando la propria memoria difensiva dieci giorni prima dell'udienza del 20.3.2014 (v. all. 5 della comparsa di costituzione di Parte_2
, la prescrizione sarebbe analogamente maturata.
[...]
Ed infatti, essendo stato il giudizio n. R.G. 1287/2013 del Tribunale di ES dichiarato estinto (v. all. 6 della comparsa di costituzione di , l'atto interruttivo in Parte_2
questione avrebbe spiegato effetto meramente istantaneo ex art. 2945, comma 3, c.c. Conseguentemente, la prescrizione sarebbe del pari maturata, in quanto tra la ipotizzata data di deposito della memoria difensiva – il 10.3.2014 – e la data di notificazione della cartella di pagamento oggi opposta – il 10.3.2022 – sarebbero decorsi otto anni.
3.3.2. In secondo luogo, va rilevato che, diversamente da quanto asserito dalle parti opposte (v. punto
2, pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione di v. punto 5, Parte_2
pag. 3 della comparsa di costituzione di ), la prescrizione Controparte_5 quinquennale non può neppure ritenersi interrotta nell'anno 2018, per effetto dell'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme per cui è causa (ruolo n. 900083 del 30.11.2018, all. 1 della comparsa di costituzione di . Parte_2
Invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione a ruolo del credito non integra atto interruttivo della prescrizione, non trattandosi di atto recettizio di messa in mora del debitore ex art. 2943, comma 4, c.c., bensì di atto meramente interno all'amministrazione
(tra le altre, Cass. Civ. Sez. Trib. 4.5.2021, n. 11605: “in tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata, previsto dall'art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell'Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 c.c., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell'amministrazione”; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. VI-V 9.1.2014, n. 315: “in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il decorso del termine di prescrizione triennale per la sua riscossione, previsto dall'art. 5 comma 51 d.l. 30 dicembre 1982 n. 953, conv., con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1983 n. 53, non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto tale procedura si sviluppa tutta all'interno di quest'ultima e pertanto - producendosi l'effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., solo in forza di un atto che valga a costituire in mora il debitore - è inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa.”; cfr. anche Cass.
Civ. Sez. Trib. 23.10.2020, n. 23261: “in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non
è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore;
peraltro, in sede processuale,
l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
… o eccezione in senso improprio … che deve essere oggetto di adeguata prova”).
3.3.3. Occorre in ultimo precisare che, ancorché l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del
12.12.2012 abbia acquisito carattere di definitività, non può farsi applicazione, in luogo di quello quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, del termine di prescrizione di dieci anni sancito dall'art. 2953 c.c., essendo siffatta definitività conseguenza non di una sentenza di condanna passata in giudicato, bensì (v. all. 6 della comparsa di costituzione di Parte_2
della dichiarazione di estinzione, per inattività delle parti, del giudizio di opposizione n. R.G.
1287/2013 del Tribunale di ES (cfr., tra le altre, Cass. Civ. Sez. Trib. 6.3.2015, n. 4574: “in tema di riscossione delle imposte e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all'art. 2953 c.c. ove la definitività dell'accertamento derivi non da una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti”; Cass. Civ. Sez. VI-V
28.12.2016, n. 27265).
3.4. Le esposte considerazioni devono ritenersi valevoli anche per l'ulteriore importo di €. 4.400,00 preteso per “Magg. rit. pagamento sanzione amm.va art. 27, comma 6, l. n. 689/91”.
Come noto, la maggiorazione di cui all'art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981 consiste nell'aumento di un decimo della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa – nella specie, €.
400,00 – per ogni semestre di ritardo nel pagamento, a decorrere da quello in cui la sanzione medesima è divenuta esigibile – nella specie, il primo semestre 2013, essendo la sanzione principale divenuta esigibile dal 31° giorno successivo alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del 12.12.2012, effettuata il 22.2.2013 – e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore – nella specie, il secondo semestre 2018, essendo stato il ruolo trasmesso ad
[...]
il 25.12.2018 (v. all. 1 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_5 [...]
. Parte_2
Ebbene, risulta senz'altro estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale il diritto dell' di riscuotere le maggiorazioni dovute per ritardato Parte_2
pagamento della sanzione principale dal primo semestre 2013 al primo semestre 2018.
Quanto, invece, alla maggiorazione relativa al secondo semestre 2018, l'ente non avrebbe potuto esigerne il pagamento, essendosi la sanzione principale (cui la stessa si aggiunge) estinta per prescrizione nel corso del primo semestre 2018 ed esattamente il 22.2.2018, ossia cinque anni dopo la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del 12.12.2012, effettuata il
22.2.2013.
4. Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da va Parte_1
accolta e la cartella di pagamento n. 298 2018 00125791 49 000, notificata dall' Controparte_5
in data 10.3.2022, va annullata limitatamente all'importo di €. 8.923,28, non avendo
[...] l' diritto di procedere nei confronti dell'opponente alla Parte_2
riscossione coattiva di siffatto credito.
Resta assorbito ogni ulteriore motivo di opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_5
.
[...]
Sul punto si osserva, infatti che, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia del riscossore che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (così Cass. Civ. Sez. VI 9.3.2022, n. 7716; v. in senso analogo Cass. Civ.
Sez. II 6.11.2024, n. 28610).
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per la fase di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per la fase decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (alla luce del mancato deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.), avuto riguardo al valore della controversia determinato in ragione dell'entità della pretesa contestata dalla parte opponente (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
Nessuna pronuncia va invece emessa sulle spese in relazione alla vicenda processuale intercorsa con l' e con l' Parte_2 Controparte_4
, al cui operato non può imputarsi la fondatezza della opposizione.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 1778/2022:
- dichiara la contumacia dell' Controparte_4
[...] - in accoglimento della opposizione proposta da ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dichiara Parte_1
la illegittimità della pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 298 2018 00125791 49 000, limitatamente all'importo di €. 8.923,28, e dichiara l'insussistenza del diritto di Parte_2 di procedere nei confronti dell'opponente alla riscossione coattiva di siffatto credito, Parte_2
per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di Controparte_5 Parte_1 lite, che liquida in €. 2.547,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- nessuna pronuncia emette sulle spese, in relazione alla vicenda processuale intercorsa con l'
[...]
e con l' Parte_2 Controparte_4
, per le ragioni di cui in motivazione.
[...]
Così deciso in Siracusa, il 18.6.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1778/2022 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Siracusa, Parte_1 C.F._1
via Ciane n. 6, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO SALEMI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
GIÀ (C.F. – P.IVA: Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in Pachino (SR), via Cavour n. 28, presso lo studio dell'avv. SALVATORE MARZIANO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPOSTA
C.F.: , in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato di Catania, che la rappresenta e difende;
OPPOSTA
; Controparte_4
OPPOSTA NON COSTITUITA
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione dell'aprile 2022 ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 615 Parte_1
c.p.c., con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, avverso la cartella di pagamento n. 298 2018 00125791 49 000, notificata dall' in data Controparte_5
10.3.2022, limitatamente all'importo di €. 8.923,28, preteso dall' Parte_2
a titolo di sanzione pecuniaria per illecito amministrativo in materia di apparecchi e
[...]
congegni ex art. 110, comma 9, lett. c) e d), del T.U.L.P.S., giusta ordinanza-ingiunzione n. 98934 del 12.12.2012, oltre maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27, comma 6, della legge n.
689/1981.
L'opponente ha chiesto accertarsi l'insussistenza di qualsiasi debito nei confronti dell'
[...]
Parte_2
In tal senso, in primo luogo, ha eccepito che il credito ex adverso azionato si sarebbe Parte_1
estinto per decorso del termine di prescrizione.
In secondo luogo, l'opponente ha rappresentato che avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dall' sarebbe stata proposta opposizione avanti al Parte_2
Tribunale di ES e che il giudizio così incoato, iscritto al n. 1287/2013 R.G., sarebbe stato dichiarato estinto per intervenuta transazione tra le parti.
Con comparsa del luglio 2022 si è costituita in giudizio l' Parte_2
L'opposta, preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva sostanziale, ritenendo che nel giudizio di opposizione avverso cartella di pagamento siffatta legittimazione dovrebbe individuarsi esclusivamente in capo all' , quale soggetto Controparte_5
che ha emesso il provvedimento impugnato.
Ancora, l' ha chiesto dichiarare l'inammissibilità della spiegata Parte_2
opposizione, per avere sollevato questioni concernenti il merito della pretesa Parte_1
creditoria che, anziché in questa sede, avrebbero dovuto essere dedotte nell'ambito del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.
In ultimo, l'opposta ha chiesto rigettare l'opposizione avversaria per infondatezza dei relativi motivi.
Con comparsa dell'agosto 2022 si è costituita in giudizio . Controparte_5
Quest'ultima, in via preliminare, ritenendo che l'opposizione a cartella di pagamento investirebbe questa nella sua totalità e che non sia consentito all'opponente contestare la debenza di alcuni soltanto dei crediti azionati, ha chiesto integrare il contraddittorio nei confronti di titolare CP_6 dell'ulteriore credito di €. 382,74 portato dalla cartella di pagamento n. 298 2018 00125791 49 000.
La medesima ha inoltre chiesto dichiarare l'inammissibilità Controparte_5 dell'opposizione avversaria, per essere le relative censure deducibili solo in sede di opposizione a ordinanza-ingiunzione di pagamento, ovvero rigettarla per infondatezza dei motivi. Entrambi gli enti convenuti hanno chiesto il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta, per carenza dei presupposti di legge.
È rimasto contumace l' . Controparte_4
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 7.11.2022, con ordinanza dell'11.11.2022 il giudice ha disatteso l'istanza di cui all'art. 615 c.p.c.
Non essendo necessaria istruttoria, alla udienza di precisazione delle conclusioni all'uopo fissata, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190, c.p.c.
2. È noto che la cartella di pagamento assolve, nella riscossione coattiva a mezzo ruolo, la medesima funzione svolta, nell'esecuzione forzata ordinaria, dalla notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di precetto.
È poi orientamento consolidato che avverso la stessa siano esperibili i rimedi oppositivi ordinari previsti dagli artt. 615 e 617 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. 22.9.2017, n. 22080).
Ciò posto, con l'atto introduttivo dell'odierno giudizio ha proposto un'opposizione Parte_1 preventiva all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., con la quale ha inteso contestare il diritto di di procedere alla riscossione coattiva del credito di €. 8.923,28. Parte_2
Occorre rilevare che l'opponente non ha censurato l'originaria esistenza di siffatto credito, avendo anzi dedotto che questo costituirebbe la sanzione pecuniaria irrogata dall' Parte_2
(con ordinanza-ingiunzione dal medesimo impugnata) a seguito della contestazione da
[...]
parte della Questura di Siracusa di un illecito amministrativo in materia di apparecchi e congegni ex art. 110, comma 9, lett. c) e d), del T.U.L.P.S. (v. pag. 1 dell'atto di citazione: “con cartella di pagamento n. 29820180012579149000 […] l Parte_3 richiedeva all'opponente il pagamento della somma di €. 8.913,28 dovuta a titolo di “sanzione amministrativa in materia di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del emessa CP_7 ai sensi del comma 9 lett. C e D” … Nel merito, la somma richiesta con la cartella di pagamento impugnata deriva da un atto elevato dalla questura di Siracusa presso il bar Alfeo sito in Siracusa, avverso il quale parte opponente proponeva ricorso avanti il Tribunale di ES … Rg. N.
1287/2013 …, procedimento dichiarato estinto …”) ed avendo, dunque, confermato, sotto tale profilo, le risultanze della cartella di pagamento n. 298 2018 00125791 49 000 (v. il “dettaglio degli importi dovuti fornito dall'ente che ha emesso il ruolo” a pag. 2 dell'allegato “Cartella-
_di_pagamento.pdf"”).
L'opponente, piuttosto, ha eccepito che il credito in questione si sarebbe successivamente estinto:
1) ora per decorso del termine di prescrizione, difettando la prova del compimento di atti interruttivi da parte dell'ente creditore;
2) ora per l'avvenuta stipula tra le parti di un accordo transattivo nell'ambito del giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del 12.12.2012, iscritto al n.
1287/2013 R.G. del Tribunale di ES.
Da tale necessaria premessa discendono le conclusioni che seguono.
2.1. In primo luogo, diversamente da quanto asserito dalle parti opposte (v. punto 1, pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta di v. punto 3, pagg. 3 e 4 Parte_2
della comparsa di costituzione e risposta di , la spiegata Controparte_5 opposizione risulta senz'altro ammissibile.
Ed infatti, vero è (essendo circostanza pacifica tra le parti, oltre che documentata – cfr. all.ti 5 e 6 della comparsa di costituzione e risposta di che il giudizio di Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98134 del 12.12.2012, iscritto al n.
R.G. 1287/2013 del Tribunale di ES, è stato dichiarato estinto e che, conseguentemente,
l'ordinanza oggetto di opposizione è divenuta definitiva.
È tuttavia altrettanto vero che, analogamente a quanto accade in ipotesi di opposizione a precetto intimato sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, è pur sempre consentito al destinatario dell'ingiunzione, una volta ricevuta la notificazione della cartella di pagamento, spiegare opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso quest'ultima per dedurre fatti estintivi, impeditivi e/o modificativi successivi alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione (cfr. Cass. Civ. Sez. VI 19.11.2019, n. 30094: “in materia di opposizione a cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la contestazione attinente alla prospettazione dell'estinzione della pretesa creditoria dell'Amministrazione irrogante, va qualificata come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c., e non come opposizione a sanzione amministrativa … ora regolamentata dal d.lg. n. 150 del
2011, art. 7 …, trattandosi di una contestazione che riguarda fatti successivi alla formazione del titolo esecutivo e comunque sopravvenuti rispetto alla notificazione del verbale di accertamento dell'infrazione e degli atti susseguenti”; cfr. anche Cass. Civ. Sez. Un. 22.9.2017, n. 22080: “in conclusione va affermato il seguente principio di diritto: “l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
8.1. Restano ovviamente esperibili anche dal destinatario della cartella di pagamento basata su verbali di accertamento di violazione del codice della strada o soggetto passivo della riscossione coattiva i rimedi oppositivi ordinari degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.. Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell'art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art.
28 richiamato … quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione …. In tale eventualità, la deduzione dell'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento non è fatta come motivo di opposizione a sé stante … riferito cioè al fatto estintivo contemplato dall'art. 201, comma 5, che va fatto valere nel termine di trenta giorni secondo quanto sopra …, ma riguarda l'idoneità dell'atto notificato ad interrompere la prescrizione. Evidente è allora la deducibilità della mancanza di questo … e di altri … atti interruttivi, senza limiti di tempo, in applicazione appunto dell'art. 615 cod. proc. civ. Parimenti, saranno contestabili con quest'ultimo rimedio tutte le pretese di pagamento dell'amministrazione e dell'agente della riscossione che trovino ragione in fatti precedenti l'iscrizione a ruolo ma successivi all'emissione del verbale di accertamento, in quanto la relativa deduzione non ne sarebbe stata possibile anche se la notificazione di questo fosse stata regolarmente eseguita”; cfr. anche Cass. Civ. Sez. VI-II 11.7.2022, n. 21905).
Ciò che si è verificato nella specie, avendo dedotto l'estinzione della pretesa Parte_1 creditoria dell' per fatti sopravvenuti – decorso del termine Parte_2 prescrizionale e stipula di accordo transattivo (novativo) nell'ambito del giudizio di opposizione n.
R.G. 1287/2013 del Tribunale di ES – rispetto alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione n.
98134 del 12.12.2012.
2.2. In secondo luogo, deve ritenersi che del tutto correttamente l'opponente ha convenuto in giudizio, in uno all' , esattore che ha emesso l'atto opposto e che perciò ha Controparte_5 interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (così, tra le altre, Cass. Civ. Sez. VI-V 26.6.2017, n. 15900),
l' Parte_2
Invero, le contestazioni mosse da concernono la sussistenza del credito alla cui Parte_1
riscossione coattiva si sta procedendo con la cartella di pagamento impugnata.
Conseguentemente, titolare della pretesa sostanziale contestata è senz'altro l' Parte_2
quale ente che ha comminato la sanzione pecuniaria per illecito amministrativo e ne
[...]
ha ingiunto il pagamento, come da ordinanza-ingiunzione di pagamento prodotta (v. all. 2 della comparsa di costituzione e risposta).
È, pertanto, infondata l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto controverso sollevata dall'amministrazione opposta (v. punto 1, pagg. 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta).
2.3. Parimenti infondate sono, poi, le deduzioni dell' , la quale, Controparte_5 invece, ha chiesto disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di titolare CP_6 dell'ulteriore credito di €. 382,74 portato dalla cartella impugnata, sul presupposto che l'opposizione a cartella di pagamento investirebbe questa nella sua totalità e che non sarebbe consentito all'opponente contestare la debenza di alcuni soltanto dei crediti ivi riportati (v. punto 1, pag. 1 della comparsa di costituzione e risposta).
È noto, infatti, che con l'opposizione a precetto ordinaria, ex art. 615, comma 1, c.p.c., l'intimato può lamentare la non debenza anche di una parte soltanto delle somme in esso portate e che la fondatezza della censura non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta (così, tra le altre, Cass. Civ.
Sez. I 22.7.2024, n. 20238).
Ebbene, siffatti principi devono ritenersi valevoli anche nell'ipotesi in cui l'opposizione ex art. 615
c.p.c. sia spiegata avverso una cartella di pagamento, prendendo avvio un giudizio di accertamento circa l'esistenza e la misura dei crediti iscritti a ruolo e portati nella cartella di pagamento.
Ne consegue, nella specie, che:
- pur essendo stato intimato con la cartella n. 298 2018 00125791 49 000 il pagamento di due diversi crediti, era consentito ad contestare la debenza di uno solo di essi;
Parte_1
e che:
- investendo l'opposizione il solo credito di €. 8.913,28 vantato dall' Parte_2
(v. pag. 1 dell'atto di citazione in opposizione: “premesso che con cartella di
[...]
pagamento n. 29820180012579149000 emessa da , notificata in data Controparte_2
Parte 10/03/2022, l' … …, richiedeva all'opponente il Parte_2 pagamento della somma di €. 8.913,28”; v. pag. 3 dell'atto: “piaccia all' Ecc.mo Tribunale di
Siracusa … nel merito, accertare l'illegittimità delle somme di cui della cartella di pagamento n.
29820180012579149000 notificata il 10/03/2022, ritenendo e dichiarando che il sig. Parte_1
nulla deve alla ), del tutto correttamente
[...] Parte_2
l'opponente ha convenuto in giudizio solo siffatto ente, non anche titolare dell'altro CP_6
credito non contestato.
3. Appurato quanto sopra in ordine all'ammissibilità della spiegata opposizione nonché alla regolarità del contraddittorio, deve ritenersi fondato il primo motivo di opposizione concernente la prescrizione della pretesa creditoria dell' Pt_2 Parte_2
3.1. Si rende necessario premettere che secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte
l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titolare, ed abbia manifestato la volontà di ottenere la declaratoria di estinzione del diritto azionato dalla controparte, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso, costituendo queste ultime questioni di diritto, sulle quali il giudice non è in alcun modo vincolato dalle deduzioni e dalle allegazioni di parte (cfr., tra altre, Cass. Civ. Sez. I 27.7.2016, n. 15631, la quale, in un caso in cui la parte aveva eccepito “l'estinzione del preteso diritto azionato con la domanda de quo per intervenuta prescrizione dello stesso, giacché vanamente decorsi i termini di legge in subiecta materia”, si è espressa nel senso che “l'originaria convenuta aveva chiaramente allegato l'estinzione del diritto per l'inerzia del titolare, ed inequivocabilmente manifestato la propria volontà di avvalersene;
sicché l'eccezione - contrariamente all'assunto del ricorrente - non può considerarsi non correttamente formulata. L'esatta individuazione del termine di prescrizione applicabile al caso di specie e l'individuazione del relativo termine costituiscono, invero, questioni di diritto la cui risoluzione è demandata al giudice di merito”; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ. Sez.
Trib. 23.10.2020, n. 23261, par. 3: “Com'è noto, in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sul debitore, che voglia far valere l'eccezione di prescrizione, è soddisfatto con la semplice affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare … cfr. da ultimo, in materia di rapporti bancari, Sez. U, n. 15895 del 13/06/2019 e, in generale, Sez. 1, n. 15631 del 27/07/2016 ... Nel caso di specie, la ricorrente ha correttamente impugnato la cartella di pagamento ad essa notificata nel 2012, allegando di non avere avuto altra notifica, così facendo valere la dedotta prescrizione del credito nella medesima indicato, relativo alla tassa automobilistica dovuta per l'anno 2005. A questo punto, la prova dell'effettiva notificazione dell'avviso di accertamento doveva essere fornita dall'ente impositore … la NE
AZ …, senza che il giudice potesse attribuire valore probatorio a quanto indicato dall'agente di riscossione nella cartella dallo stesso formata”).
Orbene, nel caso di specie ha eccepito “1) In via preliminare […] la intervenuta Parte_1
prescrizione, atteso che non ha efficacia interruttiva la produzione di avvisi di ricevimento di intimazioni di pagamento che non consentono di risalire alla obbligazione sottostante” (v. pag. 1 dell'atto di citazione in opposizione) ed ha chiesto “accertare l'illegittimità delle somme di cui della cartella di pagamento n. 29820180012579149000 notificata il 10/03/2022, ritenendo e dichiarando che il sig. nulla deve alla (v. pag. 3 Parte_1 Parte_3 dell'atto di citazione in opposizione).
In ossequio al suesposto indirizzo, dunque, l'eccezione di prescrizione risulta correttamente proposta dall'opponente, avendo questi dedotto l'intervenuta estinzione del credito azionato dall'
[...]
in ragione del mancato compimento di atti interruttivi da parte dell'ente Parte_2
creditore, e manifestato la volontà di avvalersene. Passando poi alle questioni di diritto, per quel che concerne il termine di prescrizione, deve ritenersi applicabile quello quinquennale sancito dall'art. 28 della legge n. 689/1981 per il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative pecuniarie (“28. Prescrizione Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice
Civile”).
La superiore conclusione vale sia per l'importo di €. 4.000,00 preteso dall' Parte_2
a titolo di “sanzione amministrativa pecuniaria art. 110, c. 9 del tulps rd 773/1931”
[...]
(v. pag. 2 dell'allegato all'atto di citazione in opposizione “Cartella_di_pagamento.pdf"”), sia per l'importo di €. 4.400,00 preteso a titolo di “Magg. rit. pagamento sanzione amm.va art. 27, comma
6, l. n. 689/91” (v. pag. 2 dell'allegato all'atto di citazione in opposizione “Cartella-
_di_pagamento.pdf"”), ovverosia di maggiorazione di un decimo della sanzione principale per ogni semestre di ritardato pagamento della stessa, ex art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981, stante la natura sanzionatoria di siffatta maggiorazione (cfr. sul punto Corte cost. 14.7.1999, n. 308: “la maggiorazione per il ritardo nel pagamento prevista dall'art. 27 comma 6 l. 24 novembre 1981 n.
689 a carico dell'autore di un illecito amministrativo cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria non ha funzione risarcitoria come nel caso degli interessi moratori, o corrispettiva, ma riveste carattere di sanzione aggiuntiva, nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale;
pertanto, è manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 cost., la q.l.c. degli art. 206 d.l. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo c. strad.) e 27 comma 6 cit. l. n. 689 del 1981, nella parte in cui prevedono misure sanzionatorie aggiuntive assai più gravose rispetto agli interessi moratori”; cfr. anche Cass.
Civ. Sez. II 21.11.2023, n. 32302: “ai sensi dell'art. 27 della L. n. 689 del 1981, … nella specie per violazioni stradali …, la maggiorazione del dieci per cento semestrale, come prevista per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, con decorrenza dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, pertanto si ritengono legittime l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella esattoriale per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione supplementare”).
Il momento iniziale di decorrenza del termine, invece, deve individuarsi:
- quanto all'importo di €. 4.000,00 per “sanzione amministrativa pecuniaria art. 110, c. 9 del CP_7 rd 773/1931”, nella data di notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del
12.12.2012, effettuata il 22.2.2013, quale si evince dalle allegazioni (v. pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta: “con l'odierno atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c. il sig. contesta la legittimità della procedura esecutiva azionata Parte_1 dall'Agente del servizio di riscossione, assumendo la prescrizione della pretesa creditoria: cioè l'ordinanza ingiunzione prot. N. 89834 del 12 dicembre 2012 … All. 2 … notificata all'odierno opponente in data 22 febbraio 2013 … All. 3 …”) e produzioni (v. la relazione di notificazione di cui all'all. 3 della comparsa di costituzione;
v. la copia del ricorso ex art. 22 bis della legge n.
689/1981 di cui all'all. 5 della comparsa di costituzione, ove si legge “per: il sig. Parte_1
…
contro
: avverso l'Ordinanza –
[...] Controparte_8
Ingiunzione, notificata in data 22\2\2013”) dell' non Parte_2 contestate dall'odierno opponente;
- quanto all'importo di €. 4.400,00 per “Magg. rit. pagamento sanzione amm.va art. 27, comma 6,
l. n. 689/91”, dal momento in cui la sanzione principale è divenuta esigibile, vale a dire dal 31° giorno successivo alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del
12.12.2012 (v. pag. 3 dell'all. 2 della comparsa di costituzione e risposta di Parte_2
“ingiunge Al Sig. , nato a [...] il [...] ed ivi residente
[...] Parte_1
in Viale Scala Greca n. 371, il pagamento della somma sopra indicata che dovrà essere effettuato entro giorni trenta dalla notifica del presente atto … sessanta giorni se l'interessato è residente all'estero”).
3.2. Ciò posto, l'eccezione in esame risulta fondata.
3.3. Deve senz'altro ritenersi prescritto l'importo di €. 4.000,00 preteso a titolo di “Sanzione amministrativa pecuniaria art. 110, c. 9 del tulps rd 773/1931”, atteso che tra la data della notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del 12.12.2012 – il 22.2.2013 – e la data della notificazione della cartella di pagamento n. 298 2018 00125791 49 000 oggi opposta – il
10.3.2022 – sono decorsi oltre nove anni senza che l'ente creditore abbia compiuto atti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c.
3.3.1. In primo luogo, non v'è prova che l' si fosse costituita Parte_2
nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione iscritto al n. R.G. 1287/2013 del Tribunale di
ES introdotto da non essendo stata prodotta copia della memoria difensiva, Parte_1 contenente richiesta di rigetto dell'opposizione avversaria, eventualmente depositata in detta sede, la quale avrebbe integrato un atto interruttivo della prescrizione ex art. 2943, comma 2, c.c.
In aggiunta a quanto sopra, anche ove si volesse ipotizzare che l'ente si fosse costituito nei termini di legge, ossia, ai sensi dell'art. 416 c.p.c., depositando la propria memoria difensiva dieci giorni prima dell'udienza del 20.3.2014 (v. all. 5 della comparsa di costituzione di Parte_2
, la prescrizione sarebbe analogamente maturata.
[...]
Ed infatti, essendo stato il giudizio n. R.G. 1287/2013 del Tribunale di ES dichiarato estinto (v. all. 6 della comparsa di costituzione di , l'atto interruttivo in Parte_2
questione avrebbe spiegato effetto meramente istantaneo ex art. 2945, comma 3, c.c. Conseguentemente, la prescrizione sarebbe del pari maturata, in quanto tra la ipotizzata data di deposito della memoria difensiva – il 10.3.2014 – e la data di notificazione della cartella di pagamento oggi opposta – il 10.3.2022 – sarebbero decorsi otto anni.
3.3.2. In secondo luogo, va rilevato che, diversamente da quanto asserito dalle parti opposte (v. punto
2, pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione di v. punto 5, Parte_2
pag. 3 della comparsa di costituzione di ), la prescrizione Controparte_5 quinquennale non può neppure ritenersi interrotta nell'anno 2018, per effetto dell'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme per cui è causa (ruolo n. 900083 del 30.11.2018, all. 1 della comparsa di costituzione di . Parte_2
Invero, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'iscrizione a ruolo del credito non integra atto interruttivo della prescrizione, non trattandosi di atto recettizio di messa in mora del debitore ex art. 2943, comma 4, c.c., bensì di atto meramente interno all'amministrazione
(tra le altre, Cass. Civ. Sez. Trib. 4.5.2021, n. 11605: “in tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata, previsto dall'art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell'Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 c.c., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l'iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell'amministrazione”; nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. VI-V 9.1.2014, n. 315: “in tema di tassa di possesso sugli autoveicoli, il decorso del termine di prescrizione triennale per la sua riscossione, previsto dall'art. 5 comma 51 d.l. 30 dicembre 1982 n. 953, conv., con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 1983 n. 53, non è interrotto dalla sola iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto tale procedura si sviluppa tutta all'interno di quest'ultima e pertanto - producendosi l'effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 cod. civ., solo in forza di un atto che valga a costituire in mora il debitore - è inidonea ad essere percepita ed a produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario della pretesa.”; cfr. anche Cass.
Civ. Sez. Trib. 23.10.2020, n. 23261: “in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non
è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore;
peraltro, in sede processuale,
l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
… o eccezione in senso improprio … che deve essere oggetto di adeguata prova”).
3.3.3. Occorre in ultimo precisare che, ancorché l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del
12.12.2012 abbia acquisito carattere di definitività, non può farsi applicazione, in luogo di quello quinquennale di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981, del termine di prescrizione di dieci anni sancito dall'art. 2953 c.c., essendo siffatta definitività conseguenza non di una sentenza di condanna passata in giudicato, bensì (v. all. 6 della comparsa di costituzione di Parte_2
della dichiarazione di estinzione, per inattività delle parti, del giudizio di opposizione n. R.G.
1287/2013 del Tribunale di ES (cfr., tra le altre, Cass. Civ. Sez. Trib. 6.3.2015, n. 4574: “in tema di riscossione delle imposte e delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all'art. 2953 c.c. ove la definitività dell'accertamento derivi non da una sentenza passata in giudicato, ma dalla dichiarazione di estinzione del processo tributario per inattività delle parti”; Cass. Civ. Sez. VI-V
28.12.2016, n. 27265).
3.4. Le esposte considerazioni devono ritenersi valevoli anche per l'ulteriore importo di €. 4.400,00 preteso per “Magg. rit. pagamento sanzione amm.va art. 27, comma 6, l. n. 689/91”.
Come noto, la maggiorazione di cui all'art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981 consiste nell'aumento di un decimo della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa – nella specie, €.
400,00 – per ogni semestre di ritardo nel pagamento, a decorrere da quello in cui la sanzione medesima è divenuta esigibile – nella specie, il primo semestre 2013, essendo la sanzione principale divenuta esigibile dal 31° giorno successivo alla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del 12.12.2012, effettuata il 22.2.2013 – e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore – nella specie, il secondo semestre 2018, essendo stato il ruolo trasmesso ad
[...]
il 25.12.2018 (v. all. 1 della comparsa di costituzione e risposta di Controparte_5 [...]
. Parte_2
Ebbene, risulta senz'altro estinto per decorso del termine di prescrizione quinquennale il diritto dell' di riscuotere le maggiorazioni dovute per ritardato Parte_2
pagamento della sanzione principale dal primo semestre 2013 al primo semestre 2018.
Quanto, invece, alla maggiorazione relativa al secondo semestre 2018, l'ente non avrebbe potuto esigerne il pagamento, essendosi la sanzione principale (cui la stessa si aggiunge) estinta per prescrizione nel corso del primo semestre 2018 ed esattamente il 22.2.2018, ossia cinque anni dopo la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 98934 del 12.12.2012, effettuata il
22.2.2013.
4. Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da va Parte_1
accolta e la cartella di pagamento n. 298 2018 00125791 49 000, notificata dall' Controparte_5
in data 10.3.2022, va annullata limitatamente all'importo di €. 8.923,28, non avendo
[...] l' diritto di procedere nei confronti dell'opponente alla Parte_2
riscossione coattiva di siffatto credito.
Resta assorbito ogni ulteriore motivo di opposizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Controparte_5
.
[...]
Sul punto si osserva, infatti che, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia del riscossore che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità (così Cass. Civ. Sez. VI 9.3.2022, n. 7716; v. in senso analogo Cass. Civ.
Sez. II 6.11.2024, n. 28610).
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei medi per la fase di studio ed introduttiva e nella misura dei minimi per la fase decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, con esclusione della fase istruttoria in quanto non espletata (alla luce del mancato deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6,
c.p.c.), avuto riguardo al valore della controversia determinato in ragione dell'entità della pretesa contestata dalla parte opponente (scaglione di riferimento: €. 5.201,00 - €. 26.000,00).
Nessuna pronuncia va invece emessa sulle spese in relazione alla vicenda processuale intercorsa con l' e con l' Parte_2 Controparte_4
, al cui operato non può imputarsi la fondatezza della opposizione.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 1778/2022:
- dichiara la contumacia dell' Controparte_4
[...] - in accoglimento della opposizione proposta da ai sensi dell'art. 615 c.p.c., dichiara Parte_1
la illegittimità della pretesa di cui alla cartella di pagamento n. 298 2018 00125791 49 000, limitatamente all'importo di €. 8.923,28, e dichiara l'insussistenza del diritto di Parte_2 di procedere nei confronti dell'opponente alla riscossione coattiva di siffatto credito, Parte_2
per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore di le spese di Controparte_5 Parte_1 lite, che liquida in €. 2.547,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A., come per legge;
- nessuna pronuncia emette sulle spese, in relazione alla vicenda processuale intercorsa con l'
[...]
e con l' Parte_2 Controparte_4
, per le ragioni di cui in motivazione.
[...]
Così deciso in Siracusa, il 18.6.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti