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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/06/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3996/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, in seguito all'udienza del 29.5.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; lette le note sostitutive depositate dall'attore e le conclusioni ivi precisate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3996/2023 R.G.A.C.C. tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stella Giovanni, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-ATTORE-
contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTO-
Oggetto: azione di arricchimento
Conclusione delle parti:
- Attore (come da note sostitutive dell'udienza del 29.5.2025): “- Accertato che il sig.
ha corrisposto in favore del sig. la somma di €. Parte_1 Controparte_1
27.000,00, come meglio specificata in narrativa, condannare il convenuto, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 27.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale;
Per ragioni di economia processuale si contiene la domanda nei limiti di €.
25.000,00 e, pertanto, si chiede che il sig. venga condannato al pagamento in CP_1 favore del sig. della somma di €.25.000,00 oltre rivalutazione Parte_1
monetaria a decorrere dal 27.11.2018 e interessi legali a far data dal detto termine sino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del costituito difensore antistatario"
- Convenuto: /
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificata il 29/10/2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi codesto UN , al fine di ivi sentirlo condannare al Controparte_1
pagamento della somma di euro 27.000,00, a titolo di ingiustificato arricchimento, in forza del prestito effettuato in suo favore e non restituito, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla diffida stragiudiziale del 27.11.2018.
A fondamento dalla propria domanda ha dedotto, in estrema sintesi, parte attrice che nel novembre 2013 aveva corrisposto in favore di , a titolo di prestito, la somma di Controparte_1
euro 27.000,00, di cui euro 3.000,00 a mezzo contante ed euro 24.000,00 a mezzo di assegni circolari;
che, il convenuto si era impegnato alla restituzione della suddetta somma entro il termine di cinque anni ma, nonostante le richieste di pagamento effettuate tramite raccomandate del
27.11.2018 e del 29.11.2022, si era reso inadempiente;
che, dunque, sussisterebbero “tutti i requisiti dell'arricchimento ingiustificato”, avendo il percepito la somma “senza alcun CP_1 corrispettivo o vantaggio per il sig. ”, onde il primo sarebbe obbligato a corrispondere “la Parte_1
ripetizione della somma percepita, considerando solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto”.
Il convenuto, benché regolarmente citato in data 29.10.2024, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 23.5.2024.
Istruita la causa a mezzo documentale, all'udienza del 29.5.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note sostitutive scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ad opera dell'attore, la causa è stata decisa con il deposito, fuori udienza, del presente provvedimento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
------------
La domanda è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
1. Occorre premettere, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., «L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito». La norma pone tra i requisiti dell'azione generale di arricchimento quello della c.d. “sussidiarietà”, essendo il rimedio proponibile esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica, esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge o su clausole di carattere generale. In altre parole, se “l'arricchimento” e l' “impoverimento” costituiscono la conseguenza di un contratto o di un rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa, almeno fino a quando il rapporto o il contratto mantengano la loro efficacia obbligatoria.
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., infatti, la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata su contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (sul punto cfr. S.U. n. 33954/2023; Cass. sez. 3, Ordinanza n. 6735/2024).
2. Tanto premesso, nel caso di specie deve considerarsi carente il requisito della sussidiarietà, con conseguente inammissibilità della domanda.
Lo stesso attore, infatti, ha dedotto di aver corrisposto alla controparte la somma oggetto di causa “a titolo di prestito” (cfr. atto di citazione) e che il convenuto si era impegnato alla restituzione entro un termine pattuito di cinque anni, così rendendo evidente che tra le parti era intercorso un contratto di mutuo. Orbene, alla luce dei principi precedentemente richiamati, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, di cui peraltro non è dedotta eventuale nullità, determina l'impossibilità per l'attore di ricorrere al rimedio generale di cui all'art. 2041 c.c. poiché che lo stesso avrebbe potuto – e dovuto – esperire l'azione contrattuale, di adempimento (al fine di ottenere la prestazione restitutoria oggetto del contratto di mutuo) o di risoluzione e restituzione (al fine di ottenere la ripetizione della somma, quale effetto della inefficacia ex tunc riconnessa alla pronuncia risolutoria).
A ciò deve aggiungersi che il carattere della residualità dell'azione esperita va altresì escluso nel caso concreto in quanto, sulla scorta delle allegazioni e produzioni di parte (cfr. all. fasc. di parte attrice), non emergono ragioni in base alle quali ritenere che vi sia una carenza originaria dei presupposti dell'azione contrattuale e dunque la possibilità di ricorrere all'azione generale ex
2041 c.c.
3. Infine, deve osservarsi che nemmeno potrebbe procedersi alla riqualificazione giudiziale della proposta domanda di arricchimento in domanda di adempimento o risoluzione/restituzione contrattuale, dovendo il potere di cui all'art. 113, comma 1°, c.p.c., .p.c. correlarsi in senso limitativo con il divieto di ultra o extra -petizione, di cui all' articolo 112 del codice di procedura, in applicazione del quale è precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda, così come individuata nei suoi elementi costitutivi (petitum e causa petendi): sicché, trattandosi, quella di cui all'art. 2041 cod. civ., di domanda avente diverso petitum (la condanna all'indennizzo) e causa petendi (i presupposti di operatività dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.: arricchimento, impoverimento, assenza di giusta causa) rispetto all'azione contrattuale
(rispettivamente: la condanna all'adempimento o alla restituzione;
l'inadempimento), ne deriva l'impossibilità di procedere alla riqualificazione della medesima, con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa (cfr. Cass. Civ., sez. III , 10/10/2014 , n. 21421 e, più in generale, sulla distinzione tra le due domande, di recente, Cass. Civ., sez. II , 03/05/2024 , n. 11938 e Cass. Civ., sez. I , 06/06/2022, n. 18145).
4. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il UN di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1- Dichiara inammissibile la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2- nulla per le spese.
Così deciso in Trani, il 18/06/2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
AREA 3 - CONT/CONTRATTUALE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Claudio Di Giacinto, in seguito all'udienza del 29.5.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; lette le note sostitutive depositate dall'attore e le conclusioni ivi precisate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3996/2023 R.G.A.C.C. tra
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Stella Giovanni, giusta procura rilasciata su foglio separato trasmesso nel fascicolo telematico
-ATTORE-
contro
, c.f. Controparte_1 C.F._2
-CONVENUTO-
Oggetto: azione di arricchimento
Conclusione delle parti:
- Attore (come da note sostitutive dell'udienza del 29.5.2025): “- Accertato che il sig.
ha corrisposto in favore del sig. la somma di €. Parte_1 Controparte_1
27.000,00, come meglio specificata in narrativa, condannare il convenuto, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 27.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale;
Per ragioni di economia processuale si contiene la domanda nei limiti di €.
25.000,00 e, pertanto, si chiede che il sig. venga condannato al pagamento in CP_1 favore del sig. della somma di €.25.000,00 oltre rivalutazione Parte_1
monetaria a decorrere dal 27.11.2018 e interessi legali a far data dal detto termine sino all'effettivo soddisfo. Vinte le spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del costituito difensore antistatario"
- Convenuto: /
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificata il 29/10/2023, ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi codesto UN , al fine di ivi sentirlo condannare al Controparte_1
pagamento della somma di euro 27.000,00, a titolo di ingiustificato arricchimento, in forza del prestito effettuato in suo favore e non restituito, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla diffida stragiudiziale del 27.11.2018.
A fondamento dalla propria domanda ha dedotto, in estrema sintesi, parte attrice che nel novembre 2013 aveva corrisposto in favore di , a titolo di prestito, la somma di Controparte_1
euro 27.000,00, di cui euro 3.000,00 a mezzo contante ed euro 24.000,00 a mezzo di assegni circolari;
che, il convenuto si era impegnato alla restituzione della suddetta somma entro il termine di cinque anni ma, nonostante le richieste di pagamento effettuate tramite raccomandate del
27.11.2018 e del 29.11.2022, si era reso inadempiente;
che, dunque, sussisterebbero “tutti i requisiti dell'arricchimento ingiustificato”, avendo il percepito la somma “senza alcun CP_1 corrispettivo o vantaggio per il sig. ”, onde il primo sarebbe obbligato a corrispondere “la Parte_1
ripetizione della somma percepita, considerando solo la diminuzione patrimoniale subita dal soggetto”.
Il convenuto, benché regolarmente citato in data 29.10.2024, non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanza del 23.5.2024.
Istruita la causa a mezzo documentale, all'udienza del 29.5.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., previo deposito di note sostitutive scritte contenenti la precisazione delle conclusioni ad opera dell'attore, la causa è stata decisa con il deposito, fuori udienza, del presente provvedimento, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
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La domanda è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
1. Occorre premettere, in punto di diritto, che ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., «L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito». La norma pone tra i requisiti dell'azione generale di arricchimento quello della c.d. “sussidiarietà”, essendo il rimedio proponibile esclusivamente qualora non vi sia un'altra azione tipica, esperibile nel caso concreto, fondata su contratto, sulla legge o su clausole di carattere generale. In altre parole, se “l'arricchimento” e l' “impoverimento” costituiscono la conseguenza di un contratto o di un rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa, almeno fino a quando il rapporto o il contratto mantengano la loro efficacia obbligatoria.
Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., infatti, la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione – sia essa fondata su contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale – si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico (sul punto cfr. S.U. n. 33954/2023; Cass. sez. 3, Ordinanza n. 6735/2024).
2. Tanto premesso, nel caso di specie deve considerarsi carente il requisito della sussidiarietà, con conseguente inammissibilità della domanda.
Lo stesso attore, infatti, ha dedotto di aver corrisposto alla controparte la somma oggetto di causa “a titolo di prestito” (cfr. atto di citazione) e che il convenuto si era impegnato alla restituzione entro un termine pattuito di cinque anni, così rendendo evidente che tra le parti era intercorso un contratto di mutuo. Orbene, alla luce dei principi precedentemente richiamati, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti, di cui peraltro non è dedotta eventuale nullità, determina l'impossibilità per l'attore di ricorrere al rimedio generale di cui all'art. 2041 c.c. poiché che lo stesso avrebbe potuto – e dovuto – esperire l'azione contrattuale, di adempimento (al fine di ottenere la prestazione restitutoria oggetto del contratto di mutuo) o di risoluzione e restituzione (al fine di ottenere la ripetizione della somma, quale effetto della inefficacia ex tunc riconnessa alla pronuncia risolutoria).
A ciò deve aggiungersi che il carattere della residualità dell'azione esperita va altresì escluso nel caso concreto in quanto, sulla scorta delle allegazioni e produzioni di parte (cfr. all. fasc. di parte attrice), non emergono ragioni in base alle quali ritenere che vi sia una carenza originaria dei presupposti dell'azione contrattuale e dunque la possibilità di ricorrere all'azione generale ex
2041 c.c.
3. Infine, deve osservarsi che nemmeno potrebbe procedersi alla riqualificazione giudiziale della proposta domanda di arricchimento in domanda di adempimento o risoluzione/restituzione contrattuale, dovendo il potere di cui all'art. 113, comma 1°, c.p.c., .p.c. correlarsi in senso limitativo con il divieto di ultra o extra -petizione, di cui all' articolo 112 del codice di procedura, in applicazione del quale è precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda, così come individuata nei suoi elementi costitutivi (petitum e causa petendi): sicché, trattandosi, quella di cui all'art. 2041 cod. civ., di domanda avente diverso petitum (la condanna all'indennizzo) e causa petendi (i presupposti di operatività dell'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cod. civ.: arricchimento, impoverimento, assenza di giusta causa) rispetto all'azione contrattuale
(rispettivamente: la condanna all'adempimento o alla restituzione;
l'inadempimento), ne deriva l'impossibilità di procedere alla riqualificazione della medesima, con conseguente declaratoria di inammissibilità della stessa (cfr. Cass. Civ., sez. III , 10/10/2014 , n. 21421 e, più in generale, sulla distinzione tra le due domande, di recente, Cass. Civ., sez. II , 03/05/2024 , n. 11938 e Cass. Civ., sez. I , 06/06/2022, n. 18145).
4. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il UN di Trani, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1- Dichiara inammissibile la domanda per le ragioni di cui in parte motiva;
2- nulla per le spese.
Così deciso in Trani, il 18/06/2025.
Il Giudice
Dott. Claudio Di Giacinto