Ordinanza presidenziale 11 maggio 2021
Decreto decisorio 25 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 25/06/2021, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2021
N. 02544/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 2544 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IZ UI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Pinello, Michele Steccanella, Carlo Stella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Pinello in Venezia, San Polo, 3080/L;
contro
Comune di Vidor (Tv), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Primo Michielan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso il suo studio in Mogliano Veneto, via Matteotti, 20/1;
per l'annullamento
quanto concerne il ricorso principale:
provvedimento 23.9.2008 prot. 9104 con il quale il Comune di Vidor ha respinto la domanda relativa alla "sanatoria per la realizzazione di accesso carraio (in difformità della D.I.A. presentata in data 13/07/2005 prot. n. 7781 P.E. 6857/05;
per quanto concerne i motivi aggiunti depositati in data 25.1.2012:
del provvedimento 9.11.2011 prot. 10804, con il quale il Comune di Vidor ha respinto la domanda 6.6.2011 prot. N.5656 relativa alla “sanatoria” per la realizzazione di accesso carraio (in difformità della D.I.A. presentata in data 13.7.2005 prot. n. 7781 P.E. 6857);
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto costituzione in giudizio del Comune di Vidor;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
che, con ordinanza presidenziale n. 273/2021, il Presidente assegnava il termine di trenta giorni alle parti costituite per il deposito di memoria motivata, che comprovasse la persistenza dell’interesse alla decisione di merito del ricorso;
che, nel termine fissato, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in causa una nota dalla quale risulta che è venuto meno l’interesse alla decisione di merito;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 25.6.2021.
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO