Articolo 2 della Legge 26 giugno 1910, n. 386
Articolo 1
Versione
26 luglio 1910
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a dare le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 giugno 1910.

VITTORIO EMANUELE.

Luzzatti.

Visto, Il guardasigilli: Fani.

Entrata in vigore il 26 luglio 1910