Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Roberta Bonaudi Presidente rel dott. Paola Elefante Giudice dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 102-1//2024 promosso da:
, C.F. , con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 4, in Parte_1 P.IVA_1 persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, dott.
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Morotti e Matteo Panni del Foro di Brescia Parte_2 nei confronti di
) con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Corso Dante n. 18, in persona dell'Amministratore Unico e legale CP_1 rappresentante sig. , rappresentata e difesa dagli avvocati Biagio Riccio, Monica Controparte_2
Pagano e Giuseppe Strangio;
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data
4.12.2024; verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
esaminata la costituzione di parte debitrice;
sentite le parti all'udienza del 14 e del 21.01.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
1. Sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che l'impresa resistente ha la sede nel circondario di questo Ufficio.
La debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI e l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia prevista dall'art. 49, 5° comma, CCI.
1
2. Sussiste altresì il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza, inteso come uno stato di impotenza patrimoniale non temporanea che determina l'incapacità dell'imprenditore di adempiere, con mezzi normali, le obbligazioni assunte (art. 1 comma 1 lett. b).
2.1. La ricorrente vanta un credito per l'importo considerevole di oltre 11.200.000,00 per fatture emesse dal maggio 2022 al febbraio 2024 a fronte della somministrazione di energia elettrica e gas naturale presso i punti di prelievo della debitrice;
in forza di tali fatture e del riconoscimento di debito e impegno al suo pagamento rateale del 5.05.2023, chiedeva e otteneva Parte_1 dal Tribunale di Milano il decreto ingiuntivo n. 3180/2024 immediatamente esecutivo e peraltro non opposto;
procedeva alla notifica di precetto per il pagamento di euro 11.250.373,70 e, visto il mancato pagamento, notificava pignoramento presso terzi (terzi pignorati Unicredit spa,
[...]
e AS srl) con esito negativo. Notificato precetto in rinnovazione, veniva tentato CP_3 pignoramento mobiliare presso la sede legale, con esito negativo atteso che l'Ufficiale giudiziario dava atto di avere rinvenuto tale sig. , agente, il quale dichiarava che l'arredo Persona_1 era di sua proprietà. (In loco vi è un piccolo ufficio, dove l'arredo è dell'agente.); l'Ufficiale giudiziario dava poi atto che il debitore non aveva reso la dichiarazione ex art. 492 c.p.c.
Dai bilanci depositati relativi agli ultimi tre esercizi emerge peraltro che la società debitrice, a fronte di debiti complessivi per oltre 26.500.000,00 (tra debiti verso Banche, debiti verso fornitori per oltre 22.000.000 euro e debiti verso l'erario che dalle indagini esperite ammonta a euro 506.000,00 circa rateizzato), ha un attivo costituito quasi esclusivamente da crediti verso clienti per euro 26.000.000 (laddove, peraltro, le disponibilità liquide per depositi bancari e postali risultano smentite dall'esito negativo dei pignoramenti presso terzi).
2.2. A fronte di tale situazione prospettata dal ricorrente, la debitrice ha eccepito l'esistenza di un accordo transattivo per il pagamento rateale del debito garantito da una garanzia a prima richiesta della Banca China Merchants Bank Europe, circostanza che escluderebbe lo stato di insolvenza dimostrando che credito bancario e che la ricorrente avrebbe dovuto Parte_3 escutere la garanzia anziché chiedere la liquidazione giudiziale della debitrice.
L'assunto è infondato.
Come emerge dalla documentazione acquisita, il 4.06.2024 le parti stipulavano un accordo di dilazione di debito nel quale riconosceva di essere debitrice di Parte_3 Parte_1 per euro 11.250.373,70 oltre accessori, impegnandosi a pagare detta somma in n. 48 rate mensili a partire dal 20.06.2024 tramite bonifico bancario;
le parti convenivano che ai sensi dell'art. 1456
c.c. l'accordo sarebbe stato risolto di diritto in caso di mancato puntuale pagamento di un numero di rate superiore a tre anche non consecutive;
l'accordo era subordinato al rilascio, entro il
14.06.2024, di garanzia autonoma a prima richiesta da parte di Banca China Merchants Bank
Europe nella persona del Procuratore Speciale per l'Italia sig.ra Secondo gli accordi, la Per_2 sottoscrizione della garanzia autonoma da parte della sig.ra era preceduta dalla conferma Per_2 che detta garanzia autonoma era approvata dai competenti organi della Banca. Risulta in atti la garanzia autonoma consegnata a a mani, sottoscritta dalla sig. quale Parte_1 Per_2
2 procuratore speciale della Banca China, nominata dal sig. presidente del Consiglio di Pt_4
Amministrazione e legale rappresentante di CMB Europe SA.
Non è questa la sede per indagare se la garanzia in atti sia effettivamente esistente (nel senso di rilasciata effettivamente dalla Banca China); è infatti sufficiente osservare che la prima rata prevista nell'accordo di dilazione non veniva corrisposta (per allegati problemi connessi all'operatività del conto corrente Unicredit spa); che non veniva saldata neppure la seconda rata
(dipesa secondo la debitrice dal mutato quadro societario e dalla nomina di un nuovo amministratore); che non veniva pagata neppure la terza rata, sicché il 27.09.2024
[...]
comunicava la decadenza dal beneficio del termine e l'intenzione di escutere la Pt_1 garanzia autonoma;
che il 30.09.2024 richiedeva a Banca China il pagamento Parte_1 della somma di euro 13.645.000,00 come da garanzia autonoma rilasciata e che da quella data nessun pagamento è intervenuto da parte della Banca China, sebbene la garanzia fosse appunto autonoma e a prima richiesta, senza possibilità di sollevare eccezioni. Né la debitrice si è fatta diligente di intercedere sin da quella data presso la Banca per sollecitare il pagamento, sebbene la escussione della garanzia fosse stata indirizzata per conoscenza anche alla . Parte_3
Che la garanzia esista e sia escutibile, si ribadisce che è circostanza assolutamente irrilevante nel presente giudizio, atteso che (i) la sua esistenza non esclude certo la situazione di insolvenza della debitrice, laddove sicuramente essa non è in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte con mezzi ordinari di pagamento (non solo non ha pagato dopo la notifica di due precetti, ma ha subito due pignoramenti negativi e non ha neppure adempiuto all'accordo di pagamento rateale);
(ii) che, ancora allo stato, nonostante tutte le premesse e promesse, la Banca non ha pagato avendo anzi chiesto (in modo assolutamente irrituale) tramite l'avv. Zullo un rinvio della presente procedura per consentire il suo formale intervento in giudizio non per poter concordare i tempi e i modi di accredito della somma a favore di , ma per poter avviare una trattativa Parte_1 che consenta la definizione della questione, evitando una procedura giudiziale di liquidazione che esporrebbe, peraltro anche il mio cliente ad un rischio di causa per inadempimento- sebbene non per sua colpa. È quindi evidente che la Banca (dando per scontato che la garanzia esista e sia escutibile come ripetutamente affermato dalla debitrice e da soggetti che di volta in volta hanno scritto in nome della Banca) non ha intenzione di adempiere;
(iii) che il rilascio di quella garanzia autonoma, tanto più alla luce della sua sostanziale infruttuosità, non equivale affatto a dimostrazione che gode del credito del “ceto bancario”, restando per altro verso Parte_3 la sua ingente esposizione verso la ricorrente (risalente al maggio 2022).
2.3. L'esistenza e la escutibilità della garanzia avrebbe avuto un unico riflesso sulla presente procedura, quello di escludere la qualifica di creditore in capo a e quindi la sua Parte_1 legittimazione attiva, nel caso in cui la ricorrente fosse stata integralmente soddisfatta della sua pretesa creditoria da parte della Banca China, evenienza che, nonostante le ripetute rassicurazioni, non è accaduta.
Ricorre pertanto la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione
3 giudiziale.
Si tiene conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI. visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
DICHIARA
l'apertura della Liquidazione Giudiziale nei confronti di Controparte_1
) con sede lega in corso Dante n. 18;
[...] P.IVA_2 CP_1 avente ad oggetto l'attività di vendita di energia elettrica, vendita di gas naturale a clienti finali.
NOMINA
Giudice Delegato la dott. Roberta Bonaudi e Curatore il dr. , con studio in Persona_3
Revello, via Vittorio Emanuele III, n. 35;
ritenuto che
il Curatore, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213
CCI, con invito, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, far pervenire in cancelleria la propria accettazione, verificata la disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione e dandone atto nell'accettazione, e contestualmente a rendere la dichiarazione di cui all'art 35, commi 1 e 4 bis, d.lgs 159/2011 modificato dal d.lgs 54/2018, richiamato dall'art
125, comma 3, CCI;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 27 maggio 2025 alle ore 10,00 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
4 ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, 3° comma, CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società posta in liquidazione;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02,
n. 115;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore e al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, 4° comma, CCI.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del giorno 23/01/2025
Il Presidente rel.
Dott. Roberta Bonaudi
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