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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8375 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11052 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 15.7.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rapp. pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Vesci del foro di Roma ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso l'indirizzo EC , giusta Email_1 delega a margine del ricorso in opposizione
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, come da procura Controparte_1 in atti, dagli avv.ti Oriana Liberto, Ernesto Maria Cirillo, Francesco Cirillo e dall'avv. Luca
Silvestri, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma in via Calamatta n.
16
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto notificato il 10.3.2025 sulla base della sentenza Trib. Roma sez. lavoro n.
12201/2024
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.3.2025 la società proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificatogli in data 10.3.2025 da sulla scorta della sentenza Controparte_1 del Tribunale di Roma quale giudice del lavoro n. 12201/2024 per l'importo complessivo di euro
105.232,72, deducendo l'erroneità dei conteggi con riguardo alle somme ivi richieste per rivalutazione monetaria e interessi legali.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, di dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto e la non debenza dell'importo intimato;
in via subordinata di dichiarare l'erroneità dell'importo richiesto a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, disponendone la riduzione alla luce di quanto dedotto nel ricorso, anche eventualmente all'esito di apposita CTU contabile.
Si costituiva in giudizio tempestivamente l' contestando la fondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto.
Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 15.7.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
La società ricorrente si duole dell'illegittimità dell'atto di precetto notificatole in data 10.3.2023 da
, esponendo quanto segue: Controparte_1
- che alla base dell'atto di precetto qui opposto era la sentenza del Tribunale di Roma
28.11.2024 n. 12201 che aveva condannato (d'ora innanzi Parte_1 anche al risarcimento del danno da demansionamento per il periodo dal 1.7.2011 CP_2 al 20.12.2017 come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 9282/2019, confermata in appello dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1593/2022, che aveva dichiarato l'illegittimità del demansionamento patito dal ricorrente e condannato per il periodo fino al giugno 2011 e per il periodo Controparte_3 CP_2 successivo sino alla data del deposito del ricorso (20.12.2017) al pagamento “della somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo”;
- che nell'atto di precetto sulla sorte di euro 76.634,98 quantificata nella detta sentenza del
Tribunale di Roma n. 12201/2024, erano stati calcolati la rivalutazione monetaria, per €
16.990,32 e gli interessi legali per € 10.987,29;
2 - che tale operazione contabile doveva ritenersi errata in quanto il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la citata sentenza n. 12201/2024 si era limitato a statuire:
“condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della Parte_1 somma complessiva di € 76.634,98 oltre accessori come per legge”;
- che pertanto l' avrebbe dovuto calcolare rivalutazione e interessi sulla somma CP_1
riconosciuta, dalla data del deposito della sentenza (28.11.24) o in subordine dalla data della domanda giudiziale (12.6.2023), ma non con decorrenza dal 2011, poiché ciò era frutto di un'interpretazione infondata ed esterna al titolo e come tale insuscettibile di esecuzione.
Ritiene l'Ufficio che il precetto, intimato sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
12201/2024, sia legittimo e che sia idoneo a minacciare l'esecuzione forzata per l'importo in esso recato.
Invero, come si evince dal testo della sentenza del Tribunale di Roma, la condanna al pagamento della somma di euro 76.634,98 è stata pronunciata a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, in conseguenza del demansionamento subito dal lavoratore nel periodo dal 2011 al
2017.
Trattasi, quindi, di credito risarcitorio di tipo contrattuale, derivato dall'inadempimento dell'art. 2087 c.c..
Deve, quindi, trovare nella specie applicazione il disposto dell'art. 429 comma 3 c.p.c. in base al quale “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
La norma, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, concerne non solo i crediti retributivi, ma anche quelli risarcitori (Cass. 12516/2003, Cass.
10236/2009; Cass. 11235/2014; Cass. 13624/2020), anche con specifico riferimento all'inadempimento contrattuale di cui all'art. 2087 c.c. (Cass. 7101/1990; Cass. 5024/2002; Cass.
3112/20024; 14507/2011).
Pertanto il credito risarcitorio oggetto di causa è senza dubbio soggetto all'applicazione dell'art. 429 comma 3 c.p.c. con la conseguenza che sull'importo mensile dovuto a titolo risarcitorio, dal
1.7.2011 (data di inizio del demansionamento da parte di ) al Parte_1
20.12.2017 (data di deposito del ricorso), vanno calcolati rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate.
Dunque laddove il Tribunale nel dispositivo ha condannato al pagamento della somma oltre accessori come per legge, intendeva richiamare l'art. 429 c.p.c. e quindi disporre la condanna al
3 pagamento della somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza delle singole mensilità maturate al saldo.
Né si tratta qui, come opina l'opponente, di interpretare il titolo esecutivo con elementi esterni, ma di coglierne l'esatta portata attraverso gli opportuni richiami normativi, essendo una statuizione dal contenuto normativamente obbligato.
Sotto altro aspetto poi, l'obbligazione risarcitoria da responsabilità contrattuale (come anche quella da responsabilità extracontrattuale) costituisce un debito di valore e non di valuta (ex plurimis cfr.
Cass. 37798/2022, Cass. 26202/2022, Cass. 1627/2022) che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli: proprio per questo motivo nel caso di obbligazione di valore deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta (danno emergente), senza che il creditore alleghi e dimostri il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 comma 2 c.c., come è invece per le obbligazioni pecuniarie di valuta, nonché degli interessi compensativi sulla somma capitale via via rivalutata, per compensare il danneggiato dal ritardo (lucro cessante) dal giorno del fatto illecito (Cass. 11237/2025, Cass.
10634/23).
E dunque anche per tale verso, gli accessori da calcolarsi per legge sulla sorte capitale, sono rivalutazione monetaria del credito (danno emergente) e interessi compensativi nella misura legale
(lucro cessante) a decorrere da giorno della verificazione dell'evento (Cass. 377782/22) e cioè nella specie dall'inizio del demansionamento.
Ne discende che, anche sotto questo aspetto, il dispositivo della sentenza oggetto del contendere, laddove ha condannato al pagamento degli “accessori come per legge” non poteva che intendere condannare la società al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla scadenza dei singoli crediti al saldo, come peraltro chiaramente espresso nel dispositivo della sentenza di primo grado n. 9282/2019 (confermata in parte qua in appello) che costituisce il presupposto della sentenza n. 12201/24 (cfr. doc. 4 fasc. opposta).
Né la società ricorrente ha specificamente contestato nel quantum i conteggi operati dal creditore – che peraltro appaiono corretti - per quantificare la rivalutazione e gli interessi, essendosi limitata a confutarne in radice la debenza.
Il ricorso va quindi respinto e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 - respinge il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 15.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11052 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 15.7.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rapp. pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Vesci del foro di Roma ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, presso l'indirizzo EC , giusta Email_1 delega a margine del ricorso in opposizione
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, come da procura Controparte_1 in atti, dagli avv.ti Oriana Liberto, Ernesto Maria Cirillo, Francesco Cirillo e dall'avv. Luca
Silvestri, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Roma in via Calamatta n.
16
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto notificato il 10.3.2025 sulla base della sentenza Trib. Roma sez. lavoro n.
12201/2024
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.3.2025 la società proponeva Parte_1 opposizione al precetto notificatogli in data 10.3.2025 da sulla scorta della sentenza Controparte_1 del Tribunale di Roma quale giudice del lavoro n. 12201/2024 per l'importo complessivo di euro
105.232,72, deducendo l'erroneità dei conteggi con riguardo alle somme ivi richieste per rivalutazione monetaria e interessi legali.
Concludeva chiedendo, previa sospensione, di dichiarare l'illegittimità dell'atto di precetto e la non debenza dell'importo intimato;
in via subordinata di dichiarare l'erroneità dell'importo richiesto a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria, disponendone la riduzione alla luce di quanto dedotto nel ricorso, anche eventualmente all'esito di apposita CTU contabile.
Si costituiva in giudizio tempestivamente l' contestando la fondatezza dell'opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto.
Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 15.7.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta.
La società ricorrente si duole dell'illegittimità dell'atto di precetto notificatole in data 10.3.2023 da
, esponendo quanto segue: Controparte_1
- che alla base dell'atto di precetto qui opposto era la sentenza del Tribunale di Roma
28.11.2024 n. 12201 che aveva condannato (d'ora innanzi Parte_1 anche al risarcimento del danno da demansionamento per il periodo dal 1.7.2011 CP_2 al 20.12.2017 come riconosciuto dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 9282/2019, confermata in appello dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1593/2022, che aveva dichiarato l'illegittimità del demansionamento patito dal ricorrente e condannato per il periodo fino al giugno 2011 e per il periodo Controparte_3 CP_2 successivo sino alla data del deposito del ricorso (20.12.2017) al pagamento “della somma corrispondente ad un terzo della retribuzione mensile, per le mensilità maturate, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo”;
- che nell'atto di precetto sulla sorte di euro 76.634,98 quantificata nella detta sentenza del
Tribunale di Roma n. 12201/2024, erano stati calcolati la rivalutazione monetaria, per €
16.990,32 e gli interessi legali per € 10.987,29;
2 - che tale operazione contabile doveva ritenersi errata in quanto il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con la citata sentenza n. 12201/2024 si era limitato a statuire:
“condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della Parte_1 somma complessiva di € 76.634,98 oltre accessori come per legge”;
- che pertanto l' avrebbe dovuto calcolare rivalutazione e interessi sulla somma CP_1
riconosciuta, dalla data del deposito della sentenza (28.11.24) o in subordine dalla data della domanda giudiziale (12.6.2023), ma non con decorrenza dal 2011, poiché ciò era frutto di un'interpretazione infondata ed esterna al titolo e come tale insuscettibile di esecuzione.
Ritiene l'Ufficio che il precetto, intimato sulla base del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n.
12201/2024, sia legittimo e che sia idoneo a minacciare l'esecuzione forzata per l'importo in esso recato.
Invero, come si evince dal testo della sentenza del Tribunale di Roma, la condanna al pagamento della somma di euro 76.634,98 è stata pronunciata a titolo di risarcimento del danno alla professionalità, in conseguenza del demansionamento subito dal lavoratore nel periodo dal 2011 al
2017.
Trattasi, quindi, di credito risarcitorio di tipo contrattuale, derivato dall'inadempimento dell'art. 2087 c.c..
Deve, quindi, trovare nella specie applicazione il disposto dell'art. 429 comma 3 c.p.c. in base al quale “Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
La norma, secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, concerne non solo i crediti retributivi, ma anche quelli risarcitori (Cass. 12516/2003, Cass.
10236/2009; Cass. 11235/2014; Cass. 13624/2020), anche con specifico riferimento all'inadempimento contrattuale di cui all'art. 2087 c.c. (Cass. 7101/1990; Cass. 5024/2002; Cass.
3112/20024; 14507/2011).
Pertanto il credito risarcitorio oggetto di causa è senza dubbio soggetto all'applicazione dell'art. 429 comma 3 c.p.c. con la conseguenza che sull'importo mensile dovuto a titolo risarcitorio, dal
1.7.2011 (data di inizio del demansionamento da parte di ) al Parte_1
20.12.2017 (data di deposito del ricorso), vanno calcolati rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme via via rivalutate.
Dunque laddove il Tribunale nel dispositivo ha condannato al pagamento della somma oltre accessori come per legge, intendeva richiamare l'art. 429 c.p.c. e quindi disporre la condanna al
3 pagamento della somma, oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza delle singole mensilità maturate al saldo.
Né si tratta qui, come opina l'opponente, di interpretare il titolo esecutivo con elementi esterni, ma di coglierne l'esatta portata attraverso gli opportuni richiami normativi, essendo una statuizione dal contenuto normativamente obbligato.
Sotto altro aspetto poi, l'obbligazione risarcitoria da responsabilità contrattuale (come anche quella da responsabilità extracontrattuale) costituisce un debito di valore e non di valuta (ex plurimis cfr.
Cass. 37798/2022, Cass. 26202/2022, Cass. 1627/2022) che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli: proprio per questo motivo nel caso di obbligazione di valore deve tenersi conto della svalutazione monetaria frattanto intervenuta (danno emergente), senza che il creditore alleghi e dimostri il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 comma 2 c.c., come è invece per le obbligazioni pecuniarie di valuta, nonché degli interessi compensativi sulla somma capitale via via rivalutata, per compensare il danneggiato dal ritardo (lucro cessante) dal giorno del fatto illecito (Cass. 11237/2025, Cass.
10634/23).
E dunque anche per tale verso, gli accessori da calcolarsi per legge sulla sorte capitale, sono rivalutazione monetaria del credito (danno emergente) e interessi compensativi nella misura legale
(lucro cessante) a decorrere da giorno della verificazione dell'evento (Cass. 377782/22) e cioè nella specie dall'inizio del demansionamento.
Ne discende che, anche sotto questo aspetto, il dispositivo della sentenza oggetto del contendere, laddove ha condannato al pagamento degli “accessori come per legge” non poteva che intendere condannare la società al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla scadenza dei singoli crediti al saldo, come peraltro chiaramente espresso nel dispositivo della sentenza di primo grado n. 9282/2019 (confermata in parte qua in appello) che costituisce il presupposto della sentenza n. 12201/24 (cfr. doc. 4 fasc. opposta).
Né la società ricorrente ha specificamente contestato nel quantum i conteggi operati dal creditore – che peraltro appaiono corretti - per quantificare la rivalutazione e gli interessi, essendosi limitata a confutarne in radice la debenza.
Il ricorso va quindi respinto e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
4 - respinge il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 5.000,00 oltre rimb. forf. al 15% iva e cap come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma, 15.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina Cacace
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