Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Ordinanza cautelare 30 gennaio 2026
Ordinanza collegiale 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 27/11/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01020/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00011/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Igor s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Ermanno Martusciello, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
l’ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina De Felice e Vincenzo Arena, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vincenzo Arena in Roma, al viale B. Rizzieri, 142;
per l'ottemperanza
A) quanto al ricorso introduttivo:
- alla sentenza del T.A.R. Lazio, Latina, II, 620 del 10 ottobre 2024, passata in giudicato;
B) quanto ai motivi aggiunti:
- per la declaratoria di nullità e, subordinatamente – previa conversione del rito- per l’annullamento
del provvedimento del 4 luglio 2025, con cui l’ANAS s.p.a. ha nuovamente rigettato l’istanza della ricorrente per la riapertura dell’accesso al Km. 117+540 lato destro, SS. 7 via Appia;
nonché per la condanna dell’Amministrazione a rilasciare il provvedimento favorevole all’istanza del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti, le memorie e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e le memorie dell’ANAS s.p.a.;
Vista la sentenza di questa Sezione del 4 aprile 2025, n. 278, passata in giudicato, che ha accolto il ricorso in ottemperanza, fornendo chiarimenti e integrazioni sul giudicato ottemperando;
Visto il successivo provvedimento del 4 luglio 2025, con cui l’ANAS s.p.a. ha nuovamente rigettato l’istanza della ricorrente per la riapertura dell’accesso al Km. 117+540 lato destro, SS. 7 via Appia
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 il dott. IM AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 620 del 10 ottobre 2024, passata in giudicato, che ha annullato il provvedimento dell’ANAS recante il rigetto della richiesta di riapertura di un passo carrabile in Fondi, in corrispondenza della S.S. 7 Appia Km. 117+500.
2 – In particolare, in tale sentenza la Sezione ha così statuito:
1) “ In primo luogo va evidenziato che in effetti, come lamentato dalla ricorrente, l’Amministrazione è incorsa nella violazione delle garanzie partecipative [motivo di ricorso sub ii) NDR] posto che il provvedimento impugnato contiene una ragione di diniego dell’istanza diversa rispetto a quella indicata nel preavviso di rigetto, rappresentata dalla esistenza di altro passo carrabile al Km. 117,630. Su tale aspetto, l’odierna ricorrente non è stata pertanto posta in grado di interloquire… ”;
2) “ Colgono nel segno anche le ulteriori censure [quelle sub iii), iv), v) e vi) NDR] con cui in sintesi si contesta la teorizzata (dall’Anas) impossibilità di autorizzare l’apertura in argomento. L’Ente resistente non ha tenuto conto della circostanza che l’accesso di cui la ricorrente chiede la apertura era stato in precedenza autorizzato, sebbene la ricorrente ne avesse successivamente rinunciato. Inoltre, la motivazione del provvedimento fa riferimento all’inosservanza della distanza minima di 300 metri tra gli accessi ma non tiene conto che la norma consente deroghe fino alla distanza di 100 metri, né del fatto che il lotto 137 (dotato di accesso) e il lotto 392 (attualmente privo di accesso) seppure al momento facenti capo al medesimo proprietario sono autonome unità immobiliari, autonomamente usufruibili a prescindere dal loro collegamento fisico; né, come correttamente sostenuto dalla ricorrente, l’ANAS può imporre, come di fatto impone con la sua illegittima determinazione, una servitù di passaggio a favore della distinta unità immobiliare. Sul punto l’Amministrazione non indica valide ragioni per le quali non possa essere concessa la deroga, tenuto conto della precedente autorizzazione e soprattutto del fatto, documentato con apposita relazione, che su quel tratto di strada sono già presenti numerosi accessi molti dei quali a distanza anche inferiore al limite teoricamente inderogabile di 100 metri ”.
2 – Il ricorso in ottemperanza è stato accolto con la sentenza di questa Sezione del 4 aprile 2025, n. 278, notificata in pari data e passata in giudicato il 7 maggio 2025, che ha fornito chiarimenti e integrazioni sul giudicato ottemperando.
3 - In particolare, ai fini che qui rilevano, la sentenza n.278/2025 ha statuito quanto segue:
- “ …il confronto fra il contenuto del ricorso originario e la motivazione della sentenza ottemperanda (cfr. quanto riportato agli alinea 9° e 10° del paragrafo 2) mette in luce che, a fronte di sette censure proposte nel ricorso originario, la pronuncia ottemperanda non risulta essersi diffusa sulla prima e sulla settima (rispettivamente quella relativa alla maturazione del silenzio-assenso sull’istanza poi rigettata e quella volta a contestare un elemento contenuto solo nell’originario preavviso di rigetto) mentre risulta aver accolto la seconda, afferente ad una violazione procedimentale (violazione dell’art. 10-bis della l.n. 241/1990) nonché la terza, la quarta, la quinta e la sesta, trattate congiuntamente.
Sono state così poste in luce tutte le contraddizioni e le aporie logiche contenute nel provvedimento annullato, nella parte in cui l’ANAS: i) non ha tenuto conto del fatto che l’accesso oggetto dell’autorizzazione era già stato in precedenza autorizzato in presenza delle medesime condizioni dei luoghi, sebbene la ricorrente poi vi avesse rinunciato; ii) nel far riferimento all’inosservanza della distanza minima di 300 metri tra i due accessi alla proprietà del ricorrente, non adeguatamente considerato la possibilità di deroga concessa dall’art. 45, comma 3 del reg.esec.cod.str. laddove, come nella specie, un accesso disti dall’altro oltre 100 metri; iii) non ha ponderato che i lotti di proprietà della ricorrente, concessi in locazione a due diversi conduttori (il lotto n. 137, dotato di accesso alla strada e il lotto n. 392, privo di accesso), seppure facenti capo al medesimo proprietario, costituivano autonome unità immobiliari, autonomamente usufruibili a prescindere dal loro collegamento fisico; iv) non ha indicato valide ragioni per le quali non potesse essere concessa la deroga in fase autorizzativa, tenuto conto della precedente autorizzazione concessa e soprattutto del fatto, documentato dalla ricorrente con apposita relazione, che su medesimo tratto di strada erano già presenti numerosi accessi in favore di altri proprietari, molti dei quali a distanza anche inferiore al limite teoricamente inderogabile di 100 metri ”;
- “ ….da un lato, il conseguimento del bene della vita divisato dalla ricorrente non possa non passare dall’intermediazione del potere amministrativo, in relazione: i) a tratti “liberi” o nuovi dell’azione amministrativa non toccati dal giudicato; ii) alla valutazione degli aspetti di discrezionalità tecnica implicati concessione dell’autorizzazione in deroga prevista dall’45, comma 3 del reg.esec.cod.strada; iii) alla possibilità di diniego prevista dall’art. 45, comma 6 dello stesso reg.;
- dall’altro, il riesercizio del potere debba avvenire: i) nel rispetto del vincolo conformativo, seppur semipieno, recato dalla sentenza ottemperanda; ii) in ogni caso – come già anticipato - in applicazione dei princìpi di correttezza e buona fede, in modo da evitare, ove non strettamente indispensabili, ulteriori e defatiganti passaggi fra procedimento e processo, oltremodo pregiudizievoli per l’effettività della tutela della situazione giuridica della ricorrente; iii) tenendo comunque conto di quanto previsto dall’art. 10-bis della l.n. 241/1990, quarto periodo, secondo cui “in caso di annullamento in giudizio del provvedimento…nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato ”.
- “ …..il Collegio ritiene opportuno esplicitare, in coerenza con la motivazione della pronuncia ottemperanda, i princìpi che l’ANAS sarà tenuta ad osservare in sede di riesercizio del potere di provvedere sulla richiesta autorizzatoria della ricorrente ”;
- “ innanzitutto, in tale sede non potranno essere dedotti e valorizzati eventuali motivi ostativi già emergenti dalla pregressa istruttoria, che ha già condotto al provvedimento annullato. Parimenti, un eventuale ulteriore diniego non potrà essere fondato su profili già stigmatizzati dalla sentenza ottemperanda ”.
“ …il Collegio non può esimersi dal rilevare incidentalmente che dei due motivi posti a base del nuovo preavviso di rigetto comunicato dall’ANAS il 5 marzo 2025: i) uno è pressoché speculare al diniego già annullato; ii) l’altro (pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione) è stato già dedotto nell’originario preavviso di rigetto, sebbene poi non sia stato valorizzato nel provvedimento caducato; si tratta, quindi, di un profilo già emerso nella pregressa istruttoria ”;
- “ ….In secondo luogo, la valutazione da parte dell’ANAS sulla possibilità o meno di autorizzare il passo carrabile sul fondo della ricorrente dovrà avvenire con ampia e accurata motivazione che, muovendo dalle coordinate recate dall’art. 45, commi 3 e 6 del reg.esec.cod.str., espliciti con chiarezza:
- le eventuali circostanze a ciò ostative in relazione al precedente operato della stessa ANAS, che aveva già autorizzato l’apertura del passo carrabile nelle medesime condizioni dei luoghi, sebbene poi la ricorrente vi avesse rinunciato: in particolare nella motivazione andranno individuate e analizzate eventuali circostanze sopravvenute tali da indurre un mutamento delle precedenti determinazioni assentive, ponderandone la rilevanza attuale rispetto all’interesse del ricorrente a fruire dell’apertura;
- la possibilità o meno di derogare, in sede di riedizione del potere, all’osservanza della distanza minima di 300 metri fra l’accesso già in essere e quello da autorizzare, prendendo in esame e ponderando tutte le componenti disciplinate dall’art. 45, comma 3 del reg.esec.cod.str., alla luce: i) del dato rappresentato dalla distanza di oltre 100 metri intercorrente fra detti accessi; ii) delle risultanze comprovate e dedotte dalla ricorrente nel procedimento; iii) delle eventuali nuove risultanze istruttorie acquisite; e si badi che, se è vero che le valutazioni sul punto compiute costituiscono esercizio della discrezionalità tecnica dell’ANAS suscettibile di un sindacato giurisdizionale non illimitato, è altrettanto innegabile che nella medesima sede possono essere sindacate con pienezza la corretta acquisizione e ponderazione dei fatti nonché l’attendibilità e la logicità delle conclusioni raggiunte ”;
- “ …..l’ANAS non potrà arrestarsi al rilievo (non decisivo) per cui sul tratto di strada in esame (Km 117+630) esiste un altro accesso autorizzato in favore dello stesso ricorrente ma dovrà anche valutare la possibilità di concedere la deroga, considerando che: 1) i due accessi distano (come già anticipato) oltre 100 metri; ii) il lotto 137 (dotato di passo carrabile) e il lotto 392 (attualmente privo di passo carrabile), seppure facenti capo al medesimo proprietario, sono autonome unità immobiliari, autonomamente usufruibili a prescindere dal loro collegamento fisico: tale profilo inerente all’interesse dominicale della ricorrente va adeguatamente ponderato nel concreto, anche in relazione agli altri specifici interessi rilevanti ai sensi dell’art. 45, comma 3 del reg.esec.cod.str., avendo cura di preservarne la sostanza; in questo senso – come rilevato nella sentenza ottemperanda – eventuali dinieghi non potrebbero fare perno sulla possibilità per la ricorrente di sfruttare, ricorrendo a strumenti privatistici, l’accesso autorizzato relativo al lotto n. 137 per risolvere il problema dell’accesso al lotto che ne è privo e per cui è stata chiesta l’autorizzazione ”;
- “ Ancora, nel rivalutare l’istanza, l’ANAS dovrà aver cura di preservare la coerenza decisionale anche rispetto a casi analoghi relativi medesimo tratto di strada su cui insiste il lotto della ricorrente, tenuto anche conto del fatto che, come documentato dalla ricorrente con apposita relazione, su quel tratto sono già presenti numerosi accessi molti dei quali a distanza anche inferiore al limite teoricamente inderogabile di 100 metri; in relazione a ciò, ove l’ANAS intenda discostarsi da tali precedenti, non potrà limitarsi ad affermazioni generali o ad esigenze generali non meglio individuate ma dovrà puntualmente enucleare gli aspetti concreti che differenziano la fattispecie oggi all’esame rispetto a quelle omologhe ”.
4 – Successivamente l’ANAS s.p.a., facendo seguito al preavviso di rigetto già comunicato il 5 marzo 2025 in corso di causa e già incidentalmente ritenuto nella pronuncia testé citata violativo del giudicato, ha adottato il provvedimento del 4 luglio 2025, recante un nuovo rigetto dell’istanza della ricorrente per la riapertura dell’accesso al Km. 117+540 lato destro, SS. 7 via Appia.
In particolare, il nuovo diniego è stato fondato su due ragioni:
1) l’esistenza di altro accesso (km. 117,630) ad una distanza ritenuta di 70 metri, che sarebbe stato autorizzato nel 2015, quando la precedente autorizzazione rilasciata alla Igor s.p.a. nel 1997 non era più efficace per sua rinuncia del 2003; pertanto, non sarebbe possibile derogare al limite minimo di 100 metri fra un accesso e l’altro, secondo la previsione dell’art. 45, comma 3 del reg.esec.cod.str.;
2) l’accesso richiesto creerebbe pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione considerati: a) il rilievo per cui la SS. 7 Appia è una strada di collegamento tra le regioni e quindi una strada extraurbana secondaria, con notevole traffico veicolare; ii) la pericolosità della strada; iii) la distanza ravvicinata tra l’accesso richiesto dalla ricorrente e l’accesso al km 117,630, suscettibile di concretizzare un pericolo per la circolazione stradale.
Lo stesso provvedimento, infine, nella chiusa ha sottolineato che “ per quanto riguarda la circostanza che nel tratto di strada - oggetto del presente provvedimento - sono presenti numerosi accessi di proprietà di terzi, molti dei quali situati ad una distanza minore del limite inderogabile di 100 metri, si comunica che Anas ha avviato un'istruttoria finalizzata a regolarizzare le situazioni relative agli accessi che siano, eventualmente, posizionati a una distanza inferiore a quella richiesta ex lege ”.
5 – La società ricorrente è insorta contro tale provvedimento, con atto qualificato di “motivi aggiunti” in sede di ottemperanza, chiedendo:
- la declaratoria della nullità dello stesso per violazione ed elusione del giudicato e, in subordine, previa conversione del rito in ordinario, instando per il suo annullamento;
- la condanna dell’Azienda all’emissione del provvedimento favorevole alla sua istanza;
- la nomina di un commissario ad acta , nel caso dell’inerzia dell’Azienda;
- la condanna dell’Azienda al pagamento della somma di denaro prevista ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm.;
- la condanna di parte resistente alle spese di lite, da liquidarsi in favore del suo procuratore, dichiaratosi antistatario.
6 – L’ANAS s.p.a. con memoria ha:
- eccepito l’inammissibilità del nuovo gravame, in quanto quest’ultimo sarebbe intervenuto non già in funzione di esecuzione della sentenza ma per reintrodurre questioni di merito ormai definite;
- dedotto la sua infondatezza, in quanto il nuovo provvedimento sarebbe basato su elementi sopravvenuti e che comunque non erano stati in precedenza valutati, pur essendo già presenti in sede istruttoria. L’ANAS s.p.a. ha poi chiesto che fosse disposta una verificazione, volta ad appurare la distanza fra l’accesso già autorizzato e quello oggetto dell’istanza.
7 – In vista dell’udienza, la ricorrente, con articolata memoria, ha preso posizione sulle deduzioni dell’ANAS s.p.a., instando per l’accoglimento del ricorso.
8 – All’udienza camerale del 13 novembre 2025, uditi i legali come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
9 – In via preliminare, il Collegio deve rigettare l’eccezione di inammissibilità del nuovo gravame sollevata dall’ANAS s.p.a., in quanto – come ben evidenziato dalla ricorrente:
- esso è volto a far valere la nullità del provvedimento impugnato per violazione del giudicato costituito dalla sentenza n. 620/2024, come chiarita e integrata dalla sentenza n. 278/2025;
- la controversia attiene in via esclusiva alla corretta esecuzione del giudicato.
In proposito, il Collegio osserva che l’art. 114 commi 4 lett. b) e 6 del cod.proc.amm. attrae presso il Giudice dell’ottemperanza le controversie, come quelle all’esame, in cui si fa questione della nullità degli atti amministrativi adottati in violazione o elusione del giudicato.
Sul punto, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, “ al fine di consentire l'unitarietà di trattazione di tutte le censure svolte dall'interessato a fronte della riedizione del potere, conseguente ad un giudicato, le doglianze relative devono essere dedotte davanti al giudice dell'ottemperanza, sia in quanto questi è il giudice naturale dell'esecuzione della sentenza, sia in quanto egli è il giudice competente per l'esame della forma di più grave patologia dell'atto, quale è la nullità ” (cfr. ex multis, Cons. St., III, n. 6130/2018).
10 – Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del cod.proc.amm., che il nuovo gravame proposto dalla ricorrente, pur essendo stato rubricato come “motivi aggiunti” proposti in sede d’ottemperanza, vada qualificato come ricorso autonomo in ottemperanza in quanto:
- è stato proposto quando ormai l’originario gravame era già stato definito con la sentenza di questa Sezione n. 278/2025;
- possiede tutti i requisiti di forma e di sostanza per essere qualificato come ricorso autonomo;
- è volto a far valere il diretto contrasto col giudicato dell’atto di riedizione del potere amministrativo nonché a censurare il tentativo dell’ANAS s.p.a. di porre in essere lo sviamento del dictum giudiziale (cfr. nel senso dell’appartenenza in questo caso della controversia al Giudice dell’ottemperanza, ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, III, n. 1302/2025; Cons. Stato, IV, n. 8307/2024).
11 – Venendo al merito, il ricorso va accolto, in quanto è fondato.
12 – Sul punto, va subito osservato che nella fattispecie all’esame, il giudicato ottemperando, ossia l’unico parametro a cui l’ANAS s.p.a. doveva adeguare la sua successiva azione amministrativa, era rappresentato dal mixtum compositum costituito dalla sentenza di questa Sezione n. 620 del 10 ottobre 2024 come precisata e integrata dalla sentenza di questa Sezione n. 278 del 4 aprile 2025.
Entrambe le pronunce sono passate in giudicato, non essendo stata interposta impugnativa avverso le stesse.
Orbene, l’esame del provvedimento del 4 luglio 2025 recante il nuovo rigetto dell’istanza della ricorrente è stato basato su ragioni che:
- come quelle dedotte nel preavviso di rigetto del 5 marzo 2025, erano tutte già presenti nella precedente istruttoria e comunque erano state tutte già oggetto di valutazione da parte dell’ANAS s.p.a., sebbene non fossero poi rifluite nell’originario diniego;
- non possono ritenersi in alcun modo sopravvenute: non possono essere ritenute tali le attività amministrative, come quelle documentate nel provvedimento gravato (cfr. la misurazione della distanza fra i due accessi), cronologicamente successive all’istruttoria compiuta nel 1997 (anno questo dello scrutinio dell’istanza della ricorrente volta all’apertura dell’originario accesso), potendo essere considerate tali unicamente quelle successive al giudicato ma comunque antecedenti alla notifica della sentenza passata in giudicato; e si consideri che nella specie la notifica della sentenza n. 620/2024 aveva avuto luogo da circa un anno mentre la sentenza n. 278/2025 è stata notificata il 4 aprile 2025 e il provvedimento avversato è del 4 luglio 2025;
- risultano in contrasto col giudicato o comunque in elusione dello stesso.
Tali evidenze, del resto, risultano con chiarezza in esito al confronto fra:
- il giudicato ottemperando (la pronuncia n. 620/2024 alla luce delle integrazioni e delle puntualizzazioni compiute nella sentenza n. 278/2025);
- l’originario rigetto già annullato;
- il nuovo rigetto.
E ciò alla luce del principio, nella specie pienamente applicabile, venendo in rilievo un procedimento ad istanza di parte, secondo cui ai sensi dell’art. 10- bis della l.n. 241/1990, quarto periodo “in caso di annullamento in giudizio del provvedimento…nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato ” (cfr. sul punto chiusa del par. 13 della sentenza n. 278/2025, che ha richiamato la rilevanza del ridetto principio in sede di riedizione del potere da parte dell’ANAS .s.p.a.).
13 - In particolare - come già anticipato - a base del nuovo rigetto è stata innanzitutto posta la distanza in tesi minore di 100 metri fra l’accesso oggetto dell’istanza della ricorrente e l’altro già precedentemente autorizzato, che colliderebbe con l’art. 45 reg.esec.cod.str.: tale norma prevedrebbe, quale presupposto indefettibile per il rilascio dell’autorizzazione, la distanza di almeno 100 metri fra un accesso e l’altro.
Sennonché, tale aspetto:
1) contrasta sia con quanto dedotto e deducibile nella sentenza n. 620/2024, che aveva accolto le censure iii), iv) e v) in cui la tematica dei due accessi era stata affrontata e risolta in senso favorevole alla ricorrente;
2) è volto a riproporre una circostanza storica risalente nel tempo e comunque richiamata nella sua componente fattuale nell’originario provvedimento già annullato;
3) nella parte in cui invoca la misurazione della distanza fra i due accessi in discorso, fa riferimento ad un’attività amministrativa compiuta dopo la formazione del giudicato e dopo la notifica delle sentenze n. 620/2024 e 278/2025 e quindi ininfluente, anche perché contrastante con quanto chiaramente affermato nel par. 12, terzo capoverso, lett. ii) e nel par. 14, secondo alinea della sentenza n. 278/2025 in merito alla distanza di oltre 100 metri fra i predetti accessi; per le medesime ragioni, il Collegio rigetta l’istanza di verificazione formulata da parte resistente, in quanto volta a far rilevare una circostanza irrilevante, siccome già accertata dalla sentenza n. 278/2025 con efficacia di giudicato.
In riferimento al concetto e alla portata delle sopravvenienze rilevanti richiamate in quest’ultima pronuncia, il Collegio intende puntualizzare che l’inciso voleva far riferimento alla potenziale rilevanza di fatti, atti e situazioni che – diversamente da quelli evocati nel provvedimento impugnato – fossero eventualmente emersi in sede di riesercizio del potere successivo al giudicato e che quindi fossero radicalmente estranei al precedente giudizio.
In questo ristretto ambito residuavano certamente “spazi liberi”, in cui la nuova azione amministrativa poteva esplicarsi, non potendo la stessa limitarsi a rivalutare – come è avvenuto nella fattispecie all’esame - il materiale già presente in sede istruttoria e comunque già oggetto di valutazione, anche se non espressamente valorizzato nel provvedimento già annullato.
14 – Quanto al profilo, dedotto nel provvedimento avversato, relativo alla precedente rinuncia della ricorrente all’accesso oggi richiesto e al rilascio di un altro permesso sulla base di tale presupposto, il Collegio evidenzia che anche tale circostanza è stata già affrontata e ritenuta irrilevante sia nella sentenza n. 620/2024 sia nella sentenza n. 278/2025 e collide quindi con la portata precettiva e conformativa del giudicato formatosi nella specie.
15 – Con riguardo, poi, al paventato pregiudizio del nuovo accesso alla sicurezza e alla fluidità della circolazione, il Collegio evidenzia che anche tale elemento era già presente nella pregressa istruttoria, tant’è che era stato posto a base del preavviso di rigetto sfociato nell’originario rigetto annullato.
E tale circostanza – come già anticipato - era stata già espressamente evidenziata nella sentenza n. 278/2025, in cui si era raccomandato all’Amministrazione di rieditare il potere senza annettere rilevanza ad atti già presenti in istruttoria e non già – come erroneamente ritenuto dall’ANAS s.p.a. – già presenti e comunque valutati ai fini dell’adozione del precedente provvedimento già annullato.
Per di più, la motivazione riferita all’aspetto in discorso risulta eccessivamente generica e per nulla calibrata sulle circostanze concrete del caso deciso, in contrasto con il criterio conformativo fornito al riguardo nella sentenza n. 278/2025.
16 – Non guasta, infine, neanche considerare che nella chiusa del provvedimento avversato l’ANAS s.p.a. ha evidenziato la mera intenzione di voler intraprendere (non è noto quando e in che modo) un’azione per accertare la regolarità degli accessi già autorizzati ad una distanza minore di 100 metri l’uno dall’altro, in tal modo non escludendo una prassi applicativa di segno opposto a quella adottata nel caso dell’odierna contraente.
17 – In definitiva, il provvedimento impugnato è nullo per violazione del giudicato, in quanto l’ANAS s.p.a. ha riprovveduto:
1) senza addurre fatti sopravvenuti al diniego originario;
2) senza avere ponderato e motivato sulla attualità dell’interesse della ricorrente ad ottenere il rinnovo dell’autorizzazione rispetto all’interesse al rispetto di una distanza, probabilmente neppure osservata in casi omologhi;
3) senza avere tenuto in considerazione il divieto imposto dalla sentenza n. 278/2025 di tenere presenti fatti già emersi nella pregressa istruttoria;
4) senza avere enucleato gli aspetti concreti che differenziano la presente fattispecie rispetto a quelle omologhe in ragione della particolare conformazione dei luoghi e della esistenza di multipli accessi a distanza probabilmente inferiore a quella astrattamente prevista;
6) violando il giudicato formatosi sulla preesistenza al 1997 dell’accesso in tesi ostativo e sul rilievo della distanza superiore ai 100 metri tra quest’ultimo e quello già rilasciato alla ricorrente.
Va, dunque, accertata e dichiarata, ai sensi degli artt. 21- septies della l.n. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b) del cod.proc.amm., la nullità del provvedimento dell’ANAS s.p.a. del 4 luglio 2025, in quanto adottato in violazione ed elusione del giudicato formatosi nella specie.
18 – Ciò posto, va osservato che nella specie, avuto riguardo alla presenza di un pregresso giudicato di annullamento, dovrà farsi applicazione del “ principio del c.d. one shot temperato”, formatosi in sede giurisprudenziale per evitare che l’amministrazione possa riprovvedere per un numero infinito di volte ad ogni annullamento in sede giurisdizionale, che costituisce “il punto di equilibrio tra due opposte esigenze, quali la garanzia di inesauribilità del potere di amministrazione attiva e la portata cogente del giudicato di annullamento con i suoi effetti conformativi ” (cfr. ex plurimis , Cons. St., VI, n. 3840/2022; id., III, n. 946/2021; id., II, n. 2378/2020; CGARS, n. 597/2022; T.A.R. Lazio, Roma, III- bis , n. 12397/2021; T.A.R. Toscana, n. 917/2021; T.A.R. Friuli V.G, I, n. 373/2021; 16 dicembre 2021, n. 373; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, n. 2901/2024). Tanto comporta che è dovere della stessa pubblica amministrazione riesaminare una seconda volta l’affare nella sua interezza, sollevando tutte le questioni rilevanti, con definitiva preclusione (per l’avvenire, e, in sostanza, per una terza volta) di tornare a decidere sfavorevolmente per il privato.
Suffraga la raggiunta conclusione in ordine alla avvenuta consumazione del potere, anche il disposto dell’art. 10- bis l. n. 241/1990, nella nuova formulazione risultante dopo le modifiche del decreto‐legge 16 luglio 2020 n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 120, a tenore del quale “In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato”.
Detta norma, come già evidenziato dalla Sezione nella sentenza n. 278/2025, nella parte in cui dispone che “nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato” è espressiva del principio generale dianzi illustrato, che permea e riempie di contenuti la teorica del one shot (cfr. sul punto anche T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 1176/2024).
19 - Pertanto, l’intervenuto esaurimento del potere dell’ANAS s.p.a. di rivalutare l’istanza della ricorrente impone, in applicazione del principio del “ one shot temperato ”, che l’Azienda, in esecuzione della presente sentenza e in esecuzione del giudicato formatosi nella specie, dovrà adottare un provvedimento di accoglimento dell’istanza della ricorrente volta alla riapertura dell’accesso al Km. 117+540 lato destro, SS. 7 via Appia nel termine di 90 (novanta) giorni a far tempo dalla comunicazione o (se precedente) dalla notifica della presente sentenza.
20 – In conformità alle richieste della parte ricorrente, occorre inoltre nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Latina, con facoltà del medesimo di delega a un qualificato funzionario del suo Ufficio e con compenso, a carico dell’ANAS, sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il Commissario dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte ricorrente, che avrà cura di comunicargli l’intervenuta vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere in luogo dell’ANAS s.p.a. all’adempimento descritto al paragrafo 19, nell’ulteriore termine di 90 giorni.
21 – Il Tribunale, in considerazione della nomina del commissario ad acta così compiuta proprio per fronteggiare l’eventualità di un perdurante inadempimento, non ravvisa, almeno allo stato, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favore della ricorrente, della somma di denaro prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod.proc.amm..
Rimane però salva, nel prosieguo, la possibilità di una diversa valutazione sul punto da parte del Collegio, dietro eventuale e apposita nuova istanza di parte, nel caso di una mancata collaborazione dell’Azienda all’attività del nominato Commissario ad acta .
22 – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- dichiara la nullità del provvedimento dell’ANAS s.p.a. del 4 luglio 2025, in quanto adottato in violazione ed elusione del giudicato formatosi nella specie;
- dispone, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), del cod.proc.amm., che l’ANAS s.p.a. adotti un provvedimento di accoglimento dell’istanza della ricorrente volta alla riapertura dell’accesso al Km. 117+540 lato destro, SS. 7 via Appia nel termine di 90 (novanta) giorni a far tempo dalla comunicazione o (se precedente) dalla notifica della presente sentenza;
- nomina, in qualità di Commissario ad acta , il Prefetto di Latina, con facoltà del medesimo di delega a un qualificato funzionario del suo Ufficio, affinché provveda all’esecuzione della presente sentenza nei sensi indicati al par. 19, nell’ulteriore termine di novanta giorni, ove decorra inutilmente il termine di cui al precedente alinea concesso all’ANAS s.p.a. per dare esecuzione alla predetta sentenza;
- pone a carico dell’ANAS s.p.a. il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna l’ANAS s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad oneri come per legge e alla restituzione del contributo unificato, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN MO AT IS, Presidente
IM AL, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM AL | IN MO AT IS |
IL SEGRETARIO