TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/04/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 07/04/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3752/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri contratti atipici”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Miccoli Giuseppe, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Torre
Santa Susanna (Br) alla Via Latiano n. 66/A; attrice opponente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Ornati Andrea e dall'Avv. Zurlo Raffaele, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in La Spezia (Sp) alla Via Fontevivo n. 21/N; convenuta opposta
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Tommaso Carone, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Oria alla Via
Senatore Martini n. 15; terzo chiamato in causa
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 07.04.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo del 09.07.2021, chiedeva all'intestato Controparte_1
Tribunale ingiunzione di pagamento nei confronti di per la somma Parte_1 complessiva di € 61.574,00 oltre interessi legali sulla sorte capitale, in forza del contratto di finanziamento n. 4286546 concluso con Consum.it S.p.a., poi incorporata in
[...]
Controparte_3
A tal proposito deduceva che il predetto rapporto presentava un andamento irregolare e, visto il perdurare dello stato di morosità, la sig.ra incorreva nella decadenza dal Parte_1
beneficio del termine.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 772/2021, emesso dal Tribunale di Brindisi il 26.07.2021, proponeva opposizione la quale, preliminarmente, eccepiva Parte_1
l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato e chiariva di essere stata vittima di raggiri da parte di tale il quale, in qualità di Controparte_2
titolare di una agenzia di prodotti assicurativi e finanziari, di cui la era cliente Parte_1
per il ramo RCA, le aveva artatamente fatto sottoscrivere i moduli per la richiesta di finanziamento. Deduceva, ancora, che immediatamente dopo l'erogazione degli importi finanziati su di un rapporto bancario acceso nello stesso periodo (gennaio 2012), sempre con metodi truffaldini, aveva ottenuto da , filiale di CP_2 Controparte_3
Mesagne, l'emissione di molteplici assegni circolari, da lei mai autorizzati, con i quali aveva prelevato dal conto le somme erogate a titolo di mutuo.
In seguito ai solleciti da parte di Consum.it, l'odierna opponente si recava presso la filiale dell'istituto bancario in Mesagne ove scopriva dell'esistenza tanto di un conto corrente a lei intestato quanto del debito. Contestava tempestivamente e puntualmente le richieste della Consum.it rappresentando di essere stata truffata da . Per tali Controparte_2
motivi, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo . Controparte_2
Nel merito, contestava in maniera generica il calcolo degli interessi nonché il tasso di interessi applicato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.03.2022 si costituiva in giudizio CP_1
la quale evidenziava preliminarmente che, a seguito del contratto di cessione
[...]
intercorso tra la società cedente e il credito vantato nei confronti Controparte_1 dell'odierna controparte processuale era stato oggetto di cessione, regolarmente comunicata alla . La convenuta eccepiva, poi, l'inopponibilità alla cessionaria Parte_1
2 delle eccezioni relative ad eventuali patologie negoziali e nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione, non essendo fondata su prova scritta, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con decreto del 18.11.2021 il Giudice differiva la data della prima udienza onde consentire la chiamata in causa del terzo da parte della opponente. Con ordinanza del 15.11.2023 il
Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie.
All'udienza del 18.03.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, veniva rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di opposizione, eccepisce la nullità del decreto Parte_1
ingiuntivo, poiché emesso in assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Tale eccezione è infondata. Ed invero, correttamente il Giudice della fase monitoria ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, avendo la ricorrente fornito adeguata prova scritta del credito mediante la produzione del contratto di mutuo sottoscritto dalla e Parte_1
del contratto di cessione del credito in suo favore.
In ogni caso, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa creditoria e non la sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, la quale rileva esclusivamente ai fini della decisione in ordine alla sospensione o concessione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva del provvedimento opposto ovvero ai fini della regolamentazione delle spese di lite della fase monitoria del giudizio (cfr. in senso conforme Tribunale Roma sez. XVII, 02/05/2023, n.6847).
Con altro motivo di opposizione, l'opponente ha genericamente contestato il calcolo degli interessi e il tasso applicato al contratto di finanziamento, invocando la nomina di un consulente tecnico per la verifica della correttezza dei calcoli.
Questo motivo di opposizione è del tutto generico e, pertanto, non merita di essere accolto.
Sul punto, occorre richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale
“L'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del
3 diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio” (cfr. Cassazione civile sez., sez. III, n.10860/2011).
In applicazione di tale principio, l'opponente, quale parte convenuta in senso sostanziale, non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un esatto onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Poiché l'opponente non ha adempiuto a tale onere di specifica contestazione, il relativo motivo di opposizione deve essere rigettato, unitamente alla correlata domanda di ammissione di una CTU contabile, evidentemente esplorativa.
Con il principale, e ultimo, motivo di opposizione, l'attrice ha allegato di aver sottoscritto il contratto per cui è causa in ragione di una condotta asseritamente truffaldina posta in essere ai suoi danni dal terzo chiamato in causa, , il quale, in quanto Controparte_2
titolare di un'agenzia di pratiche finanziarie, l'avrebbe indotta, artatamente, a sottoscrivere i moduli di adesione ed avrebbe, poi, utilizzato le somme accreditate su conto corrente, ad ella intestato, ottenendo l'erogazione di assegni circolari, da lei mai autorizzati, in favore di società o persone fisiche a lui collegate.
A sostegno di tale tesi, l'opponente produce una copia dei citati assegni circolari - i quali a ben vedere recano la sottoscrizione dell'opponente, da questa mai formalmente disconosciuta - e un'istanza di sospensione dei termini per il pagamento dei ratei di mutuo avanzata dal in quanto vittima di usura, nella quale tra i debiti viene indicato, CP_2
secondo la ricostruzione di parte attrice, proprio quello per cui è causa.
Sulla base di tanto, l'attrice sostiene che l'unico debitore sia proprio il terzo chiamato in causa.
Tanto chiarito, questo Giudice ritiene che anche tale motivo di opposizione non sia fondato.
In generale, si può affermare che ai sensi dell'art. 1418 c.c., il contratto stipulato per effetto del reato è nullo per contrasto con norma imperativa. Ai fini della declaratoria di nullità del
4 negozio, il giudice civile è tenuto ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. in senso conforme Tribunale Nuoro sez. II,
27/07/2023, n.430).
Premesso che tale nullità, sebbene non eccepita da parte attrice, è rilevabile d'ufficio da questo Giudice, va detto che nonostante le allegazioni di parte attrice (secondo le quali il contratto per cui è causa sarebbe stato stipulato per effetto di condotta truffaldina del
, nessuno dei documenti prodotti in giudizio dimostra tale assunto: non vi è CP_2
prova che il abbia con artifizi ovvero raggiri indotto in errore l'attrice né che CP_2
abbia tratta un ingiusto vantaggio per sé o per altri.
Ed invero, gli assegni circolari prodotti, come detto, recano la firma apparente dell'attrice, che quest'ultima non ha disconosciuto. D'altronde, l'istanza di sospensione dei termini di pagamento nulla prova, in quanto, da un lato, non indica espressamente e chiaramente il credito per cui è causa e dall'altro, non contiene né un'ammissione di condotta illecita né un espresso, chiaro ed univoco riconoscimento del debito come proprio da parte del
CP_2
Va evidenziato, inoltre, che anche i mezzi di prova articolati da parte attrice con le memorie istruttorie non sarebbero stati idonei a fornire la dimostrazione dei fatti costitutivi dell'illecito; pertanto, correttamente tali richieste istruttorie sono state rigettate.
Va evidenziato, da ultimo, che l'attrice non ha neppure avanzato domanda di accertamento dell'annullabilità del contratto per dolo del terzo, la quale non è rilevabile d'ufficio e, in ogni caso, non sarebbe fondata, non essendovi prova che i raggiri erano noti (al momento della conclusione del contratto) all'altro contraente e che quest'ultimo consapevolmente ne aveva tratto vantaggio (ed invero, la prima lettera di contestazione indirizzata a
Consum.it risale al 2015, cioè ad epoca ampiamente successiva rispetto alla conclusione del contratto, avvenuta nel gennaio 2012).
In definitiva, la dedotta sussistenza dei raggiri del terzo è rimasta indimostrata così come la circostanza che il debito sia stato contratto nell'interesse del ovvero che da CP_2
quest'ultimo sia stato riconosciuto come proprio.
Quanto alla prova del credito in contestazione, va chiarito che l'opposizione a decreto ingiuntivo, introduce un giudizio di cognizione, che segue le regole del giudizio ordinario, nel quale la posizione processuale delle parti è invertita per effetto della posticipazione del
5 contraddittorio conseguente all'emanazione del decreto ingiuntivo, ma nel quale si seguono comunque le ordinarie regole in tema di onere della prova. Pertanto, incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Più esattamente, sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione
e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe
l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/07/2023, n.19110; Cassazione civile sez. un. - 30/10/2001, n.
13533).
Nel caso di specie, si ritiene che la società opposta abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, documentando la sussistenza del contratto di mutuo e l'erogazione delle somme, circostanze, tra l'altro non contestate dalla parte opponente, la quale, invece, dal canto suo, non ha provato (in realtà neppure allegato) la circostanza dell'intervenuto pagamento delle somme dovute.
In definitiva, i motivi di opposizione dedotti da non possono essere Parte_1
accolti in quanto del tutto generici ovvero non dimostrati.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal terzo chiamato in causa non può essere accolta mancando la prova che la parte opposta abbia agito con dolo o colpa grave.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 ridotti del 50%, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000
(fase studio € 1.276, fase introduttiva € 814, fase decisionale € 2.127).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Par Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
6 contro nonché nei confronti di Parte_1 CP_1
, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Controparte_2
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 772/2021 del
24.7.2021 emesso dal Tribunale di Brindisi;
- condanna alla rifusione in favore di e di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida per ciascuna controparte Controparte_2 nell'importo complessivo di € 4.217,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 07/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con il contributo del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 07/04/2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3752/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Altri contratti atipici”, vertente
TRA
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Miccoli Giuseppe, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Torre
Santa Susanna (Br) alla Via Latiano n. 66/A; attrice opponente
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 P.IVA_1 disgiuntamente, dall'Avv. Ornati Andrea e dall'Avv. Zurlo Raffaele, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in La Spezia (Sp) alla Via Fontevivo n. 21/N; convenuta opposta
E
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Tommaso Carone, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Oria alla Via
Senatore Martini n. 15; terzo chiamato in causa
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 07.04.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso per decreto ingiuntivo del 09.07.2021, chiedeva all'intestato Controparte_1
Tribunale ingiunzione di pagamento nei confronti di per la somma Parte_1 complessiva di € 61.574,00 oltre interessi legali sulla sorte capitale, in forza del contratto di finanziamento n. 4286546 concluso con Consum.it S.p.a., poi incorporata in
[...]
Controparte_3
A tal proposito deduceva che il predetto rapporto presentava un andamento irregolare e, visto il perdurare dello stato di morosità, la sig.ra incorreva nella decadenza dal Parte_1
beneficio del termine.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 772/2021, emesso dal Tribunale di Brindisi il 26.07.2021, proponeva opposizione la quale, preliminarmente, eccepiva Parte_1
l'assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato e chiariva di essere stata vittima di raggiri da parte di tale il quale, in qualità di Controparte_2
titolare di una agenzia di prodotti assicurativi e finanziari, di cui la era cliente Parte_1
per il ramo RCA, le aveva artatamente fatto sottoscrivere i moduli per la richiesta di finanziamento. Deduceva, ancora, che immediatamente dopo l'erogazione degli importi finanziati su di un rapporto bancario acceso nello stesso periodo (gennaio 2012), sempre con metodi truffaldini, aveva ottenuto da , filiale di CP_2 Controparte_3
Mesagne, l'emissione di molteplici assegni circolari, da lei mai autorizzati, con i quali aveva prelevato dal conto le somme erogate a titolo di mutuo.
In seguito ai solleciti da parte di Consum.it, l'odierna opponente si recava presso la filiale dell'istituto bancario in Mesagne ove scopriva dell'esistenza tanto di un conto corrente a lei intestato quanto del debito. Contestava tempestivamente e puntualmente le richieste della Consum.it rappresentando di essere stata truffata da . Per tali Controparte_2
motivi, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il terzo . Controparte_2
Nel merito, contestava in maniera generica il calcolo degli interessi nonché il tasso di interessi applicato.
Con comparsa di costituzione e risposta del 18.03.2022 si costituiva in giudizio CP_1
la quale evidenziava preliminarmente che, a seguito del contratto di cessione
[...]
intercorso tra la società cedente e il credito vantato nei confronti Controparte_1 dell'odierna controparte processuale era stato oggetto di cessione, regolarmente comunicata alla . La convenuta eccepiva, poi, l'inopponibilità alla cessionaria Parte_1
2 delle eccezioni relative ad eventuali patologie negoziali e nel merito, insisteva per il rigetto dell'opposizione, non essendo fondata su prova scritta, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con decreto del 18.11.2021 il Giudice differiva la data della prima udienza onde consentire la chiamata in causa del terzo da parte della opponente. Con ordinanza del 15.11.2023 il
Giudice concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie.
All'udienza del 18.03.2024 la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria, veniva rinviata all'odierna udienza per precisazione delle conclusioni e discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di opposizione, eccepisce la nullità del decreto Parte_1
ingiuntivo, poiché emesso in assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
Tale eccezione è infondata. Ed invero, correttamente il Giudice della fase monitoria ha emesso il decreto ingiuntivo opposto, avendo la ricorrente fornito adeguata prova scritta del credito mediante la produzione del contratto di mutuo sottoscritto dalla e Parte_1
del contratto di cessione del credito in suo favore.
In ogni caso, va evidenziato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un giudizio di cognizione, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa creditoria e non la sussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, la quale rileva esclusivamente ai fini della decisione in ordine alla sospensione o concessione dell'efficacia provvisoriamente esecutiva del provvedimento opposto ovvero ai fini della regolamentazione delle spese di lite della fase monitoria del giudizio (cfr. in senso conforme Tribunale Roma sez. XVII, 02/05/2023, n.6847).
Con altro motivo di opposizione, l'opponente ha genericamente contestato il calcolo degli interessi e il tasso applicato al contratto di finanziamento, invocando la nomina di un consulente tecnico per la verifica della correttezza dei calcoli.
Questo motivo di opposizione è del tutto generico e, pertanto, non merita di essere accolto.
Sul punto, occorre richiamare il consolidato principio giurisprudenziale secondo il quale
“L'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del
3 diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati;
solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio” (cfr. Cassazione civile sez., sez. III, n.10860/2011).
In applicazione di tale principio, l'opponente, quale parte convenuta in senso sostanziale, non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un esatto onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Poiché l'opponente non ha adempiuto a tale onere di specifica contestazione, il relativo motivo di opposizione deve essere rigettato, unitamente alla correlata domanda di ammissione di una CTU contabile, evidentemente esplorativa.
Con il principale, e ultimo, motivo di opposizione, l'attrice ha allegato di aver sottoscritto il contratto per cui è causa in ragione di una condotta asseritamente truffaldina posta in essere ai suoi danni dal terzo chiamato in causa, , il quale, in quanto Controparte_2
titolare di un'agenzia di pratiche finanziarie, l'avrebbe indotta, artatamente, a sottoscrivere i moduli di adesione ed avrebbe, poi, utilizzato le somme accreditate su conto corrente, ad ella intestato, ottenendo l'erogazione di assegni circolari, da lei mai autorizzati, in favore di società o persone fisiche a lui collegate.
A sostegno di tale tesi, l'opponente produce una copia dei citati assegni circolari - i quali a ben vedere recano la sottoscrizione dell'opponente, da questa mai formalmente disconosciuta - e un'istanza di sospensione dei termini per il pagamento dei ratei di mutuo avanzata dal in quanto vittima di usura, nella quale tra i debiti viene indicato, CP_2
secondo la ricostruzione di parte attrice, proprio quello per cui è causa.
Sulla base di tanto, l'attrice sostiene che l'unico debitore sia proprio il terzo chiamato in causa.
Tanto chiarito, questo Giudice ritiene che anche tale motivo di opposizione non sia fondato.
In generale, si può affermare che ai sensi dell'art. 1418 c.c., il contratto stipulato per effetto del reato è nullo per contrasto con norma imperativa. Ai fini della declaratoria di nullità del
4 negozio, il giudice civile è tenuto ad accertare incidenter tantum l'effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi costitutivi (cfr. in senso conforme Tribunale Nuoro sez. II,
27/07/2023, n.430).
Premesso che tale nullità, sebbene non eccepita da parte attrice, è rilevabile d'ufficio da questo Giudice, va detto che nonostante le allegazioni di parte attrice (secondo le quali il contratto per cui è causa sarebbe stato stipulato per effetto di condotta truffaldina del
, nessuno dei documenti prodotti in giudizio dimostra tale assunto: non vi è CP_2
prova che il abbia con artifizi ovvero raggiri indotto in errore l'attrice né che CP_2
abbia tratta un ingiusto vantaggio per sé o per altri.
Ed invero, gli assegni circolari prodotti, come detto, recano la firma apparente dell'attrice, che quest'ultima non ha disconosciuto. D'altronde, l'istanza di sospensione dei termini di pagamento nulla prova, in quanto, da un lato, non indica espressamente e chiaramente il credito per cui è causa e dall'altro, non contiene né un'ammissione di condotta illecita né un espresso, chiaro ed univoco riconoscimento del debito come proprio da parte del
CP_2
Va evidenziato, inoltre, che anche i mezzi di prova articolati da parte attrice con le memorie istruttorie non sarebbero stati idonei a fornire la dimostrazione dei fatti costitutivi dell'illecito; pertanto, correttamente tali richieste istruttorie sono state rigettate.
Va evidenziato, da ultimo, che l'attrice non ha neppure avanzato domanda di accertamento dell'annullabilità del contratto per dolo del terzo, la quale non è rilevabile d'ufficio e, in ogni caso, non sarebbe fondata, non essendovi prova che i raggiri erano noti (al momento della conclusione del contratto) all'altro contraente e che quest'ultimo consapevolmente ne aveva tratto vantaggio (ed invero, la prima lettera di contestazione indirizzata a
Consum.it risale al 2015, cioè ad epoca ampiamente successiva rispetto alla conclusione del contratto, avvenuta nel gennaio 2012).
In definitiva, la dedotta sussistenza dei raggiri del terzo è rimasta indimostrata così come la circostanza che il debito sia stato contratto nell'interesse del ovvero che da CP_2
quest'ultimo sia stato riconosciuto come proprio.
Quanto alla prova del credito in contestazione, va chiarito che l'opposizione a decreto ingiuntivo, introduce un giudizio di cognizione, che segue le regole del giudizio ordinario, nel quale la posizione processuale delle parti è invertita per effetto della posticipazione del
5 contraddittorio conseguente all'emanazione del decreto ingiuntivo, ma nel quale si seguono comunque le ordinarie regole in tema di onere della prova. Pertanto, incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Più esattamente, sul punto, la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che “il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione
e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe
l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento” (cfr.
Cassazione civile sez. I, 06/07/2023, n.19110; Cassazione civile sez. un. - 30/10/2001, n.
13533).
Nel caso di specie, si ritiene che la società opposta abbia adempiuto all'onere probatorio su di essa incombente, documentando la sussistenza del contratto di mutuo e l'erogazione delle somme, circostanze, tra l'altro non contestate dalla parte opponente, la quale, invece, dal canto suo, non ha provato (in realtà neppure allegato) la circostanza dell'intervenuto pagamento delle somme dovute.
In definitiva, i motivi di opposizione dedotti da non possono essere Parte_1
accolti in quanto del tutto generici ovvero non dimostrati.
Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato.
La richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal terzo chiamato in causa non può essere accolta mancando la prova che la parte opposta abbia agito con dolo o colpa grave.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022 ridotti del 50%, stante l'assenza di particolari questioni in fatto e diritto, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000
(fase studio € 1.276, fase introduttiva € 814, fase decisionale € 2.127).
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Par Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
6 contro nonché nei confronti di Parte_1 CP_1
, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Controparte_2
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 772/2021 del
24.7.2021 emesso dal Tribunale di Brindisi;
- condanna alla rifusione in favore di e di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida per ciascuna controparte Controparte_2 nell'importo complessivo di € 4.217,00 oltre spese generali al 15%, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Brindisi, 07/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con il contributo del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
7