TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 21/10/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 3261/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
DR PA Presidente
Morris RE Giudice relatore
MA Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 3261/2025 R.G. da
, con l'Avv. ALBERTI SILVIA, giusta delega in atti;
Parte_1
e
, con l'Avv. STABILE GIOVANNA, giusta delega in atti;
Parte_2
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta pagina 1 di 6 Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 23/12/2011 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Parte_2
pagina 2 di 6 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 199, Parte I, Serie /, dell'anno 2011 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) confermarsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Bolzano (BZ), via Maso
della Pieve n. 51, alla Sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente alla prole;
Pt_1
2) affidare le figlie e ad entrambi i genitori in Persona_1 Persona_2
regime di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita e la presa in cura della prole i genitori si accordano a garantire la loro alternata presenza, presso la ex casa familiare e, più specificatamente:
- allorquando la madre ha il turno mattutino, il padre accompagnerà le figlie a scuola e le andrà a riprendere, così come si occuperà di loro durante gli altri orari di lavoro della madre, presso la ex casa familiare;
- salvo miglior accordo tra i genitori, il padre potrà, in ogni caso, vedere le figlie anche secondo le seguenti modalità:
pagina 3 di 6 - ogni giorno, compatibilmente con i propri orari di lavoro e nel rispetto delle attività delle minori, sino alle ore 20.30, nel periodo scolastico e non oltre le 22 nel periodo feriale, presso la casa familiare;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina presso la propria abitazione;
- in relazione alle vacanze natalizie e pasquali da distribuirsi tendenzialmente in modo alternato tra i genitori, in modo da garantire un periodo paritario di collocazione delle minori presso entrambi, con alternanza di anno in anno;
altrettanto varrà per le vacanze di Ognissanti e di carnevale;
- in occasione dei ponti e delle altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15
agosto, 8 dicembre) le ragazze rimarranno il genitore con il quale trascorreranno quel fine settimana;
- per il periodo delle vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà un mese continuativo con le figlie: il padre, tendenzialmente, nel mese di agosto con possibilità di trasferimento presso gli ascendenti paterni in Sicilia, la madre tendenzialmente nel mese di luglio, con possibilità di trasferimento in Romania
presso gli ascendenti materni. I genitori dovranno comunicarsi i rispettivi periodi di pagina 4 di 6 permanenza delle figlie preso la madre o presso il padre entro il 30 aprile di ciascun anno;
4) il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie nella misura di € 350,00 Pt_2
per ciascuna figlia e dunque complessivamente di € 700,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ASTAT per la Provincia di Bolzano, autorizzando l'attuale datore di lavoro e qualsiasi futuro datore di lavoro a trattenere l'importo dovuto a titolo di contributo di mantenimento delle figlie dal proprio stipendio mensile e di versare l'importo dovuto di € 700,00 (settecento,00) valuta giugno
2025, in via anticipata entro il 23 di ogni mese o comunque alla data di abituale erogazione degli emolumenti retributivi al lavoratore dipendente direttamente alla signora mediante accredito sul conto corrente bancario a lei Parte_1
intestato e di rivalutare annualmente a luglio l'importo dovuto secondo gli indici
ASTAT della Provincia di Bolzano, con base giugno 2026;
5) ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, il tutto facendo riferimento al protocollo d' intesa in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli in vigore presso il Tribunale di
Bolzano, nell'ultima versione sottoscritta;
le somme verranno versate dall'uno pagina 5 di 6 all'altro coniuge mediante bonifico bancario entro 10 giorni dalla presentazione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Le spese straordinarie, a meno che non si tratti di spese mediche urgenti, andranno preventivamente concordate.
Rimane inteso che le spese non necessarie verranno assunte, in mancanza di accorto tra le parti, dal genitore che vi avrà dato corso, senza possibilità di rimborso;
6) l'assegno unico relativo alle figlie continuerà a ripartirsi al 50% per ciascun genitore mentre tutti gli altri eventuali sussidi o contributi pubblici saranno da erogarsi in via esclusiva alla madre;
le detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%;
7) le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris RE DR PA
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
N. R.G. 3261/2025
Il Tribunale, seconda sezione civile, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati
DR PA Presidente
Morris RE Giudice relatore
MA Costa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per scioglimento del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51 c.p.c.) iscritto al N. 3261/2025 R.G. da
, con l'Avv. ALBERTI SILVIA, giusta delega in atti;
Parte_1
e
, con l'Avv. STABILE GIOVANNA, giusta delega in atti;
Parte_2
ricorrenti e con l'intervento del Pubblico Ministero parte intervenuta pagina 1 di 6 Il Tribunale di Bolzano, rilevato
che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge 1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né
l'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bolzano il 23/12/2011 da
, nato a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...]; Parte_2
pagina 2 di 6 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bolzano, ove il matrimonio risulta nel registro dei matrimoni al n. 199, Parte I, Serie /, dell'anno 2011 l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
omologa le seguenti condizioni formulate dalle parti:
1) confermarsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Bolzano (BZ), via Maso
della Pieve n. 51, alla Sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente alla prole;
Pt_1
2) affidare le figlie e ad entrambi i genitori in Persona_1 Persona_2
regime di affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre;
3) quanto alla regolamentazione del diritto di visita e la presa in cura della prole i genitori si accordano a garantire la loro alternata presenza, presso la ex casa familiare e, più specificatamente:
- allorquando la madre ha il turno mattutino, il padre accompagnerà le figlie a scuola e le andrà a riprendere, così come si occuperà di loro durante gli altri orari di lavoro della madre, presso la ex casa familiare;
- salvo miglior accordo tra i genitori, il padre potrà, in ogni caso, vedere le figlie anche secondo le seguenti modalità:
pagina 3 di 6 - ogni giorno, compatibilmente con i propri orari di lavoro e nel rispetto delle attività delle minori, sino alle ore 20.30, nel periodo scolastico e non oltre le 22 nel periodo feriale, presso la casa familiare;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina presso la propria abitazione;
- in relazione alle vacanze natalizie e pasquali da distribuirsi tendenzialmente in modo alternato tra i genitori, in modo da garantire un periodo paritario di collocazione delle minori presso entrambi, con alternanza di anno in anno;
altrettanto varrà per le vacanze di Ognissanti e di carnevale;
- in occasione dei ponti e delle altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15
agosto, 8 dicembre) le ragazze rimarranno il genitore con il quale trascorreranno quel fine settimana;
- per il periodo delle vacanze estive, ciascun genitore trascorrerà un mese continuativo con le figlie: il padre, tendenzialmente, nel mese di agosto con possibilità di trasferimento presso gli ascendenti paterni in Sicilia, la madre tendenzialmente nel mese di luglio, con possibilità di trasferimento in Romania
presso gli ascendenti materni. I genitori dovranno comunicarsi i rispettivi periodi di pagina 4 di 6 permanenza delle figlie preso la madre o presso il padre entro il 30 aprile di ciascun anno;
4) il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie nella misura di € 350,00 Pt_2
per ciascuna figlia e dunque complessivamente di € 700,00, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ASTAT per la Provincia di Bolzano, autorizzando l'attuale datore di lavoro e qualsiasi futuro datore di lavoro a trattenere l'importo dovuto a titolo di contributo di mantenimento delle figlie dal proprio stipendio mensile e di versare l'importo dovuto di € 700,00 (settecento,00) valuta giugno
2025, in via anticipata entro il 23 di ogni mese o comunque alla data di abituale erogazione degli emolumenti retributivi al lavoratore dipendente direttamente alla signora mediante accredito sul conto corrente bancario a lei Parte_1
intestato e di rivalutare annualmente a luglio l'importo dovuto secondo gli indici
ASTAT della Provincia di Bolzano, con base giugno 2026;
5) ciascun genitore si farà carico del 50% delle spese straordinarie relative alle figlie, il tutto facendo riferimento al protocollo d' intesa in materia di provvedimenti riguardanti il mantenimento dei figli in vigore presso il Tribunale di
Bolzano, nell'ultima versione sottoscritta;
le somme verranno versate dall'uno pagina 5 di 6 all'altro coniuge mediante bonifico bancario entro 10 giorni dalla presentazione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Le spese straordinarie, a meno che non si tratti di spese mediche urgenti, andranno preventivamente concordate.
Rimane inteso che le spese non necessarie verranno assunte, in mancanza di accorto tra le parti, dal genitore che vi avrà dato corso, senza possibilità di rimborso;
6) l'assegno unico relativo alle figlie continuerà a ripartirsi al 50% per ciascun genitore mentre tutti gli altri eventuali sussidi o contributi pubblici saranno da erogarsi in via esclusiva alla madre;
le detrazioni fiscali spetteranno a ciascun genitore nella misura del 50%;
7) le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
17/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Morris RE DR PA
pagina 6 di 6