Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/04/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 502/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. Stefano Billet Presidente dott.ssa Giulia Gargiulo Giudice dott. Nicola Latour Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo n. R.G. 502/2025 avente ad oggetto Cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 12.3.2025, congiuntamente dalle parti:
C.F. nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Margherita Semplici, presso lo studio della quale elegge domicilio in Pistoia, Piazzetta Romana, n. 9,
e
C.F. ), nata a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
IA (PT), via Gramsci, n. 241, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesca Ticconi unitamente all'Avv. Manuela Mazzucco, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Ticconi in Roma, Via G. Ferrari n. 11,
e
PM in sede
Interventore necessario
1
1. Con ricorso congiunto depositato in data 12.3.2025 i sig.ri e Parte_1
premettendo di aver contratto matrimonio in data 29.5.1997 in Parte_2
Per_ IA (PT), precisavano che dall'unione erano nati i figli (nata il [...])
e (nato il [...]), maggiorenni, economicamente autosufficienti. Per_2
Premettevano, altresì, che il Tribunale di Pistoia con sentenza n. 684/2024 del
23.9.2024 pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“Il Sig. verserà l'importo di Euro 30.000,00 (trentamila/00 euro) Parte_1
a titolo di assegno di mantenimento una tantum alla Sig.ra che Parte_2
accetta a tacitazione di ogni pretesa;
il versamento avverrà a mezzo assegno circolare che sarà consegnato alla Sig.ra entro e non oltre la data Parte_2 del 10 aprile 2025, fissata per l'udienza di comparizione delle parti, così come sostituita dal deposito delle presenti note scritte”.
Depositate note scritte in sostituzione dell'udienza il 7.4.2025 ed acquisito il parere del PM, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
2. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3 n. 2 let. b L.
898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e all'udienza del
10.4.2025.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, esse possono essere poste a fondamento della decisione.
3. Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
2 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
29.5.1997 in IA (PT) dai coniugi nato a [...], il Parte_1
16.11.1969, e nata a [...], il [...], alle condizioni da essi Parte_2
concordate;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA per annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396 del 03.11.2000 (Ordinamento dello Stato Civile)
(Atto n. 3 P. II, Serie A, Anno 1997).
3. Nulla alle spese.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour Stefano Billet
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