Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/01/2025, n. 3158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3158 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a RG n. 1489/2024 promosso da:
in persona del l.r.p.t. e quest'ultimo anche in proprio, elett.te Parte_1 Controparte_1
dom.ti in Genova Via Innocenzo IV 5/5 c/o lo Studio dell'Avv. Michele Casano che li rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso in opposizione;
opponente contro
in persona del elett.te dom.ta in Genova Controparte_2 Controparte_3
P.le Mazzini 2 presso lo Studio degli Avv.ti Carlo Scaglia, Valentina Manzone, Lorenza Olmi, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce alla comparsa costitutiva
-resistente-
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente depositato in persona del l.r.p.t. e Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo anche personalmente hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ID
n. 1/AS prot. n. 5045/2024, emessa in data 29.1.24 dalla , di pagamento Controparte_2 dell'importo di € 35.009, 99 (incluse spese procedimento), per la violazione dell'art. 29 c. 4 del
D.Lgs 49/2014 e dell'art. 26 c. 1 lettere a), b), c), d), e) del D.Lgs 49/2014 , rispettivamente sanzionati dall'art. 38 c. 2 lettera g) e c.2 lettera c) del cit. decreto;
ciò sulla scorta del verbale di accertamento e contestazione n. 10297/RU del 4.3.2019 e della verifica fisica effettuata in data in data 21.2.2019.-
Con il verbale n. 10297/RU del 4.3.2019 (doc. 1 fasc resist.) l Parte_2
di concerto con la Guardia di Finanza, ha infatti accertato, a seguito di una verifica fisica
[...] effettuata il 21.2.2019 presso il porto di Genova della merce (proveniente dalla Cina) stivata nel contenitore con sigla TCLU5292006 ed importata dalla con la bolletta doganale IM A 4 Parte_1
8.7660 asciugacapelli, senza che alla data dell'importazione la Società importatrice fosse iscritta al “registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE” e senza che le istruzioni delle merci importate fossero munite delle informazioni concernenti lo smaltimento dei
RAEE.- Va precisato che nel corso dei controlli la ricorrente si impegnava a regolarizzare la merce inserendo nelle istruzioni degli asciugacapelli le informazioni mancanti in ordine allo smaltimento dei RAEE (v. richiesta di regolarizzazione 28.2.19 sub doc. 3 fasc resist.), regolarizzazione effettuata sotto controllo doganale in data 11.3.2019 (v verbale allegato).
L'opponente eccepisce la insussistenza delle violazioni contestate per “Insussistenza del fatto costituente la pretesa violazione ex D.Lgs. 49/2014 (artt. 26-38); violazione e/o falsa applicazione della vigente e pertinente normativa nazionale ed eurounitaria;
conseguente infondatezza della pretesa patrimoniale/sanzionatoria; difetto di presupposto essenziale;
difetto e/o perplessità di motivazione;
mancanza di responsabilità dell'opponente; buona fede ed affidamento;
in eventuale subordine: mancata dimostrazione della responsabilità dell'opponente ex art. 23 L. 689/1981; opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione”
In particolare contesta e rileva che:-
-presupposto per l'applicabilità delle norme è l'immissione o messa a disposizione dei beni sul mercato (richiama in merito l'art 4 c 1 lett g sulla definizione di produttore e le definizioni di immissione sul mercato e messa a disposizione contenute nella medesima norma), immissione e messa a disposizione che al momento del controllo però non aveva ancora effettuato. I beni Pt_1 importati infatti al momento del controllo si trovavano sotto vincolo doganale e solo all'esito delle suddette regolarizzazioni sono stato svincolati in data 11.3.19 (v. verbale di svincolo della merce sub doc 6 fasc attoreo) e quindi solo successivamente a detta data immessi nel mercato;
in detto momento i relativi obblighi risultavano adempiuti (avendo kiepe effettuato quanto richiesto, sia in materia di iscrizione, che di informazioni presenti nelle istruzioni) e pertanto nessuna violazione poteva esserle contestata.- Inoltre rileva che l'intera partita di merce sarebbe stata destinata all'esportazione in paesi africani, e non al mercato comunitario e quindi non soggetta alla normativa sui raee, né a maggior ragione immessa sul mercato comunitario e nazionale.-
Quanto sopra troverebbe conferma nella pronuncia della corte di giustizia UE nella causa C-26/18 e nella stessa direttiva UE Raee che la normativa in questione recepisce, e che presuppone, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, la necessità che i beni siano immessi in consumo o sul mercato, ciò che va tenuto distinto dalla c.d. immissione in libera pratica. Inoltre il soggetto – quale grossista o trader- che svolge solo attività di intermediazione e si occupa dell'importazione o al massimo consegna al rivenditore, non immette sul mercato i beni e non è quindi sanzionabile, e parimenti un prodotto che non circola ancora nel mercato nazionale non potrà essere ritenuto dannoso o offensivo e quindi assoggettabile a sanzioni.- Solo l'immissione in consumo e cioè la messa a disposizione dei beni nella disponibilità del consumatore finale, non avvenuta nel caso di specie, possono far scattare le sanzioni.
Eccepisce inoltre la infondatezza delle osservazioni della resistente in base alle quali a seguito dell'asserito pagamento dell'iva nazionale si è altresì realizzata la importazione definitiva e l'immissione in consumo della merce in italia, posto che kiepe non aveva invece pagato l'iva al momento dell'accertamento, come risulterebbe dalla dichiarazione di intento in data 11.2.19 per importo di € 56.000 e con destinatario dogana (v doc 9).
Eccepisce infine la mancata prova sulla responsabilità dell'opponente per le violazioni ascritte, il cui onere, non assolto, ex art 23 l 689/81 incombe sull'amministrazione opposta.-
In ordine a tali censure si osserva quanto segue;
le disposizioni che vengono in esame sono le seguenti:
L'art. 29 c. 4 D.Lgs 49/2014 -“Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE” stabilisce che “Il produttore di AEE soggetto agli obblighi di cui al comma 1 può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di commercio di competenza. All'atto dell'iscrizione, il produttore deve indicare, qualora il codice di attività non individui esplicitamente la natura di produttore di AAE, anche lo specifico codice di attività che lo individua come tale, nonché il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia previsti dal presente decreto”.
L'art. 26 D.Lgs. 49/2014 - “Informazione agli utilizzatori”- stabilisce che: “1. Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti: a)
l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
b) i sistemi di ritiro o di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna al distributore del RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1, o di conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni ai sensi dell'articolo 11, comma 3; c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta gestione delle stesse;
d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
e) il significato del simbolo riportato all'Allegato IX.
2. Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'AEE, non è prevista la fornitura delle istruzioni, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1”.
L'art 38 c.2 prevede: “ Salvo che il fatto non costituisca reato, il produttore: c) che non fornisce, nelle istruzioni per l'uso di AEE, le informazioni di cui all'articolo 26, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000; …..g) che, senza avere provveduto all'iscrizione presso la Camera di Commercio ai sensi dell'articolo 29, comma 8, immette sul mercato
AEE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000”
Atteso quanto sopra, l'obbligo informativo e di iscrizione al registro nazionale in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) previsti dagli artt. 26 e 29 del D.Lgs. 49/2014 grava sul produttore. Il produttore ai sensi dell'art. 4 c.1 lett. g) del D.Lgs 49/2014, è così definito: “la persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, ai sensi della Sezione II, del Capo I, del Titolo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza:
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori;
il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea;
4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici”.
Ebbene, in relazione al caso in esame, rileva la definizione contenuta all'art. 4 c. 1 lett. g) n. 3 cit.
D.Lgs secondo cui è produttore la persona fisica o giuridica che “è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell'ambito di un'attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell'Unione europea”.
Ai fini degli obblighi posti dal cit d .lgs pertanto e della conseguente responsabilità, è evidente che rientri pienamente nella definizione di “ produttore” di cui all'art. 4 c. 1 lett. g) n. 3 del D.Lgs Pt_1 cit., avendo la stessa immesso sul mercato nazionale nell'ambito della propria attività professionale
AEE di un paese terzo (cina nel caso in questione); la società opponente, proprio nella sua acclarata veste di importatrice, ha, attraverso la detta importazione, immesso nel mercato italiano gli asciugacapelli di cui trattasi, e rimane soggetta pertanto alle disposiz. di cui al D Lgs cit.
L'importatore, visto quanto sopra, è considerato espressamente produttore dalla legge (v CA Genova
n. 861/2023), ed è pertanto infondata l'osservazione che il soggetto che svolge solo attività di intermediazione e/o si occupa solo dell'importazione, non immette sul mercato i beni e non è quindi sanzionabile.
Si aggiunge che, anche a voler prescindere dalle cit. espresse disposizioni di legge, per un prodotto importato (in particolare extra UE) l'importatore svolge un ruolo determinante, in quanto è responsabile del prodotto che intende immettere sul mercato dell'UE .- E la immissione sul mercato nazionale di prodotti di paese terzo - nella specie extra UE - include la importazione degli stessi, quale primo momento infatti in cui i detti prodotti vengono posti a disposizione e resi commerciabili sul mercato interno . E detta immissione sul mercato di merce proveniente da un paese extra UE si realizza con la presentazione in dogana della dichiarazione di importazione (v. doc. 2 fasc resist.).
Il momento rilevante quindi, sia ai fini degli obblighi in capo al produttore la cui osservanza deve a quel momento sussistere, sia ai fini delle sanzioni che dalla violazione degli stessi derivano ed a quel momento devono applicarsi, viene espressamente ricondotto, trattandosi di prodotti fabbricati fuori dall'unione, all'importazione ovvero al momento in cui, già introdotte le merci nel territorio dell'unione e già presentate in dogana (come nel caso di specie), viene presentata all'Autorità doganale competente la dichiarazione di importazione, la quale infatti (v anche codice doganale dell'unione) vincola le merci alla specifica destinazione ivi dichiarata e cioè vincola la destinazione delle merci al consumo.
E' in tale momento che deve ritenersi perfezionata e realizzata l'importazione della merce e, conseguentemente l'immissione della stessa sul mercato (v. Tribunale di Genova n. 316/2020 Co confermata da Genova n. 988/2020 “Con la presentazione all'Autorità doganale della dichiarazione di importazione deve dunque ritenersi perfezionata l'importazione della merce e, conseguentemente, l'immissione della stessa sul mercato. Non è rilevante, ai fini del perfezionamento della condotta di importazione, lo sdoganamento della merce, che costituisce un'operazione successiva, con la quale si porta a compimento la destinazione risultante dalla bolletta doganale”).-
La compilazione del documento di importazione definitiva (dichiaraz. doganale) costituisce infatti l'ultima azione attraverso la quale l'importatore immette al consumo le merci estere. Ed a tale momento, come infatti prevede anche il codice doganale dell'unione, deve sussistere , sia la documentazione richiesta attestante i requisiti previsti dalla normativa europea e dalle specifiche leggi nazionali che la recepiscono , sia l'assolvimento degli obblighi dalle stesse imposte. E ciò, si aggiunge, proprio in vista tra l'altro degli eventuali controlli che l'autorità doganale può effettuare (v artt 15, 42, 46 , 188 CDU) ed effettuati nel caso di specie.
Va infatti sottolineato che tale momento è quello conclusivo di un procedimento che si articola in più fasi : la introduzione/entrata delle merci nel territorio dell'unione (v artt. 133 e ss CDU), la presentazione delle stesse in dogana (v. artt 139 e ss CDU) ed infine la dichiarazione doganale (v artt 158,162,163,172 CDU), con la quale le merci sono vincolate ad un determinato regime doganale, scelto ed indicato dalla parte per immettere, nel mercato dell'unione e quindi dei vari stati, delle merci non unionali;
regime che infatti, come nel caso de quo, coincide con la cd immissione in libera pratica di cui all'art 201 CDU (infatti indicato nella dichiarazione/bolletta dogan. sub doc. 2 fasc resistente
– v casella 1: IM che significa e coincide con : dichiarazione di immissione in libera pratica).- E, come risulta dalla detta dichiarazione/ bolletta doganale IM A 4 n. 12150H del 14.2.2019 (doc. 2)
, essa è stata presentata in Dogana il 14.2.2019 ed accettata, ex art. 172 CDU, in pari data (v. casella
9 della bolletta sub doc. 2 ). Inoltre risulta dalla stessa che il regime doganale scelto e indicato dalla risultava quello (infatti riportato nella casella 37 della cit dichiaraz. doganale) n. “40” Parte_1 che coincide con “immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica - importazione definitiva di merci non comunitarie” (v doc. 22 e doc. 10 fasc resit.) e la casella 17
“paese di destinazione” indica l' Italia .-
E' evidente pertanto da ciò – espressamente dichiarato dalla opponente nella cit. dichiaraz. doganale- che le merci dichiarate per l'importazione definitiva sono quindi destinate ex lege ad essere immesse in consumo sul mercato nazionale;
la merce importata dalla aveva come espressa Parte_1 destinazione- impressa dalla opponente- quella dell'importazione definitiva in Italia e della contestuale immissione in consumo sul territorio nazionale italiano ( e quindi l'immissione sul mercato nazionale).- L'immissione sul mercato si è in definitiva quindi perfezionata il 14.2.2019.
Atteso quanto sopra pertanto, proprio alla luce di quanto risultante ed espressamente dichiarato dalla dichiaraz. doganale, è irrilevante l'asserita futura destinazione ad esportazione della merce in paesi africani, che è contraddetta da quanto risultante nelle cit. dichiarazione e che in ogni caso (anche ai fini di acquisire rilevanza giuridica) presupponeva una diversa dichiarazione nonché regime doganale.-
In definitiva l'obbligo informativo e di iscrizione al registro nazionale in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) previsti dagli artt. 26 e 29 del D.Lgs. 49/2014 gravano sul produttore e devono risultare essere adempiuti dal produttore (e quindi dall'importatore stesso) al momento dell'immissione sul mercato coincidente con l'importazione, e quindi al momento (come sopra già rilevato) della presentazione della dichiarazione doganale .
Ed i controlli doganali documentali o fisici (peraltro questi ultimi eventuali) sono deputati proprio alla verifica della sussistenza e regolarità delle condizioni e requisiti e della conseguente osservanza degli obblighi in capo al produttore/importatore, che devono a tale momento preliminarmente sussistere (con la conseguente e dovuta applicabilità in caso di inosservanza delle sanzioni che ne conseguono nonché, ove possibile, delle eventuali regolarizzazioni ).-
La semplice circostanza delle effettuazione di detti controlli (peraltro in parte discrezionali) e/o degli esiti degli stessi (con l'eventuale successivo svincolo delle merci o sdoganamento delle stesse) non vale a spostare in avanti il momento in cui deve sussistere la regolarità e l'osservanza di quelle condizioni necessarie per poter importare ed immettere in mercato i beni, e l'assolvimento dei relativi obblighi in capo al produttore ed all'importatore.-
Come correttamente rilevato dalla resistente, la dichiarazione doganale “costituisce la manifestazione di volontà dell'importatore …di rendere liberamente commerciabili i beni esteri in un mercato diverso da quello di origine” (Cass. Civ. 27305/2019; 8100/2019; 29168/2019)”, nella specie quello nazionale .
In tale momento, come sopra visto rilevante ai fini della necessaria sussistenza dei requisiti e dell'osservanza degli obblighi in capo alla parte, mancavano nelle istruzioni delle merci importate le informazioni concernenti lo smaltimento dei RAEE ai sensi dell'art. 26 c. 1 lettere a), b), c), d), e)
D.Lgs 49/2014 e la società importatrice non risultava iscritta al “registro nazionale dei soggetti Pt_1 obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE” ai sensi dell'art. 29 c. 4 del D.Lgs
49/2014.
E non rileva ai fini della responsabilità dell'importatore/produttore per le cit violazioni a quel momento sussistenti (né vale ad escluderla) che all'esito dei controlli si sia poi proceduto ad eventuali regolarizzazioni richieste, ovvero ad fornire le informazioni mancanti ed alla successiva tardiva iscrizione nel registro; ciò infatti può costituire al più elemento per valutare il comportamento della parte ai fini di una eventuale riduzione della sanzione ma non certamente ai fini di escluderne la responsabilità. Nè potendo, tra l'altro, rimettersi l'adempimento di tali obblighi ad una regolarizzazione del tutto eventuale effettuata dalla parte all'esito dei controlli che vengono effettuati.-
Va infine osservato quanto segue in relazione all'ulteriore argomentazione sollevata dalle parti circa il pagamento dell'iva (nazionale).-
Nell'ordinanza opposta si evidenzia che “con il pagamento dell'IVA nazionale si è altresì realizzata
l'importazione definitiva e l'immissione in consumo della merce in Italia”.
L'opponente rileva che non vi sarebbe stato alcun effettivo pagamento di Iva al momento dell'accertamento e ciò risulterebbe dalla dichiarazione di intento in data 11.2.19 per importo di €
56.000 e con destinatario dogana (v doc 9) e nella sua veste di esportatore abituale con l'intenzione di riesportare la merce .
Anche tale osservazione è infondata.
Va premesso che la immissione in libera pratica attribuisce alle merci non unionali la posizione doganale di merci unionali e comporta il pagamento del dazio . Se la merce viene destinata anche all'immissione in consumo nel territorio dello Stato (come nel caso di specie – v nuovamente regime doganale indicato alla casella 37 della dichiaraz. dogan.) con l'assolvimento della fiscalità interna prevista dalla legislazione nazionale (v. infatti infra casella 47) si realizza l'importazione definitiva della merce. Quindi in dogana viene pagata anche l'iva (anche se materialmente non viene versata, ove si utilizzi come in questo caso una dichiarazione di intento;
da qui peraltro anche la irrilevanza della cit dichiarazione di intento, come si vedrà infra ). L'importazione infatti nel territorio nazionale italiano comporta anche l'immissione in consumo e, quindi, il pagamento dell'Iva.
E quanto sopra risulta dalla suddetta dichiarazione doganale: nella stessa (v doc. 2 ) alla casella 47, ove deve essere indicato ciascun tributo applicabile alle merci descritte (e da indicare nelle apposite colonne la relativa base imponibile, l'aliquota e l'importo), è espressamente indicata e calcolata l' iva nazionale da applicarsi, e cioè il 22% pari ad € 12.430,99 sulla base imponibile (importo transazione
– acquisto), ed impiegato infatti il codice tributo 405 (imposta sul valore aggiunto relativa alle importazioni).
La detta imposta di € 12.430,99 (codice 405 ) poi, come risultante sempre dalla cit. dichiaraz. doganale (v casella 47), in pari data – 14.2.2019 – è stata portata in detrazione e, quindi, contestualmente compensata, con credito IVA (v. sempre casella 47 : codice 406 “IVA non riscossa per dichiarazione d'intento” ex art. 8 c.1 lett. c. D.P.R 633/1972, con segno ), dichiarazione d'intento del 11.2.19 citata anche alla casella 31 ed allegata da parte ricorrente (sub doc 9 fasc. att.). Come già rilevato, la dichiarazione d'intento - ex art 8 del DPR n. 633/72 - consente semplicemente al soggetto,
a determinate condizioni e requisiti, di non versare materialmente l'iva, ma non implica certamente, né la mancata applicazione dell'imposta , né tantomeno il fatto che le merci non debbano dirsi importate ed immesse in consumo e quindi nel mercato nazionale.
Pertanto, alla data della presentazione della dichiarazione d'importazione IM A 4 n. 12150H del
14.2.2019 e della sua accettazione in dogana in pari data, la merce risultava non solo immessa sul mercato ma anche definitivamente importata e, a seguito del pagamento dell'IVA, immessa in consumo sul mercato nazionale e quindi “nazionalizzata” (ai sensi infatti degli artt. 36 e 134 del
TULD del 23.1.1973 n. 43 , correttamente citato da parte resistente).
E quanto sopra pertanto ulteriormente comprova l'immissione in consumo delle merci importate nel territorio nazionale.-
L'opposizione è pertanto infondata e deve essere respinta.
Quanto alla richiesta di riduzione della sanzione edittale in via subordinata, svolta in sede di udienza
2.12.24, essa costituisce domanda nuova e pertanto inammissibile (atteso il rito del lavoro applicabile) .
La complessità delle questioni giuridiche trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respinge l'opposizione e per l'effetto conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta prot. n. 5045/2024 emessa in data 29.1.2024 dalla .- CP_5 Controparte_2
Spese compensate
Così deciso in Genova all'udienza del 2.12.2024 Il Gop Dott. Stefania Cozzani