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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/11/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1018/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Cicero, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Monica Veninata, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
24.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa i l 23.06.1998, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, Serie A, dell'anno
1998, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 15.05.1999) e (Ragusa, Per_1 Per_2
28.12.2001), entrambi maggiorenni e autosufficienti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e ciascuno di essi sarà libero di fissare la residenza laddove riterrà opportuno;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, dichiarando sin
d'ora di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro; Per_ 3. I figli e sono ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti e vivono Per_2 al nord Italia e quindi fuori dal nucleo familiare;
4. La casa coniugale, immobile in Ragusa Via Generale Salvatore La Rosa n. 9, di esclusiva proprietà del IG. , che nel corso della separazione di fatto è rimasta nella Parte_2 disponibilità della moglie, è stata oggetto di compravendita in favore di terzi in data
13/02/2025; pertanto è già stata liberata dalla IG.ra , la quale si è trasferita Parte_1 in altra abitazione a sua libera disposizione;
5. Le parti hanno provveduto a dividere tra loro i beni contenuti all'interno del predetto immobile e la sig.ra ha lasciato nella disponibilità del marito mobilio e arredi di cui Pt_1 era proprietaria;
al fine della definitiva regolamentazione delle condizioni e dei rapporti economico - patrimoniali tra gli stessi, i coniugi concordano che il sig. versi alla Pt_2 moglie, la quale accetta, la somma di € 20.000,00 alla data di sottoscrizione del presente ricorso e relativa iscrizione a ruolo, somma derivante dal ricavato della predetta compravendita immobiliare;
6. Le parti dichiarano pertanto che con l'accordo di cui al presente ricorso, non hanno più nulla
a pretendere l'uno dall'altra se non esclusivamente quanto discendente dalle condizioni sopra indicate.
7. Le parti si impegnano a rispettare le condizioni pattuite con decorso della firma del presente ricorso. che l'udienza di comparizione del dì 24.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che mentre non risultano condizioni di separazione sulle quali il Tribunale è stato chiamato a delibare, gli accordi convenuti in quanto vertenti su diritti disponibili, e non contrastanti a norme imperative o di ordine pubblico degli stessi il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 23.06.1998, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, Serie A, dell'anno 1998;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1018/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Cicero, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Monica Veninata, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
24.09.2025.
OGGETTO: separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Ragusa i l 23.06.1998, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, Serie A, dell'anno
1998, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 15.05.1999) e (Ragusa, Per_1 Per_2
28.12.2001), entrambi maggiorenni e autosufficienti;
che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 03.06.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto e ciascuno di essi sarà libero di fissare la residenza laddove riterrà opportuno;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, dichiarando sin
d'ora di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro; Per_ 3. I figli e sono ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti e vivono Per_2 al nord Italia e quindi fuori dal nucleo familiare;
4. La casa coniugale, immobile in Ragusa Via Generale Salvatore La Rosa n. 9, di esclusiva proprietà del IG. , che nel corso della separazione di fatto è rimasta nella Parte_2 disponibilità della moglie, è stata oggetto di compravendita in favore di terzi in data
13/02/2025; pertanto è già stata liberata dalla IG.ra , la quale si è trasferita Parte_1 in altra abitazione a sua libera disposizione;
5. Le parti hanno provveduto a dividere tra loro i beni contenuti all'interno del predetto immobile e la sig.ra ha lasciato nella disponibilità del marito mobilio e arredi di cui Pt_1 era proprietaria;
al fine della definitiva regolamentazione delle condizioni e dei rapporti economico - patrimoniali tra gli stessi, i coniugi concordano che il sig. versi alla Pt_2 moglie, la quale accetta, la somma di € 20.000,00 alla data di sottoscrizione del presente ricorso e relativa iscrizione a ruolo, somma derivante dal ricavato della predetta compravendita immobiliare;
6. Le parti dichiarano pertanto che con l'accordo di cui al presente ricorso, non hanno più nulla
a pretendere l'uno dall'altra se non esclusivamente quanto discendente dalle condizioni sopra indicate.
7. Le parti si impegnano a rispettare le condizioni pattuite con decorso della firma del presente ricorso. che l'udienza di comparizione del dì 24.09.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che mentre non risultano condizioni di separazione sulle quali il Tribunale è stato chiamato a delibare, gli accordi convenuti in quanto vertenti su diritti disponibili, e non contrastanti a norme imperative o di ordine pubblico degli stessi il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Ragusa il 23.06.1998, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 50, parte II, Serie A, dell'anno 1998;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 30.10.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti