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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 22/07/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Udienza del 21.7.2025 N. 606/2025
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa Giulia Bertolino quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
Parte_1 con le avv.sse Tiziana Venturati e Laura Biffi
RICORRENTE contro
P.IVA corrente in Controparte_1 P.IVA_1
Romano di Lombardia, via Del Commercio n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
e
Controparte_3 con l'Avv. Ivan Canelli
CONVENUTA
OGGETTO: pagamento somma e quota Fondo di Previdenza complementare.
All'udienza di discussione, i procuratori concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
14.3.2025, ritualmente notificato alla società ex datrice di lavoro e al Fondo, la ricorrente adìva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro per sentir condannare la ex datrice di lavoro
1 - al pagamento in favore della signora dell'importo di € 4.403,99 a Parte_1
titolo di arretrati retributivi o di quello diverso che risultasse dovuto anche ex art. 36
Cost., oltre interessi e rivalutazione come per legge.
- al pagamento in favore del Fondo Complementare FON.TE a titolo di contributi dovuti per la forma di previdenza complementare scelta dalla ricorrente dell'importo di €
1.031,38 o di quello diverso che risultasse dovuto anche x art. 36 Cost oltre interessi e rivalutazione come per legge. con condanna alle spese e distrazione a favore del procuratore antistatario.
In particolare, a sostegno della pretesa, esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze di con Controparte_1
inquadramento nel 1 livello CCNL Turismo Confcommercio e mansioni di addetta alla pulizia delle stanze dal 23.1.24 al 20.10.24, data del licenziamento per giustificato motivo oggettivo,
- di essere creditrice degli stipendi relativi ai mesi di settembre e ottobre 2024, le competenze di fine rapporto e l'indennità di mancato preavviso,
- di aver aderito al fondo di previdenza complementare , CP_4
- che la datrice di lavoro ometteva di corrispondere al Fondo le quote di tfr, pur avendole trattenute, da febbraio 2024.
***
Si è ritualmente costituita in giudizio la parte convenuta evidenziando Controparte_5 che l'unico legittimato ad intraprendere azioni giudiziali o stragiudiziali per il recupero dei versamenti omessi è il lavoratore titolare della posizione previdenziale, precisando la somma dovuto al Fondo in relazione alla posizione della ricorrente pur affermando che il calcolo preciso può essere svolto dalla parte ricorrente sulla base delle trattenute in buste paga e insistito per la condanna alle spese di lite.
***
Ritualmente convenuta in giudizio la ex datrice di lavoro non si costituiva e ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
La parte ricorrente ha confermato l correttezza del conteggio sulla base delle trattenute operate in busta paga.
2 Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, lette le note, depositava la sentenza ex art. 127 ter c.p.c..
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Ciò posto, l'azione proposta dal lavoratore con richiesta di condanna della datrice di lavoro al pagamento delle quote di tfr accantonate e non versate, a favore del Fondo, sul presupposto dell'inadempimento datoriale, è qualificabile o come domanda di condanna a favore di terzo, che si giustifica per l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi di previdenza complementare e quindi delle quote accantonate di cui sia stato omesso il pagamento e che trova fondamento nel diritto soggettivo del lavoratore alla propria posizione pensionistica integrativa, e che resta tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione assicurativa, analogamente a quanto previsto per la previdenza obbligatoria in caso di domanda di accertamento dell'obbligo contributivo del datore di lavoro e di condanna dello stesso al versamento dei contributi che sia ancora possibile giuridicamente versare nei confronti dell'ente previdenziale, purché anch'esso convenuto in giudizio (cfr. Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14853 del 30/05/2019 (Rv. 654024 - 01), ovvero come azione surrogatoria, a fronte della comprovata inerzia del legittimato a richiedere il pagamento delle somme dal lavoratore conferite e CP_3 rimasto inerte, che giustifica l'esperimento dell'azione del lavoratore, come sostituto processuale del ex art. 81 c.p.c. e 2900 c.c.. CP_3
L'azione surrogatoria disciplinata dall'art. 2900 c.c., integra infatti un'ipotesi di sostituzione processuale in forza della quale, il lavoratore, quale creditore del Fondo per la futura prestazione pensionistica, per impedire effetti pregiudizievoli che possano derivare alle sue ragioni dall'inerzia del debitore che omette di esercitare le opportune azioni dirette ad incrementare il suo patrimonio, non avendo legittimazione attiva per il recupero delle somme accantonate per tfr dal datore di lavoro e non versate al Fondo, esercita i diritti e le azioni spettanti al Fondo, suo debitore, verso i terzi.
È esclusa la legittimazione attiva del lavoratore a richiedere il pagamento del tfr da lui conferite al Fondo di previdenza complementare a seguito dell'adesione, e dal datore di lavoro non versate (Corte d'Appello di Torino sent. n. 216/2016 pubbl. il 08/06/2016, richiamando
Cass. sez. Un. 4684/2015). Le Sezioni Unite – muovendo dalla peculiare funzione di tutela svolta dal sistema della previdenza complementare, volto a garantire al futuro pensionato più elevati livelli di copertura previdenziale nell'alveo dell'art. 38 comma 2 Cost. – hanno affermato
3 la natura previdenziale e non retributiva dei versamenti sul rilievo che “la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio dei lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo. Se è vero che il rapporto di previdenza integrativa ha come necessario presupposto l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, è anche vero che l'obbligo del versamento del contributo a carico del datore di lavoro non si pone nei confronti del lavoratore bensì nei confronti del fondo che è poi onerato della erogazione della relativa prestazione…(…).. La mancanza di un nesso di corrispettività diretta fra contribuzione e prestazione lavorativa, e quindi, in buona sostanza, la sostanziale autonomia tra rapporto di lavoro e previdenza complementare, trovano una conferma decisiva nel rilievo che, in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa - il che può verificarsi quando non siano integrati tutti i presupposti per la maturazione del diritto - il dipendente non ha alcun diritto alla percezione dei contributi versati dal datore di lavoro”.
Ai sensi degli artt. 1223 c.c. e segg., nel caso in cui l'omesso o parziale versamento incida sfavorevolmente sulla futura prestazione pensionistica integrativa si reputa che, residui al lavoratore che può pretendere che la contribuzione e quindi il tfr conferito vengano versati al
Fondo di previdenza, sia la possibilità di esperire un'azione di condanna a favore di terzo, sia come già opinato da altri giudici di merito, la possibilità di esperire l'azione surrogatoria nel caso di inerzia del stesso (v. in senso favorevole all'esperimento dell'azione surrogatoria Trib. CP_3
Roma, sez. lavoro, sent. 15.3.2016; Trib. Taranto sezione lavoro sent. 10.3.2017).
Se dunque la legittimazione a far valere il credito per i contributi non versati è esclusivamente del Fondo risulta allora esperibile l'esercizio in questa sede, da parte della lavoratrice, dell'azione surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., una volta convenuti in giudizio sia il datore di lavoro sia il Fondo di previdenza complementare, in ragione della comprovata inerzia di quest'ultimo nel riscuotere i contributi agendo nei confronti del datore di lavoro. (Cass.
72/72; Cass. 10353/1992).
Essendo inoltre provate le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda (in ordine al fatto che la datrice di lavoro abbia accantonato mensilmente per TFR e trattenuto per tutto il periodo oggetto di domanda, come da buste paga, prospetto del Fondo), la predetta società deve essere condannata a versare, in favore del Fondo, relativamente alla posizione della
4 ricorrente, la somma residua di € 1.133,55, a titolo di quota di TFR maturato per il periodo per cui è ricorso che sarebbe dovuta essere conferita al predetto Fondo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto all'effettivo soddisfo.
Il conteggio operato dalla parte ricorrente è corretto essendo stato svolto sulla base delle trattenute operate in busta paga.
La debenza dell'indennità sostitutiva del preavviso è certa posto il documentato licenziamento per giustificato motivo oggettivo (doc. 3 del ricorso) e osservato che essa è stata, anche se erroneamente, erogata.
La ricorrente ha correttamente evidenziato che alla luce della disciplina collettiva per il lavoratore inquadrato al V livello e con anzianità inferiore ai 5 anni l'indennità sostitutiva del preavviso dovuta è pari a 20 giorni.
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La domanda di pagamento delle somme omesse a titolo di retribuzione relativa al mese di settembre e di ottobre 2024 (i dieci giorni lavorati), i ratei di 13.ma e 14.ma mensilità maturati e le competenze finali (ferie e permessi) e il residuo dell'indennità di mancato preavviso (stante il licenziamento per giustificato motivo oggettivo) è fondato.
Sono documentali in causa il rapporto di lavoro tra le parti, il livello d'inquadramento e la conclusione del rapporto.
Nel presente giudizio la parte ricorrente si duole che il datore di lavoro ometteva il pagamento saldo tredicesima 2021, mensilità di dicembre 2021 e competenze di fine rapporto per la somma complessiva di € 4.018,89.
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Tanto premesso, è fin troppo noto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative
5 dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento” (ex plurimis Cass., n. 15677 del 3.7.09).
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Ebbene, parte convenuta, non costituendosi non ha offerto la prova del pagamento delle predette competenze.
Ed infatti, sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico alla parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze.
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Il credito è stato correttamente calcolato dalla ricorrente sulla scorta dei dati risultanti dalle buste paga e secondo le norme di legge e contrattuali.
La convenuta deve pertanto essere condannata a corrispondere alla ricorrente gli importi richiesti.
Tali importi andranno poi maggiorati di interessi e rivalutazione dalla scadenza per il pagamento al saldo effettivo.
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Le spese di lite della parte ricorrente seguono la soccombenza della datrice di lavoro e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, così provvede:
- condanna versare a Controparte_1 [...]
in relazione alla posizione previdenziale della ricorrente la Controparte_3 somma complessiva lorda di € 1.031,38 a titolo di saldo TFR, oltre rivalutazione monetaria, calcolata ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c. e gli interessi legali sul totale rivalutato;
- condanna parte convenuta a Controparte_1
corrispondere a parte ricorrente la somma complessiva € 4.403,99 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo;
- condanna la parte convenuta a Controparte_1
corrispondere le spese di lite che liquida alla parte ricorrente in € 1.500,00, oltre al rimborso
6 forfetario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario,
- condanna la parte convenuta a Controparte_1
corrispondere le spese di lite che liquida a parte convenuta Controparte_3 in € 700,00, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura
[...] del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge.
Bergamo, 21 luglio 2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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