Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
VBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
In composizione monocratica, in persona del dott.ssa Federica Lorenzatti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. R.G. 3112/2023 promossa da corrente in Cascinette di Ivrea (To) Parte 1
10010 via Burolo n. 1, C.F. e P.IVA P.IVA 1 in persona del legale rappresentante pro- '
) rappresentata e difesa dagli tempore, Signor Parte 2 (C.F.: C.F. 1
Avv. ti Pietro Paolo Cecchin e Francesca Bongiovanni giusta delega in calce all'atto introduttivo
-parte attrice -
CONTRO
signori Controparte_1 nato ad [...] in data [...] C.F.: C.F. 2 nata ad [...] in data [...] C.F.: C.F. 3 Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv.to Raffaella Aimone del Foro di Ivrea, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-parte convenuta-
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia al Tribunale III.mo, dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i Sig.ri CP 1
[...] e Controparte_2 in solido al pagamento in favore della Controparte_3
1) dell'importo di € 79.778,04 oltre IVA ed interessi moratori dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo
2) dell'importo di € 24.495,20 oltre IVA ed interessi moratori dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo pari allo scostamento, a favore di Pt 1, secondo la rimodulazione effettuata dal CT di parte ricorrente in relazione ai computi delle lavorazioni eseguite, attribuendo all'offerta n. 58 le sole lavorazioni non presenti nella n. 58 bis (vedi conclusioni lett. b pag 15 atto di citazione)
3) dell'importo complessivo di € 15.367,88 a titolo di integrale rimborso delle spese di CTU effettuata nel corso dell'ATP (vedasi atto di citazione punto c "conclusioni" pag 19, memoria 171 ter n. 1 pag 6 e conclusioni e doc 19).
4) all'importo di € 4.764,80 a titolo di rimborso integrale spese legali sostenute dall'esponente per la procedura di ATP (resasi necessaria stante il mancato riconoscimento del debito da parte dei committenti).
Con vittoria di spese ed onorari.
Per la parte convenuta
Voglia I'lll.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, previe le più opportune declaratorie, così giudicare
Nel merito:
- rigettare in ogni caso le domande tutte formulate dall'attrice in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa;
- accertare che il credito degli attori ammonta ad € 17.122,92, al netto delle somme oggetto di eccezione di inadempimento quantificate in € 12.944,00, opposte in compensazione;
- in ogni caso, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio e del precedente procedimento per Accertamento tecnico preventivo.
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze avversarie (svolte in via subordinata) in relazione alla prevalente validità dell'offerta 058 bis, accertare che il valore derivante dall'aggregato della citata offerta con l'offerta 058 sia pari ad € di € 2.449,00 (oltre IVA) e non già € 24.495,20;
- in ogni caso, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio e del precedente procedimento per Accertamento tecnico preventivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge
69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Dagli atti difensivi emerge che la società attrice ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo in data 24.08.2022 evocando in giudizio i sigg. Controparte 1 e Controparte_2 al fine di far nominare un CTU a cui venisse demandato il compito di stimare l'entità e la consistenza delle opere tutte realizzate dall'impresa Parte_1 per la ristrutturazione dello stabile di proprietà dei convenuti sito in Ivrea, Strada Privata Monte Marino n. 9, determinandone il valore e quantificando l'importo residuo dovuto dai committenti alla società ricorrente;
il tutto tenuto conto della fornitura delle materie prime pagate a terzi per conto dei committenti. All'esito della procedura, esperita nel contradditorio delle parti, il CTU nominato depositava l'elaborato peritale in data 11.07.2023 accertando un credito netto pari ad euro 166.523,59 oltre
IVA (doc. 3 pagina 75 tabella riepilogativa) a favore di parte attrice.
All'esito dell'accertamento tecnico preventivo promosso, le parti provvedevano ad intavolare una trattativa conciliativa conclusasi senza esito (ancorché con saldo pagamento delle spettanze stabilite dal CTU cfr. doc. 10- 11 fatture 103/2023 e 10472023) e parte attrice si vedeva dappoi costretta a promuovere il presente giudizio al fine di sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte ovvero il pagamento delle complessive opere come stabilite e stimate dal proprio CTP (o in subordine quanto asserito dal CTU nell'elaborato peritale finale), maggiorato dei costi di liquidazione del CTU, nonché delle spese legali del presente giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 17.01.2024 si sono costituiti in giudizio CP 1
[...] e Controparte_2 contestando in fatto e in diritto l'avversa ricostruzione fattuale e riproponendo la valutazione e osservazioni peritali critiche rispetto alle conclusioni rassegnate dal
CTU già svolte in sede di ATP.
Alla prima udienza tenutasi in data 08.05.2024 le parti hanno reiterato le proprie istanze istruttorie e il Giudice ha formulato motivata proposta di conciliazione della controversia ex art. 185 bis c.p.c.
Tentata senza esito la conciliazione delle parti, la causa, istruita mediante acquisizione documentale perviene, ora, in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 06.12.2024 con il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale ex art. 127 ter c.p.c.
***
Preliminarmente vanno disattese le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni per le ragioni indicate nell'ordinanza del 04.06.2024 da qui intendersi integralmente trascritta e richiamata.
Non si ravvisano ragioni novitarie per discostarsi dal predetto provvedimento.
Sempre in via preliminare, ritiene codesto Giudice di poter ritenere acquisibile, alias utilizzabile, la consulenza tecnica di cui è causa svoltasi nel pregresso procedimento di accertamento tecnico preventivo.
La domanda è fondata nei limiti appresso indicati.
La procedura di accertamento tecnico si è svolta nel pieno contraddittorio delle parti e con la supervisione dei tecnici che hanno apportato il proprio contributo all'analisi del CTU.
Le osservazioni delle parti e dei rispettivi CTP sono state analiticamente riscontrate dal CTU
Per 1, dacché non si ravvisano ragioni né di diritto, né di mera opportunità per reiterare la CTU svolta, la quale ha determinato il credito a favore di Pt 1 (ovvero il rapporto di dare e avere) alla luce della complessiva documentazione versata in atti pari ad Euro 166.523,59.
A tale somma deve ovviamente essere detratto quanto medio tempore versato dagli odierni convenuti (ovvero euro 88.745,55 oltre IVA) pervenendosi così all'importo di Euro 79.778,04. Le conclusioni cui perviene il CTU appaiono logicamente e congruamente motivate di talché lo scrivente Giudice intende recepirle integralmente.
La consulenza ha appurato in maniera chiara, con percorso motivazionale immune da censure e vizi logici, e tenuto conto delle osservazioni anche formulate dai tecnici di parte, la consistenza delle opere realizzate (e quelle che non sono state ultimate decurtandone dunque l'ammontare) e ne ha stimato i costi sulla base della documentazione in atti (è bene precisare come le parti abbiano sovrapposto più offerte che si sono andate a sostituire nel corso del rapporto). La CTU ha inoltre individuato il valore delle opere extra-contratto.
Va fatta, dunque, applicazione dell'orientamento di giurisprudenza secondo cui il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte (cfr. da ultimo Cass.
1815/2015).
Ciò posto in virtù delle considerazioni che precedono le parti convenute devono essere condannate in solido tra loro al pagamento dell'importo di Euro 79.778,04 oltre IVA.
Potrà inoltre farsi luogo al pagamento richiesto da parte attrice per l'ulteriore importo di Euro
24.495,20 oltre IVA pari allo scostamento, secondo la prospettazione attorea, a favore di Pt 1, in relazione ai computi delle lavorazioni eseguite, attribuendo all'offerta n. 58 le sole lavorazioni non presenti nella n. 58 bis.
Ed infatti, il CTU aveva escluso -a ragione- inizialmente detta voce (sul presupposto che non vi fosse la sottoscrizione da parte dei committenti sul documento 58bis- all.
5.2 dell'ATP). Tuttavia, tale conclusione deve essere sconfessata ora in questa sede atteso che nel presente giudizio e nel fermo rispetto delle preclusioni istruttorie parte attrice ha prodotto in atti il doc. 18 (corrispondente proprio all'offerta 58bis -2020) documento che risulta effettivamente sottoscritto anche dai sigg.
CP 1 CP 2 .
In sede di comparsa di costituzione e risposta, ovvero nel primo atto utile, la difesa di parte convenuta pur contestando genericamente questo documento ("risulta curiosamente sottoscritto"), non ha provveduto né a disconoscerlo, né ad argomentare alcunché in relazione all'attribuzione o meno di paternità delle firme apposte in calce dai committenti, come sostenuto da parte attrice.
Tanto depone per ritenere utilizzabile lo stesso documento e per riconoscere i maggior importi richiesti da parte attrice ed elaborati sulla scorta dei conteggi effettuati dal CTP attoreo (doc. 17 fasc. attoreo). A fronte delle argomentazioni sviluppate da parte attrice non sono state specificate le ragioni per cui l'offerta 58 bis (in relazione all'aggiornamento dei prezzi secondo i conteggi elaborati dal CTP attoreo) non sarebbe stata accettata dalla parte committente, riportando in calce la firma sia di CP 2 , sia di CP 1 La domanda va, dunque, accolta integralmente.
Le spese della ctu svolta nella fase per atp, come liquidate definitivamente a favore dell'Ing. Per 1
(€ 15.367,88 - cfr. sentenza 1033/2023 del Tribunale di Ivrea) vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta soccombente.
In punto occorre evidenziare come la parte convenuta abbia aderito all'accertamento tecnico presentato avanti al Tribunale di Ivrea, chiedendo la distribuzione dei compensi legali nella misura del 50%, ma è del pari altrettanto indubbio che il decreto di liquidazione emanato in esito all'atp, costituisce unicamente il provvedimento (titolo esecutivo) di liquidazione dei compensi e viene rivolto al CTU, il quale agisce in forza di detto titolo per chiederne il pagamento alla parte cui viene addossata la spesa e solo in un successivo giudizio di merito quella stessa parte che ha anticipato e corrisposto questi emolumenti può aver diritto alla refusione di detta somma. Le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste, infatti, a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente. Sez. 2 -, Ordinanza n. 29850 del 27/10/2023 (Rv. 669308 – 01).
Come ha di recente affermato la Corte di Cassazione¹ (ordinanza 3 settembre 2019, n. 21975) le spese per la consulenza tecnica preventiva disposta ex art. 696 bis cpc non hanno natura giudiziale e non possono dare luogo ad un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta, rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite. Cass., sez. 6 - 3, n. 2644 del 02/02/2018; Cass., Sez. 1, n.
19613 del 04/08/2017).
Ne consegue che le predette spese di lite possono essere riconosciute nel futuro giudizio di merito alla stregua di un c.d. danno emergente, allorquando riesca a dimostrarsi che:
l'esito della lite era agevolmente prevedibile già in sede di ATP;
le voci di spesa di cui si domanda la refusione siano state effettivamente sostenute;
Ritiene questo giudice che, nel caso di specie, possa riconoscersi integralmente la voce di danno, poiché, da un lato, il giudizio di atp conclusosi si è concentrato esclusivamente sull'indagine dei lavori svolti e tale accertamento è poi esitato, ancorchè con ridimensionamento delle pretese inizialmente azionate, nell'individuazione di un cospicuo credito a favore dell'impresa Pt 1 . Vi è infine prova dell'avvenuto integrale pagamento dei compensi dell'Ing. Per 1 da parte attrice (cfr. docc. 19-37 fasc. attoreo).
Le parti convenute sono dunque tenute a rifondere integralmente le spese che sono state corrisposte dall'impresa Pt 1 per l'accertamento tecnico ovvero l'importo complessivo di € 15.367,88, liquidazione divenuta definitiva all'esito del giudizio di impugnazione del decreto di liquidazione, conclusasi con sentenza del 02.11.2023 n. 1033/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea.
Le spese di lite del presente giudizio sono liquidate come da dispositivo, sia per la fase di atp che del presente procedimento di merito, in applicazione dei principi dettati dal D.M. Giustizia
10.03.2014 n. 55 che ha stabilito le modalità di determinazione del compenso professionale per l'attività svolta, previa applicazione, nel caso di specie, dei valori medi per lo scaglione di riferimento applicabile, e nei limiti delle notule spese eventualmente depositate (cfr. Cass.
11522/2013).
In particolare, per quanto riguarda la fase di accertamento tecnico si liquidano Euro 4.764,80 in conformità alle spese documentate e a quanto richiesto da parte attrice (cfr. doc. 15 e 16 fasc. attoreo); il tutto oltre IVA (e ciò a prescindere dalla qualifica della ditta Pt_1 ) e CPA.
In termini generali si osserva come la giurisprudenza di legittimità abbia affermato che la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di avere versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., consegue al pagamento degli onorari al difensore (Cass., sez. 3, 22/05/2007, n. 11877; Cass., sez. 2, 05/05/2009, n. 10336; Cass., sez. 3,
31/03/2010, n. 7806; Cass., sez. 3, 01/04/2011, n. 7551; Cass., sez. 2, 23/02/2017, 4674; Cass., sez. 3, 13/11/2019, n. 29343; Cass., sez. 6-3, 05/11/2020, n. 24634).
È stato, al riguardo, precisato che l'eventualità che la parte vittoriosa, per la propria qualità personale, possa portare in detrazione l'I.V.A. dovuta al proprio difensore non incide su detta condanna della parte soccombente, trattandosi di una questione rilevante solo in sede di esecuzione, poiché la condanna al pagamento dell'I.V.A. in aggiunta ad una data somma dovuta dal soccombente per rimborso di diritti e di onorari deve intendersi in ogni caso sottoposta alla condizione della effettiva doverosità di tale prestazione aggiuntiva (ovvero “se dovuta") (in tal senso, tra le altre Cass., sez. 3, 19/02/2014, n. 3968; Cass., sez. 2, 23/01/2007, n. 1406).
Invero, l'obbligazione del soccombente di rimborsare l'I.V.A. al vincitore non trova la sua radice nel rapporto tributario, ma la rinviene nell'art. 91 cod. proc. civ., norma, questa, che lo obbliga al rimborso dei diritti, degli onorari e delle spese sopportate dal vincitore (tra le quali deve essere compresa l'I.V.A. che questi è tenuto a versare, in via di rivalsa, al suo difensore), spese che, per essere liquidate, debbono essere documentate nella loro effettività o, come per l'I.V.A., nella loro doverosità (per legge). I meccanismi e le conseguenze successive sono estranei al procedimento nel quale si effettua la liquidazione delle spese sopportate dalla parte vittoriosa, che vengono poste a carico dell'altra parte in forza del (diverso) principio della soccombenza, a sua volta basato su quello di causalità e di responsabilità nascenti dal processo (in senso conforme, Cass. n.
4674/17, cit.).
Per quanto riguarda, infine, le spese del presente giudizio, si stima congruo liquidare la somma complessiva di Euro 10.700,00 valori medi di cui al D.M. 55/2014 s.m.i, cause di valore compreso fra 52.000- 260.000,00, tenuto conto dell'attività processuale svolta, delle questioni trattate del valore del decisum accolto, nonché tenuto conto della nota spese allegata con la memoria di replica.
In punto non si condividono le argomentazioni sviluppate da parte convenuta in ordine alla soccombenza, tenuto conto che il giudizio di merito si è concluso con un accertamento del credito
(ancorché minore) pur sempre a favore della società attrice e tanto legittima la refusione delle spese di lite nei termini dianzi indicati.
***
Il Tribunale in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3112/2023;
ACCOGLIE la domanda proposta da parte attrice Parte 1 C.F. e P.IVA P.IVA 1 in persona del suo titolare e legale rappresentante e, per l'effetto, condanna i convenuti CP 1
C.F.: C.F. 2[...] Controparte_2 C.F.: C.F. 3 in solido fra loro al pagamento dei seguenti importi:
€ 79.778,04 oltre IVA ed interessi moratori dalla domanda giudiziale al saldo per le causali di cui in motivazione;
€ 24.495,20 oltre IVA ed interessi moratori dalla domanda giudiziale all'effettivo soddisfo per le causali di cui in motivazione;
€ 15.367,88 a titolo di integrale rimborso delle spese di CTU effettuate nel corso dell'ATP RG
2554/2022.
CONDANNA i convenuti Controparte 1 C.F.: C.F. 2 Controparte_2
in solido fra loro al pagamento in favore di parte attrice Parte 1 C.F.: C.F. 3
P.IVA 1 in persona del suo titolare e legale rappresentante al pagamento C.F. e P.IVA
dell'importo di € 4.764,80, oltre IVA e CPA a titolo di rimborso integrale spese legali sostenute da parte attrice per la procedura di ATP, nonché alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio di merito che si liquidano ex D.M. 55/2014 (agg. al D.M. 147/2022) in complessivi euro
786,00 per esposti documentati ed Euro 10.700,00 per compensi oltre spese forfettarie, IVA e c.p.a.
Così deciso in Ivrea 02.01.2025
IL GIUDICE
(Dott.ssa Federica Lorenzatti) 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Difatti la ATP preventiva di cui al novellato art. 696 bis c.p.c., per quanto in parte "giurisdizionalizzata", è pur sempre finalizzata al componimento della lite e non dà nemmeno luogo a un'autonoma liquidazione delle spese processuali da parte del giudice che l'ha disposta rientrando esse nel complesso delle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26573 del 22/10/2018).