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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/10/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2759/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2759/2025
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO NA, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, via Roma, 45
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Taras Anna, CP_1 C.F._2
con domicilio eletto in Bassano del Grappa, Largo Parolini n. 131/B
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI:
Chiedono concordemente come il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: «1)
disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti contendenti in data 29.10.2005;
2) Nulla in ordine all'assegnazione della casa familiare;
3) La signora ed il signor sono economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti e non verrà disposto alcun assegno divorzile;
4) Tenuto conto della situazione economica attuale, il padre verserà alla madre, entro il giorno
15 di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento dei tre figli, la somma complessiva di
€ 210,00 mensile. Tale assegno verrà versato dal sig. sul conto corrente della signora Pt_1
e sarà rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di CP_1
ottobre dell'Anno 2026;
5) Le spese straordinarie, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese comunque le somme da erogare a titolo di ticket al SSN, dentistiche, scolastiche e parascolastiche e per attività ricreative, nonché per tutte le altre, così come individuate nel protocollo del Tribunale di Vicenza, verranno suddivise e documentate tra i genitori, anche ai fini delle detrazioni fiscali, al 50%. Tali spese, in ogni caso documentate, dovranno essere versate entro il mese successivo dalla presentazione di preventivi o scontrini, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora le cui coordinate sono già note al signor CP_1
Pt_1
6) La sig.ra potrà percepire per l'intero l'assegno unico per i due figli minori;
CP_1
7) La madre si impegna a rendersi sempre disponibile nel fornire all'altro genitore tutte le comunicazioni relative agli impegni scolastici (colloqui con insegnanti, riunioni di classe,
2 scelte formative, piano di studi, ecc.), sportivi o inerenti a qualsiasi problema di salute e diverso, comunque connesse alle migliori esigenze educative riguardanti i figli;
8) I figli minori, e vengono affidati in via Persona_1 Persona_2
esclusiva alla madre, con mantenimento della residenza e del domicilio presso la stessa;
9) Con
riferimento alla prole, il padre potrà vedere la prole minorenne ogni volta che vorrà. Con un minimo di una volta ogni quindici giorni, in un luogo da concordarsi volta per volta. Con
impegno a sentire al telefono la prole almeno una volta, tutte le settimane del mese.
10) spese di lite interamente compensate tra le parti contendenti»
CONCLUSIONE DELL'INTERVENIENTE: «Visto».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.6.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Si chiede che il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa coniugale sarà definitivamente assegnata, unitamente ai relativi arredi, alla sig.ra che vi abiterà con i figli minori. 2) I figli minori, (n. CP_1 Persona_1
26.08.2010), (n. 27.07.2013), saranno per ora affidati in via esclusiva Persona_2
alla madre, con mantenimento della residenza e del domicilio prevalente presso la stessa. 3) Il
padre potrà vedere e stare con i figli, secondo le seguenti modalità: un pomeriggio alla settimana, di preferenza il martedì, dalle ore 18.00 alle ore 20,30; tutti i sabati pomeriggio,
dalle ore 14.00 fino alle ore 21.00; due domeniche al mese, dalle ore 9.00 del mattino fino alle ore 20,30 di sera. pernottamenti e vacanze estive, nonché ulteriori festività con il padre, da concordare tra i genitori, possibilmente entro il mese di Giugno di ciascun anno, tenendo conto dell'evoluzione futura della situazione personale dei comparenti e della famiglia nel suo complesso. 4) I genitori si impegneranno a rendersi sempre reciprocamente disponibili per
3 fornire all'altro genitore tutte le comunicazioni relative agli impegni scolastici (colloqui con insegnanti, riunioni di classe, scelte formative, piano di studi, ecc.), sportivi o inerenti a qualsiasi problema di salute e diverso, comunque connesso alle migliori esigenze educative riguardanti i figli. 5) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori, la somma omnicomprensiva di € 100,00 a figlio e così per un totale di € 200,00 mensili. Tale assegno verrà versato dal sig. sul conto Pt_1
corrente che la moglie indicherà al marito e sarà rivalutabile ogni anno secondo gli indici
ISTAT, a partire dal mese di Maggio dell'Anno 2026. 6) Il sig. nulla Parte_1
verserà alla resistente a titolo di assegno divorzile. 7) Le spese straordinarie, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese comunque le somme da erogare a titolo di ticket al SSN, dentistiche, scolastiche e parascolastiche e per attività ricreative, nonché per tutte le altre, così come individuate nel protocollo del Tribunale di Vicenza, verranno suddivise e documentate tra i genitori, anche ai fini delle detrazioni fiscali, al 50%. Tali spese, in ogni caso documentate, dovranno essere versate entro il mese successivo dalla presentazione di preventivi o scontrini, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della moglie le cui coordinate sono già note al marito. 8) La sig.ra percepirà per l'intero l'assegno unico CP_1
per i due figli minori. 9) Spese di causa rifuse.»
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 29.10.2005; 2) come da tale relazione siano nati: Parte_2
in data 07.06.2003 a Bassano del Grappa;
in data 26.08.2010 a Controparte_2
Bassano del Grappa;
in data 27.07.2013 a Bassano del Grappa;
3) come Controparte_3
l'Intestato Tribunale, con sentenza del 24.7.2019, abbia pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi;
4) come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
4 Nel rappresentare, per come meglio descritto in ricorso, il quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, nel fornire la propria rappresentazione del quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Tutto ciò
premesso la sottoscritta procuratrice, per conto della propria assistita, insiste affinché, il
Tribunale di Vicenza, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
in via principale pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 [...]
in Comune di Marostica in data 29.10.2005, atto trascritto nei registri di quel Parte_1
Comune al N. 12, parte I,
alle seguenti condizioni:
1) Nulla in ordine all'assegnazione della casa familiare, in quanto è stata lasciata già da tempo dai due coniugi;
2) I figli minori, e vengono affidati in via Persona_1 Persona_2
esclusiva alla madre, con mantenimento della residenza e del domicilio presso la stessa;
3) Il padre potrà vedere e stare con i figli, due pomeriggi alla settimana, dalle ore 15.00 alle ore 20.30, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, senza pernottamento;
4) La madre si impegna a rendersi sempre disponibile nel fornire all'altro genitore tutte le comunicazioni relative agli impegni scolastici (colloqui con insegnanti, riunioni di classe,
scelte formative, piano di studi, ecc.), sportivi o inerenti a qualsiasi problema di salute e diverso, comunque connesse alle migliori esigenze educative riguardanti i figli;
5) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento dei tre figli, e Parte_2 Persona_1
5 la somma complessiva di € 692,31 mensile, o nella minore somma Persona_2
determinata dal Giudice previo accertamento della contrazione del reddito percepito dal padre rispetto alla separazione. Tale assegno verrà versato dal sig. sul conto corrente della Pt_1
e sarà rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, a partire dal Controparte_4
mese di Maggio dell'Anno 2026;
6) Le spese straordinarie, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese comunque le somme da erogare a titolo di ticket al SSN, dentistiche, scolastiche e parascolastiche e per attività ricreative, nonché per tutte le altre, così come individuate nel protocollo del Tribunale di Vicenza, verranno suddivise e documentate tra i genitori, anche ai fini delle detrazioni fiscali, al 50%. Tali spese, in ogni caso documentate, dovranno essere versate entro il mese successivo dalla presentazione di preventivi o scontrini, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora le cui coordinate sono già note al signor CP_1
Pt_1
7) La signora ed il signor sono economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti e non verrà disposto alcun assegno divorzile;
8) La sig.ra potrà percepire per l'intero l'assegno unico per i due figli minori, e la quota CP_1
spettante al padre (50%) verrà detratta dall'importo del mantenimento ordinario in favore dei figli posto a carico dello stesso;
9) In ogni caso con vittoria di spese, competenze e accessori di legge per il presente giudizio».
Seguiva appendice di trattazione scritta della causa ex art. 417 bis.17 c.p.c., tramite cui le parti svolgevano le proprie ulteriori difese.
Nel corso dell'udienza di comparizione parti del 21.10.2025, le parti si accordavano per una definizione bonaria della controversia nei termini indicati in epigrafe.
Il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del . Parte_3
6 Conclusioni, queste ultime, rassegnate in data 22.10.2025.
L'accordo così raggiunto è da ritenersi accoglibile nella sua interezza in quanto si sono verificate, in concreto, le condizioni di cui agli artt. 1 e 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e non si ravvisano preminenti ragioni ostative all'assetto di interessi delineato in sede conciliativa.
La documentazione rifluita in atti nonché le dichiarazioni rese dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Non vi è, poi, motivo di disattendere la determinazione del contributo a carico del padre al mantenimento della prole, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Inoltre, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate in ordine all'affidamento condiviso della prole minorenne, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Si pronuncia, pertanto, lo scioglimento del matrimonio tra le parti contendenti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti contendenti;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
3) spese di lite integralmente compensate.
7 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Relatore
Dott. Edoardo Martinelli
8
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 2759/2025
tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
TO NA, con domicilio eletto in Bassano del Grappa, via Roma, 45
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Taras Anna, CP_1 C.F._2
con domicilio eletto in Bassano del Grappa, Largo Parolini n. 131/B
RESISTENTE
e con l'intervento del
1 PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
INTERVENIENTE
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI:
Chiedono concordemente come il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni: «1)
disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti contendenti in data 29.10.2005;
2) Nulla in ordine all'assegnazione della casa familiare;
3) La signora ed il signor sono economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti e non verrà disposto alcun assegno divorzile;
4) Tenuto conto della situazione economica attuale, il padre verserà alla madre, entro il giorno
15 di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento dei tre figli, la somma complessiva di
€ 210,00 mensile. Tale assegno verrà versato dal sig. sul conto corrente della signora Pt_1
e sarà rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, a partire dal mese di CP_1
ottobre dell'Anno 2026;
5) Le spese straordinarie, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese comunque le somme da erogare a titolo di ticket al SSN, dentistiche, scolastiche e parascolastiche e per attività ricreative, nonché per tutte le altre, così come individuate nel protocollo del Tribunale di Vicenza, verranno suddivise e documentate tra i genitori, anche ai fini delle detrazioni fiscali, al 50%. Tali spese, in ogni caso documentate, dovranno essere versate entro il mese successivo dalla presentazione di preventivi o scontrini, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora le cui coordinate sono già note al signor CP_1
Pt_1
6) La sig.ra potrà percepire per l'intero l'assegno unico per i due figli minori;
CP_1
7) La madre si impegna a rendersi sempre disponibile nel fornire all'altro genitore tutte le comunicazioni relative agli impegni scolastici (colloqui con insegnanti, riunioni di classe,
2 scelte formative, piano di studi, ecc.), sportivi o inerenti a qualsiasi problema di salute e diverso, comunque connesse alle migliori esigenze educative riguardanti i figli;
8) I figli minori, e vengono affidati in via Persona_1 Persona_2
esclusiva alla madre, con mantenimento della residenza e del domicilio presso la stessa;
9) Con
riferimento alla prole, il padre potrà vedere la prole minorenne ogni volta che vorrà. Con un minimo di una volta ogni quindici giorni, in un luogo da concordarsi volta per volta. Con
impegno a sentire al telefono la prole almeno una volta, tutte le settimane del mese.
10) spese di lite interamente compensate tra le parti contendenti»
CONCLUSIONE DELL'INTERVENIENTE: «Visto».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.6.2025, parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «Si chiede che il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1) La casa coniugale sarà definitivamente assegnata, unitamente ai relativi arredi, alla sig.ra che vi abiterà con i figli minori. 2) I figli minori, (n. CP_1 Persona_1
26.08.2010), (n. 27.07.2013), saranno per ora affidati in via esclusiva Persona_2
alla madre, con mantenimento della residenza e del domicilio prevalente presso la stessa. 3) Il
padre potrà vedere e stare con i figli, secondo le seguenti modalità: un pomeriggio alla settimana, di preferenza il martedì, dalle ore 18.00 alle ore 20,30; tutti i sabati pomeriggio,
dalle ore 14.00 fino alle ore 21.00; due domeniche al mese, dalle ore 9.00 del mattino fino alle ore 20,30 di sera. pernottamenti e vacanze estive, nonché ulteriori festività con il padre, da concordare tra i genitori, possibilmente entro il mese di Giugno di ciascun anno, tenendo conto dell'evoluzione futura della situazione personale dei comparenti e della famiglia nel suo complesso. 4) I genitori si impegneranno a rendersi sempre reciprocamente disponibili per
3 fornire all'altro genitore tutte le comunicazioni relative agli impegni scolastici (colloqui con insegnanti, riunioni di classe, scelte formative, piano di studi, ecc.), sportivi o inerenti a qualsiasi problema di salute e diverso, comunque connesso alle migliori esigenze educative riguardanti i figli. 5) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento dei figli minori, la somma omnicomprensiva di € 100,00 a figlio e così per un totale di € 200,00 mensili. Tale assegno verrà versato dal sig. sul conto Pt_1
corrente che la moglie indicherà al marito e sarà rivalutabile ogni anno secondo gli indici
ISTAT, a partire dal mese di Maggio dell'Anno 2026. 6) Il sig. nulla Parte_1
verserà alla resistente a titolo di assegno divorzile. 7) Le spese straordinarie, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese comunque le somme da erogare a titolo di ticket al SSN, dentistiche, scolastiche e parascolastiche e per attività ricreative, nonché per tutte le altre, così come individuate nel protocollo del Tribunale di Vicenza, verranno suddivise e documentate tra i genitori, anche ai fini delle detrazioni fiscali, al 50%. Tali spese, in ogni caso documentate, dovranno essere versate entro il mese successivo dalla presentazione di preventivi o scontrini, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della moglie le cui coordinate sono già note al marito. 8) La sig.ra percepirà per l'intero l'assegno unico CP_1
per i due figli minori. 9) Spese di causa rifuse.»
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in data 29.10.2005; 2) come da tale relazione siano nati: Parte_2
in data 07.06.2003 a Bassano del Grappa;
in data 26.08.2010 a Controparte_2
Bassano del Grappa;
in data 27.07.2013 a Bassano del Grappa;
3) come Controparte_3
l'Intestato Tribunale, con sentenza del 24.7.2019, abbia pronunciato la separazione consensuale tra i coniugi;
4) come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
4 Nel rappresentare, per come meglio descritto in ricorso, il quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituita in giudizio parte resistente che, nel prendere posizione nei confronti della prospettazione avversaria, nel fornire la propria rappresentazione del quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «Tutto ciò
premesso la sottoscritta procuratrice, per conto della propria assistita, insiste affinché, il
Tribunale di Vicenza, Voglia accogliere le seguenti conclusioni:
in via principale pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e CP_1 [...]
in Comune di Marostica in data 29.10.2005, atto trascritto nei registri di quel Parte_1
Comune al N. 12, parte I,
alle seguenti condizioni:
1) Nulla in ordine all'assegnazione della casa familiare, in quanto è stata lasciata già da tempo dai due coniugi;
2) I figli minori, e vengono affidati in via Persona_1 Persona_2
esclusiva alla madre, con mantenimento della residenza e del domicilio presso la stessa;
3) Il padre potrà vedere e stare con i figli, due pomeriggi alla settimana, dalle ore 15.00 alle ore 20.30, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici dei figli, senza pernottamento;
4) La madre si impegna a rendersi sempre disponibile nel fornire all'altro genitore tutte le comunicazioni relative agli impegni scolastici (colloqui con insegnanti, riunioni di classe,
scelte formative, piano di studi, ecc.), sportivi o inerenti a qualsiasi problema di salute e diverso, comunque connesse alle migliori esigenze educative riguardanti i figli;
5) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di concorso per il mantenimento dei tre figli, e Parte_2 Persona_1
5 la somma complessiva di € 692,31 mensile, o nella minore somma Persona_2
determinata dal Giudice previo accertamento della contrazione del reddito percepito dal padre rispetto alla separazione. Tale assegno verrà versato dal sig. sul conto corrente della Pt_1
e sarà rivalutabile ogni anno secondo gli indici ISTAT, a partire dal Controparte_4
mese di Maggio dell'Anno 2026;
6) Le spese straordinarie, mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, ivi comprese comunque le somme da erogare a titolo di ticket al SSN, dentistiche, scolastiche e parascolastiche e per attività ricreative, nonché per tutte le altre, così come individuate nel protocollo del Tribunale di Vicenza, verranno suddivise e documentate tra i genitori, anche ai fini delle detrazioni fiscali, al 50%. Tali spese, in ogni caso documentate, dovranno essere versate entro il mese successivo dalla presentazione di preventivi o scontrini, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della signora le cui coordinate sono già note al signor CP_1
Pt_1
7) La signora ed il signor sono economicamente CP_1 Parte_1
autosufficienti e non verrà disposto alcun assegno divorzile;
8) La sig.ra potrà percepire per l'intero l'assegno unico per i due figli minori, e la quota CP_1
spettante al padre (50%) verrà detratta dall'importo del mantenimento ordinario in favore dei figli posto a carico dello stesso;
9) In ogni caso con vittoria di spese, competenze e accessori di legge per il presente giudizio».
Seguiva appendice di trattazione scritta della causa ex art. 417 bis.17 c.p.c., tramite cui le parti svolgevano le proprie ulteriori difese.
Nel corso dell'udienza di comparizione parti del 21.10.2025, le parti si accordavano per una definizione bonaria della controversia nei termini indicati in epigrafe.
Il Giudice, preso atto di tale accordo, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del . Parte_3
6 Conclusioni, queste ultime, rassegnate in data 22.10.2025.
L'accordo così raggiunto è da ritenersi accoglibile nella sua interezza in quanto si sono verificate, in concreto, le condizioni di cui agli artt. 1 e 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 e non si ravvisano preminenti ragioni ostative all'assetto di interessi delineato in sede conciliativa.
La documentazione rifluita in atti nonché le dichiarazioni rese dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Non vi è, poi, motivo di disattendere la determinazione del contributo a carico del padre al mantenimento della prole, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei figli.
Inoltre, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate in ordine all'affidamento condiviso della prole minorenne, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Si pronuncia, pertanto, lo scioglimento del matrimonio tra le parti contendenti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
Come richiesto, le spese di lite sono integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Per quanto in motivazione, alle condizioni riportate in epigrafe, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti contendenti;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati;
3) spese di lite integralmente compensate.
7 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 27.10.2025
Il Relatore
Dott. Edoardo Martinelli
8
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo