Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/05/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1087/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Beatrice Siccardi Consigliere
Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1087/2023 promossa in grado d'appello
DA
e (C.F. ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA VISCONTI DI MODRONE 8/10 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. SPATARO MATTEO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DELL'ANNUNCIATA, Controparte_1 P.IVA_2
21 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. STAUNOVO POLACCO EDOARDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. TARZIA GIORGIO
( ) C.F._1
APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
pagina 1 di 13
- con sentenza definitiva ex art. 277 c.p.c., condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a pagare alla liquidazione giudiziale del concordato preventivo di in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, l'importo in linea capitale di Controparte_2
€ 1.283.431,03, oltre interessi da ciascun incasso (o, in subordine, dalla domanda ex art. 1284, c. 4,
c.c.) sino al saldo effettivo;
nel merito, in via subordinata:
- con sentenza generica ex art. 278 c.p.c., condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a pagare alla liquidazione giudiziale del concordato preventivo di in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, a titolo di provvisionale, Controparte_2
l'importo di € 789.781,41 in linea capitale, oltre interessi da ciascun incasso (o, in subordine, dalla domanda ex art. 1284, c. 4, c.c.) sino al saldo effettivo, con riguardo al periodo 13 novembre 2015 / 31 maggio 2016;
- con contestuale ordinanza ex art. 278 c.p.c., disporre la prosecuzione del processo per la quantificazione del debito restitutorio di in relazione all'importo incassato nel Controparte_1 periodo successivo al 31 maggio 2016 e, all'esito, condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore a pagare alla liquidazione giudiziale del concordato preventivo di in persona del liquidatore giudiziale pro tempore l'importo risultante Controparte_2 dell'istruttoria esperita;
in via istruttoria:
- per l'ipotesi (denegata) in cui ritenesse specifica e provata la contestazione di in Controparte_1 ordine ai conteggi compiuti dall'attrice/appellante circa l'ammontare dell'incassato dalla dopo CP_3
il 31 maggio 2016:
-disporre ispezione ex art. 118 c.p.c. sugli archivi (anche informatici) di al fine di Controparte_1
reperire la documentazione bancaria inerente alle operazioni relative al rapporto con Controparte_2
successive al 31 maggio 2016;
-ammettere consulenza tecnico-contabile, volta a calcolare, nel contraddittorio delle parti e sulla scorta dei documenti agli atti e/o acquisiti in sede di istruttoria, l'esatto ammontare di quanto pagina 2 di 13 incassato da nel periodo dal 31 ottobre 2015 in poi per effetto di versamenti CP_1 CP_1
eseguiti dai clienti di e trattenuti da il tutto, secondo il quesito Controparte_2 Controparte_1
ritenuto più adatto;
-ammettere il seguente capitolo di prova per testi: 1) “Vero che Lei/la Società della quale è legale rappresentante, con riferimento al rapporto contrattuale in essere con ha effettuato i Controparte_2
pagamenti meglio descritti - quanto a effetto, importo, data e conto corrente di accredito - nel doc. 20 di parte attrice (che si mostra al teste)?”.
Si indicano come testimoni:
1)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva Controparte_4 P.IVA_3
); P.IVA_4
2)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Controparte_5 P.IVA_5
3)il legale rappresentante di Controparte_6
(c.f. e p. iva. ;
[...] P.IVA_6
4)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Controparte_7 P.IVA_7
5)il signor (c.f. e p. iva ); Parte_3 C.F._2 P.IVA_8
6)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Controparte_8 P.IVA_9
7)il legale rappresentante di c.f. e p. iva ); CP_9 P.IVA_10
8)la signora (c.f. e p. iva;
Parte_4 C.F._3 P.IVA_11
9)il legale rappresentante della (c.f. e p. iva ); Controparte_10 P.IVA_12
10)il legale rappresentante della (c.f. e p. iva ); Parte_5 P.IVA_13
11)il legale rappresentante della (c.f. e p. iva Parte_6 P.IVA_14
); P.IVA_15
12)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva;
Controparte_11 P.IVA_16
13)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva Controparte_12
); P.IVA_17
14)il legale rappresentante della titolare della ditta individuale BAR AL AD (c.f.
e c.f. ); C.F._4 P.IVA_18
15)il signor (c.f. e p. iva;
Parte_7 C.F._5 P.IVA_19
16)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva ); CP_13 P.IVA_20
17)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Controparte_14 P.IVA_21
18)la signora (p. iva ); Parte_8 P.IVA_22
pagina 3 di 13 19)il legale rappresentante e titolare della ditta individuale BI TO DI BE
(c.f. e p. iva ); C.F._6 P.IVA_23
20)il legale rappresentante di c.f. e p. iva ); Parte_9 P.IVA_24
21)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Parte_10 P.IVA_25
22)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva ); Controparte_15 P.IVA_26
23)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva ); Controparte_16 P.IVA_27
24)il signor (c.f. ); Parte_11 C.F._7
25)il signor (c.f. e p. iva;
Parte_12 C.F._8 P.IVA_28
26)il legale rappresentante di c.f. e p. iva ); CP_17 P.IVA_29
27)la signora (c.f. Parte_13 CodiceFiscale_9
28)il signor e p. iva;
Parte_14 C.F._10 P.IVA_30
29)il legale rappresentante e titolare della ditta individuale CRA DI CO TO (c.f.
e p. iva ); C.F._11 P.IVA_31
30)il legale rappresentante dell'associazione (c.f. e p. Pt_5 Parte_15
iva ); P.IVA_32
31)il legale rappresentante di c.f. e p. iva ); CP_18 P.IVA_33
32)il signor (c.f. e p. iva;
Parte_16 C.F._12 P.IVA_34
33)il legale rappresentante di c.f. e p. iva ); CP_19 P.IVA_35
34)il signor c.f. ); Parte_17 C.F._13
35)la signora (c.f. e p. iva ); Parte_18 C.F._14 P.IVA_36
36)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva;
Controparte_20 P.IVA_37
37)il titolare della ditta individuale DISTRAZIONI D'ARGENTO DI RUISI (c.f.
e p. iva ); C.F._15 P.IVA_38
38)il legale rappresentante di Parte_19
(c.f. e p. iva );
[...] P.IVA_39
39)il legale rappresentante di c.f. e p. iva); Parte_20
40)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Parte_21 P.IVA_40
41)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva;
Controparte_21 P.IVA_41
42)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Controparte_22 P.IVA_42
43)la signora c.f. ); Parte_22 C.F._16
44)il legale rappresentante di c.f. e p. iva ); Controparte_23 P.IVA_43
pagina 4 di 13 45)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva Controparte_24
); P.IVA_44
46)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva ); CP_25 P.IVA_45
47)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva;
Controparte_26 P.IVA_46
48)il signor (c.f. e p. iva ); Parte_23 C.F._17 P.IVA_47
49)la signora (c.f. ; Parte_24 C.F._18
50)il signor (c.f. e p. iva ); Parte_25 C.F._19 P.IVA_48
51)il signor c.f. e p. iva ); Parte_26 C.F._20 P.IVA_49
52)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Parte_27 P.IVA_50
53)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva ); Parte_28 P.IVA_51
54)il legale rappresentante di c.f. e p. iva ); CP_27 P.IVA_52
55)il signor (c.f. e p. iva;
Parte_29 C.F._21 P.IVA_53
56)il legale rappresentante di (c.f. e p. Parte_30
iva ); P.IVA_54
57)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva;
Parte_31 P.IVA_55
58)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva Parte_32
); P.IVA_55
59)il legale rappresentante di c.f. e p. iva ); Parte_33 P.IVA_56
60)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva ); Parte_34 P.IVA_57
61)il legale rappresentante di c.f. e p. iva ); Controparte_28 P.IVA_58 P.IVA_58
62)il titolare della ditta individuale JOS DI TA TO (c.f.
e p. iva ); C.F._22 P.IVA_59
63)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Parte_35 P.IVA_60
64)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva Parte_36
); P.IVA_61
65)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Parte_37 P.IVA_62
66)il legale rappresentante di (c.f. e p. Parte_38
iva ); P.IVA_63
67)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva Parte_39
); P.IVA_64
pagina 5 di 13 68)il legale rappresentante di c.f. e p. Parte_40
iva ); P.IVA_65
69)il legale rappresentante di c.f. e p. iva ); Parte_41 P.IVA_66
70)il signor (c.f. e p. iva;
Parte_42 C.F._23 P.IVA_67
71)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva ); Parte_43 P.IVA_68
72)il legale rappresentante di c.f. e p. iva : Parte_44 P.IVA_69
73)il titolare ditta individuale (c.f. e p. Controparte_29 C.F._24
iva ); P.IVA_70
74)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva ); Controparte_30 P.IVA_71
75)il legale rappresentante di (c.f. e Controparte_31
p. iva ); P.IVA_72
76)il signor c.f. e p. iva ); Parte_45 C.F._25 P.IVA_73
77)il titolare della ditta individuale RC DO IA ELETTRICI (c.f.
e p. iva ); C.F._26 P.IVA_74
78)il signor (c.f. e p. iva ); Parte_46 C.F._27 P.IVA_75
79)la signora c.f. e p. iva ); Parte_47 C.F._28 P.IVA_76
80)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Parte_48 P.IVA_77
81)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva Parte_49
); P.IVA_78
82)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva ); Controparte_32 P.IVA_79
83)il signor (c.f. e p. iva ); Parte_50 C.F._29 P.IVA_80
84)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva Controparte_33
); P.IVA_81
85)il legale rappresentante di Controparte_34
(c.f. e p. iva );
[...] P.IVA_82
86)il signor (c.f. ; Parte_51 C.F._30
87)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva Parte_52
); P.IVA_83
88)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Controparte_35 P.IVA_84
89)il legale rappresentante di c.f. e Controparte_36
p. iva ); P.IVA_85
pagina 6 di 13 90)il legale rappresentante della (c.f. e p. iva Controparte_37 P.IVA_86
); P.IVA_87
91)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva Controparte_38
); P.IVA_88
92)il legale rappresentante di c.f. e p. iva ); CP_39 P.IVA_89
93)il legale rappresentante della associazione (c.f. e p. iva Controparte_40
); P.IVA_90
94)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva ); CP_41 P.IVA_91
95)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva;
Parte_53 P.IVA_92
96)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Controparte_42 P.IVA_93
97)il signor (c.f. e p. iva ); Parte_54 C.F._31 P.IVA_94
98)la signora (c.f. e p. iva;
Parte_55 C.F._32 P.IVA_95
99)la signora (c.f. p. iva ); Parte_56 C.F._33 P.IVA_96
100)il signor (c.f. e p. iva ); Parte_57 C.F._34 P.IVA_97
101)il signor (c.f. ; Parte_58 C.F._35
102)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva;
Controparte_43 P.IVA_98
103)il legale rappresentante di . (c.f. e p. iva CP_44 Controparte_45
); P.IVA_99
104)il legale rappresentante di Controparte_46
(c.f. e p. iva;
[...] P.IVA_100
105)il legale rappresentante di (c.f. e p. Parte_59
iva ); P.IVA_101
106)il legale rappresentante di (c.f. e Parte_60 P.IVA_102
p. iva ); P.IVA_103
107)il titolare della ditta individuale SERVIZI DI OR AN (c.f. e p. C.F._36
iva ); P.IVA_104
108)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva ); Parte_61 P.IVA_105
109)il legale rappresentante di c.f. e p. iva;
Parte_62 P.IVA_106
110)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva Parte_63
); P.IVA_107
111)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva ); CP_47 P.IVA_108
pagina 7 di 13 112)il titolare della ditta individuale TURBO 50 DI NG CO (c.f.
e p. iva ); C.F._37 P.IVA_109
113)la signora (c.f. e p. iva ); Parte_64 C.F._38 P.IVA_110
114)la signora (c.f. e p. iva ); Parte_65 C.F._39 P.IVA_111
115)il legale rappresentante di (c.f. e p. iva Parte_66
); P.IVA_112
116)il signor (c.f. e p. iva ); Parte_67 C.F._40 P.IVA_113
sulle spese:
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare alla Controparte_1
liquidazione giudiziale del concordato preventivo di in persona del liquidatore Controparte_2
giudiziale pro tempore, oltre alle spese della procedura di mediazione, le spese e gli onorari del primo e del secondo grado di giudizio, oltre agli accessori di legge e a una somma equitativamente determinata ex art. 96, c. 3, c.p.c.
Per Controparte_1
I) Dichiararsi inammissibile ed in ogni caso respingersi l'avversario appello.
II) Col favore delle spese e dei compensi di avvocati.
III) Respingersi le avversarie istanze istruttorie e la richiesta di condanna generica e pagamento di provvisionale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e in concordato preventivo” adiva il CP_2 Parte_1
Tribunale di Milano formulando le seguenti conclusioni di merito:
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo così giudicare:
- condannare a pagare a e in concordato Controparte_48 Parte_1 preventivo l'importo in linea capitale di € 1.270.158,25, maggiorato degli interessi di mora ex D. Lgs.
231/2002 o, in subordine, degli interessi legali da ciascun incasso (o in subordine dal presente ricorso ex art. 1284, c. 4, c.c.) sino al saldo effettivo”.
A sostegno della domanda, la parte ricorrente deduceva, in fatto:
-di aver intrattenuto con due Banche, poi fuse per incorporazione in “rapporti Controparte_1
bancari nella forma di aperture di credito su conto corrente assistite da cessioni pro solvendo di crediti vantati dalla sovvenuta verso la propria clientela”;
pagina 8 di 13 -di aver presentato in data 13.11.2015 domanda di concordato preventivo davanti al Tribunale di
Monza;
-di aver richiesto a , senza esito, l'invio di documentazione idonea a provare l'esistenza e CP_1
validità di eventuali cessioni di credito e la loro opponibilità a terzi.
In punto di diritto, la ricorrente testualmente così motivava la domanda svolta:
“In forza del combinato disposto degli artt. 45 e 169 l. fall. (nonché dell'art. 2914, c. 2, c.c.), le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data di presentazione della domanda di concordato, sono senza effetto rispetto ai creditori concordatari. Ogni eventuale cessione di credito avvenuta in favore di , dunque, avrebbe dovuto essere notificata al, o CP_1
accettata dal, debitore ceduto con atto di data certa anteriore al 13 novembre 2015 ex artt. 1265 e
2704 c.c.; in difetto, il trasferimento del credito è inefficace nei confronti della massa dei creditori concordatari, così come lo sono i pagamenti effettuati dai debitori ceduti in favore della dopo la CP_3
presentazione della domanda di concordato, con la conseguenza che non ha titolo per CP_1
trattenere quanto incassato dopo il 13 novembre 2015. Né la potrebbe eccepire la CP_3 compensazione, non ricorrendone i presupposti di legge”.
La ricorrente svolgeva poi le proprie deduzioni per quantificare gli importi incassati da . CP_1
Si costituiva davanti al Tribunale ed eccepiva, in via preliminare, il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva “della debitrice concordataria, anche in persona del liquidatore giudiziale”, richiamando gli artt. 167 e 168 L. F. in base ai quali solo i creditori uti singuli potrebbero far valere l'inefficacia di atti inopponibili.
La convenuta contestava altresì nel merito la pretesa avversaria, eccependo l'insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti ricevuti e l'esistenza di patti di compensazione.
Il Tribunale, previo mutamento del rito e istruita la causa con ordine di esibizione impartito alla convenuta, decideva la causa con la sentenza n. 1654/23, con la quale respingeva la domanda e condannava al pagamento delle spese di lite. CP_2
Il Tribunale, in sintesi, qualificava la domanda svolta come “azione di condanna alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione di cessioni non rese opponibili alla massa dei creditori”, ritenendo che la causa petendi fosse “l'opponibilità o meno delle cessioni”, ed accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dalla convenuta, reputando che la parte attrice non fosse legittimata ad esperire tale azione
“né personalmente né in persona del liquidatore giudiziale”.
pagina 9 di 13
La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte dalla “Liquidazione Giudiziale del concordato preventivo di … in persona del liquidatore giudiziale” sulla base di quattro Controparte_2 motivi, all'esposizione dei quali ha fatto seguito l'indicazione degli elementi per determinare il quantum, anche se del caso mediante la riapertura dell'istruttoria.
Si è costituita anche in appello ed ha chiesto dichiararsi inammissibile e respingersi Controparte_1
l'appello.
La causa è stata posta in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 12.2.2025, dopo il deposito degli scritti conclusivi.
Ritiene la Corte, all'esito della camera di consiglio, che l'appello non possa essere accolto.
Con il primo motivo, rubricato “Erroneità della Sentenza per avere il Tribunale male apprezzato i fatti e i documenti di causa, l'appellante censura, negando in fatto la circostanza come riferita dal Tribunale, il seguente passaggio della decisione “… come specificato all'udienza del 30.11.22, le parti sono concordi sul fatto che i contratti oggetto di causa costituiscono cessioni del credito a scopo di garanzia valide e sottoscritte nell'ambito del contratto di apertura del credito stipulato in data 27.03.2015 (all.
3) …”.
L'appellante precisa che la doglianza viene esposta per scrupolo difensivo, nella consapevolezza che non si tratta di un vero e proprio capo della decisione, ma di una premessa funzionale all'accertamento dell'anteriorità delle cessioni rispetto alla domanda di concordato.
L'appellata eccepisce l'inammissibilità per ininfluenza del motivo, non idoneo id influire sulla decisione, ribadendo che “le cessioni sono pacifiche, anche quanto alla loro anteriorità all'avvio della procedura concordataria”.
Ritiene la Corte che il motivo sia inammissibile, non essendo idoneo, come eccepito dalla parte appellata, ad influire sulla decisione, e non essendo la parte censurata un capo di decisione, come la stessa parte appellante riconosce.
Con il secondo motivo, rubricato “Erroneità della Sentenza per violazione degli artt. 1265 e 2914 c.c., nonché degli artt. 45 e 169 l. fall. sotto un primo profilo”, l'appellante censura il seguente passo della sentenza “quando ha proposto la domanda di concordato preventivo aveva già ceduto i CP_2 crediti dedotti nel presente giudizio, i quali, quindi, non sono mai entrati a far parte dell'attivo concordatario, che si compone dei beni materiali e immateriali presenti nel patrimonio del debitore alla data della domanda di concordato preventivo, con esclusione di quelli già fuoriusciti”.
pagina 10 di 13 Secondo l'appellante sarebbe gravemente erroneo aver escluso i crediti incassati da CP_1 dall'attivo concordatario e non aver riconosciuto che tali crediti costituiscono oggetto di un conflitto fra creditori (da una parte la e dall'altra i creditori di in concordato, omologato quale CP_3 CP_2 concordato con cessione dei beni), conflitto per risolvere il quale devono trovare applicazione l'art. 1265 c.c. e l'art. 45 L.F., che indicano le formalità per rendere l'atto opponibile ai terzi.
Con il terzo motivo, rubricato “Erroneità della Sentenza per avere il Tribunale escluso la legittimazione ad agire del liquidatore giudiziale, pur trattandosi di una lite sull'attivo concordatario funzionale alla liquidazione, l'appellante contesta la decisione del Tribunale di escludere la legittimazione del liquidatore giudiziale nel caso di specie, richiamando dottrina a conforto e citando giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto il liquidatore giudiziale “un mandatario ex lege che esercita i poteri relativi alla gestione ed alla liquidazione dei beni ceduti in nome del debitore, ma per conto e nell'interesse della massa dei creditori di cui è rappresentante”.
Ad ulteriore conforto, l'appellante cita “l'art. 115 CCII, rubricato “Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni”, che al primo comma recita: “Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti”.
Con il quarto motivo, rubricato “Erroneità della Sentenza (ancora) per violazione degli artt. 1265 e
2914 c.c., nonché degli artt. 45 e 169 l. fall. sotto un secondo profilo” l'appellante, in sintesi, contesta che il Tribunale non abbia riconosciuto al liquidatore giudiziale la posizione di terzo che può invocare le norme riguardanti l'inopponibilità poste a presidio dei terzi e/o dei creditori.
Ritiene la Corte che i suddetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente data la loro connessione, siano infondati.
Ritiene la Corte, infatti, di aderire alla giurisprudenza di legittimità che, nel vigore della normativa, applicabile nel presente giudizio, precedente al CCII, riconosceva la perdurante legittimazione del debitore sottoposto a concordato per le azioni che riguardavano i suoi beni, e limitava la legittimazione del liquidatore giudiziale alle controversie liquidatorie e distributive, fra le quali non rientra quella oggetto del presente giudizio, attinente all'accertamento di ragioni di credito e al loro pagamento - v. ad es. Cass. 26982/22 “Nel giudizio d'appello proposto da una società in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, volto ad ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura, il risarcimento del danno e la restituzione di somme, il liquidatore giudiziale non è legittimato a intervenire in qualità di litisconsorte necessario o in rappresentanza dei creditori concordatari, atteso pagina 11 di 13 che la sua legittimazione processuale è limitata alle sole controversie liquidatorie e distributive, e che egli non è successore a titolo particolare nel diritto controverso, in quanto subentrante alla società nella sola gestione dei beni ceduti e nelle questioni liquidatorie”; v. anche Cass. 23520/19, citata nella sentenza appellata, “In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l'omologazione della relativa proposta”.
L'argomento utilizzato dall'appellante, costituito dal richiamo all'art. 115 CCII, non consente di pervenire ad una diversa soluzione in ordine alla legittimazione del liquidatore nel caso di specie, trattandosi di norma entrata in vigore dopo l'apertura del concordato e non applicabile alla procedura che riguarda l'odierna appellante, come si desume dalla norma transitoria contenuta nell'art. 390 d. lgs.
14/19.
L'art. 115 cit. è, infatti, in vigore nell'attuale formulazione dal 28.9.2024 mentre il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d. lgs. 14/19) è entrato in vigore, limitatamente a pochi articoli (fra i quali non rientra l'art. 115), il 16.3.2019 e, nel resto, il 15.7.2022.
La domanda di concordato riguardante l'odierna appellante risale, invece, al 13.11.2015 e il concordato
è stato omologato il 17.2.2017 (doc. 1 appellante).
La norma transitoria contenuta nell'art. 390 co. 2 d. lgs. 14/19 stabilisce, infine, che:
2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1 (tra cui il concordato preventivo n.d.e.), pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
Non può, quindi, essere riconosciuta al liquidatore giudiziale la legittimazione a proporre l'azione qui esperita, come ha correttamente ritenuto il Tribunale.
L'appello deve, pertanto, essere respinto.
Le spese del presente grado vengono poste a carico della parte appellante soccombente e sono liquidate in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod. e secondo i valori medi pagina 12 di 13 delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate, dell'attività di difesa prestata e dell'aumento del 10% ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis DM 55/14 per la parziale redazione degli atti con collegamenti ipertestuali.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-respinge l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 26.470,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa
-dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 12.2.2025
Il Presidente est.
Rossella Milone
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