Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3679 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Renato Castaldo – consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 5465 del ruolo generale dell'anno
2019 tra
(C.F. ), con l'avv. Massimiliano Scarsella;
Parte_1 C.F._1
- appellante contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. Luca Vianello;
- appellata nonché contro già Controparte_2 Controparte_3
), (C. F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con l'Avv. Luca Vianello;
avverso sentenza Tribunale di Roma n. 13669/2019
oggetto opposizione a precetto conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, proponeva opposizione avverso il Parte_1
precetto notificatogli dalla con il quale gli veniva Controparte_1
intimato, in solido con e CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
il pagamento dell'importo di euro 1.686.113,25 in forza del contratto di mutuo fondiario sottoscritto tra le parti, in data 12 luglio 2006.
A sostegno dell'opposizione, deduceva “1) la nullità del Parte_1
contratto di mutuo per difetto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c. in relazione: a) alla mancata indicazione in contratto della modalità di restituzione;
b) alla mancata indicazione del tasso di interesse da applicare nel periodo dal 31.12.2006 al 30.06.2007; c) alla equivocità del termine “punto” per la determinazione dello spread ai fini della determinazione del tasso variabile e per la determinazione del tasso di mora: d) alla mancata corrispondenza tra tasso indicato per il preammortamento (5.05%) ed entità dell'importo complessivo applicato (€ 5.430,00); e) alla mancata indicazione della base di calcolo dell'Euribor (360 o 365); f) alla variabilità del tasso applicato nel piano di ammortamento (tasso di preammortamento del 5.21575%; le prime 5 rate al tasso 4.955%: le restanti rate al tasso nominale annuo del
5.471% (motivo, nelle sue diverse specificazioni, da qualificare ex art. 615 c.p.c.);
2) la natura usuraria del tasso d'interesse moratorio (motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.); 3) l'indeterminatezza dell'importo intimato a titolo di capitale e la possibile violazione del principio del divieto di anatocismo (motivo da qualificare ex art. 615 c.p.c.). La si costituiva in giudizio contestando le Controparte_1
deduzioni di controparte.
Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione e condannava alla rifusione delle spese di lite Parte_1
Il Giudice di primo grado premetteva che il titolo alla base del precetto opposto era rappresentato da un contratto di mutuo fondiario concluso il 12 luglio
2006 che aveva, come allegati, “il capitolato dei patti e delle condizioni generali”, il documento di sintesi delle condizioni economiche dell'operazione e il piano di ammortamento, tutti regolarmente sottoscritti dalle parti e richiamati nel contratto di mutuo.
L'importo concesso era pari a euro 2.000.000,00 che la parte mutuataria si impegnava a restituire nel termine di venti anni mediante il pagamento di 240 rate mensili posticipate, comprensive di quota capitale e interessi.
Il Giudice di prime cure fondava la propria decisione - relativamente al difetto di determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto ex artt. 1346 c.c. e 1418
c.c. - deducendo che, in primo luogo, l'importo totale del credito e le modalità di restituzione erano ben determinate e chiaramente desumibili dalla lettura congiunta del contratto e del piano di ammortamento.
Il Tribunale proseguiva, sulla determinabilità dell'importo, rilevando che gli interessi corrispettivi erano pattuiti in forma variabile a un tasso fisso annuo iniziale del 5.05% - ISC pari al 5.26% - fino al 31.12.2006 e a partire dal 1.01.2007 pari all'Euribor a 6 mesi maggiorato dello spread nominale annuo pari a 1.75 punti.
L'interesse di mora, invece, era fissato nella misura del tasso corrispettivo aumentato di 3.15 punti, comunque non oltre il tasso di usura.
Il Tribunale, in ogni caso - accertata la oggettiva determinabilità anche del tasso di interesse applicato - rilevava l'infondatezza del primo motivo poiché eventuali differenze nella concreta applicazione degli interessi, a differenza di quanto censurato dall'opponente, non erano idonee a incidere sulla validità del contratto, potendo al più legittimare l'interesse del mutuatario a una rideterminazione dei conteggi ove tale applicazione era stata operata ai suoi danni.
Invece, relativamente alla natura usuraria degli interessi pattuiti, il
Tribunale deduceva l'esistenza, all'art. 5 del contratto di mutuo, di una clausola di salvaguardia che escludeva che il tasso di mora non fosse determinato entro la soglia antiusura di legge e, comunque, riteneva sussistente in capo al debitore esecutato l'onere della prova del superamento del tasso soglia.
Infine, il Giudice di primo grado riteneva infondato anche il motivo legato alla “possibile” violazione del divieto di anatocismo essendo il contratto di mutuo successivo all'intervento legislativo sull'art. 120 TUB, al comma 2, aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999 e alla delibera CICR 09.02.2000; interventi che avevano legittimato le clausole anatocistiche ove, come nel caso di specie, espressamente pattuite per iscritto.
Avverso la sentenza in epigrafe proponeva appello Parte_1
Si costituiva che chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione.
Si costituiva in qualità di Controparte_2
cessionaria del credito vantato, nei confronti di da Parte_1 Controparte_1
[...]
La causa passava in decisione all'udienza del 10 aprile 2025 con termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante censura “l'erroneità della sentenza nella parte in cui omette di pronunciarsi in ordine alla dichiarata cessazione della materia del contendere così come espressamente verbalizzata all'udienza del
01.03.2016 dalla ”. Controparte_1
L'appellante rileva che, nel corso del giudizio di primo grado, all'udienza del 01.03.2016 il legale di ha espressamente verbalizzato quanto Controparte_1
segue: “l'avv…impugna e contesta quanto ex adverso dedotto e si oppone alla richiesta di sospensione del titolo esecutivo…rilevando che il precetto è perento
e non è stato azionato dalla con la conseguenza che deve Controparte_1
dichiararsi cessata la materia del contendere”.
Il Giudice, quindi, ha errato quando ai fini della decisione non ha tenuto conto di quanto verbalizzato all'udienza del 01.03.2016 dalla CP_1 CP_1
e delle domande precisate da con la memoria 183, co. 6, n. 1
[...] Parte_1
c.p.c. nonché nelle successive precisazioni delle conclusioni.
Il primo motivo è infondato.
Seppur vero è che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio - senza che sia necessario un espresso accordo delle parti e indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate - spetta al Giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse a una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n.
19568 del 4 agosto 2017).
Nel caso di specie, il Tribunale di Roma non ha ritenuto sussistente tale circostanza.
Infatti, già all'udienza successiva al 01.03.2016, la così CP_1 CP_1
verbalizzava “Per la è presente l'avv…. il quale contesta Controparte_1
ed impugna quanto ex adverso dedotto e alla luce di quanto dichiarato dalla difesa dell'opposto rileva in ogni caso di avere interesse alla decisione della presente vertenza anche nel merito…ad ogni buon conto precisa che la richiesta di cessazione della materia del contendere sulla base della dichiarata perenzione del precetto presupponeva un componimento bonario di tutto il contenzioso avente ad oggetto il contratto di mutuo in questione, che non è avvenuto…rilevato che in ogni caso la cessazione della materia del contendere non osterebbe alla notifica di un nuovo precetto ed all'instaurarsi di ulteriore contenzioso dichiara di revocare la dichiarazione di intervenuta perenzione e rinunciare alla relativa richiesta di materia del contendere…” (verbale di primo grado dell'udienza del
13.10.2016). La quindi, con la chiara e dichiarata volontà di Controparte_1
proseguire il giudizio nel merito, ha affermato, specificamente, il proprio interesse alla decisione (nel merito) con la revoca della dichiarazione di intervenuta perenzione e la rinuncia alla relativa richiesta di cessazione della materia del contendere.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce che “la sentenza è erronea nella parte in cui il Giudice ritiene non ammissibili le richieste istruttorie avanzate”.
L'appellante, in sostanza, rileva che la violando Controparte_1
l'art. 119 TUB, non ha rilasciato, su richiesta, la copia dei pagamenti effettuati relativamente al contratto di mutuo.
Il Giudice, quindi, per l'appellante, avrebbe dovuto concedere dapprima l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. della documentazione inerente alle ricevute di pagamento effettuate e, successivamente, avrebbe dovuto ammettere la consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la regolarità delle clausole contrattuali pattuite e la loro corretta applicazione.
Il secondo motivo è infondato.
Va premesso che, la richiesta ex art. 119, c. 4, T.U.B. – inerente alla documentazione relativa al contratto di mutuo fondiario, stipulato in data 12 luglio
2006 – è stata presentata individualmente dalla coobbligata e non CP_7
da Parte_1
Già tale circostanza è dirimente ai fini dell'infondatezza del presente motivo.
Infatti, l'appellante non può dolersi del – non dimostrato – diniego a una richiesta avanzata da un altro soggetto.
In ogni caso, il giudizio di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ha la struttura dell'accertamento negativo del credito consacrato nel titolo esecutivo: in tale giudizio spetta dunque alla parte opponente (odierno appellante)
l'onere di dedurre e dimostrare gli eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del suddetto credito. Allo stesso modo non è fondato il gravame nella parte in cui censura la sentenza di primo grado per aver rigettato la richiesta di CTU.
Il Tribunale, infatti, ha correttamente ritenuto che “era onere di parte attrice documentare i pagamenti effettuati (che il consulente di parte, alla pag. 2 dell'elaborato in atti, dichiara di avere visionato) al fine di dare contezza di eventuali errori e/o anomalie nella imputazione degli stessi. Non avendo ottemperato a tale onere, la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio si presenta inammissibile perché di carattere esplorativo così come la richiesta di esibizione documentale…”.
Il Collegio ritiene, condivisibilmente con il Tribunale, che le richieste istruttorie formulate, in primo grado, sono esplorative e, comunque, non se ne ravvisa la necessarietà ai fini della decisione.
Con il terzo motivo, l'appellante deduce che “la sentenza è erronea nella parte in cui il Giudice ritiene non dimostrata l'applicazione di un interesse usuraio e invece dimostrato da parte della il quantum intimato”. CP_1
L'appellante sostiene che, andando ad analizzare l'applicazione dei tassi, è constatabile il superamento del tasso soglia in diversi periodi e praticamente ogni volta che il itardava o non pagava la rata di mutuo stabilita. Pt_1
Inoltre, l'appellante lamenta l'omissione di qualsiasi tipo di verifica in ordine alla reale applicazione della clausola di salvaguardia.
Censura, altresì, la sentenza nella parte in cui ha ritenuto dimostrato il quantum precettato dalla . Controparte_1
Il terzo motivo è inammissibile.
In primo luogo bene ha deciso il Tribunale affermando che Parte_1
avrebbe dovuto provare l'usurarietà del tasso: in effetti, come afferma la Corte di
Cassazione, “…L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento…” (Cass. Sez. Un. 18 settembre 2020, n. 19597).
Onere della prova che l'attuale appellante non ha fornito secondo il dettagliato modello processuale disegnato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Per quanto riguarda, invece, la clausola di salvaguardia l'appellante così deduce: “Il Giudice di prime cure ritiene sufficiente la presenza della clausola di salvaguardia omettendo qualsiasi tipo di verifica sulla reale applicazione della stessa, cosa specificatamente contestata dalla presente difesa che ha, addirittura, indicato i periodi specifici da analizzare. Considerata l'assenza di tutte le ricevute di pagamento e tenuto conto della variabilità delle rate, per la presente difesa è impossibile documentare il superamento del tasso soglia. La mancanza di tale documentazione probatoria non può comprimere il diritto di difesa, soprattutto alla luce del mancato riscontro da parte della della richiesta stragiudiziale di CP_1
fornire la detta documentazione”.
In proposito, la Corte non ignora che “In tema di rapporti bancari,
l'inserimento di una clausola “di salvaguardia”, in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. “tasso soglia” antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge.
Conseguentemente, in caso di contestazione, spetterà alla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto” (Cass. civ., Sez. III, n. 26286 del 17 ottobre 2019).
Il Tribunale, sul punto, ha espressamente affermato che la “…banca, di contro, in precetto, ha esposto un tasso di interesse moratorio per il periodo
3.04.2014/7.02.2015 in misura (5,297 %) sicuramente compresa entro il tasso soglia”. Per il Tribunale, quindi, la Banca ha adempiuto all'impegno assunto con la clausola di salvaguardia tanto da aver applicato il tasso del 5,297% ex professo ritenuto dal primo Giudice “sicuramente” sotto la soglia di usura.
Il motivo di impugnazione dell'appellante, invece, si limita – come si è visto supra – a sostenere che non vi è stata verifica relativamente all'applicazione della clausola di salvaguardia.
In realtà, il Giudice questa verifica l'ha effettuata, affermando che il tasso applicato in precetto è sotto la soglia di usura.
L'appellante, tuttavia, non censura questa ratio decidendi del Tribunale, ma si limita a sostenere che il Giudice non ha effettuato tale verifica quando, in realtà, tale verifica è stata effettuata.
Ne deriva che il motivo, non cogliendo la ratio decidendi del Tribunale, è inammissibile.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Sussistono i presupposti per la debenza, in capo all'appellante Parte_1
di somma pari al contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
13669/2019, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida CP_1
nella complessiva somma di euro 24.064,00, oltre a rimborso forfetario 15% e a oneri accessori come per legge;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante, di somma pari al contributo unificato versato. Parte_1
Roma, 21 maggio 2025 Il Presidente est.