Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 61/2025 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 4.6.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. BALDISERRA per il l'avv. SBAFFO CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. BALDISERRA insiste come in atti e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate riportandosi al ricorso.
L'avv. SBAFFO si riporta alla propria comparsa.
Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori di parte ricorrente prestano l'assenso alla lettura della sentenza anche in loro assenza, terminato il collegamento da remoto.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, pronunciando la sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
N. 61/2025 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa riunita iscritta al n. 61/2025 R.G. Lav. promosse da:
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.08.1987, residente a [...], rappresentata e difesa, dall'Avv.to
Antonio Baldiserra ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale del difensore in
Scandale alla Via Nazionale II Trav. 28, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, CP_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis, co. 1, cpc, dalla Funzionaria Dott.ssa Nadia Sbaffo, dipendente dell' Controparte_4
, e legalmente domiciliati presso l'
[...] [...]
, sito in Verbania, Via Annibale Rosa n. 20/c; Controparte_4
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“voglia l'Ecc.mo Tribunale accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per l'anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024, quale differenziale tra i giorni di ferie maturati e i giorni di ferie richieste a domanda, e per l'effetto - Condannare il in persona del pro tempore, al Controparte_5 CP_3 pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse per l'anno scolastico 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024, in particolare 18,67gg di ferie residue per l'anno 2017/2018, 21,33gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse per l'anno 2018/2019, 23,41gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse per l'anno 2019/2020, 23,42gg di ferie residue e 3gg di festività soppresse per l'anno 2020/2021, 27gg di ferie residue e 3,33gg di festività soppresse per l'anno 2023/2024, decurtate le somme già corrisposte come indicate nel ricorso, o di quelli accertati in corso di giudizio, secondo importi calcolati sulla base del CCNL, comprensive di interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT, dalle singole scadenze al saldo, nei limiti della prescrizione di legge.
- accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per l'anno scolastico 2024/2025, conseguentemente condannarsi il al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_2 disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato, per i suddetti anni scolastici;
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis reiectis, in via principale rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. cpc.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 6.2.2025, premesso di essere docente di Parte_1
scuola secondaria di II Grado, attualmente in servizio presso l'Istituto Superiore IS
“Marconi-Galletti-Einaudi” di Domodossola, con contratto dal 01.09.2024 al 30.06.2025, deduceva di aver lavorato alle dipendenze del con una serie di Controparte_2
contratti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno negli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2023/2024 e chiedeva che venisse accertato e dichiarato il suo diritto a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute alla scadenza di ciascun contratto nelle predette annualità con conseguente condanna del Controparte_5
al pagamento delle somme dovute a tale titolo.
[...]
Contestualmente chiedeva venisse accertato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'articolo 1 della legge 107/2015 per l'a.s. 2024/2025, e la condanna del convenuto al pagamento in suo favore dell'importo corrispondente, CP_1
affermando che l'esclusione dei docenti precari dal beneficio fosse in contrasto con gli articoli 3, 35 e 97 Cost e con il principio di parità di trattamento stabilito dalla normativa europea di cui alla clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE.
Premesso il quadro normativo di riferimento, richiamava, quanto al primo profilo, in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022 del 16.03.2022 e, per il secondo aspetto, l'ordinanza emessa dalla Corte di Giustizia europea nella causa C-450/21.
Evidenziava, in ultimo, i principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 29961/2023 nell'ambito del procedimento ex art. 363 bis c.p.c.
Il si è costituito in giudizio per resistere, chiedendo il Controparte_5
rigetto del ricorso.
La causa, istruita su base documentale, è stata quindi discussa all'odierna udienza e viene decisa mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento per quanto di ragione.
Sulla domanda per il riconoscimento dell'indennità sostituiva delle ferie non godute
Preliminarmente, si richiama la normativa di interesse.
Come riassunto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14268/2022, il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola, del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13: “per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. A tenore del comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia sono godute entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
5. Lo dello stesso CCNL, successivo art. 19, relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico
(e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico). La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: "La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
6. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola come fissati dal calendario regionale dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico". Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.”
Successivamente è intervenuta la disciplina legislativa di cui all'art. 5 comma 8 d.l. n.
95/2012, relativa in generale al pubblico impiego, in forza del quale “le ferie, i riposi ed i permessi (…) sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
L'art. 1 comma 55 della legge n. 228/2012 ha aggiunto alla predetta norma il seguente inciso, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola: “Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La deroga al divieto di monetizzazione per il personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche è stata introdotta all'evidente scopo di consentire a tale particolare categoria di docenti di non subire una inammissibile compressione del diritto alle ferie posta la impossibilità per costoro di potere fruire di tutte le ferie maturate nei periodi di sospensione delle attività didattiche, come invece previsto per i docenti assunti a tempo indeterminato.
Va precisato infatti che la medesima legge di stabilità del 2013 all'art. 1 comma 54 ha stabilito che “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
La legge ha inoltre stabilito nel successivo comma 56 che entrambe le disposizioni contenute nella legge di stabilità (commi 54 e 55) “non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Ora, il ricorrente afferma di avere fruito nell'a.s. 2017/2018 di 5 giorni di ferie a domanda e di 3 giorni per festività soppresse, nell'a.s. 2018/2019 di 3 giorni di ferie a domanda, per l'a.s. 2019/2020 di 1 giorno di ferie, nell'a.s. 2020/2021 di 2 giorni e di non avere fruito di ferie per l'a.s. 2023/2024, tutte annualità per le quali aveva stipulato contratti con scadenza al 30 giugno;
quindi, ha dedotto che il ha erroneamente considerato come giorni CP_1
di ferie fruiti quelli di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale, nonostante non avesse mai chiesto di godere di dette ferie e non fosse mai stata invitata a fruirne.
Ciò posto, i vari aspetti della questione sono già stati oggetto di recenti arresti della Suprema
Corte e di diversi precedenti di merito (cfr. Tribunale Ferrara sez. lav., 12/07/2024, n.148,
Tribunale Milano sez. lav., 01/10/2024, n.4021, oltre ai precedenti menzionati da parte ricorrente), pronunce che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55 della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause
C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile sez. lav.,
15/05/2024, n.13440).
Sulla scorta dei principi affermati dalla Suprema Corte deve, altresì, escludersi che nel periodo di sospensione delle lezioni secondo il calendario scolastico regionale il docente a tempo determinato possa essere ritenuto automaticamente in ferie, né può essere ritenuto automaticamente in ferie nel periodo dalla fine delle lezioni al 30 giugno:: “deve escludersi che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell' art. 1 della legge n. 228 del 2012 ",
e ciò in quanto "ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche ex art. 74, comma 2, del d.lgs. n. 297 del 1994) e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L -
Ordinanza n. 16715 del 17/06/2024 in motivazione).
Nella vicenda in esame il nel costituirsi non ha né allegato né provato di aver CP_1
formulato, per gli anni scolastici oggetto di domanda, alcun invito alla ricorrente di godere delle ferie con espresso avvertimento della perdita del diritto al godimento delle stesse e all'indennità sostitutiva delle stesse. Si deve dunque ritenere fondata nell'an la domanda del ricorrente, non avendo il CP_1
offerto la prova di avere posto in essere le condotte previste dalle pronunce della Corte di
Cassazione.
Con riferimento alla quantificazione dell'indennità per ferie non godute, va, anzitutto, osservato che la ricorrente ha fornito un puntuale conteggio di giorni di ferie residui, non richiesti e non fruiti, per cui la stessa ha richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva.
Il convenuto ha contestato che possano essere inclusi nel conteggio i giorni di CP_1
festività soppresse che non potrebbero essere monetizzate. Ha peraltro depositato conteggio alternativo per il calcolo dell'indennità oggetto della domanda, considerati i giorni di ferie che risultano effettivamente fruiti, determinando in € 6.232,40 l'importo dovuto in caso di accolgimento delle argomentazioni avversarie (inclusi nel calcolo anche i giorni relativi alle festività soppresse).
Parte ricorrente nulla ha replicato ai conteggi formulati dal , cui quindi può CP_1
senz'altro farsi riferimento.
In definitiva, la ricorrente ha diritto alla differenza retributiva per indennità sostitutiva di ferie non godute in relazione agli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e
2023/2024, determinata nella complessiva somma lorda di € 6.232,40, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Sulla domanda per il riconoscimento della Carta Elettronica del Docente.
Si richiamano le norme di interesse.
Ai sensi dell'art. 1, comma 121, della legge 107/2015 c. 121: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi CP_1 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”.
In attuazione del citato comma 122, è stato emanato il d.P.C.M. 23 settembre 2015, il cui art. 2 dispone: “1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla
Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina CP_1 le modalità di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio“.
L'art. 3 del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M. ha previsto che: “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ciò posto la questione controversa nel presente giudizio è se la normativa in parola nel menzionare come beneficiari della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, i soli docenti di ruolo sia conforme ai prìncipi generali del vigente diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione del personale a tempo determinato.
Ebbene la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato sollevata nell'ambito di giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto di un insegnante con contratti a tempo determinato a beneficiare del c.d. bonus docenti, ha concluso dichiarando che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_1
il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine CP_1 di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce della pronuncia della CGUE, la normativa nazionale deve essere disapplicata, riconoscendo anche ai docenti precari il diritto a usufruire del beneficio in questione.
D'altronde già in precedenza, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, nel riformare la sentenza del TAR Lazio che aveva ritenuto legittima l'esclusione da parte del dei docenti a tempo determinato dal beneficio della carta Controparte_2 elettronica del docente, ha ritenuto, con argomentazioni del tutto condivisibili, che il sistema adottato dal convenuto determini una sistema di formazione “a doppia trazione”, CP_1 ossia quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà, e, dunque, alcun sostegno economico.
Nella sentenza in esame si rilevava che tale sistema viene a collidere con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della
P.A., scontrandosi con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
“In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti” (Consiglio di Stato n. 1842/2022).
Dunque non può non ritenersi che il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso;
né può sostenersi una diversa gravosità dell'obbligo di aggiornamento del personale di ruolo rispetto ai docenti precari: “(…) l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche "i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati": di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Consiglio di Stato n.
1842/2022).
La normativa primaria istitutiva della carta docente, secondo quanto affermato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1842/2022, può essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata, tale da garantirne la conformità alla Costituzione e ciò tenendo in considerazione anche la disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal CCNL di categoria, da leggersi in chiave di complementarietà rispetto al disposto di cui all'art. 1 commi da 121 a 124 della legge n. 107/2015 (“L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”).
Anche per questa via si perverrebbe comunque a colmare la lacuna previsionale dell'art. 1 comma 121 l. 107/2015 nella parte in cui la Carta del Docente non viene assegnata ai docenti non di ruolo.
Si richiamano altresì, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., i precedenti di merito che hanno già riconosciuto, sulla base dei principi richiamati, il diritto alla Carta Elettronica dei docenti precari (ex multis, Tribunale Torino 24.3.2022, Tribunale Marsala 7.9.2022, di recente
Tribunale Trani sez. lav., 4.5.2023, n.837; Tribunale Venezia sez. lav., 29.5.2023 n. 382,
Tribunale Cuneo sez. lav., 25.5.2023, n.216 nonché i precedenti di questo stesso Tribunale sentenze n. 107/2022; n. 121/2022; n. 122/2022; n. 124/2022; n. 130/2022; n. 132/2022; n.
136/2022; n. 139/2022).
E' ora, peraltro, intervenuta anche la Corte di Cassazione che con sentenza n. 29961 del
27.10.2023 pronunciata su ricorso pregiudiziale ex art. 363 c.p.c. ha espresso i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sulla base delle argomentazioni espresse, deve pertanto essere riconosciuto ai docenti con contratto a tempo determinato, con incarichi annuali fino al 31.8, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, il diritto ad usufruire del beneficio economico di
€ 500 annui attraverso la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Passando quindi all'esame del caso di specie, è documentalmente provato e non contestato che la ricorrente abbia concluso con il in corso un Controparte_6
contratto a tempo determinato per una supplenza fino al termine delle attività scolastiche e per un orario scolastico di 10 ore settimanali (cfr. stato matricolare), senza che risulti il riconoscimento della “carta elettronica” di cui alla l. 107/2015. Ora, la S.C. non ha valutato le ipotesi di supplenze temporanee e dei c.d. spezzoni di orario
(ipotesi quest'ultima ricorrente nel caso di specie), considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudizio a quo, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario.
Da un lato, ha osservato: “5.4 È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico.
La Carta, infatti - rileva il collegio - non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativ i, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lav oro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del Ministero datore di lavoro su tale diverso piano.”
Dall'altro ha ricordato “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazio ni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non qu ando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Cor te Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
Anche quanto alla posizione di docenti che hanno lavorato solo per spezzoni di orario, occorre chiedersi, dunque, se, specie in ipotesi di orario minimo, ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione.
In via generale possono, però, considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il
50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto.
Infatti il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche stat ali, sia a tempo pieno che a tempo parziale…”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio. Nella fattispecie in esame nell'a.s. 2024/2025 la ricorrente ha svolto la funzione didattica per tutto l'anno scolastico e l'orario osservato (10 ore) è superiore al 50% dell'orario di cattedra, senz'altro equiparabile al part-time del personale di ruolo.
Per quanto riguarda la condizione della parte ricorrente di “interna” o “esterna” al sistema delle docenze scolastiche, deve rilevarsi che parte ricorrente ha prodotto il contratto a tempo determinato stipulato per l'a.s. 2024/2025.
In definitiva deve essere, pertanto, dichiarato il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'anno scolastico 2024/2025 e per l'effetto il deve essere condannato al pagamento in favore dello stesso CP_1
ricorrente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l. 107/2015 e con le modalità previste dalla suddetta normativa dell'importo di € 500.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della limitata attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'elevata serialità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 61/2024 RG Lav., ogni diversa istanza deduzione ed eccezione disattesa,
- dichiara tenuto e condanna il , in persona del Controparte_5
pro tempore, a pagare a favore di la somma lorda di € CP_3 Parte_1
6.232,40 a titolo di ferie non godute per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2023/2024, oltre interessi dal dovuto al saldo;
- accerta il diritto di all'assegnazione della Carta Elettronica Parte_2 per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla l. 107/2015 per l'anno scolastico
2024/2025 e, per l'effetto, condanna il , in persona del Controparte_5
pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo nominale di € 500 CP_3 tramite Carta Elettronica del Docente per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della l.
107/2015. Condanna il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate CP_1
in euro 2.500 per competenze ed € 118,50 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 4.6.2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci